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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/11/2025, n. 3571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3571 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8693 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA nata a [...] il [...] , c.f. Parte_1
, C.F._1 nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
; C.F._2 entrambi in proprio e nella qualità di eredi del nato a [...] Persona_1
della Pieve (PG) il 20 febbraio 1926 (C.F. ), C.F._3 nata a [...] il [...], C.F. Parte_3
C.F._4
nato ad [...] il [...] C.F. Controparte_1
C.F._5
nato a [...] il [...] C.F. Controparte_2
C.F._6
tutti elettivamente domiciliati in Orvieto (TR) in via del Popolo n.3 presso lo studio dell'avv.to FERRARA RENATO dal quale sono rappresentati e difesi;
RICORRENTI
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f./p.iva CP_3
, elettivamente domiciliato in VIA MARCONI 9 40122 BOLOGNA presso lo P.IVA_1 studio dell'avv.to MICHELE TAVAZZI dal quale è rappresentato e difeso;
RESISTENTE avente per OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
I procuratori delle parti hanno così concluso.
PARTE RICORRENTE: “accertare e dichiarare, per i fatti, le condotte e le ragioni meglio descritti/e in narrativa, i profili di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale ascrivibili all' e dei sanitari ivi operanti, e, conseguentemente Controparte_4
per essi, alla in persona del legale rappresentante p.t., con sede a Perugia CP_3 in via Guerra n.21 (codice fiscale e partita iva , derivante dalla mancata o P.IVA_1
inesatta esecuzioni delle obbligazioni contrattuali (artt.1218, 1228 e 1176 comma 2 c.c.) e/o derivante da fatto illecito (art.2043 c.c.); per l'effetto, accertare il danno patrimoniale e/o non patrimoniale, anche con riferimento al danno da perdita del rapporto parentale, subito dai ricorrenti, iure proprio e/o iure hereditatis, danni che sin d'ora si indicano/quantificano nella somma complessiva di euro 840.878,40, di cui: i) euro 252.375,00 in favore di
[...]
coniuge convivente;
ii) euro 272.565,00 in favore di figlio Per_2 Parte_2 convivente;
iii) euro 132.969,20 in favore di nipote convivente;
Controparte_1
iv) euro 132.969,20 in favore di nipote convivente;
v) euro 50.000,00 in Controparte_2 favore di nuora convivente, o in quelle somme maggiori o minori che Parte_3 dovessero accertarsi in corso di causa, da maggiorarsi, per tutti, della rivalutazione monetaria e degli interessi dalla data del fatto illecito al saldo;
per l'effetto e conseguentemente, condannare la , in persona del legale rappresentante p.t., CP_3
con sede a Perugia in via Guerra n.21 (codice fiscale e partita iva , al P.IVA_1 risarcimento del danno, patrimoniale e/o non patrimoniale, anche con riferimento al danno da perdita del rapporto parentale, subito dai ricorrenti, iure proprio e/o iure hereditatis, danni che sin d'ora si indicano/quantificano nella somma complessiva di euro 840.878,40, di cui: i) euro 252.375,00 in favore di coniuge convivente;
ii) euro 272.565,00 Persona_2
in favore di figlio convivente;
iii) euro 132.969,20 in favore di Parte_2 [...]
nipote convivente;
iv) euro 132.969,20 in favore di Controparte_1 Controparte_2
nipote convivente;
v) euro 50.000,00 in favore di nuora convivente, o in Parte_3 quelle somme maggiori o minori che dovessero accertarsi in corso di causa, da maggiorarsi, per tutti, della rivalutazione monetaria e degli interessi dalla data del fatto illecito al saldo;
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
per l'effetto e conseguentemente, condannare la in persona del legale CP_3 rappresentante p.t., con sede a Perugia in via Guerra n.21 (codice fiscale e partita iva
, alla refusione delle spese connesse ai compensi maturati per le prestazioni P.IVA_1 professionali spiegate dal prof. e dal dott. per la redazione Persona_3 Persona_4
dell'elaborato peritale sulla base del quale è stato introdotto il giudizio ex art.696 bis c.p.c.
(RG n.6295 del Tribunale di Firenze) e che successivamente hanno partecipato, quali CTP, alle operazioni di CTU nel corso del giudizio ex art.696 bis c.p.c., iscritto al n.6295/2023 RG del Tribunale di Firenze, nella misura che sarà indicata/quantificata in corso di causa8 . Con vittoria di spese.
PARTE RESISTENTE: “in via pregiudiziale e preliminare, - per le ragioni esposte in narrativa circa la ritenuta incompatibilità tra la fattispecie in esame ed un procedimento ad istruzione sommaria, assumere i provvedimenti di cui all'art. 281 duodecies comma 1
c.p.c., affinché il giudizio prosegua con le forme e nei termini del rito ordinario;
- accertare
e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della ricorrente sig.ra nel Parte_3 formulare pretese a titolo iure proprio e, per l'effetto, dichiarare
l'improcedibilità/nullità/inammissibilità dell'avversa domanda;
- in ogni caso, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle ragioni di credito avanzate iure proprio dai ricorrenti sig.ra sig. e sig. Parte_3 Controparte_1 Controparte_2
con conseguente integrale rigetto di ogni avversa pretesa risarcitoria;
in via principale, espingere integralmente tutte le pretese risarcitorie ex adverso formulate dal in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, per tutte le ragioni espresse in narrativa;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande dei ricorrenti, limitare il quantum di risarcimento eventualmente dovuto in relazione all'effettivo danno cagionato dai sanitari della
[...]
, così come verrà accertato in corso di causa, a seguito di regolare e compiuta Parte_4
istruttoria, per tutte le ragioni espresse in narrativa;
in via istruttoria: a) previo mutamento di rito, per tutte le ragioni dedotte in narrativa, si insiste per la rinnovazione della CTU, con affidamento dell'incarico ad un nuovo Collegio Peritale. Con espressa riserva di nomina di
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
CTP medico-legali ed ausiliario/i specialisti;
b) ci si oppone alla prova testimoniale ex adverso richiesta, stante l'assoluta inammissibilità dei capitoli di prova articolati, in quanto del tutto pleonastici, inconferenti, privi di valenza probatoria rispetto alla materia del contendere in quanto smentiti in via documentale, oltre che di chiara natura suggestiva ed induttiva. In ogni caso, con vittoria delle competenze e delle spese di lite, oltre accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art 281 undecies c.p.c., depositato il 23/07/2024, Pt_1
(in proprio e quali eredi di
[...] Parte_2 Persona_1
( di Parte_3 Controparte_1 Controparte_2 seguito definiti ricorrenti) hanno convenuto in giudizio al fine di vedere CP_3
risarciti i pregiudizi subiti in conseguenza del trattamento sanitario subito presso l'azienda convenuta da n data 22 luglio 2013. Persona_1
In particolare, i ricorrenti hanno esposto che il – dopo avere Persona_1 chiamato il 118- alle ore 7:54 del 22/07/2013 accedeva al pronto soccorso del presidio ospedaliero di avendo manifestato forti dolori addominali notturni che Controparte_4
tendevano a non placarsi. Tali dolori – nella serata dello stesso giorno – peggioravano sino a condurre alla morte del alle ore 20.15. Persona_1
Ritenendo la morte del congiunto conseguenza di un inadeguato trattamento sanitario,
i ricorrenti hanno promosso ricorso per accertamento tecnico preventivo avanti al Tribunale di Firenze (contraddistinto dal N.R.G. 6295/2023) con ciò realizzando la condizione di procedibilità del presente procedimento.
Notificato regolarmente l'atto introduttivo del giudizio si è costituita con memoria del
27.01.2025 l' la quale ha in via preliminare contestato il difetto di CP_3 legittimazione attiva di nella qualità di nuora del Parte_3 Per_1
sempre in via preliminare ha contestato l'intervenuta prescrizione del credito
[...] risarcitorio relativo alle posizioni di e di Controparte_1 CP_2
e di nel merito ha contestato le risultanze della C.T.U.
[...] Parte_3
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
svolta in sede di ATP chiedendone la rinnovazione nonché ha contestato la quantificazione del danno richiesto – ritenendolo eccessivo - nonché la qualificazione giuridica del medesimo.
Concesse le note di cui all'art. 281 duodecies c.4 c.p.c., la causa è stata istruita mediante prova orale, e chiamata per precisazione delle conclusioni e discussione orale all'udienza del 04.11.2025 ove il giudice riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c. 3 c.p.c.
Orbene, la presente controversia ha ad oggetto l'accertamento della sussistenza o meno di profili di responsabilità professionale in capo ai medici della CP_3 nell'esecuzione del trattamento sanitario di avvenuto in data 22 Persona_1
luglio 2013.
Nell'ambito della trattazione delle questioni giuridiche sollevate dalla presente controversia è opportuno sottolineare che le eccezioni preliminari di difetto di legittimazione attiva di nonché di prescrizione relativamente alle posizioni di Parte_3
di della stessa Controparte_1 Controparte_2 Pt_3 aranno esaminate successivamente.
[...]
Ciò posto, come detto, venendo al merito della controversia, Persona_1
ha fatto accesso al pronto soccorso dell'ospedale di la mattina del 22 luglio Controparte_4
2013 avvertendo forti dolori addominali (fatto questo oltreché non contestato documentalmente provato dal doc. 3 di parte ricorrente).
Il paziente al momento dell'ingresso in struttura presentava parametri i seguenti vitali
PA 100/70 mmHg e Fc 130 bpm, sat. 87% (v. doc 4 parte ricorrente cartella clinica p. 59).
Tali parametri – ad avviso del collegio peritale con valutazione logica lineare e congruente - non potevano essere ritenuti stabili e avrebbero dovuto portare i medici dell'azienda convenuta a verificare lo “shock index”, dato anche il persistente dolore addominale, cioè il rapporto fra la frequenza cardiaca / pressione arteriosa sistolica, cosa che non è stata fatta.
Inserendo la condotta doverosa, sarebbe risultato ai medici che il paziente era emodinamicamente instabile in quanto il suo “shock index” pari a 1,3 e che quindi era ad elevato rischio emorragico.
5 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Ciò avrebbe dovuto portare i medici a richiedere con urgenza una Tac addome con mezzo di contrasto. Tale esame avrebbe consentito di identificare e misurare l'entità dell'emorragia addominale.
Per vero TC addome risulta essere stata richiesta dal radiologo Dott. il quale, Per_5
all'esito della ECO -addome eseguita in urgenza all'ammissione, descrisse, in corrispondenza delle tumefazioni addominali palpabili e, quindi, ben evidenti, la presenza di due lesioni ipoecogene, rispettivamente di 105x24 e 80 x 124 mm, giudicate compatibili con raccolte ematiche, per le quali (correttamente) ritenne necessario procedere con un “approfondimento diagnostico con studio TC” (cfr Relazione di consulenza tecnica svolta in sede di atp).
Tuttavia tali esami non furono eseguiti.
Non svolti gli esami – come detto – nella serata del 22 luglio si arrivò all'exitus che, con criterio causale del “più probabile che non”, è da ricondurre ad una insufficienza cardio- circolatoria acuta e irreversibile in corso di shock emorragico, in soggetto in terapia anticoagulante.
Tale shock emorragico terminale si sarebbe potuto essere evitare, anche in questo caso con applicazione del criterio causale del “più probabile che non”, qualora si fosse agito secondo i protocolli in uso che sono stati individuati alle pagine 42 e 43 della Relazione di
Consulenza tecnica e che non sono stati nel caso di specie posti in essere.
