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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 16/12/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1584/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. , Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. IANNACCONE CLEMENTE, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 18/08/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco mutuo rispetto;
2) l'immobile
(appartamento e relativa pertinenza) sito in Latina, alla Via Lavinio, n. 13, Sc. C, finora destinato a casa coniugale, sarà assegnato alla sig.ra con i beni e gli arredi Parte_1
ivi contenuti;
3) il sig. provvederà, quindi, a lasciare la casa coniugale, Parte_2 procurandosi una nuova sistemazione presso un'altra unità abitativa. A tale proposito, le parti concordano che il sig. potrà lasciare la casa coniugale già dalla Parte_2 corrente data;
4) i figli minori (di anni 14), (di anni 11) e (di anni 7) Per_1 Per_2 Per_3
saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione finora destinata a residenza familiare, sita in Latina, Via
Lavinio, 13, Sc. C, che, come detto, sarà assegnata alla sig.ra . Per l'effetto Parte_1
di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi, mentre per le decisioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata da ciascuno dei genitori separatamente nei rispettivi periodi di convivenza. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. In particolare, i signori e Parte_1 Parte_2
si atterranno alle seguenti condizioni [punti da a) a g)], che i suddetti ricorrenti
[...] intendono adottare anche quale GENITORIALE costituente parte integrante del CP_1
presente ricorso: a) il sig. , terrà con sé i figli , e a Parte_2 Per_1 Per_2 Per_3 fine settimana alterni, con pernotto dei minori presso la sua abitazione. Nello specifico, i minori staranno con il padre dal sabato, quando andrà a prenderli all'uscita di scuola (o andrà a prenderli, se gli stessi non avranno impegni scolastici, alle ore 9.00 presso l'abitazione della madre), fino al lunedì mattina quando lo stesso provvederà ad accompagnarli a scuola (ovvero, nel periodo estivo, li accompagnerà a casa della madre entro le ore 9.00). Inoltre, nella settimana in cui i minori trascorreranno il week-end con il padre lo stesso terrà con sé i figli il martedì quando andrà a prenderli all'uscita di scuola (o andrà a prenderli, se gli stessi non avranno impegni scolastici, alle ore 14.00 presso l'abitazione della madre), con pernotto, fino al mercoledì mattina quando li porterà a scuola
(ovvero, nel periodo estivo, li accompagnerà a casa della madre entro le ore 9.00); b) nella settimana, invece, in cui i figli , e non trascorreranno il fine settimana Per_1 Per_2 Per_3 con il padre lo stesso terrà con sé i figli dall'uscita di scuola del martedì (o andrà a prenderli, se gli stessi non avranno impegni scolastici, alle ore 9.00 presso l'abitazione della madre), con pernotto, fino al mercoledì mattina quando li porterà a scuola (ovvero, nel periodo estivo, li accompagnerà a casa della madre entro le ore 9.00); c) i minori verranno prelevati e/o accompagnati a scuola ovvero alle attività ludico sportive od ancora al catechismo da ciascun genitore secondo il calendario indicato;
egualmente, se uno dei genitori fosse impedito, gli stessi potranno essere prelevati/accompagnati dai nonni o dagli zii o da una persona di fiducia munita di apposita delega, conferita congiuntamente da entrambi i genitori;
