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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico
G.O. Avv. Leonardo Macchitella, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3882 del Ruolo Generale dell'anno 2022, promossa da:
(c.f. ), rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'avv. Pietro Fasano giusta mandato in atti,
ATTORE contro con sede in Torino, Piazza S. Carlo n. 156, Controparte_1
iscritta al registro delle Imprese di Torino al n. , in persona P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Mario Esposito giusta mandato in atti
CONVENUTA
Avente per oggetto: risarcimento danni.
All'udienza del 10 ottobre 2023 le parti precisavano le rispettive conclusioni riportandosi, l'attore, a quelle di cui al foglio di precisazione e la convenuta a quelle contenute nell'atto col quale s'era costituita nel presente giudizio, da aversi qui siccome riportate e trascritte. All'udienza odierna, parti discutevano oralmente la causa a termini dell'artt. 281sexies
1 c.p.c., ed all'esito questo Magistrato riservava la decisione per dare lettura della sentenza in pubblica udienza.
Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132
c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il libello introduttivo di cui all'art. 702 c.p.c. aveva Parte_1
ricorso a Codesto Tribunale contro la società Controparte_1
(d'innanzi “ ) affichè: “1) Previa declaratoria di accertamento del CP_2
carattere strumentale dei beni di appartenenza alla Controparte_1
allocati nell'immobile del Sig. cosi come
[...] Parte_1
compiutamente descritti dall'elaborato peritale dell'Ing.
[...]
nel procedimento per A.T.P. n. 4204/2020 R.G. TRIBUNALE Per_1
TARANTO, e pedissequamente integralmente richiamati in premessa e qui intesi per ripetuti e trascritti, nonché declaratoria di accertamento dello stato della muratura divisoria fra i due immobili compiutamente descritto dall'elaborato peritale dell'Ing. nel procedimento per Persona_1
A.T.P. n. 4204/2020 R.G. TRIBUNALE TARANTO, e pedissequamente integralmente richiamato in premessa e qui inteso per ripetuto e trascritto, CON DANNARE la , in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante p.t., al rifacimento dei muri divisori tra i due immobili, come analiticamente descritto nel mentovato elaborato peritale, fermo restando che l'estensione delle ripartizioni a riprodursi correttamente dal lato della proprietà " , devono assolutamente Parte_1
rispettare il limite di proprietà catastale tra i due beni sicché tutte le eventuali opere aggiuntive e/o ringrossamenti ai fini dell'incremento della sicurezza devono svilupparsi, necessariamente, dalla parte della Banca
2 che ne ha la necessità; nonché CONDANNARE la Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante p.t., alla integrale
[...]
dismissione e relativo stoccaggio di tutti i beni strumentali di sua
proprietà presenti nel locale del come puntualmente descritti Parte_1
nell'elaborato peritale pedissequamente richiamato in premessa e qui si intende per ripetuto e trascritto;
2) Condannare la Controparte_1
a titolo di risarcimento dei danni per il mancato utilizzo
[...]
dell'immobile dal 19.08.2020 (data di deposito del ricorso per A.T.P.) all'effettiva integrale bonifica dei locali, per effetto della esecuzione dell'obbligo di facere di cui sub 1) a favore del Sig. , Parte_1
nella misura di €. 2.400,00 mensili, pari al valore locativo dell'immobile accertato dal CTU;
3) Condannare la in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante p.t., al rimborso del costo della
CTU della fase preventiva in €. 3.552,64, nonché alle spese e ai compensi della fase preventiva che si indicano in €. 4.477,75 di cui €. 286, spese borsuali;
4) Condannare la in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e dei compensi di causa”. Assumeva l'attore che con atto per Notar di NA Per_2
Franca del 14.02.2020 (Rep. 462 – Racc. 689) aveva acquistato dalla la piena ed esclusiva Controparte_4
proprietà della unità immobiliare, facente parte del fabbricato sito in
NA Franca alla Via Pantaleone Nardelli n.11/15/17, e precisamente un locale commerciale sviluppantesi al piano interrato, seminterrato, terra e primo della superficie complessiva di mq 283, ch'era stato detenuto, assieme a quell'altro adiacente ove ancora erano gli uffici della filiale, dalla medesima che poi l'aveva alienato giungendo al proprio dante CP_2
3 causa. Aggiungeva che l'immobile di cui era divenuto proprietario versava in stato di fatto tale da renderlo inidoneo all'uso cui era destinato, per la presenza di beni mobili riconducibili alla proprietà della e CP_2
per la necessità che si eseguissero interventi edili di ristrutturazione necessari a garantire l'effettiva separazione con gli altri locali adiacenti ancora in proprietà della e il ripristino degli impianti idrico ed CP_2
elettrico. A motivo del disinteresse dimostrato dalla che pure aveva CP_2
più volte sollecitato ad intervenire, l'attore aveva promosso un accertamento tecnico preventivo in ragione dell'esito del quale aveva poi iscritto il presente procedimento, affinchè la fosse condannata CP_2
all'esecuzione degli interventi indicati dal CTU, a portar via i beni mobili relitti di sua proprietà ed al risarcimento del danno da mancato utilizzo dell'immobile.
Si costituiva in giudizio la contestando in primis l'ammissibilità del CP_2
procedimento per accertamento tecnico preventivo ch'era stato espletato ante causam, per carenza dei presupposti di legge, et inde l'utilizzabilità di quell'elaborato peritale nel presente giudizio, ed in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, oltre che nel merito la infondatezza della domanda sia nell'an che nel quantum.
La causa è stata istruita esclusivamente attraverso l'aggiornamento dello stato dei luoghi a cura dello stesso CTU del procedimento di istruzione preventiva.
La eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dalla Banca convenuta è fondata e pertanto può essere accolta, così rigettandosi la domanda proposta da . Parte_1
4 La legittimazione passiva nella accezione di titolarità del rapporto giuridico dedotto attiene certamente al merito del giudizio, e stigmatizza la non corrispondenza tra il soggetto-parte processuale ed il soggetto tenuto a rispondere dell'inadempimento contrattuale o extracontrattuale dedotto quale causa petendi.
Nel caso che occupa, a parere di questo Magistrato, pur volendo soprassedere alla mancata confutazione, ad opera dell'attore, della circostanza eccepita dalla non può affermarsi l'esistenza di una CP_2
ragione di responsabilità contrattuale o di altro tipo della Banca convenuta nei confronti dell'attore, risultando piuttosto detta responsabilità esclusivamente in capo al dante causa dell'odierno attore (id est
[...]
. Controparte_4
Si consideri, infatti, che la Banca aveva trasferito la proprietà dell'immobile, poi pervenuto all'attore nel 2020, sin dal giugno 2006 ed in favore della divisata società “Galatea S.r.l.”. Successivamente, per l'appunto nel 2020, il acquistava dalla società “ Parte_1 [...]
l'immobile de quo che era stato Controparte_4
trasferito, nel dicembre del 2006, a “Pirelli ” dalla ridetta Controparte_5
società “Galatea S.r.l.”. I rapporti e soprattutto gli obblighi assunti dalla
Banca nei confronti della società “Galatea S.r.l.”, che sono quelli che riguardano la presente contesa giudiziaria sono stati regolati da quelle parti in contratto all'art. 4, al punto 4.1 comma Vi -laddove si legge che gli immobili sarebbero stati “agibili” ed idonei all'uso, id est quello
“commerciale”- ed al punto 4.5 laddove altrettanto si legge che l'immobile trasferito è “sgombro” e “libero da persone e cose”. Peraltro ove pure si intendesse che fossero state meramente assunte dalla solo CP_2
5 corrispondenti obbligazioni di fare nei confronti della “Galatea S.r.l.”, non constano eccezioni di inadempimento che ex se avrebbero potuto determinare la risoluzione del contratto. Per giunta anche nell'atto di trasferimento tra la ed Controparte_4
il non si rinviene il minimo accenno alla circostanza relativa alla Parte_1
presenza nei luoghi di beni non di proprietà dell'alienante -tanto che all'art. 4 l'alienante aveva addirittura “garantito” la proprietà- od il minimo riferimento ad una situazione incompatibile con l'agibilità e l'idoneità all'uso dei locali -non avendo le parti previsto la c.d. “clausola d'immobile libero al rogito”- od ancora, in limine assoluto, la clausola di traslazione in favore dell'acquirente di diritti che già fossero stati in capo all'alienante od ai precedenti danti causa di questo, tra i quali il “credito” ad una precipua prestazione ad un facere da parte della Banca.
Allo stato, dunque, il soggetto che è tenuto a garantire all'attore la fruibilità dell'immobile compravenduto (non essendovi contrasto in ordine alla esistenza dei titoli legittimanti la “agibilità”) è dunque la
“ , che dunque appare Controparte_4
essere l'effettivo soggetto titolare del “rapporto giuridico dedotto”.
La circostanza che ancora a distanza di quasi tre lustri dalla vendita effettuata dalla siano presenti nell'immobile compravenduto beni CP_2
coerenti con l'attività d'impresa di questa, non determina il sorgere di quella titolarità, apparendo ben possibile replicare l'acquisto per
“occupazione” da parte della “Galatea S.r.l.” atteso che per effetto della derelizione di beni la proprietà cessa immediatamente ed è acquisita da chi occupa l'immobile in cui sono i beni. Tanto risulta coerente, anche con quell'altro istituto della c.d. “presunzione di cessione” di cui all'art. 53 del
6 DPR n. 633/72 (ora art. 1 del DPR n. 441/97) in ragione del quale i beni che non più si trovano nei locali in cui il contribuente esercita la propria attività si presumono -presunzione juris et de jure- ceduti all'attuale proprietario dei locali;
presunzione che come stabilito dalla Corte di
Cassazione con la sentenza 16483 del 24 gennaio 2006 può essere vinta solo attraverso precipui mezzi di prova, non essendo sufficienti i meri elementi di fatto da cui sia possibile trarre delle mere presunzioni.
L'accoglimento della eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Banca, quale “ragione più liquida” appare idonea ad esonerare dal dover scrutinare gli altri motivi, ed ex se bastevole a ritenere irrilevante l'esperimento peritale d'istruzione preventiva ante causam, iscritto al n. 4204/2020 R.G., poiché, per l'appunto, svoltosi tra soggetti uno dei quali, la non titolare del potere dovere di resistere alla CP_2
domanda del Parte_1
Le peculiari ragioni di rigetto della domanda attorea e la minima attività processuale svolta, consentono a questo Magistrato di ritenere giusto e di giustizia compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio e quelle del procedimento di istruzione preventiva, rimanendo in entrambe i casi esclusivamente a carico dell'odierno attore le spese del contributo esecutivo di entrambe quei procedimenti e le spese delle espletate CCTTUU.
Ogni altra domanda, eccezione e richiesta devono intendersi disattese e respinte.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
7 nei confronti della società ogni Pt_1 Controparte_1
diversa eccezione, istanza e conclusione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da e per l'effetto rigetta la domanda la domanda Controparte_1
proposta da;
Parte_1
2. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio e quelle del procedimento di istruzione preventiva iscritto al n.
4204/2020 R.G., con le precisazioni di cui alla parte motiva.
Così deciso in Taranto oggi 7 gennaio 2025, sentenza di cui viene data lettura in pubblica udienza.
Il Giudice Unico
G.O.T. Dott. Leonardo Macchitella
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