Art. 3. Escussione della garanzia 1. Il termine di tre mesi di cui all' articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , per la restituzione da parte del contribuente delle somme garantite decorre dal passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero dall'estinzione del processo.
2. Nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2, il termine di tre mesi per il pagamento da parte del contribuente delle somme garantite decorre dal deposito del provvedimento che conclude la fase di giudizio nella quale la sospensione e' disposta.
3. Nel caso previsto dall'articolo 2, comma 4, il termine di tre mesi per il pagamento da parte del contribuente delle somme garantite decorre dalla definitivita' dell'atto impositivo, dell'atto di contestazione o del provvedimento di irrogazione delle sanzioni.
4. Ai fini dell'escussione della garanzia, l'ente a favore del quale e' prestata comunica al garante l'ammontare delle somme dovute mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo, entro la fine del sesto mese successivo alla scadenza del termine previsto dall' articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , per l'adempimento del contribuente. Ferma restando l'efficacia della garanzia, il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato dal garante entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.
5. L'eventuale mancato pagamento dei premi o delle commissioni della garanzia da parte del contribuente non puo' in nessun caso essere opposto all'ente a favore del quale e' prestata la garanzia ed e' escluso sia il beneficio della preventiva richiesta di pagamento al debitore principale, sia quello della preventiva escussione dello stesso.
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 69 del citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , e' riportato nelle note alle premesse.
2. Nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2, il termine di tre mesi per il pagamento da parte del contribuente delle somme garantite decorre dal deposito del provvedimento che conclude la fase di giudizio nella quale la sospensione e' disposta.
3. Nel caso previsto dall'articolo 2, comma 4, il termine di tre mesi per il pagamento da parte del contribuente delle somme garantite decorre dalla definitivita' dell'atto impositivo, dell'atto di contestazione o del provvedimento di irrogazione delle sanzioni.
4. Ai fini dell'escussione della garanzia, l'ente a favore del quale e' prestata comunica al garante l'ammontare delle somme dovute mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo, entro la fine del sesto mese successivo alla scadenza del termine previsto dall' articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , per l'adempimento del contribuente. Ferma restando l'efficacia della garanzia, il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato dal garante entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.
5. L'eventuale mancato pagamento dei premi o delle commissioni della garanzia da parte del contribuente non puo' in nessun caso essere opposto all'ente a favore del quale e' prestata la garanzia ed e' escluso sia il beneficio della preventiva richiesta di pagamento al debitore principale, sia quello della preventiva escussione dello stesso.
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 69 del citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , e' riportato nelle note alle premesse.