d) resta inteso tra le parti che, qualora per motivi di lavoro del padre o per malattia dei minori o ancora per improrogabili impegni degli stessi genitori o dei minori, non sia stato possibile dare esecuzione agli accordi di cui sopra, il padre potrà recuperare i propri giorni di permanenza con i figli nei periodi successivi, previo accordo con la madre. Le parti si rendono in ogni caso disponibili a convenire tempi e modalità di visita diversi, ed anche più ampi, da quelli pattuiti, ove lo reputino opportuno o insorgano fra loro eventuali esigenze personali e/o lavorative ed in ogni caso allorquando, con il passare del tempo, sia necessario adeguare il regime agli impegni scolastici, ludici e sportivi dei minori. I coniugi si impegnano a mantenere, tra di loro, una reciproca ed una serena comunicazione, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, oltre a garantire agli stessi di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
e) per quanto concerne le festività natalizie (il 24 con uno/a, il 25 con l'altro/a e il 26 con uno/a ad anni alterni) e quelle di capodanno (il 31 dicembre con uno/a ed il 1 gennaio con l'altro/a) così come per quelle pasquali (la domenica di Pasqua con uno/a e il
Lunedì di Pasquetta con l'altro/a) e le altre festività (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno ecc) si seguirà il criterio dell'alternanza, salvo diversi accordi tra i genitori;
f) per quanto riguarda le vacanze estive ed invernali, , e potranno trascorrere con il padre, con Per_1 Per_2 Per_3
condizione di reciprocità per la madre, un periodo di 7 (sette) giorni consecutivi nei mesi estivi - da concordare entro il 30 maggio di ogni anno – e un periodo di 5 (cinque) giorni consecutivi nei mesi invernali da stabilire entro il 30 novembre di ogni anno, il tutto sempre salvo diverso accordo tra i genitori. Per le suddette vacanze estive e/o invernali, qualora le stesse vengano svolte all'estero o in località italiana con pernotto, i genitori si impegnano a comunicare, almeno 3 (tre) giorni prima della partenza prevista, i riferimenti delle strutture ricettive ospitanti;
g) i minori , e trascorreranno insieme ad entrambi i Per_1 Per_2 Per_3 genitori il giorno del proprio compleanno nonché quelli relativi ad altri avvenimenti importanti (comunione, cresima, diploma ecc.) favorendo la partecipazione dei parenti di entrambi i genitori, sempre rispettando le volontà dei figli;
5) il sig. Parte_2 corrisponderà, a far data dal mese di agosto 2025, con bonifico da versare su c/c intestato alla sig.ra con valuta antecedente il giorno 25 di ogni mese, l'importo Parte_1 mensile di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), quale contributo al mantenimento dei figli minori , e , oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT. Per_1 Per_2 Per_3
Inoltre, i genitori contribuiranno, ciascuno nella misura dei 50%, alle spese straordinarie sostenute per i figli. In tale senso, anche al fine di rendere effettiva la partecipazione di entrambi i genitori alla vita, alle esigenze ed alle scelte dei figli, i signori e Parte_1
dichiarano e si impegnano ad aderire, come in effetti aderiscono, a Parte_2
titolo di riferimento, al protocollo d'intesa “Spese Ordinarie e Straordinarie” stipulato tra il
Tribunale Ordinario di Latina ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina nel mese di giugno del 2019 che si allega al presente ricorso congiunto (cfr. all. 12); 6) le parti concordano e dichiarano che l'assegno unico e universale per i figli a carico erogato dall CP_2
verrà corrisposto dal suddetto Ente interamente in favore della sig.ra . La Parte_1 detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, al 50% tra gli stessi;
7) inoltre, il sig. , a titolo di Parte_2 mantenimento della moglie e quale assegno una tantum nonché a titolo di definitiva regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali, si obbliga a trasferire (mediante successivo atto notarile da sottoscrivere in seguito alla emananda sentenza di separazione innanzi la
Dott.ssa Notaio in Latina, già all'uopo incaricato, ed entro il termine di 6 CP_3
– sei – mesi dalla data di deposito della stessa sentenza) in favore della sig.ra Parte_1
, che accetta, una quota pari alla metà (50%) di proprietà dell'abitazione coniugale e
[...]
