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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 09/05/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. 2815 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 2815/2024
avente per oggetto: separazione personale e divorzio (scioglimento del matrimonio)
congiuntamente proposta da:
nata il [...] in [...] Parte_1
e nato il [...] ad [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ABBONA FRANCESCO*
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero, che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con ricorso depositato telematicamente in data 20/08/2024 le parti congiuntamente chiedevano a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, all'esito di tale pronuncia e alla relativa irrevocabilità, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
veniva pronunciata sentenza parziale n.
434/2024 pubblicata il 25/10/2024 e rimessa la causa sul ruolo del Giudice Relatore che fissava termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni al
30/04/2025; essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) il figlio minore verrà affidato in regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori, Per_1
con residenza anagrafica e prevalente collocazione presso la madre, nella casa coniugale sita in Alba,
Corso Asti n. 7, che rimarrà quindi a questa assegnata con tutti gli arredi e le relative pertinenze;
2) tenuto conto dei turni lavorativi del sig. (anche notturni e festivi) i genitori individueranno Pt_2 all'inizio di ogni mese i tempi di permanenza del minore presso il padre, sicché quest'ultimo possa tenere presso di sé: - almeno un giorno a settimana, dall'orario di fine scuola (o dalle ore 9,00 Per_1
se in giorno non scolastico) alla mattina successiva, allorquando dovrà riaccompagnarlo presso l'abitazione materna ovvero a scuola se in periodo scolastico;
- durante le vacanze natalizie, il minore
-compatibilmente con gli impegni lavorativi del sig. trascorrerà con il padre almeno uno dei Pt_2 giorni festivi quali 24.12, 25.12, 26.12, 31.12, 01.01 o 06.01. Per i restanti giorni si seguirà l'usuale calendario settimanale salvo diverso accordo fra le parti;
- durante le vacanze pasquali, sempre tenendo in considerazione gli orari lavorativi del padre, alternativamente Pasqua o Lunedì dell'Angelo. Per i restanti giorni si seguirà l'usuale calendario settimanale salvo diverso accordo fra le parti;
- ulteriori festività, ponti, compleanni ed onomastici seguendo il criterio dell'alternanza fra le parti;
- durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi per iscritto fra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, il minore trascorrerà con il padre due settimane anche continuative;
identico periodo competerà alla madre. Durante le ulteriori giornate si osserverà l'usuale calendario settimanale. In caso di comprovata impossibilità a tenere presso di sé nei tempi come sopra Per_1
concordati, i genitori si impegnano prima di affidarlo a baby-sitter o terze parti a sondare la disponibilità dell'altro genitore;
3) i genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio quanto lo hanno presso di sé; ad integrazione il sig. , a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso, corrisponderà Parte_2
a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese alla sig.ra a titolo di Parte_1 contributo perequativo al mantenimento per il figlio la somma mensile di €. 350,00, assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) le spese straordinarie negli interessi del figlio, così come individuate nel Protocollo spese straordinarie del Tribunale di Asti di cui le parti dichiarano di aver ricevuto copia, restano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% per il padre e 50% per la madre;
5) l'assegno unico verrà integralmente percepito dalla sig.ra dal canto suo il sig. Parte_1
si impegna a prestare la massima collaborazione per la predisposizione di ogni documento Pt_2
utile a tal fine;
6) la sig.ra provvederà in proprio al saldo del finanziamento contratto con Agos Parte_1
Ducato S.p.A. ed avente numero di rapporto 73484915, così manlevando il sig. da ogni Parte_2 onere e responsabilità nei confronti dell'istituto finanziante. La sig.ra per quanto in Parte_1
suo potere, farà quanto possibile per ottenere la sostituzione del sig. da garante del Parte_2
predetto rapporto di mutuo;
7) data la reciproca indipendenza economica, nulla in punto assegno divorzile;
8) le parti provvederanno quanto prima alla chiusura del conto corrente cointestato n.
00363/0000046796238 presso Credit Agricole Italia S.p.A. dividendo equamente fra di loro le poste attive ivi giacenti alla data di chiusura;
9) ad eccezione di quanto contenuto nel presente ricorso, salva la cessione immobiliare indicata nelle pattuizioni di separazione consensuale, le parti dichiarano di non avere nulla più a che pretendere l'una dall'altro e di aver già definito ogni rapporto patrimoniale fra di loro pendente;
10) le parti rilasciano sin d'ora autorizzazione al rilascio di passaporto e/o altro documento valido per l'espatrio intestato al minore;
Persona_2
11) le spese legali per il presente atto, così come da separato preventivo di spesa, verranno divise fra le parti nella misura del 50% ciascuna”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura congiunta del ricorso e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio contratto da:
nata in [...] il [...] e da , nato Parte_1 Parte_2
ad ALBA (CN) il 27/04/1980, celebrato in SALÈ (MAROCCO) in data 29/04/2008, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile del Comune di ALBA al n. 32, Parte II, Serie C, Anno 2008, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 07/05/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 2815/2024
avente per oggetto: separazione personale e divorzio (scioglimento del matrimonio)
congiuntamente proposta da:
nata il [...] in [...] Parte_1
e nato il [...] ad [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ABBONA FRANCESCO*
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero, che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con ricorso depositato telematicamente in data 20/08/2024 le parti congiuntamente chiedevano a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, all'esito di tale pronuncia e alla relativa irrevocabilità, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
veniva pronunciata sentenza parziale n.
434/2024 pubblicata il 25/10/2024 e rimessa la causa sul ruolo del Giudice Relatore che fissava termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni al
30/04/2025; essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) il figlio minore verrà affidato in regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori, Per_1
con residenza anagrafica e prevalente collocazione presso la madre, nella casa coniugale sita in Alba,
Corso Asti n. 7, che rimarrà quindi a questa assegnata con tutti gli arredi e le relative pertinenze;
2) tenuto conto dei turni lavorativi del sig. (anche notturni e festivi) i genitori individueranno Pt_2 all'inizio di ogni mese i tempi di permanenza del minore presso il padre, sicché quest'ultimo possa tenere presso di sé: - almeno un giorno a settimana, dall'orario di fine scuola (o dalle ore 9,00 Per_1
se in giorno non scolastico) alla mattina successiva, allorquando dovrà riaccompagnarlo presso l'abitazione materna ovvero a scuola se in periodo scolastico;
- durante le vacanze natalizie, il minore
-compatibilmente con gli impegni lavorativi del sig. trascorrerà con il padre almeno uno dei Pt_2 giorni festivi quali 24.12, 25.12, 26.12, 31.12, 01.01 o 06.01. Per i restanti giorni si seguirà l'usuale calendario settimanale salvo diverso accordo fra le parti;
- durante le vacanze pasquali, sempre tenendo in considerazione gli orari lavorativi del padre, alternativamente Pasqua o Lunedì dell'Angelo. Per i restanti giorni si seguirà l'usuale calendario settimanale salvo diverso accordo fra le parti;
- ulteriori festività, ponti, compleanni ed onomastici seguendo il criterio dell'alternanza fra le parti;
- durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi per iscritto fra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, il minore trascorrerà con il padre due settimane anche continuative;
identico periodo competerà alla madre. Durante le ulteriori giornate si osserverà l'usuale calendario settimanale. In caso di comprovata impossibilità a tenere presso di sé nei tempi come sopra Per_1
concordati, i genitori si impegnano prima di affidarlo a baby-sitter o terze parti a sondare la disponibilità dell'altro genitore;
3) i genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio quanto lo hanno presso di sé; ad integrazione il sig. , a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso, corrisponderà Parte_2
a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese alla sig.ra a titolo di Parte_1 contributo perequativo al mantenimento per il figlio la somma mensile di €. 350,00, assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) le spese straordinarie negli interessi del figlio, così come individuate nel Protocollo spese straordinarie del Tribunale di Asti di cui le parti dichiarano di aver ricevuto copia, restano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% per il padre e 50% per la madre;
5) l'assegno unico verrà integralmente percepito dalla sig.ra dal canto suo il sig. Parte_1
si impegna a prestare la massima collaborazione per la predisposizione di ogni documento Pt_2
utile a tal fine;
6) la sig.ra provvederà in proprio al saldo del finanziamento contratto con Agos Parte_1
Ducato S.p.A. ed avente numero di rapporto 73484915, così manlevando il sig. da ogni Parte_2 onere e responsabilità nei confronti dell'istituto finanziante. La sig.ra per quanto in Parte_1
suo potere, farà quanto possibile per ottenere la sostituzione del sig. da garante del Parte_2
predetto rapporto di mutuo;
7) data la reciproca indipendenza economica, nulla in punto assegno divorzile;
8) le parti provvederanno quanto prima alla chiusura del conto corrente cointestato n.
00363/0000046796238 presso Credit Agricole Italia S.p.A. dividendo equamente fra di loro le poste attive ivi giacenti alla data di chiusura;
9) ad eccezione di quanto contenuto nel presente ricorso, salva la cessione immobiliare indicata nelle pattuizioni di separazione consensuale, le parti dichiarano di non avere nulla più a che pretendere l'una dall'altro e di aver già definito ogni rapporto patrimoniale fra di loro pendente;
10) le parti rilasciano sin d'ora autorizzazione al rilascio di passaporto e/o altro documento valido per l'espatrio intestato al minore;
Persona_2
11) le spese legali per il presente atto, così come da separato preventivo di spesa, verranno divise fra le parti nella misura del 50% ciascuna”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura congiunta del ricorso e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio contratto da:
nata in [...] il [...] e da , nato Parte_1 Parte_2
ad ALBA (CN) il 27/04/1980, celebrato in SALÈ (MAROCCO) in data 29/04/2008, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile del Comune di ALBA al n. 32, Parte II, Serie C, Anno 2008, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 07/05/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.