A fronte di ciò nessuna rilevanza causale possono avere gli ulteriori fattori di rischio evidenziati dai ctp dell'azienda resistente in quanto – come evidenziato dai ctu nella risposta alle osservazioni critiche “ In un paziente con un sanguinamento in atto, potenzialmente evolutivo e che ne altera i parametri vitali, qualora scoagulato è inoltre obbligatorio eseguire una “reverse therapy” atta a fronteggiare il sanguinamento stesso, soprattutto se l'INR, come in questo caso, è di 2,8, indipendentemente dai fattori di rischio presentati dal paziente;
questa correzione può infatti determinare la risoluzione del sanguinamento o, quanto meno, rallentarne la progressione” (Cfr. p.. 57 relazione di consulenza).
Del resto - ed in conclusione - a comprovare l'errore medico nella presente controversia è anche l'errata diagnosi inizialmente fatta presso il DEA, di subocclusione
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intestinale che non è mai stata dimostrata dagli esami strumentali in quanto la diretta addome non evidenzia la presenza di livello idroaerei.
In definitiva deve ritenersi che se i medici del nosocomio avessero seguito i protocolli di comportamento comunemente in uso presso la comunità scientifica e avessero svolto gli esami strumentali necessari sulla figura del dati i suoi parametri Persona_1 vitali alterati, si sarebbe correttamente diagnosticato lo stato di shock emorragico con ciò aprendo le possibilità di intervento tempestivo e rendendo plausibile – secondo un criterio del più probabile che non – lo scongiurarsi dell'evento morte.
Ciò posto – correlata causalmente la morte del con l'errore medico Persona_1
– occorre soffermarsi sui pregiudizi di cui viene chiesto il risarcimento del danno.
Orbene quanto alle posizioni di e Parte_1 Parte_2
occorre osservare che essi agiscono in proprio e quali eredi di A ben Persona_1 guardare però entrambi chiedono solo ed esclusivamente la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, sicché trattasi di danno iure proprio, e non iure ereditatis.
Ciò premesso per quel che attiene a la stessa era convivente Controparte_5 con il defunto marito e al momento del sinistro aveva 80 anni. Sicché applicando – ai fini della quantificazione del danno - le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, e considerato che al momento del fatto come è emerso dall'istruttoria orale convivevano con la coppia anche il figlio e l'intera sua famiglia composta dalla nuora e dai suoi due figli, tenuto conto di una intensità relazionale media (non essendo stati offerti elementi istruttori peculiari), si stima equo ai fini del ristoro del danno subito da quest'ultima la cifra di € 199.461,00 oltre interessi sulla sorte capitale, devalutata alla data dell'evento, e poi via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT in base al periodo di riferimento.
Invece , applicando i medesimi parametri, e considerando che al Parte_2 momento del fatto quest'ultimo aveva 53 anni, si stima equo un ristoro per danno non patrimoniale da perdita del congiunto pari ad €222.927,00 oltre interessi sulla sorte capitale, devalutata alla data dell'evento, e poi via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT in base al periodo di riferimento.
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Venendo poi alla posizione di (nuora) e Parte_3 Controparte_1
(nipoti) occorre in primo luogo esaminare l'eccezione di prescrizione. Parte Controparte_2
resistente nei suoi atti rileva che “a fronte del decesso del intervenuto il Persona_1
22 luglio 2013, la prima richiesta risarcitoria ricevuta dall'Azienda convenuta il 20 dicembre
2017 è stata formulata nel solo interesse di e del (cfr. Parte_1 Parte_2 doc. 5 –fascicolo diparte ricorrente). Lo stesso dicasi per le successive missive ricevute dall' il 25 gennaio 2018 e il 7 dicembre 2018” (cfr. Comparsa di costituzione e Pt_4 risposta resistente). Per gli altri ricorrenti il primo atto interruttivo sarebbe da rintracciarsi nella lettera di diffida e messa in mora datata 10 ottobre 2019.
Di contro sostengono i ricorrenti che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non dal momento della verificazione materiale dell'evento di danno, bensì dal momento della conoscibilità del danno inteso nella sua dimensione giuridica;
un danno ingiusto. Sicché ad avviso dei ricorrenti si deve ritenere che essi “abbiano avuto oggettiva conoscibilità del danno, nei termini ritenuti dai supremi giudici, soltanto con il deposito della CTU disposta nel giudizio per ATP iscritto al
n.6295/2023 RG del Tribunale di Firenze o, in via subordinata, con la consegna della CTP redatta in data 05.05.2023 dal Professor e dal dott. a Persona_3 Persona_6 fortìori, laddove si ponga mente alla materia della responsabilità da malpratice medica per cui è causa, nella quale soltanto attraverso l'opera di professionisti muniti di specifiche competenze specifiche è possibile far sorgere il diritto al risarcimento del danno in conseguenza non di un mero accadimento di un fatto materiale, bensì della sua riconducibilità eziologica ad un comportamento altrui causativo di un danno ingiusto”.
Ciò premesso occorre osservare che la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui allorché si verifica un sinistro mortale il termine di prescrizione inizia a decorrere “dal giorno in cui il decesso venga percepito - o possa essere percepito usando
l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, dovendo farsi riferimento non al momento della verificazione materiale dell'evento di danno, bensì al momento della
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conoscibilità del danno inteso nella sua dimensione giuridica” (Cfr. Cass. Civ. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 34570 del 11/12/2023).
Pertanto luce del complessivo quadro probatorio versato in atti si deve ritenere che i famigliari di abbiano avuto percezione dell'ingiustizia del danno dal Persona_1
momento della prima diffida cioè dal 20 dicembre 2017 a firma di e del Parte_1
(cfr. doc. 5 –fascicolo diparte ricorrente). Da tale momento si ritiene che Parte_2
debba decorrere la prescrizione per l'illecito de quo.
Ciò premesso anche a voler considerare il termine breve quinquennale ordinario della responsabilità civile (e non quello lungo da reato) nessuna prescrizione può dirsi maturata nei riguardi di (nuora) e (nipoti) i Parte_3 Controparte_1 Controparte_2 quali alla fine del 2019 (fatto questo pacifico e provato documentalmente) hanno interrotto la prescrizione mediante l'invio di una diffida all'azienda resistente.
Deve quindi rigettarsi l'eccezione di prescrizione.
Parimenti deve rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di
Parte_3
Preliminarmente occorre osservare che detta eccezione – seppur qualificata come difetto di legittimazione passiva – in realtà afferisce al merito della controversia ed è qualificabile quale mera difesa dell'azienda intendendola come insussistenza di un danno ingiusto nei riguardi della nuora della vittima.
Infatti nei suoi atti l'azienda ritiene che in quanto nuora Parte_3 Per_1
è da ritersi estranea al nucleo famigliare primario del de cuius, stante l'assenza di
[...] rapporti di consanguineità e stretta affinità con il medesimo.
Ciò premesso sul piano qualificatorio occorre osservare che “la legittimazione ad agire ed a contraddire si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo ed il convenuto assumano la veste di -rispettivamente- soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla;
mentre attiene invece al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto
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favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata” (Cfr. Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 13756 del 14/06/2006).
Sicché è agevole notare come la contestazione nei riguardi della miri ad un Pt_3 accertamento – in diritto – in ordine alla mancanza di effettiva titolarità del credito risarcimento da lei asseritamente vantato in ricorso.
Ciò posto, quanto al merito dell'eccezione, occorre osservare che, secondo i canoni della giurisprudenza di legittimità, “Il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare. Perché, invece, possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la nuora) è necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario, nonché la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno, ai sensi dell'art. 2 Cost.” (v. Cass.
Civ. Sez. 3, Sentenza n. 4253 del 16/03/2012).
Sicchè – dato questo consolidato principio di diritto – occorre osservare come l'eccezione di parte resistente sia destituita di fondamento in quanto il fatto che la nuora non faccia parte della famiglia nucleare della vittima primaria dell'illecito non è una circostanza che esclude in radice la risarcibilità del danno da perdita del congiunto. Quanto piuttosto appare centrale – così come anche per i nipoti – comprendere se vi fosse effettiva convivenza dei ricorrenti con il Persona_1
Ed infatti in tal senso è stata ammessa l'istruttoria orale dal cui esame emerge la prova della convivenza. Infatti, sia il teste che il teste Testimone_1 Tes_2
hanno confermato (v. verbale d'udienza del 08.07.2025) che l'intera famiglia
[...]
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(composta da da onché dai due figli e Per_1 Pt_2 Parte_3 CP_1
) convivessero con i nonni in un'unica casa disposta su due piani. CP_2
Ciò posto quindi sussiste per tutti e tre i ricorrenti il diritto a vedersi riconosciuto il risarcimento del danno da perdita del congiunto.
Ora, seguendo il criterio liquidatorio delle Tabelle di Milano occorre evidenziare che per quel che attiene ai nipoti essi sono esplicitamente presi in considerazione dalla Tabella, non è invece compresa la Tuttavia, in tal senso si ritiene di poter equiparare la CP_6 posizione della nuora a quella dei nipoti, ovverosia al legame di minore intensità tabellato.
Ciò posto e tenuto conto della minore intensità della relazione (rispetto a quella degli altri ricorrenti) e che l momento del sinistro aveva 49 anni mentre i Parte_3 nipoti e rispettivamente 10 e 7 si stima equo liquidare Controparte_1 CP_2
per 64.524,00 per € 71.316,00 Parte_3 Controparte_1
e per € 74.712,00 su tutte le somme devono essere anche aggiunti Controparte_2
gli interessi sulla sorte capitale, devalutata alla data dell'evento, e poi via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT in base al periodo di riferimento.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
esse, pertanto, vanno poste a carico della resistente e avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, liquidate ai medi tariffari in favore dei ricorrenti in solido in complessivi € 29.193,00 per onorari di avvocato e € 1.713,00 a titolo di esborsi sostenuti, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Devono inoltre porsi definitivamente a carico di parte convenuta le spese ctu in sede di atp nonché le spese dei ctp di parte attrice documentate in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1 Parte_2 Parte_3
contro 1 : Controparte_1 Controparte_2 CP_3
11 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
1. Accoglie le domande risarcitorie proposte da Parte_1
Parte_2 Parte_3 Controparte_1
ontro 1 per le motivazioni esposte in parte Controparte_2 CP_3 narrativa;
2. E per l'effetto condanna a versare in favore di: CP_3
• € 199.461,00 oltre interessi sulla sorte Parte_1
capitale, devalutata alla data dell'evento, e poi via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT in base al periodo di riferimento.
• €222.927,00 oltre interessi sulla sorte capitale, Parte_2
devalutata alla data dell'evento, e poi via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT in base al periodo di riferimento.
• €64.524,00 oltre gli interessi sulla sorte capitale, Parte_3
devalutata alla data dell'evento, e poi via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT in base al periodo di riferimento.
• €71.316,00 oltre gli interessi Controparte_1
sulla sorte capitale, devalutata alla data dell'evento, e poi via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT in base al periodo di riferimento
• € 74.712,00 oltre gli interessi sulla sorte Controparte_2
capitale, devalutata alla data dell'evento, e poi via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT in base al periodo di riferimento
3. Condanna parte resistente a rifondere alle parti ricorrenti in solido le spese del giudizio seguono la soccombenza;
esse, pertanto, vanno poste a carico della convenuta e avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, liquidate ai medi tariffari in favore degli attori in solido in complessivi € 29.193,00 per onorari di avvocato e € 1.713,00 a titolo di esborsi sostenuti, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
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4. Pone le spese le spese ed onorari delle C.T.U., già liquidati in atti, nonché quelle dei ctp di parte ricorrente come documentate in atti definitivamente a carico di parte resistente.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 09/11/2025
Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
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SENTENZA nella causa iscritta al n. 8693 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA nata a [...] il [...] , c.f. Parte_1
, C.F._1 nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
; C.F._2 entrambi in proprio e nella qualità di eredi del nato a [...] Persona_1
della Pieve (PG) il 20 febbraio 1926 (C.F. ), C.F._3 nata a [...] il [...], C.F. Parte_3
C.F._4
nato ad [...] il [...] C.F. Controparte_1
C.F._5
nato a [...] il [...] C.F. Controparte_2
C.F._6
tutti elettivamente domiciliati in Orvieto (TR) in via del Popolo n.3 presso lo studio dell'avv.to FERRARA RENATO dal quale sono rappresentati e difesi;
RICORRENTI
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f./p.iva CP_3
, elettivamente domiciliato in VIA MARCONI 9 40122 BOLOGNA presso lo P.IVA_1 studio dell'avv.to MICHELE TAVAZZI dal quale è rappresentato e difeso;
RESISTENTE avente per OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
I procuratori delle parti hanno così concluso.
PARTE RICORRENTE: “accertare e dichiarare, per i fatti, le condotte e le ragioni meglio descritti/e in narrativa, i profili di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale ascrivibili all' e dei sanitari ivi operanti, e, conseguentemente Controparte_4
per essi, alla in persona del legale rappresentante p.t., con sede a Perugia CP_3 in via Guerra n.21 (codice fiscale e partita iva , derivante dalla mancata o P.IVA_1
inesatta esecuzioni delle obbligazioni contrattuali (artt.1218, 1228 e 1176 comma 2 c.c.) e/o derivante da fatto illecito (art.2043 c.c.); per l'effetto, accertare il danno patrimoniale e/o non patrimoniale, anche con riferimento al danno da perdita del rapporto parentale, subito dai ricorrenti, iure proprio e/o iure hereditatis, danni che sin d'ora si indicano/quantificano nella somma complessiva di euro 840.878,40, di cui: i) euro 252.375,00 in favore di
[...]
coniuge convivente;
ii) euro 272.565,00 in favore di figlio Per_2 Parte_2 convivente;
iii) euro 132.969,20 in favore di nipote convivente;
Controparte_1
iv) euro 132.969,20 in favore di nipote convivente;
v) euro 50.000,00 in Controparte_2 favore di nuora convivente, o in quelle somme maggiori o minori che Parte_3 dovessero accertarsi in corso di causa, da maggiorarsi, per tutti, della rivalutazione monetaria e degli interessi dalla data del fatto illecito al saldo;
per l'effetto e conseguentemente, condannare la , in persona del legale rappresentante p.t., CP_3
con sede a Perugia in via Guerra n.21 (codice fiscale e partita iva , al P.IVA_1 risarcimento del danno, patrimoniale e/o non patrimoniale, anche con riferimento al danno da perdita del rapporto parentale, subito dai ricorrenti, iure proprio e/o iure hereditatis, danni che sin d'ora si indicano/quantificano nella somma complessiva di euro 840.878,40, di cui: i) euro 252.375,00 in favore di coniuge convivente;
ii) euro 272.565,00 Persona_2
in favore di figlio convivente;
iii) euro 132.969,20 in favore di Parte_2 [...]
nipote convivente;
iv) euro 132.969,20 in favore di Controparte_1 Controparte_2
nipote convivente;
v) euro 50.000,00 in favore di nuora convivente, o in Parte_3 quelle somme maggiori o minori che dovessero accertarsi in corso di causa, da maggiorarsi, per tutti, della rivalutazione monetaria e degli interessi dalla data del fatto illecito al saldo;
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
per l'effetto e conseguentemente, condannare la in persona del legale CP_3 rappresentante p.t., con sede a Perugia in via Guerra n.21 (codice fiscale e partita iva
, alla refusione delle spese connesse ai compensi maturati per le prestazioni P.IVA_1 professionali spiegate dal prof. e dal dott. per la redazione Persona_3 Persona_4
dell'elaborato peritale sulla base del quale è stato introdotto il giudizio ex art.696 bis c.p.c.
(RG n.6295 del Tribunale di Firenze) e che successivamente hanno partecipato, quali CTP, alle operazioni di CTU nel corso del giudizio ex art.696 bis c.p.c., iscritto al n.6295/2023 RG del Tribunale di Firenze, nella misura che sarà indicata/quantificata in corso di causa8 . Con vittoria di spese.
PARTE RESISTENTE: “in via pregiudiziale e preliminare, - per le ragioni esposte in narrativa circa la ritenuta incompatibilità tra la fattispecie in esame ed un procedimento ad istruzione sommaria, assumere i provvedimenti di cui all'art. 281 duodecies comma 1
c.p.c., affinché il giudizio prosegua con le forme e nei termini del rito ordinario;
- accertare
e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della ricorrente sig.ra nel Parte_3 formulare pretese a titolo iure proprio e, per l'effetto, dichiarare
l'improcedibilità/nullità/inammissibilità dell'avversa domanda;
- in ogni caso, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle ragioni di credito avanzate iure proprio dai ricorrenti sig.ra sig. e sig. Parte_3 Controparte_1 Controparte_2
con conseguente integrale rigetto di ogni avversa pretesa risarcitoria;
in via principale, espingere integralmente tutte le pretese risarcitorie ex adverso formulate dal in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, per tutte le ragioni espresse in narrativa;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande dei ricorrenti, limitare il quantum di risarcimento eventualmente dovuto in relazione all'effettivo danno cagionato dai sanitari della
[...]
, così come verrà accertato in corso di causa, a seguito di regolare e compiuta Parte_4
istruttoria, per tutte le ragioni espresse in narrativa;
in via istruttoria: a) previo mutamento di rito, per tutte le ragioni dedotte in narrativa, si insiste per la rinnovazione della CTU, con affidamento dell'incarico ad un nuovo Collegio Peritale. Con espressa riserva di nomina di
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
CTP medico-legali ed ausiliario/i specialisti;
b) ci si oppone alla prova testimoniale ex adverso richiesta, stante l'assoluta inammissibilità dei capitoli di prova articolati, in quanto del tutto pleonastici, inconferenti, privi di valenza probatoria rispetto alla materia del contendere in quanto smentiti in via documentale, oltre che di chiara natura suggestiva ed induttiva. In ogni caso, con vittoria delle competenze e delle spese di lite, oltre accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art 281 undecies c.p.c., depositato il 23/07/2024, Pt_1
(in proprio e quali eredi di
[...] Parte_2 Persona_1
( di Parte_3 Controparte_1 Controparte_2 seguito definiti ricorrenti) hanno convenuto in giudizio al fine di vedere CP_3
risarciti i pregiudizi subiti in conseguenza del trattamento sanitario subito presso l'azienda convenuta da n data 22 luglio 2013. Persona_1
In particolare, i ricorrenti hanno esposto che il – dopo avere Persona_1 chiamato il 118- alle ore 7:54 del 22/07/2013 accedeva al pronto soccorso del presidio ospedaliero di avendo manifestato forti dolori addominali notturni che Controparte_4
tendevano a non placarsi. Tali dolori – nella serata dello stesso giorno – peggioravano sino a condurre alla morte del alle ore 20.15. Persona_1
Ritenendo la morte del congiunto conseguenza di un inadeguato trattamento sanitario,
i ricorrenti hanno promosso ricorso per accertamento tecnico preventivo avanti al Tribunale di Firenze (contraddistinto dal N.R.G. 6295/2023) con ciò realizzando la condizione di procedibilità del presente procedimento.
Notificato regolarmente l'atto introduttivo del giudizio si è costituita con memoria del
27.01.2025 l' la quale ha in via preliminare contestato il difetto di CP_3 legittimazione attiva di nella qualità di nuora del Parte_3 Per_1
sempre in via preliminare ha contestato l'intervenuta prescrizione del credito
[...] risarcitorio relativo alle posizioni di e di Controparte_1 CP_2
e di nel merito ha contestato le risultanze della C.T.U.
[...] Parte_3
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
svolta in sede di ATP chiedendone la rinnovazione nonché ha contestato la quantificazione del danno richiesto – ritenendolo eccessivo - nonché la qualificazione giuridica del medesimo.
Concesse le note di cui all'art. 281 duodecies c.4 c.p.c., la causa è stata istruita mediante prova orale, e chiamata per precisazione delle conclusioni e discussione orale all'udienza del 04.11.2025 ove il giudice riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c. 3 c.p.c.
Orbene, la presente controversia ha ad oggetto l'accertamento della sussistenza o meno di profili di responsabilità professionale in capo ai medici della CP_3 nell'esecuzione del trattamento sanitario di avvenuto in data 22 Persona_1
luglio 2013.
Nell'ambito della trattazione delle questioni giuridiche sollevate dalla presente controversia è opportuno sottolineare che le eccezioni preliminari di difetto di legittimazione attiva di nonché di prescrizione relativamente alle posizioni di Parte_3
di della stessa Controparte_1 Controparte_2 Pt_3 aranno esaminate successivamente.
[...]
Ciò posto, come detto, venendo al merito della controversia, Persona_1
ha fatto accesso al pronto soccorso dell'ospedale di la mattina del 22 luglio Controparte_4
2013 avvertendo forti dolori addominali (fatto questo oltreché non contestato documentalmente provato dal doc. 3 di parte ricorrente).
Il paziente al momento dell'ingresso in struttura presentava parametri i seguenti vitali
PA 100/70 mmHg e Fc 130 bpm, sat. 87% (v. doc 4 parte ricorrente cartella clinica p. 59).
Tali parametri – ad avviso del collegio peritale con valutazione logica lineare e congruente - non potevano essere ritenuti stabili e avrebbero dovuto portare i medici dell'azienda convenuta a verificare lo “shock index”, dato anche il persistente dolore addominale, cioè il rapporto fra la frequenza cardiaca / pressione arteriosa sistolica, cosa che non è stata fatta.
Inserendo la condotta doverosa, sarebbe risultato ai medici che il paziente era emodinamicamente instabile in quanto il suo “shock index” pari a 1,3 e che quindi era ad elevato rischio emorragico.
5 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Ciò avrebbe dovuto portare i medici a richiedere con urgenza una Tac addome con mezzo di contrasto. Tale esame avrebbe consentito di identificare e misurare l'entità dell'emorragia addominale.
Per vero TC addome risulta essere stata richiesta dal radiologo Dott. il quale, Per_5
all'esito della ECO -addome eseguita in urgenza all'ammissione, descrisse, in corrispondenza delle tumefazioni addominali palpabili e, quindi, ben evidenti, la presenza di due lesioni ipoecogene, rispettivamente di 105x24 e 80 x 124 mm, giudicate compatibili con raccolte ematiche, per le quali (correttamente) ritenne necessario procedere con un “approfondimento diagnostico con studio TC” (cfr Relazione di consulenza tecnica svolta in sede di atp).
Tuttavia tali esami non furono eseguiti.
Non svolti gli esami – come detto – nella serata del 22 luglio si arrivò all'exitus che, con criterio causale del “più probabile che non”, è da ricondurre ad una insufficienza cardio- circolatoria acuta e irreversibile in corso di shock emorragico, in soggetto in terapia anticoagulante.
Tale shock emorragico terminale si sarebbe potuto essere evitare, anche in questo caso con applicazione del criterio causale del “più probabile che non”, qualora si fosse agito secondo i protocolli in uso che sono stati individuati alle pagine 42 e 43 della Relazione di
Consulenza tecnica e che non sono stati nel caso di specie posti in essere.
A fronte di ciò nessuna rilevanza causale possono avere gli ulteriori fattori di rischio evidenziati dai ctp dell'azienda resistente in quanto – come evidenziato dai ctu nella risposta alle osservazioni critiche “ In un paziente con un sanguinamento in atto, potenzialmente evolutivo e che ne altera i parametri vitali, qualora scoagulato è inoltre obbligatorio eseguire una “reverse therapy” atta a fronteggiare il sanguinamento stesso, soprattutto se l'INR, come in questo caso, è di 2,8, indipendentemente dai fattori di rischio presentati dal paziente;
questa correzione può infatti determinare la risoluzione del sanguinamento o, quanto meno, rallentarne la progressione” (Cfr. p.. 57 relazione di consulenza).
Del resto - ed in conclusione - a comprovare l'errore medico nella presente controversia è anche l'errata diagnosi inizialmente fatta presso il DEA, di subocclusione
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intestinale che non è mai stata dimostrata dagli esami strumentali in quanto la diretta addome non evidenzia la presenza di livello idroaerei.
In definitiva deve ritenersi che se i medici del nosocomio avessero seguito i protocolli di comportamento comunemente in uso presso la comunità scientifica e avessero svolto gli esami strumentali necessari sulla figura del dati i suoi parametri Persona_1 vitali alterati, si sarebbe correttamente diagnosticato lo stato di shock emorragico con ciò aprendo le possibilità di intervento tempestivo e rendendo plausibile – secondo un criterio del più probabile che non – lo scongiurarsi dell'evento morte.
Ciò posto – correlata causalmente la morte del con l'errore medico Persona_1
– occorre soffermarsi sui pregiudizi di cui viene chiesto il risarcimento del danno.
Orbene quanto alle posizioni di e Parte_1 Parte_2
occorre osservare che essi agiscono in proprio e quali eredi di A ben Persona_1 guardare però entrambi chiedono solo ed esclusivamente la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, sicché trattasi di danno iure proprio, e non iure ereditatis.
Ciò premesso per quel che attiene a la stessa era convivente Controparte_5 con il defunto marito e al momento del sinistro aveva 80 anni. Sicché applicando – ai fini della quantificazione del danno - le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, e considerato che al momento del fatto come è emerso dall'istruttoria orale convivevano con la coppia anche il figlio e l'intera sua famiglia composta dalla nuora e dai suoi due figli, tenuto conto di una intensità relazionale media (non essendo stati offerti elementi istruttori peculiari), si stima equo ai fini del ristoro del danno subito da quest'ultima la cifra di € 199.461,00 oltre interessi sulla sorte capitale, devalutata alla data dell'evento, e poi via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT in base al periodo di riferimento.
Invece , applicando i medesimi parametri, e considerando che al Parte_2 momento del fatto quest'ultimo aveva 53 anni, si stima equo un ristoro per danno non patrimoniale da perdita del congiunto pari ad €222.927,00 oltre interessi sulla sorte capitale, devalutata alla data dell'evento, e poi via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT in base al periodo di riferimento.
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Venendo poi alla posizione di (nuora) e Parte_3 Controparte_1
(nipoti) occorre in primo luogo esaminare l'eccezione di prescrizione. Parte Controparte_2
resistente nei suoi atti rileva che “a fronte del decesso del intervenuto il Persona_1
22 luglio 2013, la prima richiesta risarcitoria ricevuta dall'Azienda convenuta il 20 dicembre
2017 è stata formulata nel solo interesse di e del (cfr. Parte_1 Parte_2 doc. 5 –fascicolo diparte ricorrente). Lo stesso dicasi per le successive missive ricevute dall' il 25 gennaio 2018 e il 7 dicembre 2018” (cfr. Comparsa di costituzione e Pt_4 risposta resistente). Per gli altri ricorrenti il primo atto interruttivo sarebbe da rintracciarsi nella lettera di diffida e messa in mora datata 10 ottobre 2019.
Di contro sostengono i ricorrenti che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non dal momento della verificazione materiale dell'evento di danno, bensì dal momento della conoscibilità del danno inteso nella sua dimensione giuridica;
un danno ingiusto. Sicché ad avviso dei ricorrenti si deve ritenere che essi “abbiano avuto oggettiva conoscibilità del danno, nei termini ritenuti dai supremi giudici, soltanto con il deposito della CTU disposta nel giudizio per ATP iscritto al
n.6295/2023 RG del Tribunale di Firenze o, in via subordinata, con la consegna della CTP redatta in data 05.05.2023 dal Professor e dal dott. a Persona_3 Persona_6 fortìori, laddove si ponga mente alla materia della responsabilità da malpratice medica per cui è causa, nella quale soltanto attraverso l'opera di professionisti muniti di specifiche competenze specifiche è possibile far sorgere il diritto al risarcimento del danno in conseguenza non di un mero accadimento di un fatto materiale, bensì della sua riconducibilità eziologica ad un comportamento altrui causativo di un danno ingiusto”.
Ciò premesso occorre osservare che la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui allorché si verifica un sinistro mortale il termine di prescrizione inizia a decorrere “dal giorno in cui il decesso venga percepito - o possa essere percepito usando
l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, dovendo farsi riferimento non al momento della verificazione materiale dell'evento di danno, bensì al momento della
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conoscibilità del danno inteso nella sua dimensione giuridica” (Cfr. Cass. Civ. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 34570 del 11/12/2023).
Pertanto luce del complessivo quadro probatorio versato in atti si deve ritenere che i famigliari di abbiano avuto percezione dell'ingiustizia del danno dal Persona_1
momento della prima diffida cioè dal 20 dicembre 2017 a firma di e del Parte_1
(cfr. doc. 5 –fascicolo diparte ricorrente). Da tale momento si ritiene che Parte_2
debba decorrere la prescrizione per l'illecito de quo.
Ciò premesso anche a voler considerare il termine breve quinquennale ordinario della responsabilità civile (e non quello lungo da reato) nessuna prescrizione può dirsi maturata nei riguardi di (nuora) e (nipoti) i Parte_3 Controparte_1 Controparte_2 quali alla fine del 2019 (fatto questo pacifico e provato documentalmente) hanno interrotto la prescrizione mediante l'invio di una diffida all'azienda resistente.
Deve quindi rigettarsi l'eccezione di prescrizione.
Parimenti deve rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di
Parte_3
Preliminarmente occorre osservare che detta eccezione – seppur qualificata come difetto di legittimazione passiva – in realtà afferisce al merito della controversia ed è qualificabile quale mera difesa dell'azienda intendendola come insussistenza di un danno ingiusto nei riguardi della nuora della vittima.
Infatti nei suoi atti l'azienda ritiene che in quanto nuora Parte_3 Per_1
è da ritersi estranea al nucleo famigliare primario del de cuius, stante l'assenza di
[...] rapporti di consanguineità e stretta affinità con il medesimo.
Ciò premesso sul piano qualificatorio occorre osservare che “la legittimazione ad agire ed a contraddire si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo ed il convenuto assumano la veste di -rispettivamente- soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla;
mentre attiene invece al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto
9 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata” (Cfr. Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 13756 del 14/06/2006).
Sicché è agevole notare come la contestazione nei riguardi della miri ad un Pt_3 accertamento – in diritto – in ordine alla mancanza di effettiva titolarità del credito risarcimento da lei asseritamente vantato in ricorso.
Ciò posto, quanto al merito dell'eccezione, occorre osservare che, secondo i canoni della giurisprudenza di legittimità, “Il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare. Perché, invece, possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la nuora) è necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario, nonché la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno, ai sensi dell'art. 2 Cost.” (v. Cass.
Civ. Sez. 3, Sentenza n. 4253 del 16/03/2012).
Sicchè – dato questo consolidato principio di diritto – occorre osservare come l'eccezione di parte resistente sia destituita di fondamento in quanto il fatto che la nuora non faccia parte della famiglia nucleare della vittima primaria dell'illecito non è una circostanza che esclude in radice la risarcibilità del danno da perdita del congiunto. Quanto piuttosto appare centrale – così come anche per i nipoti – comprendere se vi fosse effettiva convivenza dei ricorrenti con il Persona_1
Ed infatti in tal senso è stata ammessa l'istruttoria orale dal cui esame emerge la prova della convivenza. Infatti, sia il teste che il teste Testimone_1 Tes_2
hanno confermato (v. verbale d'udienza del 08.07.2025) che l'intera famiglia
[...]
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(composta da da onché dai due figli e Per_1 Pt_2 Parte_3 CP_1
) convivessero con i nonni in un'unica casa disposta su due piani. CP_2
Ciò posto quindi sussiste per tutti e tre i ricorrenti il diritto a vedersi riconosciuto il risarcimento del danno da perdita del congiunto.
Ora, seguendo il criterio liquidatorio delle Tabelle di Milano occorre evidenziare che per quel che attiene ai nipoti essi sono esplicitamente presi in considerazione dalla Tabella, non è invece compresa la Tuttavia, in tal senso si ritiene di poter equiparare la CP_6 posizione della nuora a quella dei nipoti, ovverosia al legame di minore intensità tabellato.
Ciò posto e tenuto conto della minore intensità della relazione (rispetto a quella degli altri ricorrenti) e che l momento del sinistro aveva 49 anni mentre i Parte_3 nipoti e rispettivamente 10 e 7 si stima equo liquidare Controparte_1 CP_2
per 64.524,00 per € 71.316,00 Parte_3 Controparte_1
e per € 74.712,00 su tutte le somme devono essere anche aggiunti Controparte_2
gli interessi sulla sorte capitale, devalutata alla data dell'evento, e poi via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT in base al periodo di riferimento.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
esse, pertanto, vanno poste a carico della resistente e avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, liquidate ai medi tariffari in favore dei ricorrenti in solido in complessivi € 29.193,00 per onorari di avvocato e € 1.713,00 a titolo di esborsi sostenuti, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Devono inoltre porsi definitivamente a carico di parte convenuta le spese ctu in sede di atp nonché le spese dei ctp di parte attrice documentate in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1 Parte_2 Parte_3
contro 1 : Controparte_1 Controparte_2 CP_3
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1. Accoglie le domande risarcitorie proposte da Parte_1
Parte_2 Parte_3 Controparte_1
ontro 1 per le motivazioni esposte in parte Controparte_2 CP_3 narrativa;
2. E per l'effetto condanna a versare in favore di: CP_3
• € 199.461,00 oltre interessi sulla sorte Parte_1
capitale, devalutata alla data dell'evento, e poi via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT in base al periodo di riferimento.
• €222.927,00 oltre interessi sulla sorte capitale, Parte_2
devalutata alla data dell'evento, e poi via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT in base al periodo di riferimento.
• €64.524,00 oltre gli interessi sulla sorte capitale, Parte_3
devalutata alla data dell'evento, e poi via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT in base al periodo di riferimento.
• €71.316,00 oltre gli interessi Controparte_1
sulla sorte capitale, devalutata alla data dell'evento, e poi via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT in base al periodo di riferimento
• € 74.712,00 oltre gli interessi sulla sorte Controparte_2
capitale, devalutata alla data dell'evento, e poi via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT in base al periodo di riferimento
3. Condanna parte resistente a rifondere alle parti ricorrenti in solido le spese del giudizio seguono la soccombenza;
esse, pertanto, vanno poste a carico della convenuta e avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, liquidate ai medi tariffari in favore degli attori in solido in complessivi € 29.193,00 per onorari di avvocato e € 1.713,00 a titolo di esborsi sostenuti, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
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4. Pone le spese le spese ed onorari delle C.T.U., già liquidati in atti, nonché quelle dei ctp di parte ricorrente come documentate in atti definitivamente a carico di parte resistente.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 09/11/2025
Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
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