relativa pertinenza siti in Latina, Via Lavinio, 13, scala C (abitazione catastalmente individuata al Catasto Fabbricati del Comune di Latina al foglio 171, part. 1463, sub. 60,
z.c. 1, cat. A/3, cl. 3, vani 6,5, r.c. € 419,62 - indirizzo indicato in Catasto Via Lavino, n. 12, piano 1, ed avente quale pertinenza cantina catastalmente individuata al Catasto Fabbricati del Comune di Latina al foglio 171, part. 1463, sub. 13, z.c. 1, cat. C/2, cl. 1, consistenza
17m², r.c. € 35,12 - indirizzo indicato in Catasto Via Lavino, n. 12, piano 1; cfr. all. 13), immobili attualmente di proprietà, per l'intero, del sig. . Si specifica, Parte_2 che detto accordo patrimoniale di cui al presente punto 7) è elemento funzionale nonché condizione essenziale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi e gode, pertanto, dei benefici fiscali di cui all'art. 19 della L. n. 74/1987; 8) i coniugi si danno atto di aver già provveduto alla divisione dei risparmi e beni mobili comuni;
9) i coniugi si impegnano a sostenere, ciascuno per la quota del 50%, i costi del prestito, pari ad € 313,60 mensili, dagli stessi contratto con CP_4
per sostenere le spese di ristrutturazione della casa coniugale, ciò fino alla estinzione dello stesso;
10) i signori e si concedono reciproca Parte_1 Parte_2
autorizzazione al rilascio del passaporto e, in ogni caso, di qualsiasi documento valido per l'espatrio e per l'iscrizione dei figli minori sui documenti di entrambi;
11) le predette parti si obbligano, altresì, a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di 30 (trenta) giorni, gli eventuali cambiamenti di residenza o domicilio;
12) le parti, inoltre, si impegnano sin da ora a rispettare reciprocamente le condizioni indicate nel presente ricorso congiunto”.
Compensa le spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in SERMONETA (LT) il 03/10/2009,
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto
Comune, atto n.47, Parte II, Serie A, Ufficio 1, dell'anno 2009), dando atto che le parti rinunziano all'impugnazione della sentenza;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
COMPENSA le spese.
Latina, 11/12/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. , Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. IANNACCONE CLEMENTE, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 18/08/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco mutuo rispetto;
2) l'immobile
(appartamento e relativa pertinenza) sito in Latina, alla Via Lavinio, n. 13, Sc. C, finora destinato a casa coniugale, sarà assegnato alla sig.ra con i beni e gli arredi Parte_1
ivi contenuti;
3) il sig. provvederà, quindi, a lasciare la casa coniugale, Parte_2 procurandosi una nuova sistemazione presso un'altra unità abitativa. A tale proposito, le parti concordano che il sig. potrà lasciare la casa coniugale già dalla Parte_2 corrente data;
4) i figli minori (di anni 14), (di anni 11) e (di anni 7) Per_1 Per_2 Per_3
saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione finora destinata a residenza familiare, sita in Latina, Via
Lavinio, 13, Sc. C, che, come detto, sarà assegnata alla sig.ra . Per l'effetto Parte_1
di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi, mentre per le decisioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata da ciascuno dei genitori separatamente nei rispettivi periodi di convivenza. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. In particolare, i signori e Parte_1 Parte_2
si atterranno alle seguenti condizioni [punti da a) a g)], che i suddetti ricorrenti
[...] intendono adottare anche quale GENITORIALE costituente parte integrante del CP_1
