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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/12/2025, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 653/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, rilevato che l'udienza del 16/12/2025 si è svolta mediante trattazione scritta;
lette le note depositate dalle parti;
IL GIUDICE
si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente costituente parte integrante del presente verbale in cancelleria.
IL GIUDICE
NC BE
1 R.G. n. 653/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice NC BE, ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al n. 653/2025 degli affari civili contenziosi
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., C.F. Parte_1 P.IVA_1
(Avv. DE FRANCISCI GIUSEPPE)
Parte ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t.,C.F. (AVVOCATURA
[...] P.IVA_2
DELLO STATO DI ER ER)
Parte convenuta
Oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 16.12.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del giudizio, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' interponendo Controparte_1 opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 9234 del 17.02.2025 con la quale era stato ingiunto a essa opponente il pagamento della somma di € 2.500,42 quale somma a saldo e
2 conguaglio per gli anni 2021/2022/2023 e le ulteriori somme di € 24.164,63 quale canone dovuto per concessione demaniale marittima per l'anno 2024 e euro 2.500,42 quale saldo e conguaglio per gli anni 2021/2022/2023.
Si costituiva in giudizio parte convenuta la quale rappresentava di avere provveduto alla revoca dell'ingiunzione di pagamento con nota prot. 66446 del 24/09/2025 e chiedeva pertanto la declaratoria di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Sul punto, evidenziando che parte ricorrente aveva promosso il giudizio senza preliminarmente sollecitare l'Amministrazione all'esercizio della autotutela in via amministrativa.
Così brevemente delineata la res litigiosa va certamente dichiarata la cessazione della materia del contendete tenuto conto che l'ordinanza impugnata è stata annullata da parte convenuta.
Deve pertanto procedersi alla sola regolamentazione delle spese in base al criterio della soccombenza virtuale.
Pertanto, esaminando nel merito la domanda ai soli fini della regolamentazione delle spese, deve ritenersi che la stessa sia fondata.
Non è contestato infatti da parte opposta che le somme oggetto di ingiunzione siano frutto di un errore nel calcolo dei canoni dovuti. In particolare, parte convenuta aveva chiesto, per il 2024, un canone dovuto per concessione demaniale marittima in contrasto con le regole impartite con la lex specialis di gara che disciplinava la aggiudicazione e i conguagli per gli anni pregressi.
Proprio per tale ragione l'Assessorato ha proceduto a eliminare in autotutela l'ordinanza ingiuzione suddetta perché contenente una pretesa illegittima.
Il fatto che il provvedimento di annullamento sia intervenuto dopo la proposizione della domanda giustifica la condanna alle spese della convenuta.
Tuttavia, si ritiene che ricorrano i presupposti per compensare le spese per metà tenuto conto che parte ricorrente avrebbe potuto chiedere l'annullamento in autotutela e del contegno processuale della parte convenuta che ha provveduto a annullare l'ordinanza.
Pertanto, le spese di lite devono essere compensate per metà; per la restante parte, si pongono a carico di parte convenuta e si liquidano sulla scorta dei valori minimi tabellari di cui al dm
55/2014 avuto riguardo alla non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere compensa per metà le spese di lite e condanna parte convenuta a pagare a parte ricorrente la restante parte che si liquida nella complessiva somma (già oggetto della dedotta compensazione ) di € 1.725,00 , di cui € 1.452,50 per compenso di avvocato e € 272,500 per spese, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Agrigento, 16.12.2025
Il Giudice
NC BE
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, rilevato che l'udienza del 16/12/2025 si è svolta mediante trattazione scritta;
lette le note depositate dalle parti;
IL GIUDICE
si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente costituente parte integrante del presente verbale in cancelleria.
IL GIUDICE
NC BE
1 R.G. n. 653/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice NC BE, ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al n. 653/2025 degli affari civili contenziosi
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., C.F. Parte_1 P.IVA_1
(Avv. DE FRANCISCI GIUSEPPE)
Parte ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t.,C.F. (AVVOCATURA
[...] P.IVA_2
DELLO STATO DI ER ER)
Parte convenuta
Oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 16.12.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del giudizio, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' interponendo Controparte_1 opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 9234 del 17.02.2025 con la quale era stato ingiunto a essa opponente il pagamento della somma di € 2.500,42 quale somma a saldo e
2 conguaglio per gli anni 2021/2022/2023 e le ulteriori somme di € 24.164,63 quale canone dovuto per concessione demaniale marittima per l'anno 2024 e euro 2.500,42 quale saldo e conguaglio per gli anni 2021/2022/2023.
Si costituiva in giudizio parte convenuta la quale rappresentava di avere provveduto alla revoca dell'ingiunzione di pagamento con nota prot. 66446 del 24/09/2025 e chiedeva pertanto la declaratoria di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Sul punto, evidenziando che parte ricorrente aveva promosso il giudizio senza preliminarmente sollecitare l'Amministrazione all'esercizio della autotutela in via amministrativa.
Così brevemente delineata la res litigiosa va certamente dichiarata la cessazione della materia del contendete tenuto conto che l'ordinanza impugnata è stata annullata da parte convenuta.
Deve pertanto procedersi alla sola regolamentazione delle spese in base al criterio della soccombenza virtuale.
Pertanto, esaminando nel merito la domanda ai soli fini della regolamentazione delle spese, deve ritenersi che la stessa sia fondata.
Non è contestato infatti da parte opposta che le somme oggetto di ingiunzione siano frutto di un errore nel calcolo dei canoni dovuti. In particolare, parte convenuta aveva chiesto, per il 2024, un canone dovuto per concessione demaniale marittima in contrasto con le regole impartite con la lex specialis di gara che disciplinava la aggiudicazione e i conguagli per gli anni pregressi.
Proprio per tale ragione l'Assessorato ha proceduto a eliminare in autotutela l'ordinanza ingiuzione suddetta perché contenente una pretesa illegittima.
Il fatto che il provvedimento di annullamento sia intervenuto dopo la proposizione della domanda giustifica la condanna alle spese della convenuta.
Tuttavia, si ritiene che ricorrano i presupposti per compensare le spese per metà tenuto conto che parte ricorrente avrebbe potuto chiedere l'annullamento in autotutela e del contegno processuale della parte convenuta che ha provveduto a annullare l'ordinanza.
Pertanto, le spese di lite devono essere compensate per metà; per la restante parte, si pongono a carico di parte convenuta e si liquidano sulla scorta dei valori minimi tabellari di cui al dm
55/2014 avuto riguardo alla non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere compensa per metà le spese di lite e condanna parte convenuta a pagare a parte ricorrente la restante parte che si liquida nella complessiva somma (già oggetto della dedotta compensazione ) di € 1.725,00 , di cui € 1.452,50 per compenso di avvocato e € 272,500 per spese, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Agrigento, 16.12.2025
Il Giudice
NC BE
4