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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 25/02/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4856/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis, in funzione di Giudice
d'appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4856/2023 promossa da:
(P. IVA ), Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. SAPIENZA SILVIA
APPELLANTE
contro
(CF: ), Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. BARLETTA CLAUDIO
e
(P. IVA: ), Controparte_2 P.IVA_3
con il patrocinio dell'avv. BARLETTA CLAUDIO
APPELLATI CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come da note di trattazione scritta dell'11 febbraio 2025:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e dedu- zione,
- ritenere e dichiarare che la sentenza appellata è incorsa in “violazione dei principi regolatori della materia e delle norme sul procedimento”, come sopra esposto, nel- la parte in cui ha disposto in punto di spese;
- conseguentemente e per l'effetto, in accoglimento del presente appello, ed in par- ziale riforma della sentenza appellata, condannare i convenuti, in solido tra di loro, alle spese e compensi difensivi di primo grado, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario che ne fa espressa richiesta;
- condannare i convenuti, in solido tra di loro, alle spese e compensi di lite del pre- sente grado di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario che ne fa espressa richiesta”.
Gli appellati hanno concluso come da memoria di costituzione e risposta:
“nel merito, rigettare, in quanto infondato, il motivo di appello proposto dalla
[...]
così confermando la sentenza n. 140/2023, resa dal Parte_1
Giudice di Pace di in data 3 febbraio 2023 e depositata il successivo 6 feb- CP_1 braio 2023, oggi oggetto di gravame, e tutte le statuizioni in essa contenute;
respin- gere, altresì, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante, per i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese di lite per il doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 05.12.2022, Parte_1
proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n.
[...]
- 2 - 01120221000095090000 del 20.10.2022 per euro 898,56 emessa nei suoi confronti da in conseguenza del mancato pagamento del verbale n. F-6044937 Controparte_2 dell'11/12/2017, emesso dal Comando di Polizia Locale di a seguito della CP_1 violazione di norme del codice della strada.
, in particolare, deduceva che aveva proposto, in data 10.02.2018, ricorso Parte_1 in via amministrativa alla Prefettura di avverso il predetto verbale di conte- CP_1 stazione e che, con riferimento al predetto ricorso amministrativo, non le era mai stata notificata alcuna ordinanza di rigetto;
chiedeva quindi l'annullamento del ver- bale prodromico all'ingiunzione opposta per essersi formato il silenzio assenso sull'opposizione opposta e il conseguente annullamento dell'ingiunzione opposta.
In data 02.02.2023 si costituiva il , il quale rilevava di non avere Controparte_1 mai avuto alcuna notizia della proposizione, da parte di , del ricorso ex Parte_1 art. 203 c.d.s. né di avere mai ricevuto alcuna comunicazione, da parte del Prefetto di circa l'esito del predetto ricorso. CP_1
La causa veniva istruita in via meramente documentale e trattenuta in decisione in prima udienza.
Con sentenza n. 140/2023 del 20.06.2023, il Giudice di Pace di accoglieva CP_1 interamente la domanda proposta da , compensando integralmente le Parte_1 spese di lite tra le parti.
Con atto di citazione in appello notificato in data 03.08.2023, proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 140/2023, convenendo in giudizio il Controparte_3
[..
e al fine di ottenere la riforma della sentenza nella parte in cui veniva di- CP_2 sposta la compensazione integrale delle spese di lite, in quanto erronea per viola- zione dei principi regolatori della materia e delle norme sul procedimento (artt. 91 e
92 c.p.c.).
Con memoria di costituzione e risposta deposita in data 08.11.2023 si costituivano in giudizio il e chiedendo il rigetto, in quanto infondato, Controparte_1 CP_2 dell'appello proposto da con conferma della sentenza n. 140/2023 del Parte_1
Giudice di Pace di CP_1
All'udienza del 29.02.2024 il Giudice rinviava la causa per la discussione e precisa- zione delle conclusioni all'udienza del 5 dicembre 2024 ore 11.30, assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusive.
Il Giudice all'udienza del 13 febbraio 2025 dava lettura del dispositivo di sentenza.
L'appello è infondato e va rigettato.
- 3 - La sentenza è censurata dall'appellante in quanto, contrariamente a quanto affer- mato dal Giudice di Pace di il fatto che “la parte convenuta ha fatto presen- CP_1 te di non aver ricevuto alcuna comunicazione da parte del Prefetto di circa il CP_1 suindicato ricorso ex art. 203 del c.d.s. a suo tempo proposto da Parte_1
e tale affermazione non è stata contestata da parte attrice. Conse-
[...] guentemente, va ritenuta la correttezza della condotta del , che Controparte_1 ha ignorato senza alcun profilo di responsabilità colposa a suo carico l'intervenuto annullamento per silenzio-assenso del verbale di contestazione prodromico” non giustificherebbe, a fronte dell'integrale accoglimento della domanda di , Parte_1 una compensazione delle spese di lite, non sussistendo, nel caso di specie, “assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle que- stioni dirimenti” (cfr. artt. 91 e 92 c.p.c.).