presente ricorso: a) il sig. , terrà con sé i figli , e a Parte_2 Per_1 Per_2 Per_3 fine settimana alterni, con pernotto dei minori presso la sua abitazione. Nello specifico, i minori staranno con il padre dal sabato, quando andrà a prenderli all'uscita di scuola (o andrà a prenderli, se gli stessi non avranno impegni scolastici, alle ore 9.00 presso l'abitazione della madre), fino al lunedì mattina quando lo stesso provvederà ad accompagnarli a scuola (ovvero, nel periodo estivo, li accompagnerà a casa della madre entro le ore 9.00). Inoltre, nella settimana in cui i minori trascorreranno il week-end con il padre lo stesso terrà con sé i figli il martedì quando andrà a prenderli all'uscita di scuola (o andrà a prenderli, se gli stessi non avranno impegni scolastici, alle ore 14.00 presso l'abitazione della madre), con pernotto, fino al mercoledì mattina quando li porterà a scuola
(ovvero, nel periodo estivo, li accompagnerà a casa della madre entro le ore 9.00); b) nella settimana, invece, in cui i figli , e non trascorreranno il fine settimana Per_1 Per_2 Per_3 con il padre lo stesso terrà con sé i figli dall'uscita di scuola del martedì (o andrà a prenderli, se gli stessi non avranno impegni scolastici, alle ore 9.00 presso l'abitazione della madre), con pernotto, fino al mercoledì mattina quando li porterà a scuola (ovvero, nel periodo estivo, li accompagnerà a casa della madre entro le ore 9.00); c) i minori verranno prelevati e/o accompagnati a scuola ovvero alle attività ludico sportive od ancora al catechismo da ciascun genitore secondo il calendario indicato;
egualmente, se uno dei genitori fosse impedito, gli stessi potranno essere prelevati/accompagnati dai nonni o dagli zii o da una persona di fiducia munita di apposita delega, conferita congiuntamente da entrambi i genitori;
d) resta inteso tra le parti che, qualora per motivi di lavoro del padre o per malattia dei minori o ancora per improrogabili impegni degli stessi genitori o dei minori, non sia stato possibile dare esecuzione agli accordi di cui sopra, il padre potrà recuperare i propri giorni di permanenza con i figli nei periodi successivi, previo accordo con la madre. Le parti si rendono in ogni caso disponibili a convenire tempi e modalità di visita diversi, ed anche più ampi, da quelli pattuiti, ove lo reputino opportuno o insorgano fra loro eventuali esigenze personali e/o lavorative ed in ogni caso allorquando, con il passare del tempo, sia necessario adeguare il regime agli impegni scolastici, ludici e sportivi dei minori. I coniugi si impegnano a mantenere, tra di loro, una reciproca ed una serena comunicazione, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, oltre a garantire agli stessi di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
e) per quanto concerne le festività natalizie (il 24 con uno/a, il 25 con l'altro/a e il 26 con uno/a ad anni alterni) e quelle di capodanno (il 31 dicembre con uno/a ed il 1 gennaio con l'altro/a) così come per quelle pasquali (la domenica di Pasqua con uno/a e il
Lunedì di Pasquetta con l'altro/a) e le altre festività (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno ecc) si seguirà il criterio dell'alternanza, salvo diversi accordi tra i genitori;
f) per quanto riguarda le vacanze estive ed invernali, , e potranno trascorrere con il padre, con Per_1 Per_2 Per_3
condizione di reciprocità per la madre, un periodo di 7 (sette) giorni consecutivi nei mesi estivi - da concordare entro il 30 maggio di ogni anno – e un periodo di 5 (cinque) giorni consecutivi nei mesi invernali da stabilire entro il 30 novembre di ogni anno, il tutto sempre salvo diverso accordo tra i genitori. Per le suddette vacanze estive e/o invernali, qualora le stesse vengano svolte all'estero o in località italiana con pernotto, i genitori si impegnano a comunicare, almeno 3 (tre) giorni prima della partenza prevista, i riferimenti delle strutture ricettive ospitanti;
g) i minori , e trascorreranno insieme ad entrambi i Per_1 Per_2 Per_3 genitori il giorno del proprio compleanno nonché quelli relativi ad altri avvenimenti importanti (comunione, cresima, diploma ecc.) favorendo la partecipazione dei parenti di entrambi i genitori, sempre rispettando le volontà dei figli;
