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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 19/02/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 65/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 65/2025 promosso dai coniugi:
con il patrocinio dell'avv. PAPERINI SAMUELA CP_1
e
con il patrocinio dell'avv. STEVANIN ELISA Controparte_2
Con l'intervento del P.M. in sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe indicato chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in Montopoli in Val d'Arno (PI) il 19.09.2009,
e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune Anno 2009 Parte II Serie A
n. 26.
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
pagina 1 di 7 Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti - riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi;
le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c., debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando omologa la separazione personale dei coniugi in epigrafe e dunque:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e CP_1 [...]
uniti in matrimonio come da atto celebrato in data 19.09.2009 in Montopoli CP_2 in Val d'Arno (PI) e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune Anno
2009 Parte II Serie A n°26.
2) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto. A tal proposito le parti si dichiarano economicamente indipendenti per cui nessuno verserà alcunché a titolo di mantenimento all'altro rinunciando per l'effetto reciprocamente all'assegno di mantenimento;
3) i medesimi concordano il seguente piano genitoriale per i figli, minorenni, e Per_1
Per_2
a) essi saranno affidati ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre nella casa familiare, posta in Montopoli in Val d'Arno (PI) via Michelangelo Buonarroti
n.24, ove continueranno a conservare la propria residenza. Il sig. trasferirà entro 15 CP_2
pagina 2 di 7 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso la propria residenza altrove liberando la casa coniugale dai propri effetti personali;
b) i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardo ai figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale nelle questioni di ordinaria amministrazione;
c) il padre potrà visitare e tenere con sé i figli e secondo il seguente Per_1 Per_2
calendario. Il padre terrà con sé i figli un week end ogni 15 giorni alternato con la madre dalle ore 18.30 del venerdì sera, quando appunto si recherà a casa della madre per prenderli, fino alle ore 21.30 della domenica sera dopo cena, quando appunto dovrà riportarli a casa della madre. Nella settimana in cui li frequenterà nel fine settimana, li terrà con sé inoltre un giorno infrasettimanale (mercoledì) dalle ore 18.30 alla mattina seguente (con pernotto), mentre nella settimana in cui non li frequenterà per il week end, li terrà con sé il martedì dalle ore 18.30 alle ore 21.30 e il giovedì dalle ore 18.30 alla mattina seguente (con pernotto). Si precisa, pertanto, che nei giorni e negli orari indicati, salvo diversi accordi tra i genitori, il sig. si recherà a casa della madre per pendere i ragazzi, oppure si recherà CP_2
ove i ragazzi stanno in quel momento facendo attività extra scolastica, e li terrà con sé nella prima settimana tutta la sera del mercoledì con il pernotto, per poi riaccompagnarli alla fermata del bus scolastico o, ai rispettivi istituti scolastici la mattina successiva (o a casa della madre quando non vi è scuola in orario corrispondente). Nella seconda settimana oltre al martedì, ovvero dall'uscita del lavoro fino a subito dopo cena fino alle ore 21,30 quando appunto dovrà riportarli dalla madre, il sig. prenderà i ragazzi anche il giovedì, CP_2 sempre dall'uscita dal lavoro fino alla mattina successiva quando dovrà riportarli alla fermata dell'autobus o ai rispettivi istituti scolastici (o a casa della madre in orario corrispondente quando non vi è scuola). Le parti con la sottoscrizione del presente atto si impegnano entrambe a rispettare i tempi e gli impegni extra scolastici dei propri figli.
Restano salvi eventuali accordi diversi tra i genitori stessi. Durante le vacanze di Natale e di
Pasqua vigerà il regime dell'alternanza; questo anno (2025) i ragazzi trascorreranno la
Vigilia di Natale ed il pranzo di Natale con la madre mentre la cena di Natale con il padre con cui pernotteranno e con il quale trascorreranno il pranzo del giorno di Santo Stefano.
La cena del 26 dicembre la trascorreranno con la madre. Il 31 dicembre 2025 ed il pranzo pagina 3 di 7 del 1 gennaio 2026 i minori li trascorreranno con la madre e la sera del 1 gennaio con il padre. La vigilia dell'epifania con la madre ed il giorno dell'epifania con il padre. Resta inteso che l'anno successivo i ragazzi staranno con il padre i giorni in cui l'anno precedente saranno stati con la madre e così via in via alternata. Per quanto riguarda la Pasqua 2025 i minori trascorreranno il pranzo di Pasqua con la madre e la sera di Pasqua con il padre;
l'anno dopo viceversa così come il giorno di Pasquetta che lo trascorreranno con il padre e l'anno successivo con la madre e così via dicendo sempre in via alternata. Nelle vacanze scolastiche estive ciascuno dei genitori potrà tenere i figli con sé fino a 15 giorni consecutivi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
Quanto ai ponti primaverili (25 aprile, 1° maggio), altre festività (es. 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre), e Per_1 Per_2
staranno con ciascuno dei genitori secondo un criterio di alternanza pura (ovvero trascorreranno una ricorrenza con uno dei due genitori, la successiva con l'altro e così a ripetizione). Per il compleanno del padre staranno con il padre, per il compleanno della madre, con la madre. Il giorno del loro compleanno lo trascorreranno un anno con il padre a pranzo e con la madre a cena e uno viceversa;
4) il sig. a decorrere dal mese di gennaio 2025 verserà un contributo al Controparte_2 mantenimento di € 300,00 (euro trecento/00) mensili per ogni figlio, per complessivi Euro
600,00 mensili, oltre rivalutazione (annuale) Istat di legge, sino al raggiungimento della loro indipendenza economica. Il versamento sarà effettuato entro il giorno 10 di ogni mese tramite bonifico bancario usando l'iban della signora che di seguito si trascrive CP_1
[...]. Fin tanto che costui rimarrà all'interno della casa coniugale provvederà alla ripartizione al 50% delle spese necessarie non solo per la spesa alimentare, per le spese per i ragazzi e per le fatture delle utenze così come avviene dal mese di settembre 2024. I ricorrenti convengono di “congelare” per un periodo di 24 mesi la rivalutazione Istat decorrenti dalla sottoscrizione del presente atto, con la conseguenza che l'aggiornamento dell'assegno sarà dovuto a decorrere dal febbraio 2028. Con partecipazione inoltre di entrambi i coniugi nella misura del 50% alle spese straordinarie in favore di e esattamente come identificate e regolamentate in ogni loro parte Per_1 Per_2
nelle Linee Guida del CNF di cui al Protocollo datato 29.11.2017 di cui si trascrive letteralmente il contenuto sui criteri di suddivisione delle spese che i ricorrenti si obbligano ad osservare: “Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento,
pagina 4 di 7 contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche
(eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali
(cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli
(salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio). Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica.
Centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina,
pagina 5 di 7 motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. 5.
Organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. Il rimborso al genitore anticipatario. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta scritta (tramite whatsapp o e-mail n.d.r.) avanzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. (omissis) Deducibilità fiscale: la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo accordo, al 50% tra i genitori.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
5) il sig. presta il suo consenso alla percezione integrale dell'assegno unico universale CP_2
da parte della sig.ra che quindi spetterà integralmente a questa ultima;
CP_1
6) quanto alle auto di pertinenza della famiglia, la sig.ra manterrà la proprietà e l'uso CP_1 della Ford Focus mentre il sig. manterrà la proprietà e l'uso della Nissan Micra. Le CP_2
parti precisano di essersi reciprocamente compensate e di non aver più nulla a che pretendere dall'uno e dall'altro per le spese di acquisto dei veicoli.
7) i mobili e gli arredi della casa familiare rimangono assegnati così come la casa coniugale
(per quanto qui occorrer possa) alla signora . Sugli arredi si precisa, altresì, CP_1
che le parti si sono reciprocamente compensate per cui anche se questi rimangono nell'immobile della sig.ra nessuno dei due potrà richiedere alcunché all'altro a titolo di acquisto per gli stessi.
8) Spese di lite compensate pagina 6 di 7 Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49, procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 18/02/2025
Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 65/2025 promosso dai coniugi:
con il patrocinio dell'avv. PAPERINI SAMUELA CP_1
e
con il patrocinio dell'avv. STEVANIN ELISA Controparte_2
Con l'intervento del P.M. in sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe indicato chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in Montopoli in Val d'Arno (PI) il 19.09.2009,
e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune Anno 2009 Parte II Serie A
n. 26.
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
pagina 1 di 7 Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti - riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi;
le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c., debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando omologa la separazione personale dei coniugi in epigrafe e dunque:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e CP_1 [...]
uniti in matrimonio come da atto celebrato in data 19.09.2009 in Montopoli CP_2 in Val d'Arno (PI) e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune Anno
2009 Parte II Serie A n°26.
2) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto. A tal proposito le parti si dichiarano economicamente indipendenti per cui nessuno verserà alcunché a titolo di mantenimento all'altro rinunciando per l'effetto reciprocamente all'assegno di mantenimento;
3) i medesimi concordano il seguente piano genitoriale per i figli, minorenni, e Per_1
Per_2
a) essi saranno affidati ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre nella casa familiare, posta in Montopoli in Val d'Arno (PI) via Michelangelo Buonarroti
n.24, ove continueranno a conservare la propria residenza. Il sig. trasferirà entro 15 CP_2
pagina 2 di 7 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso la propria residenza altrove liberando la casa coniugale dai propri effetti personali;
b) i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardo ai figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale nelle questioni di ordinaria amministrazione;
c) il padre potrà visitare e tenere con sé i figli e secondo il seguente Per_1 Per_2
calendario. Il padre terrà con sé i figli un week end ogni 15 giorni alternato con la madre dalle ore 18.30 del venerdì sera, quando appunto si recherà a casa della madre per prenderli, fino alle ore 21.30 della domenica sera dopo cena, quando appunto dovrà riportarli a casa della madre. Nella settimana in cui li frequenterà nel fine settimana, li terrà con sé inoltre un giorno infrasettimanale (mercoledì) dalle ore 18.30 alla mattina seguente (con pernotto), mentre nella settimana in cui non li frequenterà per il week end, li terrà con sé il martedì dalle ore 18.30 alle ore 21.30 e il giovedì dalle ore 18.30 alla mattina seguente (con pernotto). Si precisa, pertanto, che nei giorni e negli orari indicati, salvo diversi accordi tra i genitori, il sig. si recherà a casa della madre per pendere i ragazzi, oppure si recherà CP_2
ove i ragazzi stanno in quel momento facendo attività extra scolastica, e li terrà con sé nella prima settimana tutta la sera del mercoledì con il pernotto, per poi riaccompagnarli alla fermata del bus scolastico o, ai rispettivi istituti scolastici la mattina successiva (o a casa della madre quando non vi è scuola in orario corrispondente). Nella seconda settimana oltre al martedì, ovvero dall'uscita del lavoro fino a subito dopo cena fino alle ore 21,30 quando appunto dovrà riportarli dalla madre, il sig. prenderà i ragazzi anche il giovedì, CP_2 sempre dall'uscita dal lavoro fino alla mattina successiva quando dovrà riportarli alla fermata dell'autobus o ai rispettivi istituti scolastici (o a casa della madre in orario corrispondente quando non vi è scuola). Le parti con la sottoscrizione del presente atto si impegnano entrambe a rispettare i tempi e gli impegni extra scolastici dei propri figli.
Restano salvi eventuali accordi diversi tra i genitori stessi. Durante le vacanze di Natale e di
Pasqua vigerà il regime dell'alternanza; questo anno (2025) i ragazzi trascorreranno la
Vigilia di Natale ed il pranzo di Natale con la madre mentre la cena di Natale con il padre con cui pernotteranno e con il quale trascorreranno il pranzo del giorno di Santo Stefano.
La cena del 26 dicembre la trascorreranno con la madre. Il 31 dicembre 2025 ed il pranzo pagina 3 di 7 del 1 gennaio 2026 i minori li trascorreranno con la madre e la sera del 1 gennaio con il padre. La vigilia dell'epifania con la madre ed il giorno dell'epifania con il padre. Resta inteso che l'anno successivo i ragazzi staranno con il padre i giorni in cui l'anno precedente saranno stati con la madre e così via in via alternata. Per quanto riguarda la Pasqua 2025 i minori trascorreranno il pranzo di Pasqua con la madre e la sera di Pasqua con il padre;
l'anno dopo viceversa così come il giorno di Pasquetta che lo trascorreranno con il padre e l'anno successivo con la madre e così via dicendo sempre in via alternata. Nelle vacanze scolastiche estive ciascuno dei genitori potrà tenere i figli con sé fino a 15 giorni consecutivi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
Quanto ai ponti primaverili (25 aprile, 1° maggio), altre festività (es. 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre), e Per_1 Per_2
staranno con ciascuno dei genitori secondo un criterio di alternanza pura (ovvero trascorreranno una ricorrenza con uno dei due genitori, la successiva con l'altro e così a ripetizione). Per il compleanno del padre staranno con il padre, per il compleanno della madre, con la madre. Il giorno del loro compleanno lo trascorreranno un anno con il padre a pranzo e con la madre a cena e uno viceversa;
4) il sig. a decorrere dal mese di gennaio 2025 verserà un contributo al Controparte_2 mantenimento di € 300,00 (euro trecento/00) mensili per ogni figlio, per complessivi Euro
600,00 mensili, oltre rivalutazione (annuale) Istat di legge, sino al raggiungimento della loro indipendenza economica. Il versamento sarà effettuato entro il giorno 10 di ogni mese tramite bonifico bancario usando l'iban della signora che di seguito si trascrive CP_1
[...]. Fin tanto che costui rimarrà all'interno della casa coniugale provvederà alla ripartizione al 50% delle spese necessarie non solo per la spesa alimentare, per le spese per i ragazzi e per le fatture delle utenze così come avviene dal mese di settembre 2024. I ricorrenti convengono di “congelare” per un periodo di 24 mesi la rivalutazione Istat decorrenti dalla sottoscrizione del presente atto, con la conseguenza che l'aggiornamento dell'assegno sarà dovuto a decorrere dal febbraio 2028. Con partecipazione inoltre di entrambi i coniugi nella misura del 50% alle spese straordinarie in favore di e esattamente come identificate e regolamentate in ogni loro parte Per_1 Per_2
nelle Linee Guida del CNF di cui al Protocollo datato 29.11.2017 di cui si trascrive letteralmente il contenuto sui criteri di suddivisione delle spese che i ricorrenti si obbligano ad osservare: “Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento,
pagina 4 di 7 contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche
(eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali
(cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli
(salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio). Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica.
Centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina,
pagina 5 di 7 motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. 5.
Organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. Il rimborso al genitore anticipatario. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta scritta (tramite whatsapp o e-mail n.d.r.) avanzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. (omissis) Deducibilità fiscale: la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo accordo, al 50% tra i genitori.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
5) il sig. presta il suo consenso alla percezione integrale dell'assegno unico universale CP_2
da parte della sig.ra che quindi spetterà integralmente a questa ultima;
CP_1
6) quanto alle auto di pertinenza della famiglia, la sig.ra manterrà la proprietà e l'uso CP_1 della Ford Focus mentre il sig. manterrà la proprietà e l'uso della Nissan Micra. Le CP_2
parti precisano di essersi reciprocamente compensate e di non aver più nulla a che pretendere dall'uno e dall'altro per le spese di acquisto dei veicoli.
7) i mobili e gli arredi della casa familiare rimangono assegnati così come la casa coniugale
(per quanto qui occorrer possa) alla signora . Sugli arredi si precisa, altresì, CP_1
che le parti si sono reciprocamente compensate per cui anche se questi rimangono nell'immobile della sig.ra nessuno dei due potrà richiedere alcunché all'altro a titolo di acquisto per gli stessi.
8) Spese di lite compensate pagina 6 di 7 Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49, procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 18/02/2025
Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina
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