TRIB
Sentenza 9 febbraio 2024
Sentenza 9 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 09/02/2024, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A Sent. N.
Cron. N. I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Rep. N. Il Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta civile, nella persona del
Giudice unico dott.ssa Laura Brambilla R. Gen. N. 8642/2020
Camp. Civ. N.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 8642/2020 Ruolo Generale promossa
D A
P. IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
OGGETTO: pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to FEDERICO CASIRAGHI,
dall'Avv.to MARIA CHIARA SALTI e dall'Avv.to MICHELE Vendita di cose mobili
MAROCCHI per procura in atti
ATTRICE
c o n t r o
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to ALBERTI
ANDREA per procura in atti
CONVENUTA
In punto: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Dell'attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bergamo, contrariis reiectis e previe le - 2 -
declaratorie tutte del caso e di legge, per i motivi tutti di cui in narrativa:
- accertato e dichiarato l'inadempimento di agli Controparte_1
impegni assunti nei confronti di dichiarare tenuta e condannare Parte_1
al versamento, in favore di dell'importo di euro Controparte_1 Parte_1
91.015,13=, oltre euro 1.823,12= per i costi sostenuti nella fase stragiudiziale di
recupero del credito ovvero dell'importo maggiore o minore che risulterà in esito
al giudizio, il tutto oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;
- sempre e comunque con vittoria di spese e compensi professionali,
oltre rimborso forfettario (15%), C.P.A. e I.V.A. come per legge”.
Della convenuta
“Rigettare le domande proposte dall'attrice perché infondate in fatto e
diritto per i motivi di cui è narrativa.
Condannare l'attrice alla rifusione delle spese di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23 dicembre
2020 (di seguito ha convenuto in giudizio Parte_1 Pt_1
al fine di sentirla condannare al versamento in suo favore Controparte_1
della somma di euro 91.051,13, oltre all'importo di euro 1.823,12 per i costi sostenuti nella fase stragiudiziale di recupero del credito, ovvero la maggiore o la minore somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio.
A fondamento della propria domanda, ha allegato di aver Pt_1
concluso un affare con il referente commerciale di , tale CP_1 Org_1 [...]
per la consegna di 2000 metri di carta da parati a marchio
[...] Org_2
da destinare ad un progetto di ristrutturazione di un resort in
[...]
Montenegro, con riconoscimento in suo favore della differenza tra l'importo fatturato al cliente finale e quello scontato a sé riservato, pari al
25% dei prezzi risultanti dal listino 2016.
ha altresì dedotto che ha effettuato la fornitura Pt_1 CP_1
del materiale in favore di , società incaricata della ristrutturazione Org_3
del resort in Montenegro, dietro versamento dell'importo di euro
138.609,00 come da fattura emessa in data 24.1.2017, e che Org_1
contrariamente agli accordi assunti, le ha comunicato di essere disponibile a riconoscerle una commissione del 5% oppure in via eccezionale la somma di euro 20.000,00 per la segnalazione del cliente.
Costituendosi in giudizio ha disconosciuto ai sensi Controparte_1
e per gli effetti di cui all'art. 2712 c.c. le mail ex adverso prodotte;
ha dedotto come fosse il referente commerciale di Org_1 Org_2
e che, quand'anche fosse vera la ricostruzione attorea, al più la stessa
[...]
avrebbe potuto reclamare l'importo di euro 34.652,00 (pari al 25% di euro
138.609,00) e non già di euro 91.015,13; per l'effetto ha concluso per il rigetto di ogni avversa domanda.
La causa, istruita con l'assunzione della prova testimoniale dedotta e con l'emissione di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., è stata infine trattenuta in decisione sulle precisate conclusioni riportate in epigrafe. - 4 -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente pare opportuno, parimenti con quanto effettuato da nella propria comparsa conclusionale, individuare le parti coinvolte Pt_1
nella vicenda per cui è causa con l'indicazione dello specifico ruolo rivestito:
- è il produttore italiano della carta da parati a Controparte_1
marchio il cui legale rappresentante è (doc. Org_2 Persona_1
29);
- è una società svizzera amministrata da Org_4 Persona_1
ed è la proprietaria del marchio (doc. 30 e 31); con
[...] Org_2
contratto datato 9 maggio 2017 è divenuta licenziataria Controparte_1
esclusiva per l'utilizzo del marchio Org_2
- è una società controllata da CP_2 Org_4
- è un distributore e rivenditore greco di prodotti per Parte_1
la casa e l'arredamento;
- Recent è un commerciante all'ingrosso di arredi per la casa, uno dei maggiori clienti di Pt_1
- è lo studio di architettura incaricato delle Org_5
attività di progettazione relative alla struttura alberghiera “ ” Org_6
in Montenegro;
- è il general contractor incaricato da Organizzazione_7 [...]
del progetto alberghiero in Montenegro. Org_6 - 5 -
Valga ancora premettere che per la consolidata giurisprudenza di legittimità intervenuta sul tema della efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali,
ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà
fattuale e realtà riprodotta (cfr. Cass., 12794/2021).
Sul punto, la convenuta nella propria comparsa costitutiva ha dedotto che “le e-mail non provengono e non sono indirizzate neppure
all'indirizzo della indicato nello stesso doc. Email_1
1 di controparte, ma provengono e sono dirette all'indirizzo mail di
che si è presentato all'attrice con il biglietto da visita Org_1
prodotto da controparte nel quale non v'è menzione della . Per CP_1
questi motivi la convenuta disconosce formalmente le mail prodotte ex-
adverso e chiede che non vengano considerate quale prova dei fatti
rappresentanti a termini dell'art. 2712 c.c. e in ogni caso chiede che ne
venga disposta la traduzione in lingua italiana ex art. 123 c.p.c.”.
Il Tribunale rileva che la riconducibilità delle mail riversate in atti ad è una questione di merito che verrà in seguito valutata;
per CP_1
quanto attiene invece al disconoscimento ex art. 2712 c.c. lo stesso è stato effettuato in modo assolutamente assertivo, in assenza dell'allegazione di - 6 -
elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà
riprodotta nelle mail, di talché non può ritenersi produttivo di effetti.
Ferme le superiori premesse, pare opportuno esaminare la vicenda di causa invertendo l'ordine di trattazione esposto dalle parti e, dunque,
partendo dalla fattura n. 16/2017 emessa da nei confronti Controparte_1
di per il complessivo importo di euro 138.609,00, Organizzazione_7
sul cui saldo non vi è contestazione in causa (doc. 13 e 14 fascicolo parte attrice).
Questo è il dato di fatto principale, id est l'incasso da parte di del corrispettivo per la fornitura della carta da parati Controparte_1
destinata al resort in Montenegro;
sulla base di questa circostanza fattuale non può di certo sostenersi una carenza di legittimazione passiva dell'odierna convenuta né una sua estraneità rispetto alle mail inviate da
Org_1
D'altro verso, che potesse essere “confusa” con Controparte_1
si ricava in modo nitido dalle mail datate 3 – 4 aprile 2017 a Org_2
firma di dipendente di inviate Testimone_1 Controparte_1
all'indirizzo mail all'attenzione di tale Email_2 Per_2
( ) (doc. 25 e 55 con relativa traduzione); in particolare da Per_3 Per_4
queste mail emerge che la dipendente della odierna parte convenuta utilizzava indistintamente gli indirizzi mail e Email_3
Email_4 - 7 -
Una tale circostanza è stata confermata proprio da , Testimone_1
sentita in qualità di teste, la quale ha dichiarato di aver lavorato per nel periodo intercorrente tra ottobre 2016 e settembre Controparte_1
2017; in particolare la teste ha dichiarato “confermo che nel periodo
indicato avevo in uso l'indirizzo mail che mi viene indicato ed ovvero
Rammostrato il doc. 25, confermo di aver mandato Email_4
le mail indicate. Confermo che l'indirizzo mail export2@texamhome.com
era un secondo indirizzo mail che io utilizzavo. Non ricordo quando
utilizzavo un indirizzo ovvero l'altro; sinceramente non ricordo se c'era
una differenza tra i due indirizzi mail li ricordo come indifferenti”,
aggiungendo di avere avuto “un rapporto di lavoro solo con . CP_1
Per me che lavoravo in era il nome della Organizzazione_8
collezione della carta da parati”.
Si aggiunga, poi, che contrariamente a quanto ripetuto nel corso di tutto il giudizio dalla convenuta, non può sostenersi che Org_1
fosse il referente commerciale della sola con conseguente Org_2
estraneità dello stesso nei rapporti con ed, infatti, da un Controparte_1
attento esame delle mail allegate ai documenti nn. 25 e 55 di parte attrice emerge quanto segue:
- l'originaria mail datata 3 aprile 2017 delle ore 12:34 con oggetto
– 25 m di AX 160” è stata inviata da Organizzazione_9
una dipendente di all'indirizzo mail di e per Pt_1 Org_1 - 8 -
conoscenza all'indirizzo (che come sopra indicato Organizzazione_10
era in uso a , dipendente di e nel testo si Testimone_1 Controparte_1
legge: “Caro , Buongiorno e buona settimana. Ho una nuova Org_1
richiesta per un progetto di contratto per quanto seguente: 25 metri di
AXIOM - AX 160 (codice TEI). La richiesta del cliente è che la merce sia
consegnata ad Atene fino al 18 aprile 2017. Per favore fammi sapere se hai
il codice richiesto disponibile e dammi anche il tuo miglior prezzo possibile
per questo. Inoltre, ti prego di informarmi sul costo stimato di consegna
per via aerea”;
- tale mail viene riscontrata in data 3 aprile 2017 alle ore 17.00 da con l'indirizzo e si legge: Testimone_1 Organizzazione_10
“Cara , Ti confermo che abbiamo in magazzino 25 metri di AX Per_2
160 - saranno pronti per la spedizione anche questa settimana. Il prezzo al
Contr metro è di 7,20 euro e la quotazione con conto per la spedizione aerea
è: 45,57 euro ( 1 pacco - peso lordo totale: 8kg) Dimmi per favore se vuoi
confermare l'ordine, in modo che io possa fare e inviare la fattura
proforma”;
- in data 4 aprile 2017 vi è poi una mail di richiesta di conferma della ricezione della precedente da parte di , con l'utilizzo Testimone_1
tuttavia del diverso indirizzo mail che la stessa Email_5
dipendente di ha comunicato che avrebbe continuato ad Controparte_1
utilizzare nei rapporti con Pt_1 - 9 -
In un tale contesto documentale, è allora del tutto inverosimile sostenere che fosse un soggetto estraneo, privo di poteri di Org_1
rappresentanza nei confronti di;
ed, infatti, se così fosse stato, di CP_1
certo non sarebbe stato inserito per conoscenza in mail Org_1
destinate ad (come sopra detto era Controparte_1 Organizzazione_10
un indirizzo in uso alla dipendente di ) ed, all'esito di accordi CP_1
presi tra lo stesso ed il cliente non Org_1 Pt_1 Controparte_1
avrebbe emesso la fattura di saldo nei confronti della per la carta da Org_3
parati destinata al resort in Montenegro.
Si ritiene, pertanto, che nei rapporti con abbia Org_1 Pt_1
contrattato in nome e per conto di la quale ha sicuramente Controparte_1
tratto vantaggio dalla condotta tenuta dal proprio rappresentante, avendo incamerato da il complessivo importo di euro 138.609,00 a titolo di Org_3
saldo della fattura n. 16/2017.
Ed è proprio la confusione ingenerata dal nominativo Org_2
, utilizzato indistintamente sia per il marchio che per la società con
[...]
sede in Bulgaria, ad indurre l'odierna convenuta a sostenere la sua estraneità in causa;
trattasi tuttavia di circostanza contraddetta dalla documentazione agli atti, sopra esaminata.
E', infatti, evidente come contrattasse in nome e per Org_1
conto sia di che di in cui non solo le CP_2 Controparte_4
strutture societarie – in particolare nelle persona di – in Persona_1 - 10 -
parte si sovrappongono, ma anche il personale dipendente si scambia reciproche informazioni, avendo in uso indistintamente mail riferite a
Org_2
In ogni caso, quand'anche non si volesse aderire a questa soluzione,
non può revocarsi in dubbio che abbia ratificato per facta Controparte_1
concludentia l'operato di non spiegandosi altrimenti Org_1
l'emissione della fattura n. 16/2107 da parte di ed il Controparte_1
versamento in favore di quest'ultima da parte di dell'importo di Org_3
euro 138.609,00 a titolo di corrispettivo dell'indicata fattura.
Ferma la legittimazione passiva di si passa ora ad Controparte_1
esaminare il quantum della domanda attorea.
In particolare, secondo la tesi difensiva sostenuta dall'attrice i termini dell'accordo dovrebbero ricavarsi dalle mail allegate ai documenti nn. 2 e 3 del proprio fascicolo (nn. 35 e 36 per quanto concerne le versioni tradotte in italiano); in particolare:
- con mail datata 8 febbraio 2016 scrive a tale di Pt_1 Per_5
chiedendo la quotazione per 2000 metri di carta da parati, Org_2
con l'indicazione dei specifici codici dei prodotti;
espressamente si legge
“vi chiediamo di darci il miglior prezzo possibile per quei metri rispetto ai
prezzi dei rotoli che sono attualmente inclusi nel nostro listino prezzi,
perché dobbiamo dare la migliore quotazione che abbiamo per ottenere
l'ordine”; - 11 -
- tale mail viene replicata in data 9 febbraio 2016 da Org_1
il quale risponde ad con una mail dal seguente tenore “È Persona_6
normale che la struttura di sconto non si applichi allo stesso modo per il
progetto di riferimento singolo o per più riferimenti. Non possiamo
raggiungere lo stesso livello di produttività lavorando in tante referenze
diverse. Se guarda meglio nella struttura di sconto del 2016, vedrà che lo
sconto per questa quantità è del 30% per una singola referenza. Non del
35%.
Per raggiungere un accordo definitivo, le proponiamo un ultimo
sconto del 25% sul prezzo finale che ha per il 2016. Spero che possa essere
sufficiente per confermare il progetto e viene anche a causa dei termini di
pagamento concordati :50% anticipato /50% prima della consegna.
Non abbiamo assolutamente nessun problema a ricevere l'intero
importo e a spedire la vostra parte in seguito. Abbiamo bisogno di una
fattura dalla vostra azienda per le commissioni con il valore corretto.
Effettuiamo il trasferimento non appena i fondi arrivano interamente.
Pers Per favore fate sapere ad se l'affare è fatto e poi possiamo fare
il proforma direttamente al cliente. Abbiamo bisogno dei suoi dati per
farlo”.
In ragione di quanto sopra, presa visione del documento n. 21 di parte attrice (contenente un'elaborazione su foglio excel dei costi della carta da parati con i relativi codici) e del listino prezzi 2016 dedicato a - 12 -
– non oggetto di contestazione da parte della convenuta – emerge Pt_1
che il prezzo riservato a per la quantità di merce oggetto di Pt_1
ordinativo ed indicata nella fattura n. 16/2017 (intestata a per il Org_3
complessivo importo di euro 138.609,00) è pari ad euro 46.843,88. Questo,
dunque, è il prezzo riservato a per la fornitura della carta da parati Pt_1
poi fatturata al cliente finale per l'importo maggiorato di euro Org_3
138.609,00, integralmente versato in favore di Controparte_5
con la propria memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2 c.p.c.
[...]
ha tentato di provare – in specie al capitolo n. 7 – che e parte Pt_1
venditrice, nella persona del signor convenivano che Org_1
sarebbe stato definito il prezzo pieno che quest'ultima avrebbe fatturato al
cliente finale e a sarebbe stata riconosciuta la differenza tra detto Pt_1
importo e quello scontato riservato a . Pt_1
Sul punto, si fa in primo luogo rilevare che dalla mail datata 9
febbraio 2016 emerge quanto segue:
- il prezzo applicato da a per l'acquisto della Controparte_1 Pt_1
carta da parati è quello indicato nel listino prezzi per l'anno 2016, già
riservato a con l'applicazione di un ulteriore sconto del 25%: Pt_1
- dice espressamente a “non abbiamo Org_1 Pt_1
assolutamente nessun problema a ricevere l'intero importo e a spedire la
vostra parte in seguito”; per l'effetto, il prezzo sarebbe stato versato dal cliente finale in favore di la quale si è impegnata a versare Controparte_1 - 13 -
quanto dovuto a a fronte dell'emissione di una fattura per le Pt_1
commissioni con il valore corretto.
Una tale circostanza risulta provata anche dalla testimonianza resa dal teste legale rappresentante di il quale ha Testimone_2 CP_6
riferito di non conoscere direttamente i rapporti tra e Pt_1 Org_1
aggiungendo tuttavia che ha preso il triplo rispetto al valore Org_2
effettivo della merce, perché dovevano essere pagati lo studio di Pt_1
architettura ed anche e invece non è stato pagato nessuno. Il CP_6
guadagno di era che avrebbe dovuto pagare e CP_6 Org_2 Pt_1
poi pagava che avrebbe pagato l'architetto”. Pt_1 CP_6
In un tale contesto probatorio, si ritiene raggiunta la prova che
– che ha operato per il tramite di o che Controparte_1 Org_1
comunque ne ratificato le attività – ha convenuto con Pt_1
- la fornitura della carta da parati con fatturazione diretta in favore del cliente finale ( ); Org_3
- il prezzo riservato a pari al complessivo importo di euro Pt_1
46.843,88;
- l'impegno a ricevere l'intera somma dal cliente finale – poi fatturata nell'importo di euro 138.609,00 - ed a versare a la rispettiva Pt_1
parte in seguito dietro emissione di una fattura per la commissione.
Per l'effetto, si ritiene raggiunta la prova dell'accordo invocato dall'attrice, con conseguente debenza da parte di nei Controparte_1 - 14 -
confronti di della somma differenziale di euro 91.015,13, in quanto Pt_1
dalla somma di euro 138.609,00, fatturata a , deve essere detratto Org_3
l'importo di euro 750,00 a titolo di costo di trasporto, e l'importo di euro
46.843,88, riservato a Pt_1
Ed, infatti, dal momento in cui queste mail vi è l'espresso impegno di – come sopra detto opponibile all'odierna convenuta – “a Org_1
spedire la vostra parte in seguito”, spettava alla convenuta dimostrare che le parti hanno concordato che “la vostra parte” (cioè quella da riconoscere a sarebbe stata inferiore rispetto alla differenza tra l'importo Pt_1
fatturato al cliente finale ed il prezzo riservato alla stessa Pt_1
Era, dunque, onere della convenuta, al fine di superare il contenuto dell'accordo risultante dalle mail sopra riportate, dimostrare che le parti si erano accordate per riconoscere a una somma inferiore a titolo di Pt_1
commissione; di talché, in assenza dell'allegazione di una prova contraria,
non può non farsi riferimento al testo delle mail sopra riportate.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, si condanna pertanto a versare in favore di la somma di euro Controparte_1 Parte_1
91.015,13, oltre agli interessi ex d.lgs. 231/2002 dall'introduzione del presente giudizio sino al saldo.
Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza, e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della causa.
Per quanto attiene, infine, alla domanda formulata dalla parte attrice - 15 -
di rimborso delle spese stragiudiziali, si fa rilevare come le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-
contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova (cfr. Cass., 24481/2020). Nel caso concreto, parte attrice è risultata carente sia nell'allegazione che nella prova del danno di cui invoca il ristoro e, conseguentemente, la domanda di rimborso non può essere accolta.
P . Q . M .
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
definitivamente pronunciando,
1. in accoglimento della domanda attorea, condanna CP_1
a versare in favore di la somma di euro 91.015,13, oltre
[...] Parte_1
agli interessi ex d.lgs. 231/2002 dall'introduzione del presente giudizio sino al saldo;
2. condanna a rimborsare le spese di lite a favore Controparte_1
di liquidandone l'ammontare in euro 14.103,00 per compensi Parte_1
professionali ai sensi del D.M. 55/2014, oltre al rimborso forfettario del 15
% ai sensi dell'art. 2 D.M. 55/2014, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Bergamo, il giorno 8 febbraio 2024
IL GIUDICE
(Dott.ssa Laura Brambilla)
Cron. N. I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Rep. N. Il Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta civile, nella persona del
Giudice unico dott.ssa Laura Brambilla R. Gen. N. 8642/2020
Camp. Civ. N.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 8642/2020 Ruolo Generale promossa
D A
P. IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
OGGETTO: pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to FEDERICO CASIRAGHI,
dall'Avv.to MARIA CHIARA SALTI e dall'Avv.to MICHELE Vendita di cose mobili
MAROCCHI per procura in atti
ATTRICE
c o n t r o
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to ALBERTI
ANDREA per procura in atti
CONVENUTA
In punto: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Dell'attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bergamo, contrariis reiectis e previe le - 2 -
declaratorie tutte del caso e di legge, per i motivi tutti di cui in narrativa:
- accertato e dichiarato l'inadempimento di agli Controparte_1
impegni assunti nei confronti di dichiarare tenuta e condannare Parte_1
al versamento, in favore di dell'importo di euro Controparte_1 Parte_1
91.015,13=, oltre euro 1.823,12= per i costi sostenuti nella fase stragiudiziale di
recupero del credito ovvero dell'importo maggiore o minore che risulterà in esito
al giudizio, il tutto oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;
- sempre e comunque con vittoria di spese e compensi professionali,
oltre rimborso forfettario (15%), C.P.A. e I.V.A. come per legge”.
Della convenuta
“Rigettare le domande proposte dall'attrice perché infondate in fatto e
diritto per i motivi di cui è narrativa.
Condannare l'attrice alla rifusione delle spese di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23 dicembre
2020 (di seguito ha convenuto in giudizio Parte_1 Pt_1
al fine di sentirla condannare al versamento in suo favore Controparte_1
della somma di euro 91.051,13, oltre all'importo di euro 1.823,12 per i costi sostenuti nella fase stragiudiziale di recupero del credito, ovvero la maggiore o la minore somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio.
A fondamento della propria domanda, ha allegato di aver Pt_1
concluso un affare con il referente commerciale di , tale CP_1 Org_1 [...]
per la consegna di 2000 metri di carta da parati a marchio
[...] Org_2
da destinare ad un progetto di ristrutturazione di un resort in
[...]
Montenegro, con riconoscimento in suo favore della differenza tra l'importo fatturato al cliente finale e quello scontato a sé riservato, pari al
25% dei prezzi risultanti dal listino 2016.
ha altresì dedotto che ha effettuato la fornitura Pt_1 CP_1
del materiale in favore di , società incaricata della ristrutturazione Org_3
del resort in Montenegro, dietro versamento dell'importo di euro
138.609,00 come da fattura emessa in data 24.1.2017, e che Org_1
contrariamente agli accordi assunti, le ha comunicato di essere disponibile a riconoscerle una commissione del 5% oppure in via eccezionale la somma di euro 20.000,00 per la segnalazione del cliente.
Costituendosi in giudizio ha disconosciuto ai sensi Controparte_1
e per gli effetti di cui all'art. 2712 c.c. le mail ex adverso prodotte;
ha dedotto come fosse il referente commerciale di Org_1 Org_2
e che, quand'anche fosse vera la ricostruzione attorea, al più la stessa
[...]
avrebbe potuto reclamare l'importo di euro 34.652,00 (pari al 25% di euro
138.609,00) e non già di euro 91.015,13; per l'effetto ha concluso per il rigetto di ogni avversa domanda.
La causa, istruita con l'assunzione della prova testimoniale dedotta e con l'emissione di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., è stata infine trattenuta in decisione sulle precisate conclusioni riportate in epigrafe. - 4 -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente pare opportuno, parimenti con quanto effettuato da nella propria comparsa conclusionale, individuare le parti coinvolte Pt_1
nella vicenda per cui è causa con l'indicazione dello specifico ruolo rivestito:
- è il produttore italiano della carta da parati a Controparte_1
marchio il cui legale rappresentante è (doc. Org_2 Persona_1
29);
- è una società svizzera amministrata da Org_4 Persona_1
ed è la proprietaria del marchio (doc. 30 e 31); con
[...] Org_2
contratto datato 9 maggio 2017 è divenuta licenziataria Controparte_1
esclusiva per l'utilizzo del marchio Org_2
- è una società controllata da CP_2 Org_4
- è un distributore e rivenditore greco di prodotti per Parte_1
la casa e l'arredamento;
- Recent è un commerciante all'ingrosso di arredi per la casa, uno dei maggiori clienti di Pt_1
- è lo studio di architettura incaricato delle Org_5
attività di progettazione relative alla struttura alberghiera “ ” Org_6
in Montenegro;
- è il general contractor incaricato da Organizzazione_7 [...]
del progetto alberghiero in Montenegro. Org_6 - 5 -
Valga ancora premettere che per la consolidata giurisprudenza di legittimità intervenuta sul tema della efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali,
ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà
fattuale e realtà riprodotta (cfr. Cass., 12794/2021).
Sul punto, la convenuta nella propria comparsa costitutiva ha dedotto che “le e-mail non provengono e non sono indirizzate neppure
all'indirizzo della indicato nello stesso doc. Email_1
1 di controparte, ma provengono e sono dirette all'indirizzo mail di
che si è presentato all'attrice con il biglietto da visita Org_1
prodotto da controparte nel quale non v'è menzione della . Per CP_1
questi motivi la convenuta disconosce formalmente le mail prodotte ex-
adverso e chiede che non vengano considerate quale prova dei fatti
rappresentanti a termini dell'art. 2712 c.c. e in ogni caso chiede che ne
venga disposta la traduzione in lingua italiana ex art. 123 c.p.c.”.
Il Tribunale rileva che la riconducibilità delle mail riversate in atti ad è una questione di merito che verrà in seguito valutata;
per CP_1
quanto attiene invece al disconoscimento ex art. 2712 c.c. lo stesso è stato effettuato in modo assolutamente assertivo, in assenza dell'allegazione di - 6 -
elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà
riprodotta nelle mail, di talché non può ritenersi produttivo di effetti.
Ferme le superiori premesse, pare opportuno esaminare la vicenda di causa invertendo l'ordine di trattazione esposto dalle parti e, dunque,
partendo dalla fattura n. 16/2017 emessa da nei confronti Controparte_1
di per il complessivo importo di euro 138.609,00, Organizzazione_7
sul cui saldo non vi è contestazione in causa (doc. 13 e 14 fascicolo parte attrice).
Questo è il dato di fatto principale, id est l'incasso da parte di del corrispettivo per la fornitura della carta da parati Controparte_1
destinata al resort in Montenegro;
sulla base di questa circostanza fattuale non può di certo sostenersi una carenza di legittimazione passiva dell'odierna convenuta né una sua estraneità rispetto alle mail inviate da
Org_1
D'altro verso, che potesse essere “confusa” con Controparte_1
si ricava in modo nitido dalle mail datate 3 – 4 aprile 2017 a Org_2
firma di dipendente di inviate Testimone_1 Controparte_1
all'indirizzo mail all'attenzione di tale Email_2 Per_2
( ) (doc. 25 e 55 con relativa traduzione); in particolare da Per_3 Per_4
queste mail emerge che la dipendente della odierna parte convenuta utilizzava indistintamente gli indirizzi mail e Email_3
Email_4 - 7 -
Una tale circostanza è stata confermata proprio da , Testimone_1
sentita in qualità di teste, la quale ha dichiarato di aver lavorato per nel periodo intercorrente tra ottobre 2016 e settembre Controparte_1
2017; in particolare la teste ha dichiarato “confermo che nel periodo
indicato avevo in uso l'indirizzo mail che mi viene indicato ed ovvero
Rammostrato il doc. 25, confermo di aver mandato Email_4
le mail indicate. Confermo che l'indirizzo mail export2@texamhome.com
era un secondo indirizzo mail che io utilizzavo. Non ricordo quando
utilizzavo un indirizzo ovvero l'altro; sinceramente non ricordo se c'era
una differenza tra i due indirizzi mail li ricordo come indifferenti”,
aggiungendo di avere avuto “un rapporto di lavoro solo con . CP_1
Per me che lavoravo in era il nome della Organizzazione_8
collezione della carta da parati”.
Si aggiunga, poi, che contrariamente a quanto ripetuto nel corso di tutto il giudizio dalla convenuta, non può sostenersi che Org_1
fosse il referente commerciale della sola con conseguente Org_2
estraneità dello stesso nei rapporti con ed, infatti, da un Controparte_1
attento esame delle mail allegate ai documenti nn. 25 e 55 di parte attrice emerge quanto segue:
- l'originaria mail datata 3 aprile 2017 delle ore 12:34 con oggetto
– 25 m di AX 160” è stata inviata da Organizzazione_9
una dipendente di all'indirizzo mail di e per Pt_1 Org_1 - 8 -
conoscenza all'indirizzo (che come sopra indicato Organizzazione_10
era in uso a , dipendente di e nel testo si Testimone_1 Controparte_1
legge: “Caro , Buongiorno e buona settimana. Ho una nuova Org_1
richiesta per un progetto di contratto per quanto seguente: 25 metri di
AXIOM - AX 160 (codice TEI). La richiesta del cliente è che la merce sia
consegnata ad Atene fino al 18 aprile 2017. Per favore fammi sapere se hai
il codice richiesto disponibile e dammi anche il tuo miglior prezzo possibile
per questo. Inoltre, ti prego di informarmi sul costo stimato di consegna
per via aerea”;
- tale mail viene riscontrata in data 3 aprile 2017 alle ore 17.00 da con l'indirizzo e si legge: Testimone_1 Organizzazione_10
“Cara , Ti confermo che abbiamo in magazzino 25 metri di AX Per_2
160 - saranno pronti per la spedizione anche questa settimana. Il prezzo al
Contr metro è di 7,20 euro e la quotazione con conto per la spedizione aerea
è: 45,57 euro ( 1 pacco - peso lordo totale: 8kg) Dimmi per favore se vuoi
confermare l'ordine, in modo che io possa fare e inviare la fattura
proforma”;
- in data 4 aprile 2017 vi è poi una mail di richiesta di conferma della ricezione della precedente da parte di , con l'utilizzo Testimone_1
tuttavia del diverso indirizzo mail che la stessa Email_5
dipendente di ha comunicato che avrebbe continuato ad Controparte_1
utilizzare nei rapporti con Pt_1 - 9 -
In un tale contesto documentale, è allora del tutto inverosimile sostenere che fosse un soggetto estraneo, privo di poteri di Org_1
rappresentanza nei confronti di;
ed, infatti, se così fosse stato, di CP_1
certo non sarebbe stato inserito per conoscenza in mail Org_1
destinate ad (come sopra detto era Controparte_1 Organizzazione_10
un indirizzo in uso alla dipendente di ) ed, all'esito di accordi CP_1
presi tra lo stesso ed il cliente non Org_1 Pt_1 Controparte_1
avrebbe emesso la fattura di saldo nei confronti della per la carta da Org_3
parati destinata al resort in Montenegro.
Si ritiene, pertanto, che nei rapporti con abbia Org_1 Pt_1
contrattato in nome e per conto di la quale ha sicuramente Controparte_1
tratto vantaggio dalla condotta tenuta dal proprio rappresentante, avendo incamerato da il complessivo importo di euro 138.609,00 a titolo di Org_3
saldo della fattura n. 16/2017.
Ed è proprio la confusione ingenerata dal nominativo Org_2
, utilizzato indistintamente sia per il marchio che per la società con
[...]
sede in Bulgaria, ad indurre l'odierna convenuta a sostenere la sua estraneità in causa;
trattasi tuttavia di circostanza contraddetta dalla documentazione agli atti, sopra esaminata.
E', infatti, evidente come contrattasse in nome e per Org_1
conto sia di che di in cui non solo le CP_2 Controparte_4
strutture societarie – in particolare nelle persona di – in Persona_1 - 10 -
parte si sovrappongono, ma anche il personale dipendente si scambia reciproche informazioni, avendo in uso indistintamente mail riferite a
Org_2
In ogni caso, quand'anche non si volesse aderire a questa soluzione,
non può revocarsi in dubbio che abbia ratificato per facta Controparte_1
concludentia l'operato di non spiegandosi altrimenti Org_1
l'emissione della fattura n. 16/2107 da parte di ed il Controparte_1
versamento in favore di quest'ultima da parte di dell'importo di Org_3
euro 138.609,00 a titolo di corrispettivo dell'indicata fattura.
Ferma la legittimazione passiva di si passa ora ad Controparte_1
esaminare il quantum della domanda attorea.
In particolare, secondo la tesi difensiva sostenuta dall'attrice i termini dell'accordo dovrebbero ricavarsi dalle mail allegate ai documenti nn. 2 e 3 del proprio fascicolo (nn. 35 e 36 per quanto concerne le versioni tradotte in italiano); in particolare:
- con mail datata 8 febbraio 2016 scrive a tale di Pt_1 Per_5
chiedendo la quotazione per 2000 metri di carta da parati, Org_2
con l'indicazione dei specifici codici dei prodotti;
espressamente si legge
“vi chiediamo di darci il miglior prezzo possibile per quei metri rispetto ai
prezzi dei rotoli che sono attualmente inclusi nel nostro listino prezzi,
perché dobbiamo dare la migliore quotazione che abbiamo per ottenere
l'ordine”; - 11 -
- tale mail viene replicata in data 9 febbraio 2016 da Org_1
il quale risponde ad con una mail dal seguente tenore “È Persona_6
normale che la struttura di sconto non si applichi allo stesso modo per il
progetto di riferimento singolo o per più riferimenti. Non possiamo
raggiungere lo stesso livello di produttività lavorando in tante referenze
diverse. Se guarda meglio nella struttura di sconto del 2016, vedrà che lo
sconto per questa quantità è del 30% per una singola referenza. Non del
35%.
Per raggiungere un accordo definitivo, le proponiamo un ultimo
sconto del 25% sul prezzo finale che ha per il 2016. Spero che possa essere
sufficiente per confermare il progetto e viene anche a causa dei termini di
pagamento concordati :50% anticipato /50% prima della consegna.
Non abbiamo assolutamente nessun problema a ricevere l'intero
importo e a spedire la vostra parte in seguito. Abbiamo bisogno di una
fattura dalla vostra azienda per le commissioni con il valore corretto.
Effettuiamo il trasferimento non appena i fondi arrivano interamente.
Pers Per favore fate sapere ad se l'affare è fatto e poi possiamo fare
il proforma direttamente al cliente. Abbiamo bisogno dei suoi dati per
farlo”.
In ragione di quanto sopra, presa visione del documento n. 21 di parte attrice (contenente un'elaborazione su foglio excel dei costi della carta da parati con i relativi codici) e del listino prezzi 2016 dedicato a - 12 -
– non oggetto di contestazione da parte della convenuta – emerge Pt_1
che il prezzo riservato a per la quantità di merce oggetto di Pt_1
ordinativo ed indicata nella fattura n. 16/2017 (intestata a per il Org_3
complessivo importo di euro 138.609,00) è pari ad euro 46.843,88. Questo,
dunque, è il prezzo riservato a per la fornitura della carta da parati Pt_1
poi fatturata al cliente finale per l'importo maggiorato di euro Org_3
138.609,00, integralmente versato in favore di Controparte_5
con la propria memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2 c.p.c.
[...]
ha tentato di provare – in specie al capitolo n. 7 – che e parte Pt_1
venditrice, nella persona del signor convenivano che Org_1
sarebbe stato definito il prezzo pieno che quest'ultima avrebbe fatturato al
cliente finale e a sarebbe stata riconosciuta la differenza tra detto Pt_1
importo e quello scontato riservato a . Pt_1
Sul punto, si fa in primo luogo rilevare che dalla mail datata 9
febbraio 2016 emerge quanto segue:
- il prezzo applicato da a per l'acquisto della Controparte_1 Pt_1
carta da parati è quello indicato nel listino prezzi per l'anno 2016, già
riservato a con l'applicazione di un ulteriore sconto del 25%: Pt_1
- dice espressamente a “non abbiamo Org_1 Pt_1
assolutamente nessun problema a ricevere l'intero importo e a spedire la
vostra parte in seguito”; per l'effetto, il prezzo sarebbe stato versato dal cliente finale in favore di la quale si è impegnata a versare Controparte_1 - 13 -
quanto dovuto a a fronte dell'emissione di una fattura per le Pt_1
commissioni con il valore corretto.
Una tale circostanza risulta provata anche dalla testimonianza resa dal teste legale rappresentante di il quale ha Testimone_2 CP_6
riferito di non conoscere direttamente i rapporti tra e Pt_1 Org_1
aggiungendo tuttavia che ha preso il triplo rispetto al valore Org_2
effettivo della merce, perché dovevano essere pagati lo studio di Pt_1
architettura ed anche e invece non è stato pagato nessuno. Il CP_6
guadagno di era che avrebbe dovuto pagare e CP_6 Org_2 Pt_1
poi pagava che avrebbe pagato l'architetto”. Pt_1 CP_6
In un tale contesto probatorio, si ritiene raggiunta la prova che
– che ha operato per il tramite di o che Controparte_1 Org_1
comunque ne ratificato le attività – ha convenuto con Pt_1
- la fornitura della carta da parati con fatturazione diretta in favore del cliente finale ( ); Org_3
- il prezzo riservato a pari al complessivo importo di euro Pt_1
46.843,88;
- l'impegno a ricevere l'intera somma dal cliente finale – poi fatturata nell'importo di euro 138.609,00 - ed a versare a la rispettiva Pt_1
parte in seguito dietro emissione di una fattura per la commissione.
Per l'effetto, si ritiene raggiunta la prova dell'accordo invocato dall'attrice, con conseguente debenza da parte di nei Controparte_1 - 14 -
confronti di della somma differenziale di euro 91.015,13, in quanto Pt_1
dalla somma di euro 138.609,00, fatturata a , deve essere detratto Org_3
l'importo di euro 750,00 a titolo di costo di trasporto, e l'importo di euro
46.843,88, riservato a Pt_1
Ed, infatti, dal momento in cui queste mail vi è l'espresso impegno di – come sopra detto opponibile all'odierna convenuta – “a Org_1
spedire la vostra parte in seguito”, spettava alla convenuta dimostrare che le parti hanno concordato che “la vostra parte” (cioè quella da riconoscere a sarebbe stata inferiore rispetto alla differenza tra l'importo Pt_1
fatturato al cliente finale ed il prezzo riservato alla stessa Pt_1
Era, dunque, onere della convenuta, al fine di superare il contenuto dell'accordo risultante dalle mail sopra riportate, dimostrare che le parti si erano accordate per riconoscere a una somma inferiore a titolo di Pt_1
commissione; di talché, in assenza dell'allegazione di una prova contraria,
non può non farsi riferimento al testo delle mail sopra riportate.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, si condanna pertanto a versare in favore di la somma di euro Controparte_1 Parte_1
91.015,13, oltre agli interessi ex d.lgs. 231/2002 dall'introduzione del presente giudizio sino al saldo.
Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza, e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della causa.
Per quanto attiene, infine, alla domanda formulata dalla parte attrice - 15 -
di rimborso delle spese stragiudiziali, si fa rilevare come le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-
contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova (cfr. Cass., 24481/2020). Nel caso concreto, parte attrice è risultata carente sia nell'allegazione che nella prova del danno di cui invoca il ristoro e, conseguentemente, la domanda di rimborso non può essere accolta.
P . Q . M .
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
definitivamente pronunciando,
1. in accoglimento della domanda attorea, condanna CP_1
a versare in favore di la somma di euro 91.015,13, oltre
[...] Parte_1
agli interessi ex d.lgs. 231/2002 dall'introduzione del presente giudizio sino al saldo;
2. condanna a rimborsare le spese di lite a favore Controparte_1
di liquidandone l'ammontare in euro 14.103,00 per compensi Parte_1
professionali ai sensi del D.M. 55/2014, oltre al rimborso forfettario del 15
% ai sensi dell'art. 2 D.M. 55/2014, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Bergamo, il giorno 8 febbraio 2024
IL GIUDICE
(Dott.ssa Laura Brambilla)