Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/04/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Aristide Perrino, assunta la causa in decisione all'udienza del 10 aprile 2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 679/2024
TRA
rappresentata e difesa dall'avvocato Diego Taiani Parte_1
presso il cui studio domicilia in Napoli al Centro direzionale isola F/12
Opponente
CONTRO
in persona del suo legale r.p.t. rapp.ta e Controparte_1 difesa dall'avv. Fabio Augusto Tuscano presso il quale domicilia in Reggio
Calabria alla via Vallone Mariannazzo n. 30
Opposto
E in persona del suo l.r.p.t. . rappr.to e difeso OL AT e CP_2 domiciliato presso l'avvocatura dell'TE AL in Nola alla via Variante
7 bis
Altro opposto
MOTIVI CONTESTUALI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato alla data del 30.01.2024 e regolarmente notificato alle controparti la ricorrente ha impugnato l' intimazione di pagamento n. 071 2023
90299858 44 000 col quale l' le intimava il Controparte_1 pagamento della somma di euro 5.422,98 in relazione all'avviso di addebito n.
371 2018 006264361 000 e dell'avviso di addebito n. 371 2018 0017996820 000 relativi a contributi previdenziali;
l'opponente eccepiva la decadenza e la tardiva iscrizione a ruolo ex ar. 25 D. Lgs n.46/1999 nonché la omessa notifica dell'avviso bonario e l'intervenuta prescrizione del credito versato.
quanto dedotto dalla parte opponente ritenendo infondato, sia in punto di fatto che di diritto. Concludeva per il rigetto della domanda .
Si costituiva altresì l' TE AL con propria memoria difensiva impugnando tutte le pretese del ricorrente in quanto del tutto infondate .
Concludeva per il rigetto della domanda e accoglimento della richiesta domanda riconvenzionale.
Acquisita la documentazione agli atti e non bisognevole di ulteriore attività istruttoria la causa veniva decisa
MOTIVI DECISIONE
Venendo al merito dell'opposizione, ed alla denunciata decadenza e tardività dell'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 25 D.Lgs n. 46/1999, occorre rilevare, sul punto, che la Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito in ordine alla natura ed alla funzione della decadenza prevista dal D.Lgs. n. 46 del 1999 art. 25 , che all'interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, con orientamento consolidato , si è affermato che la richiamata disposizione prevede una decadenza processuale e non sostanziale, che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda agli enti previdenziali e assistenziali per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che agiscano nelle forme ordinarie e, coerentemente, che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito;
nel senso dei richiamati principi, pongono : il tenore testuale della norma, che parla di decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie;
l'impossibilità di estendere, in via analogica, una decadenza dal piano processuale anche a quello sostanziale (posto che per principio generale le norme in tema di decadenza sono di stretta interpretazione); la non conformità all'art. 24 Cost., di un'opzione interpretativa che neghi all'istituto la possibilità di agire in giudizio nelle forme ordinarie;
la ratio dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti (v. Corte Cost. ord., n. 111 del 2007), non già a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza;
il rilievo che la scissione fra titolarità del credito previdenziale e titolarità della relativa azione esecutiva (quest'ultima in capo all'agente della riscossione) mal si concilierebbe con un'ipotesi di decadenza sostanziale (v., fra le altre, Cass. n.
22663, e 32885 del 2018; Cass. n. 29294 del 2019).
La Suprema Corte ha già chiarito che ha natura di opposizione all'esecuzione l'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo e prima d'una intimazione ad adempiere (v. Cass. nn. 29294 e 22292 del 2019) e che, a sua volta,
l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., fra le tante, Cass. n. 12239 del 2007); se dunque l'opposizione dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, la ritenuta illegittimità del procedimento d'iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento, nel merito, della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi e/o contributi (v., da ultimo, Cass. n. 12025 del 2019 e i precedenti ivi richiamati); ricorrono, infatti, gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (v., per tutte, Cass. n. 12311 del 1997) che l'opposizione dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633,
644 c.p.c. e segg.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.) sicché il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo emesso in assenza delle condizioni di legge. In conseguente applicazione di tali principi, gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per l'Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito;
alla luce di queste premesse, non è ravvisabile un interesse concreto ed attuale della parte a rilevare l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo in quanto effettuata durante la pendenza del giudizio di opposizione, giacchè un'eventuale pronuncia sul punto non comporta alcun risultato per essa giuridicamente apprezzabile, venendo qui in rilievo esclusivamente l'accertamento della fondatezza della pretesa contributiva dell'ente; in conclusione, e dando continuità alla costante giurisprudenza, l'opposizione contro la cartella esattoriale di pagamento emessa per la riscossione di contributi previdenziali dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, con la conseguenza che, per essere oggetto del giudizio l'obbligazione contributiva, nell'an e nel quantum, l'ente previdenziale convenuto può limitarsi a chiedere il rigetto dell'opposizione o chiedere anche la condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella, in quest'ultimo caso senza che ne risulti mutata la domanda ,così come se all'esito del giudizio di opposizione il credito contributivo accertato risulti in misura inferiore a quella azionata dall'istituto, il giudice dovrà non già accogliere sic et simpliciter l'opposizione, ma condannare l'opponente a pagare la minor somma;
Ciò posto alla luce dei suindicati principi si procede ad analizzare le successive pretese di parte ricorrente.
Passando ad analizzare l'eccezione di omessa notifica e nullità degli avvisi bonari è opportuno precisare in merito ai rilievi della parte ricorrente sulla nullità della notifica dell'atto impugnato che l' TE AL ha depositato in atti, per la notifica dell'atto impugnato, una copia dalla quale si evince che la loro notificazione fu curata da parte dell' TE , avvalendosi della notifica a mezzo pec. Relativamente ai singoli motivi di opposizione va evidenziato che l'art. 26 DPR 602/1973 prevede che: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”; l'art. 60 DPR 600/1973 sancisce, invece, che: “In deroga all'articolo 149- bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Ed infatti la certezza in ordine all'indirizzo p.e.c. da utilizzare per la notificazione medesima attiene infatti alla sfera del “destinatario”, al quale l'atto deve essere notificato ad un indirizzo effettivo e inserito negli appositi elenchi, così da garantire la conoscenza legale dell'atto trasmesso. Tanto non riguarda, invece, la sfera del
“mittente” e, in particolare l'indirizzo di provenienza della p.e.c.. Nessun vizio, pertanto, è dato riscontrare laddove l'indirizzo di provenienza non sia contenuto in un pubblico elenco, posto che questo deve contenere gli estremi utili per la consegna degli atti e non quelli da cui essi debbono provenire. In tema, a conferma dei principi riportati, si rinvia alle autorevoli motivazioni di Cass SU
n.15979/2022 (conf. Cass 31160/ 2022; Cass 6015/ 2023), secondo cui la notifica effettuata da “…un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non
è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.” Ad ogni modo deve trovare applicazione la consolidata giurisprudenza di legittimità per cui “il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali pertanto la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario” (Cass., SU 7665/ 2016). Il ricorrente ha altresì dedotto l'omessa notifica degli avvisi oggetto del presente giudizio;
tuttavia l' ha versato agli atti la prova documentale della notifica CP_2
degli avvisi di addebito di cui si controverte in questo giudizio, che afferisce a crediti dell' previdenziale resistente, maturato a seguito ad omesso CP_3
versamento di contributi previdenziali . Ed infatti le ricevute di consegna dei due avvisi di addebito consente di verificare la corrispondenza tra l'avviso di pagamento inviato e la ricevuta di consegna della pec. e costituisce dato sufficiente per ritenere provata la notifica del titolo, in assenza di specifici e decisivi elementi di giudizio confutativi, neppure dedotti .
Quindi tenuto conto che la stabilizzazione degli avvisi d'addebito, non opposti tempestivamente ai sensi dell'art 24 del dlgs 46/1999 , preclude al ricorrente di formulare eccezioni di merito in ordine all'an debeatur, deve rilevarsi che i più volte citati avvisi d'addebito sono stati notificati uno alla data del 05.08.2018 , e l'altro alla data del 22.12.2018, arco temporale in cui trovano altresì applicazione le disposizioni di legge che hanno sancito la sospensione del termine di prescrizione anche dei contributi obbligatoti in questione. In particolare, l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha, poi, introdotto una ulteriore sospensione del corso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre
2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni. In totale 311 giorni di sospensione. La norma sembra chiara nel disciplinare esclusivamente tale fattispecie, prevedendo che i termini, non ancora scaduti, siano sospesi per l'intero periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto del 2021. Ove, invece, i termini risultino già scaduti, senza che sia stata poi avviata alcuna azione esecutiva – come nel caso di specie - dovranno trovare applicazione le generali disposizioni emergenziali in tema di sospensione del corso della prescrizione per le contribuzioni obbligatorie e, quindi, la durata complessiva di sospensione del corso della prescrizione sarà pari a 311 giorni, come sopra specificato. Nel caso di specie, quindi, il termine quinquennale – da far decorrere per le anzidette ragioni dalla data di notifica di ciascun avviso d'addebito esaminato ritualmente notificato al ricorrente - era in corso al momento dell'entrata in vigore della citata normativa emergenziale che ha pertanto reso inesigibile il credito per un arco temporale di 311 giorni che va ad aggiungersi all'ordinario termine quinquennale.
Risultano pertanto non prescritti i crediti portati negli avvisi di addebito CP_2
notificati la data del 05.08.2018 e del 22.12.2018 negli anni 2015 e 2016, dal momento che non ha provato la rituale notifica dell'intimazione di CP_4
pagamento n. 07120189043355903000 in data 05.09.2018 (cfr. doc. n.4C).
L'opposizione pertanto non può trovare accoglimento.
La domanda va, di conseguenza, rigettata, non essendo maturata alcuna prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cpc con condanna della parte ricorrente al rimborso in favore degli Enti opposti delle spese del giudizio , le quali vengono liquidate in dispositivo , in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al DM n. 55/2014 applicando lo scaglione compreso tra euro
5.200,00 applicando i minimi tabellari con esclusione della fase istruttoria essendo la causa prevalentemente documentale e senza particolare questioni di diritto e con ulteriore riduzione ex art. 4 comma 4; Quanto al regime delle spese di giudizio, secondo soccombenza
PQM
Il Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando , respinta ogni diversa istanza, deduzione eccezione così provvede:
-- Rigetta la domanda
- Condanna l'opponente al pagamento in favore degli Enti opposti delle spese di lite liquidate, per ciascuno di esse in euro 1.305,50 oltre accessori
- Si comunichi Nola lì 10.04.2025
il GOT Lavoro
dott. Aristide Perrino