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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 14/06/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale
riunito in camera di consiglio in composizione collegiale, nelle persone dei IGg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano Presidente relatore dott.ssa Valentina Prudente Giudice dott. Ilario Ottobrino Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa n. 275/2025 R.G.V.G., promossa congiuntamente da
(Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1
nata a [...], il [...], residente in [...]
e da
Parte_2 (Cod. Fisc. , nato a [...], il [...], residente C.F._2
in Filattiera (MS), Via Nazionale n. 67
entrambi rappresentati e difeso dall'Avv. Giulia Menoni, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Pontremoli (MS), Viale Cabrini
n. 41
ricorrenti
P.M. notiziato del procedimento, non intervenuto
OGGETTO: regolamentazione rapporti con la prole ex artt. 337 bis e segg. c.c.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti congiuntamente: come da ricorso introduttivo e da verbale di udienza del 10.04.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 Con ricorso congiunto depositato il 06.02.2025, e Parte_1 Pt_2
, generalizzati come in epigrafe, hanno adito l'intestato Tribunale, ex artt.
[...]
337 bis e seguenti c.c. ed ex art. 473 bis 51 c.p.c., chiedendo la regolamentazione dell'affidamento, della collocazione residenziale, della contribuzione al mantenimento e del diritto di visita da parte del genitore non collocatario del figlio minore nato il [...] da relazione Persona_1
more uxorio a suo tempo intercorsa tra i medesimi ricorrenti.
Il P.M., notiziato del procedimento, non ha espresso il parere previsto ex art. 473 bis, 51, ultimo comma c.p.c., limitandosi ad apporre il visto sul decreto di fissazione di udienza.
La causa è pervenuta in decisione all'udienza del 08.04.2025.
§§§§§§§§§§§
Premesso quanto sopra, ritiene questo Collegio che le condizioni concordate e riportate in ricorso risultano conformi a legge e non contrastano con gli interessi della prole, risultando la previsione dell'affidamento condiviso del figlio minore aderente al principio di bigenitorialità che permea Persona_1
l'ordinamento in materia e le previsioni relative alla collocazione residenziale dello stesso presso l'abitazione della madre, da assegnare a quest'ultima quale casa familiare, ed al regime di frequentazione del medesimo minore da parte del padre, quale genitore non collocatario, rispettose dell'habitat domestico e delle abitudini di vita della prole;
non ravvisandosi ragioni ostative che rendano necessaria o opportuna l'applicazione di diversa disciplina.
L'intesa raggiunta dai ricorrenti circa il contributo al mantenimento ordinario a carico del padre, pari a complessivi € 350,00 al mese - da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT - si configura congrua, in quanto rispondente al principio di proporzionalità, in rapporto alle rispettive capacità patrimoniali e di produzione di reddito delle parti (ex art. 316 bis comma 1 c.c.), quali evincibili dalla documentazione fiscale dimessa in atti.
La domanda merita pertanto accoglimento, non essendovi luogo a provvedere sulle spese processuali, in considerazione dell'esito del giudizio, della natura
3 delle questioni trattate e della proposizione congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede, omologando l'accordo tra i ricorrenti, alle seguenti condizioni:
- 1) I IGg.ri e vivranno separatamente Parte_1 Parte_2
impegnandosi al reciproco rispetto.
- 2) La casa familiare, ovvero l'appartamento sito in Filattiera (MS) alla via
Nazionale, 67, (composto da tre camere, due bagni, un ripostiglio, una sala, una cucina più garage), di proprietà di terzi e condotto in locazione per uso abitativo da e è assegnata per il diritto di abitazione alla IG.ra Pt_1 Pt_2
, in uno alla mobilia e agli arredi, ed a carico della stessa Parte_1
resteranno le relative spese (forniture idriche ed elettriche, utenze telefoniche, gas, ecc.); in tale appartamento – casa familiare la IG.ra Parte_1 continuerà a coabitare con il figlio minore con l'altro figlio Persona_1 [...]
Persona_2
-3) La IG.ra , fin dal momento della sottoscrizione del ricorso Parte_1
congiunto introduttivo del presente procedimento, in virtù di espressa autorizzazione conferitale dal IG. , ha facoltà di cambiare la Parte_2 serratura dell'immobile sito in Filattiera (MS), Via Nazionale n. 67, essendosi lo stesso IG. impegnato a prelevare tutti i suoi effetti personali e attrezzi Pt_2 utilizzati per la propria attività lavorativa entro la data dell'udienza, già tenutasi il
08.04.2025.
- 4) Il IG. trasferirà altrove la propria residenza non appena Parte_2
reperirà nuova abitazione, come da impegno dal medesimo assunto.
- 5) La responsabilità genitoriale sul figlio minore verrà Persona_1
esercitata congiuntamente dai genitori, restando altresì il minore affidato congiuntamente agli stessi ai sensi della L. 54/2006 (affido condiviso).
4 - 6) Il figlio minore avrà collocazione preferenziale presso la Persona_1
madre con cui coabiterà nella assegnata casa familiare in Parte_1
Filattiera (MS), Via Nazionale n. 67, e pertanto il padre verserà Parte_2 alla madre quale contributo per il mantenimento del minore l'assegno mensile di
€ 350,00, rivalutabile annualmente in base alle variazioni dell'indice Istat, entro il giorno 25 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestata alla sig.ra ed avente il seguente codice IBAN: Parte_1
[...].
- 7) Il IG. contribuirà altresì nella misura del 50% alle spese Parte_2
scolastiche, ludiche e mediche non rimborsabili dal SSN, dirette a soddisfare le esigenze/necessità del minore, secondo la ripartizione in uso al Tribunale di
Massa; quanto al carattere straordinario, alla previa concertazione e ogni altro aspetto inerente la predetta contribuzione i ricorrenti si riportano ed accettano le indicazioni di cui al Protocollo-Linee Guida C.N.F., recepito in materia dal
Tribunale adito allegato al presente ricorso.
- 8) Gli assegni familiari/assegno unico verranno percepiti al 100% esclusivamente dalla IGnora , a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento del figlio Per_1
- 9) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore ogni volta che lo vorrà, previo congruo preavviso e salvo impedimenti;
in caso di disaccordo tra i ricorrenti, dovrà osservarsi il seguente calendario:
Nel corso della settimana il padre ha facoltà di vedere e tenere con sé il figlio minore il martedì e il giovedì, dalle ore 16 alle ore 22,00 (fino alle 23,00 nel periodo estivo); il padre potrà altresì tenere con sé il figlio nel fine settimana, con cadenza settimanale alterna, dalle ore 19,00 del Venerdì alle ore 16,00 del
Sabato e dalle ore 16,00 del Sabato alle ore 19,00 della Domenica, cioè un weekend il figlio trascorrerà con il padre dal venerdì al sabato e il successivo dal sabato alla domenica, nelle indicate fasce orarie e quindi pernottando anche presso il padre;
ogni impedimento dovuto ad impegni e/o esigenze del minore dovrà essere preventivamente comunicato.
- 10) Nelle festività natalizie il padre trascorrerà con il figlio, ad anni alterni, la vigilia di Natale o il Natale e la vigilia di Capodanno o il Capodanno, e allo
5 stesso modo, per le festività pasquali, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; durante il periodo estivo (luglio-agosto) il padre terrà con sé il figlio minore per un periodo continuativo di gg. quindici, da concordare di anno in anno entro il 01 giugno di ogni anno, e in difetto di accordo, dal 5 al 19 agosto un anno e dal 17 al 31 agosto l'anno successivo e così a seguire;
in occasione di onomastici e compleanni del minore, i genitori parteciperanno insieme ai festeggiamenti, in mancanza ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per almeno quattro ore del giorno anche in deroga al calendario di cui sopra.
-11) Entrambi i genitori hanno assunto il reciproco impegno di dare comunicazione all'altro di ogni cambio di residenza ed hanno acconsentito reciprocamente a qualsiasi trasferimento che avvenga all'interno dell'attuale comune di residenza e in quelli limitrofi, essendosi riservati di concordare quelli a distanza maggiore, al fine di evitare che essi possano essere di ostacolo al rapporto genitoriale con il figlio.
-12) I IGg.ri e , come da reciproco impegno Parte_1 Parte_2
dagli stessi assunto, a favoriranno il rapporto tra il figlio minore e le figure parentali dell'uno e dell'altro ramo genitoriale, nella consapevolezza che tanto è indispensabile per la corretta ed equilibrata crescita psico-fisica del medesimo minore.
Nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Massa, all'esito della camera di consiglio del 08.05.2025.
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
6
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale
riunito in camera di consiglio in composizione collegiale, nelle persone dei IGg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano Presidente relatore dott.ssa Valentina Prudente Giudice dott. Ilario Ottobrino Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa n. 275/2025 R.G.V.G., promossa congiuntamente da
(Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1
nata a [...], il [...], residente in [...]
e da
Parte_2 (Cod. Fisc. , nato a [...], il [...], residente C.F._2
in Filattiera (MS), Via Nazionale n. 67
entrambi rappresentati e difeso dall'Avv. Giulia Menoni, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Pontremoli (MS), Viale Cabrini
n. 41
ricorrenti
P.M. notiziato del procedimento, non intervenuto
OGGETTO: regolamentazione rapporti con la prole ex artt. 337 bis e segg. c.c.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti congiuntamente: come da ricorso introduttivo e da verbale di udienza del 10.04.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 Con ricorso congiunto depositato il 06.02.2025, e Parte_1 Pt_2
, generalizzati come in epigrafe, hanno adito l'intestato Tribunale, ex artt.
[...]
337 bis e seguenti c.c. ed ex art. 473 bis 51 c.p.c., chiedendo la regolamentazione dell'affidamento, della collocazione residenziale, della contribuzione al mantenimento e del diritto di visita da parte del genitore non collocatario del figlio minore nato il [...] da relazione Persona_1
more uxorio a suo tempo intercorsa tra i medesimi ricorrenti.
Il P.M., notiziato del procedimento, non ha espresso il parere previsto ex art. 473 bis, 51, ultimo comma c.p.c., limitandosi ad apporre il visto sul decreto di fissazione di udienza.
La causa è pervenuta in decisione all'udienza del 08.04.2025.
§§§§§§§§§§§
Premesso quanto sopra, ritiene questo Collegio che le condizioni concordate e riportate in ricorso risultano conformi a legge e non contrastano con gli interessi della prole, risultando la previsione dell'affidamento condiviso del figlio minore aderente al principio di bigenitorialità che permea Persona_1
l'ordinamento in materia e le previsioni relative alla collocazione residenziale dello stesso presso l'abitazione della madre, da assegnare a quest'ultima quale casa familiare, ed al regime di frequentazione del medesimo minore da parte del padre, quale genitore non collocatario, rispettose dell'habitat domestico e delle abitudini di vita della prole;
non ravvisandosi ragioni ostative che rendano necessaria o opportuna l'applicazione di diversa disciplina.
L'intesa raggiunta dai ricorrenti circa il contributo al mantenimento ordinario a carico del padre, pari a complessivi € 350,00 al mese - da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT - si configura congrua, in quanto rispondente al principio di proporzionalità, in rapporto alle rispettive capacità patrimoniali e di produzione di reddito delle parti (ex art. 316 bis comma 1 c.c.), quali evincibili dalla documentazione fiscale dimessa in atti.
La domanda merita pertanto accoglimento, non essendovi luogo a provvedere sulle spese processuali, in considerazione dell'esito del giudizio, della natura
3 delle questioni trattate e della proposizione congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede, omologando l'accordo tra i ricorrenti, alle seguenti condizioni:
- 1) I IGg.ri e vivranno separatamente Parte_1 Parte_2
impegnandosi al reciproco rispetto.
- 2) La casa familiare, ovvero l'appartamento sito in Filattiera (MS) alla via
Nazionale, 67, (composto da tre camere, due bagni, un ripostiglio, una sala, una cucina più garage), di proprietà di terzi e condotto in locazione per uso abitativo da e è assegnata per il diritto di abitazione alla IG.ra Pt_1 Pt_2
, in uno alla mobilia e agli arredi, ed a carico della stessa Parte_1
resteranno le relative spese (forniture idriche ed elettriche, utenze telefoniche, gas, ecc.); in tale appartamento – casa familiare la IG.ra Parte_1 continuerà a coabitare con il figlio minore con l'altro figlio Persona_1 [...]
Persona_2
-3) La IG.ra , fin dal momento della sottoscrizione del ricorso Parte_1
congiunto introduttivo del presente procedimento, in virtù di espressa autorizzazione conferitale dal IG. , ha facoltà di cambiare la Parte_2 serratura dell'immobile sito in Filattiera (MS), Via Nazionale n. 67, essendosi lo stesso IG. impegnato a prelevare tutti i suoi effetti personali e attrezzi Pt_2 utilizzati per la propria attività lavorativa entro la data dell'udienza, già tenutasi il
08.04.2025.
- 4) Il IG. trasferirà altrove la propria residenza non appena Parte_2
reperirà nuova abitazione, come da impegno dal medesimo assunto.
- 5) La responsabilità genitoriale sul figlio minore verrà Persona_1
esercitata congiuntamente dai genitori, restando altresì il minore affidato congiuntamente agli stessi ai sensi della L. 54/2006 (affido condiviso).
4 - 6) Il figlio minore avrà collocazione preferenziale presso la Persona_1
madre con cui coabiterà nella assegnata casa familiare in Parte_1
Filattiera (MS), Via Nazionale n. 67, e pertanto il padre verserà Parte_2 alla madre quale contributo per il mantenimento del minore l'assegno mensile di
€ 350,00, rivalutabile annualmente in base alle variazioni dell'indice Istat, entro il giorno 25 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestata alla sig.ra ed avente il seguente codice IBAN: Parte_1
[...].
- 7) Il IG. contribuirà altresì nella misura del 50% alle spese Parte_2
scolastiche, ludiche e mediche non rimborsabili dal SSN, dirette a soddisfare le esigenze/necessità del minore, secondo la ripartizione in uso al Tribunale di
Massa; quanto al carattere straordinario, alla previa concertazione e ogni altro aspetto inerente la predetta contribuzione i ricorrenti si riportano ed accettano le indicazioni di cui al Protocollo-Linee Guida C.N.F., recepito in materia dal
Tribunale adito allegato al presente ricorso.
- 8) Gli assegni familiari/assegno unico verranno percepiti al 100% esclusivamente dalla IGnora , a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento del figlio Per_1
- 9) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore ogni volta che lo vorrà, previo congruo preavviso e salvo impedimenti;
in caso di disaccordo tra i ricorrenti, dovrà osservarsi il seguente calendario:
Nel corso della settimana il padre ha facoltà di vedere e tenere con sé il figlio minore il martedì e il giovedì, dalle ore 16 alle ore 22,00 (fino alle 23,00 nel periodo estivo); il padre potrà altresì tenere con sé il figlio nel fine settimana, con cadenza settimanale alterna, dalle ore 19,00 del Venerdì alle ore 16,00 del
Sabato e dalle ore 16,00 del Sabato alle ore 19,00 della Domenica, cioè un weekend il figlio trascorrerà con il padre dal venerdì al sabato e il successivo dal sabato alla domenica, nelle indicate fasce orarie e quindi pernottando anche presso il padre;
ogni impedimento dovuto ad impegni e/o esigenze del minore dovrà essere preventivamente comunicato.
- 10) Nelle festività natalizie il padre trascorrerà con il figlio, ad anni alterni, la vigilia di Natale o il Natale e la vigilia di Capodanno o il Capodanno, e allo
5 stesso modo, per le festività pasquali, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; durante il periodo estivo (luglio-agosto) il padre terrà con sé il figlio minore per un periodo continuativo di gg. quindici, da concordare di anno in anno entro il 01 giugno di ogni anno, e in difetto di accordo, dal 5 al 19 agosto un anno e dal 17 al 31 agosto l'anno successivo e così a seguire;
in occasione di onomastici e compleanni del minore, i genitori parteciperanno insieme ai festeggiamenti, in mancanza ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per almeno quattro ore del giorno anche in deroga al calendario di cui sopra.
-11) Entrambi i genitori hanno assunto il reciproco impegno di dare comunicazione all'altro di ogni cambio di residenza ed hanno acconsentito reciprocamente a qualsiasi trasferimento che avvenga all'interno dell'attuale comune di residenza e in quelli limitrofi, essendosi riservati di concordare quelli a distanza maggiore, al fine di evitare che essi possano essere di ostacolo al rapporto genitoriale con il figlio.
-12) I IGg.ri e , come da reciproco impegno Parte_1 Parte_2
dagli stessi assunto, a favoriranno il rapporto tra il figlio minore e le figure parentali dell'uno e dell'altro ramo genitoriale, nella consapevolezza che tanto è indispensabile per la corretta ed equilibrata crescita psico-fisica del medesimo minore.
Nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Massa, all'esito della camera di consiglio del 08.05.2025.
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
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