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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/09/2025, n. 1782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1782 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 10.07.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8793 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'avv. Francesco Piscitelli ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Itala De Benedictis giusta procura generale alle liti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.12.2024 il ricorrente indicato in epigrafe ha adito questo Ufficio chiedendo dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione dell'assegno ordinario di invalidità ex l. n. 222/1984, negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
CP_ Si è costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso.
Nel merito – evidenziata preliminarmente la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e
6 c.p.c. (considerato che l'atto di dissenso di parte ricorrente è stato depositato in
Cancelleria il 6.11.2024 e che l'odierno ricorso è stato depositato il 4.12.2024, ossia nel rispetto del “termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”, come previsto dal c. 6 dell'art. 445-bis c.p.c.) – la domanda è infondata e va respinta.
Giova innanzitutto premettere che nella presente fase il ricorso del giudice ad una nuova consulenza tecnica d'ufficio non può ritenersi obbligatorio, salvo il caso di documentati aggravamenti del quadro patologico o di censure che inficino la plausibilità della prima consulenza (arg. ex Cass. n. 7013 del 2004).
Invero, nella fattispecie de qua, parte ricorrente si è limitata a dedurre che il CTU avrebbe sottostimato l'entità delle patologie denunciate. Detta censura, tuttavia, non appare affatto in grado di revocare in dubbio le statuizioni dell'ausiliare tecnico, risolvendosi in un dissenso immotivato dalle conclusioni della perizia, che all'opposto evidenziano l'esatta obiettività clinica delle patologie a carico del ricorrente.
Deve infatti rilevarsi che, contrariamente a quanto prospettato in ricorso, il nominato consulente ha avuto cura di precisare – anche sulla base della documentazione medica aggiornata valutabile ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. – quanto segue: “… Dalla nuova documentazione clinica depositata agli atti non emergono condizioni cliniche di peggioramento di un quadro clinico già ampiamente descritto in sede di ATP.
Infatti, dalla relazione nutrizionale effettuata all'INT Pascale di Napoli non attesta alcuna forma di malnutrizione o di malassorbimento tant'è vero che l'indice di massa corporea è nella norma (BMI 24,8; vn 020-25) e viene prescritta una dieta specifica e nessuna forma di nutrizione parenterale.
Per quanto attiene alla sindrome depressiva la nuova documentazione presentata è una relazione psicologica e non psichiatrica come si evince dalla certificazione del 7 ottobre
2024 e non vi è alcuna prescrizione di terapia e/o prescrizione di visita psichiatrica così come sarebbe stato opportuno in caso di patologia psichiatrica di rilevante gravità. Difatti il periziato al momento delle operazioni peritali nel Luglio 2024 riferiva di non assumere farmaci.
CONCLUSIONI: , impiegato settore tecnico-fotografo, 51 anni, non è Parte_1 invalido in quanto dalla nuova documentazione medica prodotta non è emerso un peggioramento delle condizioni cliniche del ricorrente tale da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini…” (cfr. conclusioni ctu). Reputa il giudicante che tale conclusione – che nega la sussistenza del requisito sanitario in contestazione – sia da condividere, siccome logicamente e congruamente argomentata ed in coerenza con gli accertamenti eseguiti e documentati in atti.
Riscontrandosi in atti la declaratoria prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese del CP_ giudizio vanno compensate tra le parti, mentre restano definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
a) Rigetta il ricorso.
b) Compensa tra le parti le spese del giudizio. CP_ c) Pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza.
S.M.C.V., 23.09.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino