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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 29/05/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott. Antonino Campanella Giudice relatore letti gli atti di causa e udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al 139/2025 R.G. vertente tra
, nata a [...] in data [...] Parte_1 ricorrente
e
, nato a [...] in data [...] CP_1 entrambi elettivamente domiciliati in Partanna, via Trieste n. 80, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Accardo (indirizzo pec: Email_1 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero interveniente necessario
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 29 gennaio 2025, , premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio con nel Comune di Campobello di Mazara in data 30 luglio 1981 e che CP_1 dalla loro unione è nato un figlio, (nato il [...]), maggiorenne ed Persona_1 economicamente autosufficiente, ha chiesto la separazione giudiziale dei coniugi.
Si è costituito il convenuto con comparsa di risposta depositata il 29 gennaio 2025.
Nel corso della causa, in data 8 aprile 2025, le parti hanno depositato un'istanza congiunta con la quale hanno chiesto la definizione consensuale del presente giudizio.
All'udienza dell'8 maggio 2025, il difensore delle parti ha insistito nell'omologa dell'accordo, come modificato nella versione depositata il 7 maggio 2025.
1 Con ordinanza del 24 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 473-bis.21, ultimo comma, c.p.c.
2. I coniugi hanno compiutamente indicato le condizioni della separazione nell'accordo congiunto sottoscritto depositato il 7 maggio 2025, di seguito riportato:
«1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2. Disporre in capo al signor l'obbligo di corrispondere la somma di euro 200,00 mensili CP_1 quale mantenimento per la RA;
Pt_1
3. Prendere atto che i RI e , in accordo, desiderano regolamentare l'uso del CP_1 Pt_1 bene immobile sopra indicato, mediante un futuro contratto di comodato d'uso, per cui il CP_1 cederà in comodato d'uso gratuito l'immobile alla RA;
Pt_1
4. Adottare ogni provvedimento all'uopo necessario e previsto dalla legge;
»
Tale accordo non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico né a disposizioni di carattere imperativo.
Le istanze come sopra avanzate, dunque, possono trovare integrale accoglimento e di conseguenza questo Tribunale può pronunciarsi in senso conforme, essendo stata comunicata la pendenza del procedimento al Pubblico Ministero.
3. Stante l'esito del giudizio, deve disporsi la compensazione integrale delle spese processuali fra le parti.
Per questi motivi
Il Tribunale, sull'accordo congiunto formulato, nel corso del presente giudizio, da e Parte_1
, così provvede: CP_1
1) Omologa l'accordo delle parti depositato il 7 maggio 2025 e riportato in parte motiva.
2) Compensa integralmente le spese processuali fra le parti.
Dispone che questa sentenza, al momento del suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente Ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 369.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di rito.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
29 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Antonino Campanella dott. Francesco Paolo Pizzo
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