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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/03/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 14898/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 14898/2024 V.G. promosso da
(c.f ) con l'avv. BERTIN VALERIA Parte_1 C.F._1
e c.f ) con l'avv. GUATTA CRISTINA CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) I coniugi vivranno separati agli obblighi di legge. Per_ 2) Le figlia è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento e residenza presso la madre.
3) La gestione ordinaria della figlia sarà esercitata in via disgiunta tra i genitori ed in concomitanza con i rispettivi tempi di frequentazione. Sulle questioni di straordinaria amministrazione relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute, i genitori decideranno di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia stessa.
4) Quanto alle frequentazioni padre-figlia, il padre vedrà e terrà con sé, ogni qualvolta lo desideri, compreso il pernottamento, previo accordo con la madre e compatibilmente con i desideri, bisogni e necessità dei figli
1 Per_ nonché dei genitori stessi. In ogni caso, il padre potrà vedere e tenere con sé secondo le seguenti modalità: -un sabato ogni due, dalle ore 12 alle 16 o dalle 14 alle 18 in base agli accordi con la madre, allorquando il padre la riaccompagnerà dalla madre;
-un fine settimana ogni due, alternato con la madre, il venerdì dalle ore 18 fino al sabato ore 14, allorquando le riporterà a casa della madre;
-per una settimana consecutiva, durante il periodo di sospensione scolastica di estiva della minore, salvo viaggio del padre in
Marocco; i genitori, pertanto, si impegnano reciprocamente ad accordarsi, con congruo preavviso entro il giorno 10 giugno di ogni anno, sul periodo prescelto ed a comunicarsi la meta per l'eventuale villeggiatura che trascorreranno con il minore;
-metà delle vacanze natalizie a ciascun coniuge, e comunque il giorno del
Santo Natale alternato di anno in anno con quello della Vigilia;
- metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno con la madre il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; -anche i ponti connessi alle ulteriori festività del calendario saranno alternati tra i genitori (a titolo esemplificativo: Santo Patrono, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, I novembre, 8 dicembre ecc.) così come il compleanno dei figlia, senza che questo possa in alcun modo limitare e/o privare il minore dal festeggiare la propria ricorrenza con i propri coetanei, anche alla presenza dell'altro genitore cui non spetterebbe il diritto di frequentazione (solo durante le ore utili alla festa con gli amici). -diversi e/o ulteriori accordi in ordine alla frequentazione tra il padre e la figlia verranno stabiliti dai genitori secondo le necessità ed esigenze che si dovessero presentare.
5) Il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 20 di ogni mese, in via anticipata a titolo di contributo al mantenimento della figlia, l'importo mensile di € 250,00 (duecentocinquanta, euro) finché la figlia non avrà raggiunto la totale autosufficienza economica, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici
Istat costo-vita a decorrere dal mese di dicembre 2024; qualora la figlia, raggiunta la maggiore età, non dovessero più convivere con la madre e non fossero in alcun modo a carico della stessa, detto importo, su richiesta della stessa figlia verrà a lei direttamente versato.
6) Il padre continuerà a concorrere integralmente alle spese non coperte dall'assegno di mantenimento che si rendessero necessarie per la minore, facendosene carico al 50%, secondo il seguente schema (allorché dette spese venissero anticipate dalla madre, il padre che non ha subito l'esborso, corrisponderà alla signora l'importo dovuto all'atto della presentazione della relativa documentazione fiscale, fattura/ricevuta/scontrino fiscale entro i successivi 10 giorni):
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
2 Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7) La casa coniugale sita in Brescia, via Friuli 7 in locazione resta nella disponibilità del padre;
8) I coniugi dichiarano di aver regolamentato ogni altro rapporto economico e patrimoniale tra gli stessi sussistente;
9) Le parti chiedono concordemente di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarano di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473 bis 51 II e III c.p.c. ed all'impugnazione della sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 26/11/2020, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
BRESCIA (atto n. 226, parte I).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse della figlia minore
3 Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 06/03/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 14898/2024 V.G. promosso da
(c.f ) con l'avv. BERTIN VALERIA Parte_1 C.F._1
e c.f ) con l'avv. GUATTA CRISTINA CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) I coniugi vivranno separati agli obblighi di legge. Per_ 2) Le figlia è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento e residenza presso la madre.
