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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/12/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Francesca Spena Presidente dott. Raffaele Califano giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 1450/2025 avente ad oggetto separazione personale dei coniugi azionato, con domanda congiunta, da nato a [...] il Parte_1
20.10.1989, C.F. e nata ad [...] il [...], C.F._1 Parte_2
C.F. rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Anastasia C.F._2
IO ed elettivamente domiciliati in Avellino alla via Dante n. 50;
RICORRENTI
Con il parere reso dal P.M. in data 31.07.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.07.2025 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Avellino di pronunciare la separazione personale alle condizioni ivi indicate. Le parti, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio il 24.01.2013 e che dalla loro unione sono nati i figli Per Per_
il 6.01.2012 e il 15.11.2019, hanno esposto che da tempo è venuta meno l'affectio coniugalis a causa di incomprensioni, tali da rendere intollerabile la convivenza.
Con note scritte depositate per l'udienza del 30.10.2025 le parti si sono riportate alle condizioni rassegnate in ricorso e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
1/2 Orbene, la domanda di separazione deve essere accolta alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente procedimento non risultando contrarie alle norme imperative e all'interesse dei figli con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalle parti, così provvede:
- omologa la separazione dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni di cui al ricorso;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
La Presidente dott.ssa Francesca Spena
2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Francesca Spena Presidente dott. Raffaele Califano giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 1450/2025 avente ad oggetto separazione personale dei coniugi azionato, con domanda congiunta, da nato a [...] il Parte_1
20.10.1989, C.F. e nata ad [...] il [...], C.F._1 Parte_2
C.F. rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Anastasia C.F._2
IO ed elettivamente domiciliati in Avellino alla via Dante n. 50;
RICORRENTI
Con il parere reso dal P.M. in data 31.07.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.07.2025 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Avellino di pronunciare la separazione personale alle condizioni ivi indicate. Le parti, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio il 24.01.2013 e che dalla loro unione sono nati i figli Per Per_
il 6.01.2012 e il 15.11.2019, hanno esposto che da tempo è venuta meno l'affectio coniugalis a causa di incomprensioni, tali da rendere intollerabile la convivenza.
Con note scritte depositate per l'udienza del 30.10.2025 le parti si sono riportate alle condizioni rassegnate in ricorso e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
1/2 Orbene, la domanda di separazione deve essere accolta alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente procedimento non risultando contrarie alle norme imperative e all'interesse dei figli con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalle parti, così provvede:
- omologa la separazione dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni di cui al ricorso;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
La Presidente dott.ssa Francesca Spena
2/2