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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/10/2025, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1381/2025 RG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 1381/2025 RG promosso da del socio accomandatario Parte_1
, nonché, in estensione, di , in persona del curatore dott. Parte_1 Parte_2
con studio in Padova, via Soranzo, 8, Parte_3 rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Ambrosio contro
Controparte_1 rappresentato, domiciliato e difeso dall'avv. Vincenzo Sciortino del Foro di Treviso convenuto
OGGETTO: azione di inefficacia ex art. 64 legge fallimentare - revocatoria fallimentare
MOTIVAZIONE
1. L'azione proposta dal Parte_1 del socio accomandatario , nonché, in estensione, di
[...] Parte_1 Parte_2
(sentenza 16.01.2023), nei confronti di (marito di ), è fondata. Controparte_1 Parte_2
2. Premesso che il presente giudizio non deve essere sospeso a causa della pendenza in cassazione del ricorso presentato dalla contro la propria dichiarazione di fallimento, Pt_2 atteso che, a norma del penultimo comma dell'art. 18 del RD 16.03.1942, n. 267, anche se il fallimento fosse revocato, rimarrebbero comunque salvi gli effetti degli atti legittimamente compiuti dagli organi della procedura;
ciò premesso, iniziando dal bonifico di euro 40.000,00 eseguito da al in data 4.01.2023, recante la causale generica Parte_2 CP_1
“giroconto conto beneficiario”, a fronte dell'affermazione attorea secondo cui si sarebbe in presenza di una donazione, in quanto tale nulla per difetto della forma prescritta dall'art. 782
c.c., o comunque di un atto a titolo gratuito, ha replicato che si tratterebbe di Controparte_1
1 bonifico eseguito per provvedere al pagamento delle tasse della e per far fronte alle Pt_2 esigenze della famiglia poiché la stessa era priva di reddito.
Questo tribunale ritiene che la tesi del sia poco credibile in punto di fatto CP_1
(perché sia il pagamento delle tasse che le esigenze della sua famiglia, potevano essere effettuate e soddisfatte direttamente dalla ), e comunque infondata in punto di diritto, Pt_2 poiché si sarebbe in ogni caso in presenza di un atto a titolo gratuito, inefficace ai sensi dell'art. 64 del R.D. 16.03.1942, n. 267.
3. Il ha inoltre chiesto la revoca del bonifico di euro 76.272,15 eseguito dalla Parte_1
il 22.12.2022, recante la causale: “riparto finale liquidazione Confezioni – Pt_2 Pt_2 disposizione liquidatore ….”. Afferma che la era socia, insieme al marito Pt_2 CP_1
, rispettivamente al 60% e al 40%, della Liquidatrice della
[...] Controparte_2 società dal 13.01.2021 era tale , madre della , avente all'epoca della Persona_1 Pt_2 nomina 86 anni. Tale società è stata sciolta anticipatamente, come espressamente dichiarato nella relazione 2.09.2022 al bilancio finale di liquidazione. Da tale bilancio risulta che “Il socio pertanto vanta un credito nei confronti della società pari a Euro 76.272,15=”: importo CP_1 che corrisponde a quello del bonifico, con la conseguenza che quest'ultimo costituisce un pagamento - da parte della - di un debito altrui, vale a dire di quello della Pt_2 CP_2
verso il socio ) e, quindi, un atto a titolo gratuito.
[...] CP_1
replica sostenendo che si tratterebbe di un bonifico eseguito in esecuzione di CP_1 un piano di riparto approvato dai soci all'unanimità in data 2.09.2022, confermato dalla relazione del liquidatore al bilancio alla data dell'1.09.2022, da cui si evincerebbe che “al socio viene assegnato il credito che la società vanta nei confronti del socio Controparte_1 Pt_2
di cui sopra specificato” (euro 76.271,15).
[...]
Anche in tal caso, la tesi del è infondata in punto di fatto, in quanto dalla CP_1 relazione estratta dal Registro delle imprese (v. doc. 12), non risulta che “al socio CP_1
viene assegnato il credito che la società vanta nei confronti del socio ”,
[...] Parte_2 bensì che “Il socio pertanto vanta un credito nei confronti della società pari a Euro CP_1
76.272,15. Il liquidatore provvederà una volta riscosso il credito dal socio a Parte_2 saldare il socio ”. Posto che deve attribuirsi fede a quanto risulta dal Registro Controparte_1 delle imprese, è allora chiaro che la , effettuando il bonifico in esame, ha pagato un Pt_2 debito altrui, ponendo quindi in essere un atto a titolo gratuito, inefficace ai sensi del cit. art. 64.
4. Si impongono quindi le declaratorie di cui in dispositivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P Q M
definitivamente pronunziando, dichiara inefficaci sia il bonifico 22.12.2022 sia quello
4.01.2023.
2 Condanna a restituire al le somme di euro 40.000,00 e di euro Controparte_1 Parte_1
76.272,15, con interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c., dalla data della domanda giudiziale al saldo, nonché a rifondergli le spese di giudizio, liquidate in euro 833,14 per spese ed euro
9.142,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali.
Padova, 20 ottobre 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 1381/2025 RG promosso da del socio accomandatario Parte_1
, nonché, in estensione, di , in persona del curatore dott. Parte_1 Parte_2
con studio in Padova, via Soranzo, 8, Parte_3 rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Ambrosio contro
Controparte_1 rappresentato, domiciliato e difeso dall'avv. Vincenzo Sciortino del Foro di Treviso convenuto
OGGETTO: azione di inefficacia ex art. 64 legge fallimentare - revocatoria fallimentare
MOTIVAZIONE
1. L'azione proposta dal Parte_1 del socio accomandatario , nonché, in estensione, di
[...] Parte_1 Parte_2
(sentenza 16.01.2023), nei confronti di (marito di ), è fondata. Controparte_1 Parte_2
2. Premesso che il presente giudizio non deve essere sospeso a causa della pendenza in cassazione del ricorso presentato dalla contro la propria dichiarazione di fallimento, Pt_2 atteso che, a norma del penultimo comma dell'art. 18 del RD 16.03.1942, n. 267, anche se il fallimento fosse revocato, rimarrebbero comunque salvi gli effetti degli atti legittimamente compiuti dagli organi della procedura;
ciò premesso, iniziando dal bonifico di euro 40.000,00 eseguito da al in data 4.01.2023, recante la causale generica Parte_2 CP_1
“giroconto conto beneficiario”, a fronte dell'affermazione attorea secondo cui si sarebbe in presenza di una donazione, in quanto tale nulla per difetto della forma prescritta dall'art. 782
c.c., o comunque di un atto a titolo gratuito, ha replicato che si tratterebbe di Controparte_1
1 bonifico eseguito per provvedere al pagamento delle tasse della e per far fronte alle Pt_2 esigenze della famiglia poiché la stessa era priva di reddito.
Questo tribunale ritiene che la tesi del sia poco credibile in punto di fatto CP_1
(perché sia il pagamento delle tasse che le esigenze della sua famiglia, potevano essere effettuate e soddisfatte direttamente dalla ), e comunque infondata in punto di diritto, Pt_2 poiché si sarebbe in ogni caso in presenza di un atto a titolo gratuito, inefficace ai sensi dell'art. 64 del R.D. 16.03.1942, n. 267.
3. Il ha inoltre chiesto la revoca del bonifico di euro 76.272,15 eseguito dalla Parte_1
il 22.12.2022, recante la causale: “riparto finale liquidazione Confezioni – Pt_2 Pt_2 disposizione liquidatore ….”. Afferma che la era socia, insieme al marito Pt_2 CP_1
, rispettivamente al 60% e al 40%, della Liquidatrice della
[...] Controparte_2 società dal 13.01.2021 era tale , madre della , avente all'epoca della Persona_1 Pt_2 nomina 86 anni. Tale società è stata sciolta anticipatamente, come espressamente dichiarato nella relazione 2.09.2022 al bilancio finale di liquidazione. Da tale bilancio risulta che “Il socio pertanto vanta un credito nei confronti della società pari a Euro 76.272,15=”: importo CP_1 che corrisponde a quello del bonifico, con la conseguenza che quest'ultimo costituisce un pagamento - da parte della - di un debito altrui, vale a dire di quello della Pt_2 CP_2
verso il socio ) e, quindi, un atto a titolo gratuito.
[...] CP_1
replica sostenendo che si tratterebbe di un bonifico eseguito in esecuzione di CP_1 un piano di riparto approvato dai soci all'unanimità in data 2.09.2022, confermato dalla relazione del liquidatore al bilancio alla data dell'1.09.2022, da cui si evincerebbe che “al socio viene assegnato il credito che la società vanta nei confronti del socio Controparte_1 Pt_2
di cui sopra specificato” (euro 76.271,15).
[...]
Anche in tal caso, la tesi del è infondata in punto di fatto, in quanto dalla CP_1 relazione estratta dal Registro delle imprese (v. doc. 12), non risulta che “al socio CP_1
viene assegnato il credito che la società vanta nei confronti del socio ”,
[...] Parte_2 bensì che “Il socio pertanto vanta un credito nei confronti della società pari a Euro CP_1
76.272,15. Il liquidatore provvederà una volta riscosso il credito dal socio a Parte_2 saldare il socio ”. Posto che deve attribuirsi fede a quanto risulta dal Registro Controparte_1 delle imprese, è allora chiaro che la , effettuando il bonifico in esame, ha pagato un Pt_2 debito altrui, ponendo quindi in essere un atto a titolo gratuito, inefficace ai sensi del cit. art. 64.
4. Si impongono quindi le declaratorie di cui in dispositivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P Q M
definitivamente pronunziando, dichiara inefficaci sia il bonifico 22.12.2022 sia quello
4.01.2023.
2 Condanna a restituire al le somme di euro 40.000,00 e di euro Controparte_1 Parte_1
76.272,15, con interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c., dalla data della domanda giudiziale al saldo, nonché a rifondergli le spese di giudizio, liquidate in euro 833,14 per spese ed euro
9.142,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali.
Padova, 20 ottobre 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
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