3) La gestione ordinaria della figlia sarà esercitata in via disgiunta tra i genitori ed in concomitanza con i rispettivi tempi di frequentazione. Sulle questioni di straordinaria amministrazione relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute, i genitori decideranno di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia stessa.
4) Quanto alle frequentazioni padre-figlia, il padre vedrà e terrà con sé, ogni qualvolta lo desideri, compreso il pernottamento, previo accordo con la madre e compatibilmente con i desideri, bisogni e necessità dei figli
1 Per_ nonché dei genitori stessi. In ogni caso, il padre potrà vedere e tenere con sé secondo le seguenti modalità: -un sabato ogni due, dalle ore 12 alle 16 o dalle 14 alle 18 in base agli accordi con la madre, allorquando il padre la riaccompagnerà dalla madre;
-un fine settimana ogni due, alternato con la madre, il venerdì dalle ore 18 fino al sabato ore 14, allorquando le riporterà a casa della madre;
-per una settimana consecutiva, durante il periodo di sospensione scolastica di estiva della minore, salvo viaggio del padre in
Marocco; i genitori, pertanto, si impegnano reciprocamente ad accordarsi, con congruo preavviso entro il giorno 10 giugno di ogni anno, sul periodo prescelto ed a comunicarsi la meta per l'eventuale villeggiatura che trascorreranno con il minore;
-metà delle vacanze natalizie a ciascun coniuge, e comunque il giorno del
Santo Natale alternato di anno in anno con quello della Vigilia;
- metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno con la madre il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; -anche i ponti connessi alle ulteriori festività del calendario saranno alternati tra i genitori (a titolo esemplificativo: Santo Patrono, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, I novembre, 8 dicembre ecc.) così come il compleanno dei figlia, senza che questo possa in alcun modo limitare e/o privare il minore dal festeggiare la propria ricorrenza con i propri coetanei, anche alla presenza dell'altro genitore cui non spetterebbe il diritto di frequentazione (solo durante le ore utili alla festa con gli amici). -diversi e/o ulteriori accordi in ordine alla frequentazione tra il padre e la figlia verranno stabiliti dai genitori secondo le necessità ed esigenze che si dovessero presentare.
5) Il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 20 di ogni mese, in via anticipata a titolo di contributo al mantenimento della figlia, l'importo mensile di € 250,00 (duecentocinquanta, euro) finché la figlia non avrà raggiunto la totale autosufficienza economica, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici
Istat costo-vita a decorrere dal mese di dicembre 2024; qualora la figlia, raggiunta la maggiore età, non dovessero più convivere con la madre e non fossero in alcun modo a carico della stessa, detto importo, su richiesta della stessa figlia verrà a lei direttamente versato.
6) Il padre continuerà a concorrere integralmente alle spese non coperte dall'assegno di mantenimento che si rendessero necessarie per la minore, facendosene carico al 50%, secondo il seguente schema (allorché dette spese venissero anticipate dalla madre, il padre che non ha subito l'esborso, corrisponderà alla signora l'importo dovuto all'atto della presentazione della relativa documentazione fiscale, fattura/ricevuta/scontrino fiscale entro i successivi 10 giorni):
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
2 Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7) La casa coniugale sita in Brescia, via Friuli 7 in locazione resta nella disponibilità del padre;
8) I coniugi dichiarano di aver regolamentato ogni altro rapporto economico e patrimoniale tra gli stessi sussistente;
9) Le parti chiedono concordemente di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarano di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473 bis 51 II e III c.p.c. ed all'impugnazione della sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 26/11/2020, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
BRESCIA (atto n. 226, parte I).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse della figlia minore
3 Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 06/03/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
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