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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/02/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
30-ter
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott. Alessandro Nunziata Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel. dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza dell'11.2.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 3013/2022 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Edmondo Tomaselli presso il cui studio Parte_1
elettivamente domicilia in Roma alla via Piemonte n. 39/A
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluigi Malandrino (ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla Via Giuseppe Pisanelli n. 40
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n.
4744/2022 pubblicata il 23/05/2022
Conclusioni: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, depositato in data
23.11.2021, deduceva che: - aveva sottoscritto in data 1.12.2015 un contratto di Parte_1
1 “conferimento incarico professionale di sub agente” con l'agenzia generale quale CP_1
mandataria della - il contratto prevedeva una serie di pattuizioni e clausole Controparte_2
e gli aveva conferito l'incarico di promuovere, sviluppare, conservare e gestire, compresa la riscossione dei premi e l'accettazione delle denunce di sinistro per conto dell'agente, prevedendo, altresì, in caso di scioglimento del rapporto di agenzia il pagamento dell'indennità di cessazione del contratto;
- il 16.1.2018 il rapporto era cessato a seguito della sua richiesta di trasferimento del proprio portafoglio clienti presso un'altra agenzia di Roma, la - nel mese di gennaio CP_2 Controparte_3
2018 aveva scritto alla società lamentando che, sulla base degli accordi presi con la CP_2
avrebbe dovuto ricevere per due anni, a cadenza trimestrale, una flessibilità di euro 10.000,00 che gli avrebbero consentito il travaso del portafoglio e che della somma spettantegli a tale titolo (pari a euro
80.000,00) aveva ricevuto solo 20.000,00 euro;
- in data 15 marzo 2018 aveva scritto alla società in relazione alla richiesta già avanzata il 16 gennaio 2018, dichiarando di non avere pretese di rivalsa sul portafoglio in essere, fatto salvo il trasferimento dello stesso;
- in data 15.3.2018 la CP_1
aveva concesso la richiesta di trasferimento del proprio portafoglio ad altra agenzia - in CP_2
data 27.9.2019, a mezzo del proprio legale, aveva sollecitato il pagamento della predetta “flessibilità”
e lamentato, altresì, il mancato pagamento delle provvigioni e del mancato preavviso. Chiedeva, quindi, l'indennità di mancato preavviso, di fine rapporto/mandato, l'indennità suppletiva di clientela,
l'indennità meritocratica e chiedeva di “accertare i fatti esposti così come rappresentati, dichiarare la società debitrice nei confronti dell'odierno attore per prestazioni professionali non CP_1
retribuite o comunque indebitamente trattenute dal convenuto e per effetto condannare la CP_1
al pagamento della somma pari ad euro 109.000 o la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia in favore del sig. oltre agli interessi legali da applicare fino alla data dell'effettivo Parte_1 soddisfo”.
Si costituiva in giudizio la società convenuta, deducendo che: - come il ricorrente aveva rilevato, “il rapporto subagenziale cessava in data 16.1.2018, quando il signor trasferiva i Pt_1 propri clienti e la propria attività presso un'altra agenzia di Roma, la ; - il subagente CP_3
aveva omesso di rappresentare che in data 15.3.2018 aveva sottoscritto la seguente dichiarazione in merito alla mia richiesta di trasferimento inoltratavi via mail in data Parte_2
16.01.2018 ed in base al mandato art. 7 e art. 8 dichiaro di non avere pretese di rivalsa sul portafoglio in essere, fatto salvo il trasferimento dello stesso”; - vi era stata, quindi, una chiara rinuncia ad ogni pretesa di rivalsa sul portafoglio in essere, purché lo stesso fosse trasferito in altra agenzia: “poiché il detto trasferimento avvenne puntualmente, non si vede davvero cosa il signor possa qui pretendere”; - non poteva trovare applicazione l'art. 2113 c.c., in quanto nei sei Pt_1
mesi successivi alla dichiarazione di rinuncia sopra trascritta non vi era stata alcuna impugnazione da
2 parte del e la lettera dell'Avv. Tomaselli del 27.9.2018, oltre ad essere successiva alla Pt_1 scadenza del termine semestrale fissato dall'art. 2113 c.c., non faceva alcun cenno alla volontà di impugnare la predetta rinuncia;
-in ogni caso, l'invocata “flessibilità” “scaturirebbe da una lettera del 24.5.2016 trasmessa dalla compagnia assicuratrice preponente alla propria agenzia CP_1
nella quale la al fine di compensare la propria agenzia attribuiva a CP_2 CP_1 quest'ultima (non certo al , un compenso provvigionale straordinario per un periodo di due Pt_1 anni”: né la – dichiaratasi espressamente estranea ad ogni rapporto con il – né essa CP_2 Pt_1
si erano mai impegnate a corrispondere alcuna maggiorazione provvigionale in favore del CP_1
ricorrente, che era stato sempre remunerato secondo quanto stabilito nella tabella provvigionale di cui all'art. 11 del contratto di subagenzia;
- il sebbene tenuto a provare i fatti costitutivi della Pt_1
sua pretesa, non aveva allegato i presupposti in base ai quali gli sarebbero spettati 60.000,00 euro per flessibilità e altri titoli;
- infondate erano anche le pretese per una indennità di risoluzione ex art. 1751 e di mancato preavviso ex art. 1750 c.c.; - in particolare, l'art. 1751 prevede che “l'indennità non è dovuta quando l'agente recede dal contratto” e, nella specie, il rapporto subagenziale era cessato per iniziativa del (che aveva chiesto il trasferimento del portafoglio polizze e clienti presso Pt_1 un'altra agenzia con la quale aveva istituito evidentemente un altro rapporto subagenziale); - inoltre, la pretesa relativa al pagamento dell'indennità ex art. 1751 c.c. risultava infondata essendosi verificata la decadenza prevista dal sesto comma della disposizione in questione (secondo cui “l'agente decade dal diritto all'indennità prevista dal presente articolo, se nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto omette di comunicare l'intenzione di far valere i propri diritti”), posto che nella lettera dell'Avv. Tomaselli, inviata il 27.9.2018, non si faceva cenno al pagamento di una indennità di risoluzione ma si chiedevano solo le indennità di “flessibilità”, “mancato pagamento di provvigioni”
e “mancato pagamento del preavviso”; - le indennità “suppletiva e/o meritocratica” erano proprie dell'Accordo Economico Collettivo degli Agenti di Commercio, che nulla hanno a che vedere con il rapporto di subagenzia assicurativa, e che in ogni caso non spettano quando sia l'agente a recedere.
In definitiva, la società chiedeva di rigettare il ricorso, con vittoria di spese.
All'esito del giudizio il Tribunale rigettava le domande del condannandolo a Pt_1
rifondere alla controparte le spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva appello , sulla scorta di un unico, articolato Parte_1 motivo (denominato “Motivazione errata – Errata valutazione delle prove documentali – Mancata ammissione dei mezzi di prova”), con il quale lamentava che:
- il primo giudice aveva disatteso la domanda “non valutando correttamente le deduzioni e le risultanze documentali e non ammettendo i mezzi di prova articolati, non azionando neppure i poteri officiosi che impongono in ogni caso una ricerca della verità fattuale”;
3 - il Tribunale aveva “equivocato” laddove aveva ritenuto “che il ricorrente avesse ammesso e dedotto l'effettivo trasferimento del portafoglio: la circostanza non corrispondeva al reale andamento dei fatti in quanto nel ricorso si era affermato che il trasferimento veniva approvato ma non certo che lo stesse venne effettivamente realizzato;
l'effettivo trasferimento peraltro doveva essere provato dalla controparte che lo affermava;
- il primo giudice aveva errato nel valutare la lettera che aveva inviato in data 15/3/2018 “che non afferiva la rinuncia alle indennità contrattuali”, ma “era limitata alla rivalsa sul portafoglio, che però veniva dalle parti espressamente subordinata all'effettivo trasferimento”: essendo venuta meno la condizione del trasferimento del portafoglio, gli effetti di quella transazione erano da ritenersi caducati e privi di effetto;
- in relazione alla mancanza di un conteggio, deduceva che la stessa “ben poteva essere integrata, con la richiesta alla parte ricorrente di una specifica delle somme rivendicate o con la ammissione di CTU contabile espressamente richiesta dalla parte ricorrente”, evidenziandosi comunque che le indennità rivendicate erano di difficile determinazione e quantificazione, sicché la loro esatta determinazione era certamente attuabile con la consulenza richiesta e non ammessa.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, di ammettere i mezzi di prova articolati nel ricorso introduttivo;
disporre consulenza tecnica contabile per la determinazione delle indennità spettanti e richiesta nel ricorso di primo grado;
all'esito, nel merito, chiedeva di riformare la sentenza di primo grado, accogliere la domanda proposta e per l'effetto condannare la Controparte_1
al pagamento della somma complessiva richiesta nel ricorso introduttivo o delle indennità effettivamente dovute, con vittoria di spese del doppio grado, da distrarsi.
Si costituiva in giudizio la società appellata, sostenendo in parte l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza delle avverse censure alla sentenza del Tribunale, di cui chiedeva la conferma.
All'udienza del 14.1.2025 le parti chiedevano rinvio, pendendo trattative, al fine di valutare una composizione bonaria della controversia.
All'udienza del 28.1.2025 nessuno compariva e la causa veniva rinviata ex art. 309 c.p.c.
All'odierna udienza dell'11.2.2025 nessuno è comparso e la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. Va dichiarata l'estinzione del giudizio di appello e ne va ordinata la cancellazione dal ruolo.
Infatti, come detto, le parti non sono comparse a due udienze successive, nonostante la ritualità della comunicazione del rinvio.
4 Consegue l'applicazione del combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c. (come modificato dagli artt. 50 e 56 d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008), con declaratoria di estinzione del giudizio di appello ed ordine della sua cancellazione dal ruolo.
Il provvedimento con il quale la Corte - nel giudizio di appello - dichiara l'estinzione del processo va adottato con sentenza, giusta la previsione degli artt. 307, ultimo comma, e 359 c.p.c. (v. anche Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21586 del 03/09/2018; Sez. 3, Sentenza n. 3128 del 08/02/2008; Sez.
L, Sentenza n. 14936 del 18/11/2000).
Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate ai sensi dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c.
P.Q.M.
- dichiara l'estinzione del giudizio e ne ordina la cancellazione dal ruolo;
- nulla per le spese del grado.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Gabriella Piantadosi Il Presidente
dott. Alessandro Nunziata
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott. Alessandro Nunziata Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel. dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza dell'11.2.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 3013/2022 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Edmondo Tomaselli presso il cui studio Parte_1
elettivamente domicilia in Roma alla via Piemonte n. 39/A
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluigi Malandrino (ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla Via Giuseppe Pisanelli n. 40
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n.
4744/2022 pubblicata il 23/05/2022
Conclusioni: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, depositato in data
23.11.2021, deduceva che: - aveva sottoscritto in data 1.12.2015 un contratto di Parte_1
1 “conferimento incarico professionale di sub agente” con l'agenzia generale quale CP_1
mandataria della - il contratto prevedeva una serie di pattuizioni e clausole Controparte_2
e gli aveva conferito l'incarico di promuovere, sviluppare, conservare e gestire, compresa la riscossione dei premi e l'accettazione delle denunce di sinistro per conto dell'agente, prevedendo, altresì, in caso di scioglimento del rapporto di agenzia il pagamento dell'indennità di cessazione del contratto;
- il 16.1.2018 il rapporto era cessato a seguito della sua richiesta di trasferimento del proprio portafoglio clienti presso un'altra agenzia di Roma, la - nel mese di gennaio CP_2 Controparte_3
2018 aveva scritto alla società lamentando che, sulla base degli accordi presi con la CP_2
avrebbe dovuto ricevere per due anni, a cadenza trimestrale, una flessibilità di euro 10.000,00 che gli avrebbero consentito il travaso del portafoglio e che della somma spettantegli a tale titolo (pari a euro
80.000,00) aveva ricevuto solo 20.000,00 euro;
- in data 15 marzo 2018 aveva scritto alla società in relazione alla richiesta già avanzata il 16 gennaio 2018, dichiarando di non avere pretese di rivalsa sul portafoglio in essere, fatto salvo il trasferimento dello stesso;
- in data 15.3.2018 la CP_1
aveva concesso la richiesta di trasferimento del proprio portafoglio ad altra agenzia - in CP_2
data 27.9.2019, a mezzo del proprio legale, aveva sollecitato il pagamento della predetta “flessibilità”
e lamentato, altresì, il mancato pagamento delle provvigioni e del mancato preavviso. Chiedeva, quindi, l'indennità di mancato preavviso, di fine rapporto/mandato, l'indennità suppletiva di clientela,
l'indennità meritocratica e chiedeva di “accertare i fatti esposti così come rappresentati, dichiarare la società debitrice nei confronti dell'odierno attore per prestazioni professionali non CP_1
retribuite o comunque indebitamente trattenute dal convenuto e per effetto condannare la CP_1
al pagamento della somma pari ad euro 109.000 o la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia in favore del sig. oltre agli interessi legali da applicare fino alla data dell'effettivo Parte_1 soddisfo”.
Si costituiva in giudizio la società convenuta, deducendo che: - come il ricorrente aveva rilevato, “il rapporto subagenziale cessava in data 16.1.2018, quando il signor trasferiva i Pt_1 propri clienti e la propria attività presso un'altra agenzia di Roma, la ; - il subagente CP_3
aveva omesso di rappresentare che in data 15.3.2018 aveva sottoscritto la seguente dichiarazione in merito alla mia richiesta di trasferimento inoltratavi via mail in data Parte_2
16.01.2018 ed in base al mandato art. 7 e art. 8 dichiaro di non avere pretese di rivalsa sul portafoglio in essere, fatto salvo il trasferimento dello stesso”; - vi era stata, quindi, una chiara rinuncia ad ogni pretesa di rivalsa sul portafoglio in essere, purché lo stesso fosse trasferito in altra agenzia: “poiché il detto trasferimento avvenne puntualmente, non si vede davvero cosa il signor possa qui pretendere”; - non poteva trovare applicazione l'art. 2113 c.c., in quanto nei sei Pt_1
mesi successivi alla dichiarazione di rinuncia sopra trascritta non vi era stata alcuna impugnazione da
2 parte del e la lettera dell'Avv. Tomaselli del 27.9.2018, oltre ad essere successiva alla Pt_1 scadenza del termine semestrale fissato dall'art. 2113 c.c., non faceva alcun cenno alla volontà di impugnare la predetta rinuncia;
-in ogni caso, l'invocata “flessibilità” “scaturirebbe da una lettera del 24.5.2016 trasmessa dalla compagnia assicuratrice preponente alla propria agenzia CP_1
nella quale la al fine di compensare la propria agenzia attribuiva a CP_2 CP_1 quest'ultima (non certo al , un compenso provvigionale straordinario per un periodo di due Pt_1 anni”: né la – dichiaratasi espressamente estranea ad ogni rapporto con il – né essa CP_2 Pt_1
si erano mai impegnate a corrispondere alcuna maggiorazione provvigionale in favore del CP_1
ricorrente, che era stato sempre remunerato secondo quanto stabilito nella tabella provvigionale di cui all'art. 11 del contratto di subagenzia;
- il sebbene tenuto a provare i fatti costitutivi della Pt_1
sua pretesa, non aveva allegato i presupposti in base ai quali gli sarebbero spettati 60.000,00 euro per flessibilità e altri titoli;
- infondate erano anche le pretese per una indennità di risoluzione ex art. 1751 e di mancato preavviso ex art. 1750 c.c.; - in particolare, l'art. 1751 prevede che “l'indennità non è dovuta quando l'agente recede dal contratto” e, nella specie, il rapporto subagenziale era cessato per iniziativa del (che aveva chiesto il trasferimento del portafoglio polizze e clienti presso Pt_1 un'altra agenzia con la quale aveva istituito evidentemente un altro rapporto subagenziale); - inoltre, la pretesa relativa al pagamento dell'indennità ex art. 1751 c.c. risultava infondata essendosi verificata la decadenza prevista dal sesto comma della disposizione in questione (secondo cui “l'agente decade dal diritto all'indennità prevista dal presente articolo, se nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto omette di comunicare l'intenzione di far valere i propri diritti”), posto che nella lettera dell'Avv. Tomaselli, inviata il 27.9.2018, non si faceva cenno al pagamento di una indennità di risoluzione ma si chiedevano solo le indennità di “flessibilità”, “mancato pagamento di provvigioni”
e “mancato pagamento del preavviso”; - le indennità “suppletiva e/o meritocratica” erano proprie dell'Accordo Economico Collettivo degli Agenti di Commercio, che nulla hanno a che vedere con il rapporto di subagenzia assicurativa, e che in ogni caso non spettano quando sia l'agente a recedere.
In definitiva, la società chiedeva di rigettare il ricorso, con vittoria di spese.
All'esito del giudizio il Tribunale rigettava le domande del condannandolo a Pt_1
rifondere alla controparte le spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva appello , sulla scorta di un unico, articolato Parte_1 motivo (denominato “Motivazione errata – Errata valutazione delle prove documentali – Mancata ammissione dei mezzi di prova”), con il quale lamentava che:
- il primo giudice aveva disatteso la domanda “non valutando correttamente le deduzioni e le risultanze documentali e non ammettendo i mezzi di prova articolati, non azionando neppure i poteri officiosi che impongono in ogni caso una ricerca della verità fattuale”;
3 - il Tribunale aveva “equivocato” laddove aveva ritenuto “che il ricorrente avesse ammesso e dedotto l'effettivo trasferimento del portafoglio: la circostanza non corrispondeva al reale andamento dei fatti in quanto nel ricorso si era affermato che il trasferimento veniva approvato ma non certo che lo stesse venne effettivamente realizzato;
l'effettivo trasferimento peraltro doveva essere provato dalla controparte che lo affermava;
- il primo giudice aveva errato nel valutare la lettera che aveva inviato in data 15/3/2018 “che non afferiva la rinuncia alle indennità contrattuali”, ma “era limitata alla rivalsa sul portafoglio, che però veniva dalle parti espressamente subordinata all'effettivo trasferimento”: essendo venuta meno la condizione del trasferimento del portafoglio, gli effetti di quella transazione erano da ritenersi caducati e privi di effetto;
- in relazione alla mancanza di un conteggio, deduceva che la stessa “ben poteva essere integrata, con la richiesta alla parte ricorrente di una specifica delle somme rivendicate o con la ammissione di CTU contabile espressamente richiesta dalla parte ricorrente”, evidenziandosi comunque che le indennità rivendicate erano di difficile determinazione e quantificazione, sicché la loro esatta determinazione era certamente attuabile con la consulenza richiesta e non ammessa.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, di ammettere i mezzi di prova articolati nel ricorso introduttivo;
disporre consulenza tecnica contabile per la determinazione delle indennità spettanti e richiesta nel ricorso di primo grado;
all'esito, nel merito, chiedeva di riformare la sentenza di primo grado, accogliere la domanda proposta e per l'effetto condannare la Controparte_1
al pagamento della somma complessiva richiesta nel ricorso introduttivo o delle indennità effettivamente dovute, con vittoria di spese del doppio grado, da distrarsi.
Si costituiva in giudizio la società appellata, sostenendo in parte l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza delle avverse censure alla sentenza del Tribunale, di cui chiedeva la conferma.
All'udienza del 14.1.2025 le parti chiedevano rinvio, pendendo trattative, al fine di valutare una composizione bonaria della controversia.
All'udienza del 28.1.2025 nessuno compariva e la causa veniva rinviata ex art. 309 c.p.c.
All'odierna udienza dell'11.2.2025 nessuno è comparso e la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. Va dichiarata l'estinzione del giudizio di appello e ne va ordinata la cancellazione dal ruolo.
Infatti, come detto, le parti non sono comparse a due udienze successive, nonostante la ritualità della comunicazione del rinvio.
4 Consegue l'applicazione del combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c. (come modificato dagli artt. 50 e 56 d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008), con declaratoria di estinzione del giudizio di appello ed ordine della sua cancellazione dal ruolo.
Il provvedimento con il quale la Corte - nel giudizio di appello - dichiara l'estinzione del processo va adottato con sentenza, giusta la previsione degli artt. 307, ultimo comma, e 359 c.p.c. (v. anche Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21586 del 03/09/2018; Sez. 3, Sentenza n. 3128 del 08/02/2008; Sez.
L, Sentenza n. 14936 del 18/11/2000).
Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate ai sensi dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c.
P.Q.M.
- dichiara l'estinzione del giudizio e ne ordina la cancellazione dal ruolo;
- nulla per le spese del grado.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Gabriella Piantadosi Il Presidente
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