5) il sig. Parte_2 corrisponderà, a far data dal mese di agosto 2025, con bonifico da versare su c/c intestato alla sig.ra con valuta antecedente il giorno 25 di ogni mese, l'importo Parte_1 mensile di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), quale contributo al mantenimento dei figli minori , e , oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT. Per_1 Per_2 Per_3
Inoltre, i genitori contribuiranno, ciascuno nella misura dei 50%, alle spese straordinarie sostenute per i figli. In tale senso, anche al fine di rendere effettiva la partecipazione di entrambi i genitori alla vita, alle esigenze ed alle scelte dei figli, i signori e Parte_1
dichiarano e si impegnano ad aderire, come in effetti aderiscono, a Parte_2
titolo di riferimento, al protocollo d'intesa “Spese Ordinarie e Straordinarie” stipulato tra il
Tribunale Ordinario di Latina ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina nel mese di giugno del 2019 che si allega al presente ricorso congiunto (cfr. all. 12); 6) le parti concordano e dichiarano che l'assegno unico e universale per i figli a carico erogato dall CP_2
verrà corrisposto dal suddetto Ente interamente in favore della sig.ra . La Parte_1 detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, al 50% tra gli stessi;
7) inoltre, il sig. , a titolo di Parte_2 mantenimento della moglie e quale assegno una tantum nonché a titolo di definitiva regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali, si obbliga a trasferire (mediante successivo atto notarile da sottoscrivere in seguito alla emananda sentenza di separazione innanzi la
Dott.ssa Notaio in Latina, già all'uopo incaricato, ed entro il termine di 6 CP_3
– sei – mesi dalla data di deposito della stessa sentenza) in favore della sig.ra Parte_1
, che accetta, una quota pari alla metà (50%) di proprietà dell'abitazione coniugale e
[...]
relativa pertinenza siti in Latina, Via Lavinio, 13, scala C (abitazione catastalmente individuata al Catasto Fabbricati del Comune di Latina al foglio 171, part. 1463, sub. 60,
z.c. 1, cat. A/3, cl. 3, vani 6,5, r.c. € 419,62 - indirizzo indicato in Catasto Via Lavino, n. 12, piano 1, ed avente quale pertinenza cantina catastalmente individuata al Catasto Fabbricati del Comune di Latina al foglio 171, part. 1463, sub. 13, z.c. 1, cat. C/2, cl. 1, consistenza
17m², r.c. € 35,12 - indirizzo indicato in Catasto Via Lavino, n. 12, piano 1; cfr. all. 13), immobili attualmente di proprietà, per l'intero, del sig. . Si specifica, Parte_2 che detto accordo patrimoniale di cui al presente punto 7) è elemento funzionale nonché condizione essenziale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi e gode, pertanto, dei benefici fiscali di cui all'art. 19 della L. n. 74/1987; 8) i coniugi si danno atto di aver già provveduto alla divisione dei risparmi e beni mobili comuni;
9) i coniugi si impegnano a sostenere, ciascuno per la quota del 50%, i costi del prestito, pari ad € 313,60 mensili, dagli stessi contratto con CP_4
per sostenere le spese di ristrutturazione della casa coniugale, ciò fino alla estinzione dello stesso;
10) i signori e si concedono reciproca Parte_1 Parte_2
autorizzazione al rilascio del passaporto e, in ogni caso, di qualsiasi documento valido per l'espatrio e per l'iscrizione dei figli minori sui documenti di entrambi;
11) le predette parti si obbligano, altresì, a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di 30 (trenta) giorni, gli eventuali cambiamenti di residenza o domicilio;
12) le parti, inoltre, si impegnano sin da ora a rispettare reciprocamente le condizioni indicate nel presente ricorso congiunto”.
Compensa le spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in SERMONETA (LT) il 03/10/2009,
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto
Comune, atto n.47, Parte II, Serie A, Ufficio 1, dell'anno 2009), dando atto che le parti rinunziano all'impugnazione della sentenza;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
COMPENSA le spese.
Latina, 11/12/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino