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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/03/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
1909/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, viste le note scritte in sostituzione di udienza, depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in previsione dell'udienza c.d. cartolare del 12 febbraio 2025, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281sexies, ultimo comma c.p.c. nella causa iscritta al n.
1909/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIALE A. COSTA N. 62 Parte_1 C.F._1
40026 IMOLA presso lo studio dell'Avv. ROTONDO DAVIDE (c.f.:
) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura allegata al ricorso C.F._2
ex art. 281 decies c.p.c.
- RICORRENTE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA URBANA 1 40123 BOLOGNA CP_1 P.IVA_1
presso lo studio del Prof. Avv. LOLLI ANDREA (c.f.: ) dal quale è C.F._3
rappr.ta e difesa in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE
CONCLUSIONI:
Il ricorrente così conclude:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni di- versa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la convenuta ., in persona del legale CP_1
rapp.te pro tempore, alla rifusione delle spese sostenute dal ricorrente per la propria difesa nel
1
procedimento penale n. R.g.n.r. 2619/2015 nel quale è risultato assolto con formula piena, median- te il pagamento in favore del sig. della somma di € 44.745,87, ovvero di quella diversa Parte_1
dovuta che risulterà provata, equa e di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla mora al saldo ed interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. dalla domanda giudiziale.
Con vittoria di spese e compensi di lite, ivi compresi quelli relativi al procedimento di mediazio- ne”.
La resistente così conclude:
“via preliminare:
A) accertare per i motivi in atti, il difetto di legittimazione passiva di e per l'effetto rigetta- CP_1
re l'azione avversaria;
nel merito:
B) accertare per tutti i motivi esposti, che la domanda formulata dal ricorrente è inammissibile
e/o improcedibile e/o comunque infondata in fatto e/o in diritto e per l'effetto rigettare l'azione av- versaria;
in ogni caso:
C) condannare controparte alla rifusione in favore di in persona del legale rappre- CP_1
sentante pro tempore, delle spese di lite, ivi compresi 15% spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/2014,
I.V.A. 22% e C.P.A. 4%, come per Legge.
Con ogni e più ampia riserva ai sensi e per gli effetti di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi a questo Tribunale, la società esponendo: CP_1
- di essere dipendente di CP_1
- che quest'ultima offriva ai propri dipendenti una polizza di tutela legale che prevedeva, tra le altre cose, la copertura e/o rimborso del compenso e delle spese dell'avvocato liberamente scelto per la difesa, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, “in caso di controversie relative a fatti e/o omissioni dolosi e/o colposi connessi allo svolgimento delle attività (incarichi, mansioni e nell'adempimento dei compiti d'ufficio) degli Assicurati per conto delle Società Assicurate”;
- che la garanzia prevista dalla polizza operava per i “procedimenti penali riconducibili a com- portamenti dolosi a meno che gli stessi non risultino conclusi con sentenza di condanna passata in giudicato che accerti il comportamento doloso”;
- di aver ricevuto, in data 03.04.2018, notifica di avviso della conclusione delle indagini prelimi- nari in relazione al procedimento penale n. 2619/15 R.g.n.r. che lo vedeva indagato, quale dipen- dente per il reato di cui all'art. 317 c.p.; CP_1
2
- di essersi rivolto, pertanto, al proprio legale di fiducia che al momento dell'assunzione dell'incarico, emetteva un preventivo di € 30.000,00, oltre rimborso spese generali ed accessori previdenziali e fiscali;
- di aver inviato a controparte, nel rispetto del termine di trenta giorni previsto dalla polizza, ri- chiesta scritta al fine di attivare la polizza assicurativa;
- che, tuttavia, dichiarava di non poter aderire alla richiesta essendo essa parte offesa e dan- CP_1
neggiata dai reati, ed aggiungeva, però, che avrebbe potuto liquidare quanto previsto in base alla po- lizza laddove, all'esito del processo penale, il signor fosse risultato prosciolto con sentenza Pt_1
definitiva;
- che, con sentenza del 8.4.2021 divenuta definitiva in data 7.9.2021, il Tribunale di Ravenna lo assolveva dal reato a lui ascritto con formula piena, ma, nonostante ciò, una volta rinnovata la ri- chiesta di rimborso delle spese legali sostenute, la convenuta si rifiutava di liquidargli quanto spet- tante.
1.1. concludeva, quindi, chiedendo che venisse condannata alla rifusione Parte_1 CP_1
delle spese sostenute per la propria difesa nel procedimento penale, ammontanti a complessivi €
44.745,87, ovvero di quella diversa risultante ad esito del giudizio, oltre interessi legali e rivaluta- zione monetaria dalla mora al saldo ed interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudizia- le.
2. Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale si oppone- CP_1
va alle deduzioni della ricorrente.
2.1. In particolare, eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto, in forza dell'art. 1891 c.c., il ricorrente avrebbe dovuto agire direttamente contro l'assicurazione, unico soggetto obbligato in forza del contratto a liquidare le somme spettanti ai be- neficiari alla luce della polizza.
2.2. Nel merito, invece:
- deduceva di non essere titolare della situazione giuridica sostanziale del rapporto giuridico con- troverso, motivo per cui, non avendo il ricorrente citato in giudizio l'assicurazione, unico soggetto tenuto alla prestazione nei suoi confronti, risultava precluso l'accertamento del vantato diritto;
- rappresentava che l'evento per cui il ricorrente invocava l'operatività della polizza si era verifi- cato al di fuori dell'arco temporale di vigenza della stessa.
2.3. concludeva, pertanto, chiedendo, in via preliminare, che venisse accertato il suo di- CP_1
fetto di legittimazione passiva;
nel merito chiedeva il rigetto delle domande formulate da contropar- te.
3
3. Ad esito dell'udienza di prima comparizione, la causa, istruita con produzione documentale, veniva rinviata per la discussione all'udienza del 25.9.2024, successivamente rinviata all'udienza del 12 febbraio 2025, svoltasi nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
***
4. Tanto premesso in fatto, il Tribunale osserva quanto segue.
5. Il rapporto dedotto in giudizio deve essere ricondotto al contratto di assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, disciplinato dall'art. 1891 c.c.
Tale fattispecie rappresenta una vicenda negoziale sui generis riconducibile allo schema del con- tratto a favore di terzo, dal quale, tuttavia, si discosta, attesa la natura indennitaria della prestazione oggetto del contratto di assicurazione, per l'inapplicabilità della disciplina posta dall'art. 1411, comma 3, c.c., che legittima lo stipulante a beneficiare della prestazione ove il terzo rifiuti di profit- tarne (cfr. Cass. civ., Sez. Un., sent. del 18.4.2002, n. 5556, ribadita, più recentemente, da Cass. civ., Sez. III, ord. del 24.6.2024, n. 17294).
5.1. A ben guadare, se da un lato, tale circostanza configura una logica deroga alla disciplina del contratto a favore di terzo, dall'altro rafforza la regola generale che lo permea, e cioè quella per cui il terzo, per effetto della stipulazione, acquista il diritto contro il promittente;
e diversamente non potrebbe essere, considerato che, attraverso tale schema contrattuale, è solo il promittente che si ob- bliga ad eseguire la prestazione a favore del terzo, motivo per cui solo lui potrà essere il destinatario dell'azione di adempimento.
5.1.1. Ciò trova esplicita conferma nello stesso art. 1891 c.c. che al comma 2 sancisce che i di- ritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato e, al contempo, esclude che, salvo suo espresso consenso, possa essere il contraente a farli valere nei confronti dell'assicurazione. L'espresso con- senso, quindi, autorizza il contraente, in vece dell'assicurato, a chiedere l'adempimento all'assicurazione, ma non permette all'assicurato di chiedere l'adempimento al contraente, che, al più, potrà essere destinatario dell'azione di risarcimento danni qualora, rilasciato il consenso, abbia azionato negligentemente i diritti dell'assicurato; ma legittimata passiva dell'azione di adempimen- to rimane pur sempre l'assicurazione, come detto, unica obbligata a eseguire la prestazione in favo- re del terzo, al ricorrere delle condizioni previste dalla polizza.
6. È per queste ragioni che la domanda del ricorrente deve dichiararsi inammissibile.
6.1. L'azione da questi proposta si configura, infatti, come una azione di adempimento, rivolta nei confronti di un soggetto privo della relativa legittimazione passiva.
6.1.1. Con il ricorso, ha espressamente chiesto la condanna di “alla rifusione Parte_1 CP_1
delle spese sostenute dal ricorrente per la propria difesa nel procedimento penale n. R.g.n.r.
2619/2015”, circostanza che manifesta come il ricorrente concepisse la società contraente quale
4
soggetto tenuto all'esecuzione della prestazione indennitaria al ricorrere delle condizioni previste dalla polizza. Ciò, a ben vedere, trova conforto nella ricostruzione dei fatti dallo stesso operata, lad- dove prima richiama le clausole contrattuali rilevanti, poi evidenzia di aver denunciato ad nel CP_1
termine previsto dalla polizza, i fatti che gli avrebbero dato diritto alla copertura e, successivamen- te, espone di essersi rivolta nuovamente ad una volta concluso il procedimento penale a suo CP_1 carico e ottenuto sentenza di assoluzione, a domandare “il rimborso delle spese legali già onorate”
(doc. 9 ricorrente). Non emerge, quindi, che il ricorrente avesse alcuna volontà di rivolgersi alla compagnia assicurativa, non essendo mai stata avanzata direttamente a quest'ultima una richiesta di apertura pratica (come invece prevede la clausola 1.16 della polizza), né avendola mai chiamata in causa (né tanto meno in mediazione, ove la sua partecipazione è avvenuta – pacificamente, in quan- to la circostanza non è stata contestata – in conseguenza della chiamata di . CP_1
7. Non vale a confutare la fondatezza del difetto di legittimazione passiva l'argomentazione ad- dotta dal ricorrente per cui la comunicazione del 6.6.2018 inviata dall'avv. Lolli per (doc. 6 CP_1
ricorrente) all'avv. per rappresenterebbe una promessa di pagamento. Pt_2 Parte_1
7.1. Invero, si rammenta che la promessa di pagamento – pur volendo qualificare la comunica- zione de qua come tale – possiede un carattere meramente confermativo di un rapporto obbligatorio preesistente e che, per tale ragione, non è idonea a fondare a livello sostanziale una nuova obbliga- zione, bensì unicamente a determinare a livello processuale l'inversione dell'onere della prova tra le parti del rapporto obbligatorio.
7.2. Nel caso di specie, non è controverso che il rapporto dedotto in giudizio si fondi su un con- tratto di assicurazione così come disciplinato dall'art. 1891 c.c. che, come si è detto, obbliga la compagnia assicurativa, al ricorrere delle condizioni previste dalla polizza, ad eseguire la prestazio- ne in favore dell'assicurato. Ciò significa che se sussiste un credito in capo all'assicurato, sussiste un debito in capo all'assicurazione, e non in capo al contraente, motivo per cui quella contenuta nel- la comunicazione del 6.6.2018 può rappresentare, al più, una promessa di pagamento di debito al- trui, inidonea, tuttavia, a produrre effetti giuridici.
7.3. Infatti, come ribadito di recente dalla giurisprudenza di legittimità, proprio in ragione delle caratteristiche tipiche della promessa di pagamento supra richiamate, “la promessa unilaterale di pagamento di un debito altrui è da considerarsi assolutamente nulla, in quanto non rientra nello schema di cui all'art. 1988 c.c., che ha per oggetto il debito dello stesso promittente e non quello di altri soggetti” (Cass. civ., Sez. II, sent. del 10.11.2023, n. 31296).
8. Del pari inconferente è la deduzione secondo cui le missive inviate ad rappresenterebbe- CP_1
ro in realtà manifestazione di espresso consenso del ricorrente a far valere i suoi diritti scaturenti dal contratto di assicurazione, così come previsto dall'art. 1891, comma 2, c.c., sicché sarebbe in- CP_1
5
corsa in responsabilità per aver trasmesso all'assicurazione solo nel novembre 2018 la richiesta di attivazione della polizza (doc. 1 resistente), ovverosia ben oltre il termine di trenta giorni previsto dalla polizza, facendo così perdere al ricorrente il diritto all'indennizzo assicurativo.
8.1. Ebbene, una simile allegazione, precisata dal ricorrente in questi termini in sede di prima udienza, avrebbe dovuto porsi a fondamento di una specifica domanda di risarcimento del danno;
tuttavia, alla emendatio dell'allegazione non ha fatto seguito una emendatio della domanda (non es- sendo sufficiente a tale scopo il generico richiamo all'art. 2043 c.c. effettuato dal ricorrente solo in sede di note sostitutive dell'udienza del 12. 2.2025), che il ricorrente ha invece espressamente riba- dito essere quella consistente nel “dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la convenuta CP_1
. alla rifusione delle spese sostenute dal ricorrente per la propria difesa nel procedimento pena-
[...] le n. Rgnr 2619/2015...” (così il ricorrente a p. 5 delle note sostitutive dell'udienza del 12.2.2025).
8.2. Peraltro, anche qualora si volesse fare applicazione, nel caso di specie, del principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui “il principio “iura novit curia” […] fa salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, non- ché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fatti- specie sottoposta al suo esame” e, dunque, qualificare l'azione del ricorrente come azione di risar- cimento del danno ex art. 2043 c.c., la domanda, pur acquisendo legittimazione passiva, sareb- CP_1
be comunque infondata nel merito.
8.2.1. Come noto, infatti, in tema di responsabilità extracontrattuale, è onere del danneggiato fornire prova di tutti gli elementi costitutivi della sua pretesa risarcitoria, ovverosia della colpa del danneggiante, del fatto illecito, del danno (nella duplice dimensione del danno evento e del danno conseguenza) e del nesso causale che lega fatto e danno.
8.2.2. Orbene nel caso di specie, pur volendo ritenere che abbia tardivamente, e quindi con CP_1 colpa, chiesto alla compagnia assicurativa l'attivazione della polizza per conto di – il Parte_1
che integrerebbe il fatto illecito – e considerato pacifico che quest'ultimo non ha ricevuto l'indennizzo da parte della compagnia, non vi è prova del nesso che lega la mancata liquidazione alla condotta di CP_1
Da nessun documento, infatti, emergono le ragioni giustificative della mancata liquidazione dell'indennizzo da parte della compagnia assicurativa, né al riguardo il ricorrente ha chiesto l'assunzione di prova orale. Peraltro, sussiste un dubbio circa l'effettiva applicabilità delle condi- zioni assicurative ai fatti commessi da in quanto, come dedotto da la polizza indi- Parte_1 CP_1
ca come periodo di validità quello compreso tra il 31.12.2017 e il 31.12.2020, mentre è pacifico, in quanto non contestato, che i fatti penalmente rilevanti ascritti al ricorrente risalissero agli anni
2011-2012.
6
8.2.3. Per tali ragioni non sarebbe comunque possibile accertare, con un grado di probabilità ri- spettoso del criterio del più probabile che non, che la mancata liquidazione dell'indennizzo da parte dell'assicurazione sia eziologicamente collegata alla condotta di CP_1
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe previste per lo sca- glione da € 26.001,00 a 52.000,00 nel valore medio per le fasi di studio e introduttiva, e minimo per quella istruttoria e decisoria, stante la limitata attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e do- manda disattesa:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
- condanna a rifondere a le spese processuali del presente giudizio che li- Parte_1 CP_1 quida in complessivi € 3.387,00 per compenso, oltre il 15% del compenso per spese forfettarie,
C.P.A. e I.V.A.
Bologna, 14 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Pierangela Congiu
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, viste le note scritte in sostituzione di udienza, depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in previsione dell'udienza c.d. cartolare del 12 febbraio 2025, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281sexies, ultimo comma c.p.c. nella causa iscritta al n.
1909/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIALE A. COSTA N. 62 Parte_1 C.F._1
40026 IMOLA presso lo studio dell'Avv. ROTONDO DAVIDE (c.f.:
) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura allegata al ricorso C.F._2
ex art. 281 decies c.p.c.
- RICORRENTE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA URBANA 1 40123 BOLOGNA CP_1 P.IVA_1
presso lo studio del Prof. Avv. LOLLI ANDREA (c.f.: ) dal quale è C.F._3
rappr.ta e difesa in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE
CONCLUSIONI:
Il ricorrente così conclude:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni di- versa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la convenuta ., in persona del legale CP_1
rapp.te pro tempore, alla rifusione delle spese sostenute dal ricorrente per la propria difesa nel
1
procedimento penale n. R.g.n.r. 2619/2015 nel quale è risultato assolto con formula piena, median- te il pagamento in favore del sig. della somma di € 44.745,87, ovvero di quella diversa Parte_1
dovuta che risulterà provata, equa e di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla mora al saldo ed interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. dalla domanda giudiziale.
Con vittoria di spese e compensi di lite, ivi compresi quelli relativi al procedimento di mediazio- ne”.
La resistente così conclude:
“via preliminare:
A) accertare per i motivi in atti, il difetto di legittimazione passiva di e per l'effetto rigetta- CP_1
re l'azione avversaria;
nel merito:
B) accertare per tutti i motivi esposti, che la domanda formulata dal ricorrente è inammissibile
e/o improcedibile e/o comunque infondata in fatto e/o in diritto e per l'effetto rigettare l'azione av- versaria;
in ogni caso:
C) condannare controparte alla rifusione in favore di in persona del legale rappre- CP_1
sentante pro tempore, delle spese di lite, ivi compresi 15% spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/2014,
I.V.A. 22% e C.P.A. 4%, come per Legge.
Con ogni e più ampia riserva ai sensi e per gli effetti di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi a questo Tribunale, la società esponendo: CP_1
- di essere dipendente di CP_1
- che quest'ultima offriva ai propri dipendenti una polizza di tutela legale che prevedeva, tra le altre cose, la copertura e/o rimborso del compenso e delle spese dell'avvocato liberamente scelto per la difesa, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, “in caso di controversie relative a fatti e/o omissioni dolosi e/o colposi connessi allo svolgimento delle attività (incarichi, mansioni e nell'adempimento dei compiti d'ufficio) degli Assicurati per conto delle Società Assicurate”;
- che la garanzia prevista dalla polizza operava per i “procedimenti penali riconducibili a com- portamenti dolosi a meno che gli stessi non risultino conclusi con sentenza di condanna passata in giudicato che accerti il comportamento doloso”;
- di aver ricevuto, in data 03.04.2018, notifica di avviso della conclusione delle indagini prelimi- nari in relazione al procedimento penale n. 2619/15 R.g.n.r. che lo vedeva indagato, quale dipen- dente per il reato di cui all'art. 317 c.p.; CP_1
2
- di essersi rivolto, pertanto, al proprio legale di fiducia che al momento dell'assunzione dell'incarico, emetteva un preventivo di € 30.000,00, oltre rimborso spese generali ed accessori previdenziali e fiscali;
- di aver inviato a controparte, nel rispetto del termine di trenta giorni previsto dalla polizza, ri- chiesta scritta al fine di attivare la polizza assicurativa;
- che, tuttavia, dichiarava di non poter aderire alla richiesta essendo essa parte offesa e dan- CP_1
neggiata dai reati, ed aggiungeva, però, che avrebbe potuto liquidare quanto previsto in base alla po- lizza laddove, all'esito del processo penale, il signor fosse risultato prosciolto con sentenza Pt_1
definitiva;
- che, con sentenza del 8.4.2021 divenuta definitiva in data 7.9.2021, il Tribunale di Ravenna lo assolveva dal reato a lui ascritto con formula piena, ma, nonostante ciò, una volta rinnovata la ri- chiesta di rimborso delle spese legali sostenute, la convenuta si rifiutava di liquidargli quanto spet- tante.
1.1. concludeva, quindi, chiedendo che venisse condannata alla rifusione Parte_1 CP_1
delle spese sostenute per la propria difesa nel procedimento penale, ammontanti a complessivi €
44.745,87, ovvero di quella diversa risultante ad esito del giudizio, oltre interessi legali e rivaluta- zione monetaria dalla mora al saldo ed interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudizia- le.
2. Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale si oppone- CP_1
va alle deduzioni della ricorrente.
2.1. In particolare, eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto, in forza dell'art. 1891 c.c., il ricorrente avrebbe dovuto agire direttamente contro l'assicurazione, unico soggetto obbligato in forza del contratto a liquidare le somme spettanti ai be- neficiari alla luce della polizza.
2.2. Nel merito, invece:
- deduceva di non essere titolare della situazione giuridica sostanziale del rapporto giuridico con- troverso, motivo per cui, non avendo il ricorrente citato in giudizio l'assicurazione, unico soggetto tenuto alla prestazione nei suoi confronti, risultava precluso l'accertamento del vantato diritto;
- rappresentava che l'evento per cui il ricorrente invocava l'operatività della polizza si era verifi- cato al di fuori dell'arco temporale di vigenza della stessa.
2.3. concludeva, pertanto, chiedendo, in via preliminare, che venisse accertato il suo di- CP_1
fetto di legittimazione passiva;
nel merito chiedeva il rigetto delle domande formulate da contropar- te.
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3. Ad esito dell'udienza di prima comparizione, la causa, istruita con produzione documentale, veniva rinviata per la discussione all'udienza del 25.9.2024, successivamente rinviata all'udienza del 12 febbraio 2025, svoltasi nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
***
4. Tanto premesso in fatto, il Tribunale osserva quanto segue.
5. Il rapporto dedotto in giudizio deve essere ricondotto al contratto di assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, disciplinato dall'art. 1891 c.c.
Tale fattispecie rappresenta una vicenda negoziale sui generis riconducibile allo schema del con- tratto a favore di terzo, dal quale, tuttavia, si discosta, attesa la natura indennitaria della prestazione oggetto del contratto di assicurazione, per l'inapplicabilità della disciplina posta dall'art. 1411, comma 3, c.c., che legittima lo stipulante a beneficiare della prestazione ove il terzo rifiuti di profit- tarne (cfr. Cass. civ., Sez. Un., sent. del 18.4.2002, n. 5556, ribadita, più recentemente, da Cass. civ., Sez. III, ord. del 24.6.2024, n. 17294).
5.1. A ben guadare, se da un lato, tale circostanza configura una logica deroga alla disciplina del contratto a favore di terzo, dall'altro rafforza la regola generale che lo permea, e cioè quella per cui il terzo, per effetto della stipulazione, acquista il diritto contro il promittente;
e diversamente non potrebbe essere, considerato che, attraverso tale schema contrattuale, è solo il promittente che si ob- bliga ad eseguire la prestazione a favore del terzo, motivo per cui solo lui potrà essere il destinatario dell'azione di adempimento.
5.1.1. Ciò trova esplicita conferma nello stesso art. 1891 c.c. che al comma 2 sancisce che i di- ritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato e, al contempo, esclude che, salvo suo espresso consenso, possa essere il contraente a farli valere nei confronti dell'assicurazione. L'espresso con- senso, quindi, autorizza il contraente, in vece dell'assicurato, a chiedere l'adempimento all'assicurazione, ma non permette all'assicurato di chiedere l'adempimento al contraente, che, al più, potrà essere destinatario dell'azione di risarcimento danni qualora, rilasciato il consenso, abbia azionato negligentemente i diritti dell'assicurato; ma legittimata passiva dell'azione di adempimen- to rimane pur sempre l'assicurazione, come detto, unica obbligata a eseguire la prestazione in favo- re del terzo, al ricorrere delle condizioni previste dalla polizza.
6. È per queste ragioni che la domanda del ricorrente deve dichiararsi inammissibile.
6.1. L'azione da questi proposta si configura, infatti, come una azione di adempimento, rivolta nei confronti di un soggetto privo della relativa legittimazione passiva.
6.1.1. Con il ricorso, ha espressamente chiesto la condanna di “alla rifusione Parte_1 CP_1
delle spese sostenute dal ricorrente per la propria difesa nel procedimento penale n. R.g.n.r.
2619/2015”, circostanza che manifesta come il ricorrente concepisse la società contraente quale
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soggetto tenuto all'esecuzione della prestazione indennitaria al ricorrere delle condizioni previste dalla polizza. Ciò, a ben vedere, trova conforto nella ricostruzione dei fatti dallo stesso operata, lad- dove prima richiama le clausole contrattuali rilevanti, poi evidenzia di aver denunciato ad nel CP_1
termine previsto dalla polizza, i fatti che gli avrebbero dato diritto alla copertura e, successivamen- te, espone di essersi rivolta nuovamente ad una volta concluso il procedimento penale a suo CP_1 carico e ottenuto sentenza di assoluzione, a domandare “il rimborso delle spese legali già onorate”
(doc. 9 ricorrente). Non emerge, quindi, che il ricorrente avesse alcuna volontà di rivolgersi alla compagnia assicurativa, non essendo mai stata avanzata direttamente a quest'ultima una richiesta di apertura pratica (come invece prevede la clausola 1.16 della polizza), né avendola mai chiamata in causa (né tanto meno in mediazione, ove la sua partecipazione è avvenuta – pacificamente, in quan- to la circostanza non è stata contestata – in conseguenza della chiamata di . CP_1
7. Non vale a confutare la fondatezza del difetto di legittimazione passiva l'argomentazione ad- dotta dal ricorrente per cui la comunicazione del 6.6.2018 inviata dall'avv. Lolli per (doc. 6 CP_1
ricorrente) all'avv. per rappresenterebbe una promessa di pagamento. Pt_2 Parte_1
7.1. Invero, si rammenta che la promessa di pagamento – pur volendo qualificare la comunica- zione de qua come tale – possiede un carattere meramente confermativo di un rapporto obbligatorio preesistente e che, per tale ragione, non è idonea a fondare a livello sostanziale una nuova obbliga- zione, bensì unicamente a determinare a livello processuale l'inversione dell'onere della prova tra le parti del rapporto obbligatorio.
7.2. Nel caso di specie, non è controverso che il rapporto dedotto in giudizio si fondi su un con- tratto di assicurazione così come disciplinato dall'art. 1891 c.c. che, come si è detto, obbliga la compagnia assicurativa, al ricorrere delle condizioni previste dalla polizza, ad eseguire la prestazio- ne in favore dell'assicurato. Ciò significa che se sussiste un credito in capo all'assicurato, sussiste un debito in capo all'assicurazione, e non in capo al contraente, motivo per cui quella contenuta nel- la comunicazione del 6.6.2018 può rappresentare, al più, una promessa di pagamento di debito al- trui, inidonea, tuttavia, a produrre effetti giuridici.
7.3. Infatti, come ribadito di recente dalla giurisprudenza di legittimità, proprio in ragione delle caratteristiche tipiche della promessa di pagamento supra richiamate, “la promessa unilaterale di pagamento di un debito altrui è da considerarsi assolutamente nulla, in quanto non rientra nello schema di cui all'art. 1988 c.c., che ha per oggetto il debito dello stesso promittente e non quello di altri soggetti” (Cass. civ., Sez. II, sent. del 10.11.2023, n. 31296).
8. Del pari inconferente è la deduzione secondo cui le missive inviate ad rappresenterebbe- CP_1
ro in realtà manifestazione di espresso consenso del ricorrente a far valere i suoi diritti scaturenti dal contratto di assicurazione, così come previsto dall'art. 1891, comma 2, c.c., sicché sarebbe in- CP_1
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corsa in responsabilità per aver trasmesso all'assicurazione solo nel novembre 2018 la richiesta di attivazione della polizza (doc. 1 resistente), ovverosia ben oltre il termine di trenta giorni previsto dalla polizza, facendo così perdere al ricorrente il diritto all'indennizzo assicurativo.
8.1. Ebbene, una simile allegazione, precisata dal ricorrente in questi termini in sede di prima udienza, avrebbe dovuto porsi a fondamento di una specifica domanda di risarcimento del danno;
tuttavia, alla emendatio dell'allegazione non ha fatto seguito una emendatio della domanda (non es- sendo sufficiente a tale scopo il generico richiamo all'art. 2043 c.c. effettuato dal ricorrente solo in sede di note sostitutive dell'udienza del 12. 2.2025), che il ricorrente ha invece espressamente riba- dito essere quella consistente nel “dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la convenuta CP_1
. alla rifusione delle spese sostenute dal ricorrente per la propria difesa nel procedimento pena-
[...] le n. Rgnr 2619/2015...” (così il ricorrente a p. 5 delle note sostitutive dell'udienza del 12.2.2025).
8.2. Peraltro, anche qualora si volesse fare applicazione, nel caso di specie, del principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui “il principio “iura novit curia” […] fa salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, non- ché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fatti- specie sottoposta al suo esame” e, dunque, qualificare l'azione del ricorrente come azione di risar- cimento del danno ex art. 2043 c.c., la domanda, pur acquisendo legittimazione passiva, sareb- CP_1
be comunque infondata nel merito.
8.2.1. Come noto, infatti, in tema di responsabilità extracontrattuale, è onere del danneggiato fornire prova di tutti gli elementi costitutivi della sua pretesa risarcitoria, ovverosia della colpa del danneggiante, del fatto illecito, del danno (nella duplice dimensione del danno evento e del danno conseguenza) e del nesso causale che lega fatto e danno.
8.2.2. Orbene nel caso di specie, pur volendo ritenere che abbia tardivamente, e quindi con CP_1 colpa, chiesto alla compagnia assicurativa l'attivazione della polizza per conto di – il Parte_1
che integrerebbe il fatto illecito – e considerato pacifico che quest'ultimo non ha ricevuto l'indennizzo da parte della compagnia, non vi è prova del nesso che lega la mancata liquidazione alla condotta di CP_1
Da nessun documento, infatti, emergono le ragioni giustificative della mancata liquidazione dell'indennizzo da parte della compagnia assicurativa, né al riguardo il ricorrente ha chiesto l'assunzione di prova orale. Peraltro, sussiste un dubbio circa l'effettiva applicabilità delle condi- zioni assicurative ai fatti commessi da in quanto, come dedotto da la polizza indi- Parte_1 CP_1
ca come periodo di validità quello compreso tra il 31.12.2017 e il 31.12.2020, mentre è pacifico, in quanto non contestato, che i fatti penalmente rilevanti ascritti al ricorrente risalissero agli anni
2011-2012.
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8.2.3. Per tali ragioni non sarebbe comunque possibile accertare, con un grado di probabilità ri- spettoso del criterio del più probabile che non, che la mancata liquidazione dell'indennizzo da parte dell'assicurazione sia eziologicamente collegata alla condotta di CP_1
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe previste per lo sca- glione da € 26.001,00 a 52.000,00 nel valore medio per le fasi di studio e introduttiva, e minimo per quella istruttoria e decisoria, stante la limitata attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e do- manda disattesa:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
- condanna a rifondere a le spese processuali del presente giudizio che li- Parte_1 CP_1 quida in complessivi € 3.387,00 per compenso, oltre il 15% del compenso per spese forfettarie,
C.P.A. e I.V.A.
Bologna, 14 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Pierangela Congiu
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