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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/10/2025, n. 1847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1847 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 572/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. TO AM Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. EL CU Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 572/2025 promossa da:
, Parte_1
e
, CP_1 entrambi con il patrocinio dell'avv. Scavone Arianna che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, esprime parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in NICHELINO il Parte_1 CP_1 22/07/2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NICHELINO.
Dal matrimonio è nata una figlia: il 03/01/2020. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa e pubblicata dal Tribunale di Torino in data 10/06/2024
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 10/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato, essendo l'irretrattabilità della sentenza incontestata fra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e .
[...] CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NICHELINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la minore resti affidata ad entrambi i genitori ex lege 54/2006 con collocazione presso la madre della quale seguirà la residenza.
DÀ ATTO che le parti concordano di aver già posto in vendita la casa ex familiare e ribadendo quanto già concordato in sede di separazione, danno atto che la signora acconsente a che il ricavato dalla CP_1 vendita della propria quota venga gestito dal signor al fine esclusivo di acquistare una nuova Pt_1 sistemazione abitativa che verrà intestata direttamente (previe autorizzazioni del Giudice tutelare) alla figlia minore la quale vi abiterà con la madre. Per_1
DISPONE che il signor possa vedere e sentire la figlia con ampia libertà in accordo con la Pt_1 signora nel rispetto delle esigenze lavorative e di quelle della figlia e comunque secondo le CP_1 seguenti modalità:
− I week end saranno alternati dal venerdì dall'uscita della scuola con accompagnamento dalla madre per le ore 21,00 della domenica. Le parti concordano che i pernotti della minore presso il padre inizino gradualmente a decorrere dal corrente anno 2025 per divenire definitivi entro la fine del medesimo.
pagina 2 di 3 − Per quanto attiene alle festività invernali: negli anni pari la minore trascorrerà il periodo dal 23 al 30 dicembre con la madre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre, negli anni dispari avverrà il contrario.
− Parimenti avverrà per le festività pasquali: negli anni pari, i primi tre giorni (ricomprendenti la Pasqua) verranno trascorsi con la a madre, gli ultimi tre giorni (ricomprendenti il lunedì dell'Angelo) con il padre.
− Il principio dell'alternanza verrà altresì osservato per ogni altra festività, ponti e compleanno della minore.
− durante le vacanze estive, a decorrere dal sesto anno di età, la minore trascorrerà con il padre almeno due settimane, anche consecutive, da stabilirsi entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo, negli anni pari la bambina starà con il padre dal I al 15 di agosto (compreso) e dal 16 al 31 agosto con la madre, negli anni dispari avverrà il contrario.
DÀ ATTO che le parti concordano che, in caso di rapporti con eventuali nuovi compagni, questi ultimi verranno posti a contatto della minore con gradualità, nel contempo, le parti stabiliscono che, indipendentemente da chi avrà la collocazione della minore, nella casa intestata alla predetta non potranno risiedere o domiciliare nuovi compagni dell'uno o dell'altro genitore.
DISPONE che il signor si impegni a versare, quale contributo per il mantenimento Parte_1 della figlia, entro il 15 di ogni mese la somma di € 200,00, da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese extra come da protocollo di intesa concordato tra Magistrati e avvocati del COA DI Ivrea.
DÀ ATTO che le parti concordano che la quota mensile integrale di assegno unico prevista per la figlia minore verrà percepita interamente dalla signora , con rinuncia da parte del sig. della CP_1 Pt_1 quota di propria spettanza.
DÀ ATTO che le parti concordano di rinunciare reciprocamente a richiedere contributi di mantenimento per se stessi e, salvo l'esatto adempimento di quanto stabilito nelle condizioni di cui sopra, dichiarano di non avere nulla a pretendere.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che non vi sono altri procedimenti pendenti/esauriti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
EL CU TO AM
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. TO AM Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. EL CU Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 572/2025 promossa da:
, Parte_1
e
, CP_1 entrambi con il patrocinio dell'avv. Scavone Arianna che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, esprime parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in NICHELINO il Parte_1 CP_1 22/07/2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NICHELINO.
Dal matrimonio è nata una figlia: il 03/01/2020. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa e pubblicata dal Tribunale di Torino in data 10/06/2024
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 10/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato, essendo l'irretrattabilità della sentenza incontestata fra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e .
[...] CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NICHELINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la minore resti affidata ad entrambi i genitori ex lege 54/2006 con collocazione presso la madre della quale seguirà la residenza.
DÀ ATTO che le parti concordano di aver già posto in vendita la casa ex familiare e ribadendo quanto già concordato in sede di separazione, danno atto che la signora acconsente a che il ricavato dalla CP_1 vendita della propria quota venga gestito dal signor al fine esclusivo di acquistare una nuova Pt_1 sistemazione abitativa che verrà intestata direttamente (previe autorizzazioni del Giudice tutelare) alla figlia minore la quale vi abiterà con la madre. Per_1
DISPONE che il signor possa vedere e sentire la figlia con ampia libertà in accordo con la Pt_1 signora nel rispetto delle esigenze lavorative e di quelle della figlia e comunque secondo le CP_1 seguenti modalità:
− I week end saranno alternati dal venerdì dall'uscita della scuola con accompagnamento dalla madre per le ore 21,00 della domenica. Le parti concordano che i pernotti della minore presso il padre inizino gradualmente a decorrere dal corrente anno 2025 per divenire definitivi entro la fine del medesimo.
pagina 2 di 3 − Per quanto attiene alle festività invernali: negli anni pari la minore trascorrerà il periodo dal 23 al 30 dicembre con la madre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre, negli anni dispari avverrà il contrario.
− Parimenti avverrà per le festività pasquali: negli anni pari, i primi tre giorni (ricomprendenti la Pasqua) verranno trascorsi con la a madre, gli ultimi tre giorni (ricomprendenti il lunedì dell'Angelo) con il padre.
− Il principio dell'alternanza verrà altresì osservato per ogni altra festività, ponti e compleanno della minore.
− durante le vacanze estive, a decorrere dal sesto anno di età, la minore trascorrerà con il padre almeno due settimane, anche consecutive, da stabilirsi entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo, negli anni pari la bambina starà con il padre dal I al 15 di agosto (compreso) e dal 16 al 31 agosto con la madre, negli anni dispari avverrà il contrario.
DÀ ATTO che le parti concordano che, in caso di rapporti con eventuali nuovi compagni, questi ultimi verranno posti a contatto della minore con gradualità, nel contempo, le parti stabiliscono che, indipendentemente da chi avrà la collocazione della minore, nella casa intestata alla predetta non potranno risiedere o domiciliare nuovi compagni dell'uno o dell'altro genitore.
DISPONE che il signor si impegni a versare, quale contributo per il mantenimento Parte_1 della figlia, entro il 15 di ogni mese la somma di € 200,00, da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese extra come da protocollo di intesa concordato tra Magistrati e avvocati del COA DI Ivrea.
DÀ ATTO che le parti concordano che la quota mensile integrale di assegno unico prevista per la figlia minore verrà percepita interamente dalla signora , con rinuncia da parte del sig. della CP_1 Pt_1 quota di propria spettanza.
DÀ ATTO che le parti concordano di rinunciare reciprocamente a richiedere contributi di mantenimento per se stessi e, salvo l'esatto adempimento di quanto stabilito nelle condizioni di cui sopra, dichiarano di non avere nulla a pretendere.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che non vi sono altri procedimenti pendenti/esauriti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
EL CU TO AM
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3