CASS
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/01/2026, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: HU KE (RINUNCIANTE) nato il [...] avverso l'ordinanza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere BRUNO GIORDANO;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinOo Penale Sent. Sez. 4 Num. 679 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: GIORDANO BRUNO Data Udienza: 05/06/2025 RITENUTO IN FATTO 1. HU KE, mediante il difensore avv. Claudia Pezzoni, propone ricorso avverso l'ordinanza del 4/03/2025 della Corte d'appello di Bologna che ha dichiarato inammissibile, perché depositato a mezzo PEC, l'appello proposto il 15/1/2025 avverso la sentenza di condanna, con rito abbreviato, emessa dal Tribunale di Parma nei confronti del ricorrente per tre reati ex art. 73 d.P.R. 10 ottobre 1990, n. 309. 2. Il ricorso, con un primo motivo, lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 582, comma 1, cod.proc.pen. perché con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello, applicando tale articolo, ha dichiarato l'inammissibilità dell'atto di appello in quanto depositato mediante invio con posta elettronica certificata, in violazione di quanto previsto dall'art. 1 del D. M. Giustizia n. 206 del 2024 che ha novellato l'art. 3 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 217 del 2023, il quale prevede che a far data dal 1/1/2025 il deposito di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. 3. Tuttavia, la Corte ha errato nel dichiarare inammissibile l'appello depositato, in quanto, ai sensi del nuovo art. 3, comma 4, del DM n. 217 del 2023: "Fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 può avere, altresì, luogo anche con modalità non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codrce di procedura penale nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale". 4. La difesa rappresenta che il ricorrente, a seguito di arresto, è stato tratto davanti al Tribunale di Parma per la relativa convalida e il contestuale giudizio direttissimo, ed è stato giudicato con rito abbreviato. Pertanto, l'atto di appello contro una sentenza relativa ad un procedimento di cui al libro VI, titolo I , tra cui il giudizio abbreviato, deve considerarsi come soggetto alle modalità 1 di deposito di cui al citato comma 4 dell'art. 3 DM n. 217 del 2023, e, quindi, deve ritenersi ammissibile il deposito mediante invio con posta elettronica certificata, sino - come specifica la medesima disposizione — al 31 marzo 2025 (a fronte del deposito, in data 15 gennaio 2025, dell'atto d'appello ritenuto inammissibile). 5. In secondo luogo, il difensore eccepisce di essere stato nominato in seguito alla condanna del ricorrente in primo grado, ai fini della redazione e proposizione dell'atto d'appello. La procura speciale - sottoscritta dal HU in data 09.12.2024 - è stata depositata nella medesima data, mediante invio con Posta elettronica certificata, nel rispetto delle ordinarie procedure vigenti in quel momento. Tuttavia, in prossimità della scadenza del termine ultimo per il deposito dell'atto di appello, al 15/01/2025 non era ancora stata registrata la predetta nomina e, di conseguenza, non era stato autorizzato l'accesso al fascicolo sul portale del processo penale telematico. Di conseguenza, non è stato possibile — se non con il rischio di un deposito tardivo dell'appello - attendere oltre l'accettazione della procura da parte della cancelleria del Tribunale di Parma, per presentare l'atto di appello. A riprova della mancata autorizzazione all'accesso al portale telematico, rispetto al fascicolo del procedimento di cui si discute, la difesa allega il sollecito inviato dal difensore tramite il portale deposito atti penali, sempre in data 15/01/2025. 6. Una siffatta situazione, conclude la difesa sul punto, non può che costituire un impedimento al deposito telematico non dovuto a causa imputabile al ricorrente o al difensore. Pertanto, il diritto del condannato a proporre appello avverso la sentenza di primo grado non può essere pregiudicato da un'inerzia imputabile a terzi nell'annotazione nel registro generale web dell'atto di nomina. 7. Ne consegue che l'ordinanza di inammissibilità pronunciata dalla Corte d'Appello di Bologna impugnata è viziata per violazione e/o falsa applicazione proprio dell'art. 582 cod.proc.pen. e dell'art. 1 del DM n. 206 del 2024, in quanto è stato erroneamente ritenuto inammissibile il deposito dell'atto di 2 appello, avverso una sentenza di primo grado pronunciata in seguito a giudizio abbreviato, effettuato mediante l'invio con posta elettronica certificata. 8. In data 13/3/2025 è stato depositato atto di rinuncia al ricorso da parte dell'avv. Pezzoni di Parma, pervenuto in cancelleria il 27/3/2025 e il 14/4/2025 è intervenuta nomina dell'avv. Giulia Galvani del Foro di Modena, ove si revoca ogni precedente difensore. 9. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO • 1. Preliminarmente il Collegio osserva che la rinuncia al ricorso non risulta valida perché nell'atto di nomina dell'avv. Pezzoni del Foro di Parma (vedi all. 3 all'originale del ricorso), non è prevista la procura speciale conferita al difensore per rinunciare al ricorso. Di conseguenza, la rinuncia presentata non esplica effetti. Non risulta ulteriore atto di rinuncia al ricorso da parte dell'imputatjdi un suo procuratore speciale. Pertanto, occorre procedere all'esame del merito del ricorso. 2. Il primo motivo di ricorso è fondato. 3. Secondo la Corte territoriale, l'impugnazione avverso la sentenza in esito a giudizio abbreviato poteva essere proposta con modalità non telematiche ma non a mezzo PEC, stante l'assenza nel D.M. n. 206 del 2024 di Una disposizione analoga a quella del D.M. n. 217 del 2023 sulla possibilità di utilizzo della PEC nei casi di deposito ammesso anche con modalità non telematiche. 4. Tale assunto non tiene conto che effettivamente il D.M. 27 dicembre 2024, n. 206, nel sostituire l'art. 3 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 2217, nulla ha innovato sulla possibilità di utilizzare la PEC in tutti i casi in cui resta 3 consentito il deposito con modalità non telematiche, essedo stata la relativa previsione riproposta tal quale nell'attuale comma 9 dell'art. 3 cit. 5. La mera lettura dei commi 4 e 9 dell'art. 3 cit. consente chiaramente il deposito "anche con modalità non telematiche" e che è consentito ai difensori il deposito a mezzo PEC "per tutti i casi in cui il deposito può aver luogo anche con modalità non telematiche" e pertanto fino al 31/3/2025. • 6. Rientrando l'impugnazione della sentenza in esito a giudizio abbreviato (procedimento previsto dal Titolo I del Libro VI del codice) tra gli atti per i quali il comma 4 dell'art. 3 consente fino al 31/3/2025 il deposito con modalità non telematiche, per la sentenza del Tribunale di Parma che è stata impugnata era ammesso, alla data della proposizione, l'appello anche a mezzo PEC. 7. Pertanto, si impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso. 8. A seguito di tale annullamento rimane assorbito il secondo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma 5 giugno 2025 Il Consigliere estensore
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinOo Penale Sent. Sez. 4 Num. 679 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: GIORDANO BRUNO Data Udienza: 05/06/2025 RITENUTO IN FATTO 1. HU KE, mediante il difensore avv. Claudia Pezzoni, propone ricorso avverso l'ordinanza del 4/03/2025 della Corte d'appello di Bologna che ha dichiarato inammissibile, perché depositato a mezzo PEC, l'appello proposto il 15/1/2025 avverso la sentenza di condanna, con rito abbreviato, emessa dal Tribunale di Parma nei confronti del ricorrente per tre reati ex art. 73 d.P.R. 10 ottobre 1990, n. 309. 2. Il ricorso, con un primo motivo, lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 582, comma 1, cod.proc.pen. perché con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello, applicando tale articolo, ha dichiarato l'inammissibilità dell'atto di appello in quanto depositato mediante invio con posta elettronica certificata, in violazione di quanto previsto dall'art. 1 del D. M. Giustizia n. 206 del 2024 che ha novellato l'art. 3 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 217 del 2023, il quale prevede che a far data dal 1/1/2025 il deposito di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. 3. Tuttavia, la Corte ha errato nel dichiarare inammissibile l'appello depositato, in quanto, ai sensi del nuovo art. 3, comma 4, del DM n. 217 del 2023: "Fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 può avere, altresì, luogo anche con modalità non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codrce di procedura penale nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale". 4. La difesa rappresenta che il ricorrente, a seguito di arresto, è stato tratto davanti al Tribunale di Parma per la relativa convalida e il contestuale giudizio direttissimo, ed è stato giudicato con rito abbreviato. Pertanto, l'atto di appello contro una sentenza relativa ad un procedimento di cui al libro VI, titolo I , tra cui il giudizio abbreviato, deve considerarsi come soggetto alle modalità 1 di deposito di cui al citato comma 4 dell'art. 3 DM n. 217 del 2023, e, quindi, deve ritenersi ammissibile il deposito mediante invio con posta elettronica certificata, sino - come specifica la medesima disposizione — al 31 marzo 2025 (a fronte del deposito, in data 15 gennaio 2025, dell'atto d'appello ritenuto inammissibile). 5. In secondo luogo, il difensore eccepisce di essere stato nominato in seguito alla condanna del ricorrente in primo grado, ai fini della redazione e proposizione dell'atto d'appello. La procura speciale - sottoscritta dal HU in data 09.12.2024 - è stata depositata nella medesima data, mediante invio con Posta elettronica certificata, nel rispetto delle ordinarie procedure vigenti in quel momento. Tuttavia, in prossimità della scadenza del termine ultimo per il deposito dell'atto di appello, al 15/01/2025 non era ancora stata registrata la predetta nomina e, di conseguenza, non era stato autorizzato l'accesso al fascicolo sul portale del processo penale telematico. Di conseguenza, non è stato possibile — se non con il rischio di un deposito tardivo dell'appello - attendere oltre l'accettazione della procura da parte della cancelleria del Tribunale di Parma, per presentare l'atto di appello. A riprova della mancata autorizzazione all'accesso al portale telematico, rispetto al fascicolo del procedimento di cui si discute, la difesa allega il sollecito inviato dal difensore tramite il portale deposito atti penali, sempre in data 15/01/2025. 6. Una siffatta situazione, conclude la difesa sul punto, non può che costituire un impedimento al deposito telematico non dovuto a causa imputabile al ricorrente o al difensore. Pertanto, il diritto del condannato a proporre appello avverso la sentenza di primo grado non può essere pregiudicato da un'inerzia imputabile a terzi nell'annotazione nel registro generale web dell'atto di nomina. 7. Ne consegue che l'ordinanza di inammissibilità pronunciata dalla Corte d'Appello di Bologna impugnata è viziata per violazione e/o falsa applicazione proprio dell'art. 582 cod.proc.pen. e dell'art. 1 del DM n. 206 del 2024, in quanto è stato erroneamente ritenuto inammissibile il deposito dell'atto di 2 appello, avverso una sentenza di primo grado pronunciata in seguito a giudizio abbreviato, effettuato mediante l'invio con posta elettronica certificata. 8. In data 13/3/2025 è stato depositato atto di rinuncia al ricorso da parte dell'avv. Pezzoni di Parma, pervenuto in cancelleria il 27/3/2025 e il 14/4/2025 è intervenuta nomina dell'avv. Giulia Galvani del Foro di Modena, ove si revoca ogni precedente difensore. 9. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO • 1. Preliminarmente il Collegio osserva che la rinuncia al ricorso non risulta valida perché nell'atto di nomina dell'avv. Pezzoni del Foro di Parma (vedi all. 3 all'originale del ricorso), non è prevista la procura speciale conferita al difensore per rinunciare al ricorso. Di conseguenza, la rinuncia presentata non esplica effetti. Non risulta ulteriore atto di rinuncia al ricorso da parte dell'imputatjdi un suo procuratore speciale. Pertanto, occorre procedere all'esame del merito del ricorso. 2. Il primo motivo di ricorso è fondato. 3. Secondo la Corte territoriale, l'impugnazione avverso la sentenza in esito a giudizio abbreviato poteva essere proposta con modalità non telematiche ma non a mezzo PEC, stante l'assenza nel D.M. n. 206 del 2024 di Una disposizione analoga a quella del D.M. n. 217 del 2023 sulla possibilità di utilizzo della PEC nei casi di deposito ammesso anche con modalità non telematiche. 4. Tale assunto non tiene conto che effettivamente il D.M. 27 dicembre 2024, n. 206, nel sostituire l'art. 3 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 2217, nulla ha innovato sulla possibilità di utilizzare la PEC in tutti i casi in cui resta 3 consentito il deposito con modalità non telematiche, essedo stata la relativa previsione riproposta tal quale nell'attuale comma 9 dell'art. 3 cit. 5. La mera lettura dei commi 4 e 9 dell'art. 3 cit. consente chiaramente il deposito "anche con modalità non telematiche" e che è consentito ai difensori il deposito a mezzo PEC "per tutti i casi in cui il deposito può aver luogo anche con modalità non telematiche" e pertanto fino al 31/3/2025. • 6. Rientrando l'impugnazione della sentenza in esito a giudizio abbreviato (procedimento previsto dal Titolo I del Libro VI del codice) tra gli atti per i quali il comma 4 dell'art. 3 consente fino al 31/3/2025 il deposito con modalità non telematiche, per la sentenza del Tribunale di Parma che è stata impugnata era ammesso, alla data della proposizione, l'appello anche a mezzo PEC. 7. Pertanto, si impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso. 8. A seguito di tale annullamento rimane assorbito il secondo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma 5 giugno 2025 Il Consigliere estensore