Quanto affermato dall'appellante non può essere condiviso.
In via generale, va osservato che l'art. 92 c.p.c. stabilisce, per il riparto definitivo delle spese, una serie di regole divergenti rispetto al criterio oggettivo della soc- combenza dettato dall'art. 91 c.p.c., concedendo al giudice un ampio potere discre- zionale nel verificare la ricorrenza di una delle deroghe al predetto principio della soccombenza.
A tale proposito, va evidenziato che la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. sent. Corte Costituzionale n. 77/2018), restando in ogni caso sotteso l'obbligo di motivazione della decisione di compensa- re le spese di lite, secondo la generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma,
Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati.
Inoltre, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 92, comma 2, c.p.c.
“consente al giudice di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite tra le parti in caso di reciproca soccombenza, sicchè …, il limite di fronte al quale si arresta la di- screzionalità del giudice riguardo alla distribuzione dell'onere delle spese di lite – al- trimenti non soggetta a sindacato di questa Corte – è rappresentato dall'impossibilità di addossarne, in tutto o in parte, il carico alla parte interamente vittoriosa, poichè ciò si tradurrebbe in un'indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito. Si è infatti ritenuto che in tema di condan- na alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che sol-
- 4 - tanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse” (cfr., tra le altre, Cass. 7454/2020).
In sintesi, dunque, la discrezionalità del giudice riguardo alla distribuzione dell'onere delle spese di lite incontra principalmente due limiti: quello della motivazione e quello secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa.
Nel caso di specie, il Giudice di Pace ha correttamente ritenuto di compensare le spese di lite in ragione di quelle che possono essere considerate “gravi ed eccezio- nali ragioni”, individuabili nella buona fede e nella correttezza della condotta del
, che “ha ignorato senza alcun profilo di responsabilità colposa a Controparte_1 suo carico l'intervenuto annullamento per silenzio-assenso del verbale di contesta- zione prodromico” (cfr. sentenza di I grado).
Essendo mancata una comunicazione tra due amministrazioni (Prefetto e
[...]
), non è infatti possibile muovere un rimprovero all'ente che tale comuni- CP_1 cazione avrebbe dovuto ricevere, quale mero destinatario della stessa. Tale omis- sione, semmai, dovrebbe essere ascritta al Prefetto, che tuttavia non è parte in cau- sa.
Il Giudice di I grado ha dunque adeguatamente e correttamente motivato la propria decisione di compensare le spese di lite, nel rispetto dei summenzionati limiti indi- viduati dalla giurisprudenza in punto di discrezionalità del giudice riguardo alla di- stribuzione dell'onere delle spese di lite.
In definitiva, dunque, alla luce di quanto esposto, l'appello deve ritenersi infondato.
Spese liquidate come in dispositivo.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 30.05.2002 n. 115.
P.Q.M.
il Tribunale di Padova, in funzione di Giudice d'appello, definitivamente pronun- ciando così provvede:
rigetta l'appello;
dichiara integralmente compensate le spese del presente giudizio.
- 5 - Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 30.05.2002 n. 115.
Padova, 25 febbraio 2025
il Giudice
dott.ssa Elisa Rubbis
- 6 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis, in funzione di Giudice
d'appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4856/2023 promossa da:
(P. IVA ), Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. SAPIENZA SILVIA
APPELLANTE
contro
(CF: ), Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. BARLETTA CLAUDIO
e
(P. IVA: ), Controparte_2 P.IVA_3
con il patrocinio dell'avv. BARLETTA CLAUDIO
APPELLATI CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come da note di trattazione scritta dell'11 febbraio 2025:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e dedu- zione,
- ritenere e dichiarare che la sentenza appellata è incorsa in “violazione dei principi regolatori della materia e delle norme sul procedimento”, come sopra esposto, nel- la parte in cui ha disposto in punto di spese;
- conseguentemente e per l'effetto, in accoglimento del presente appello, ed in par- ziale riforma della sentenza appellata, condannare i convenuti, in solido tra di loro, alle spese e compensi difensivi di primo grado, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario che ne fa espressa richiesta;
- condannare i convenuti, in solido tra di loro, alle spese e compensi di lite del pre- sente grado di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario che ne fa espressa richiesta”.
Gli appellati hanno concluso come da memoria di costituzione e risposta:
“nel merito, rigettare, in quanto infondato, il motivo di appello proposto dalla
[...]
così confermando la sentenza n. 140/2023, resa dal Parte_1
Giudice di Pace di in data 3 febbraio 2023 e depositata il successivo 6 feb- CP_1 braio 2023, oggi oggetto di gravame, e tutte le statuizioni in essa contenute;
respin- gere, altresì, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante, per i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese di lite per il doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 05.12.2022, Parte_1
proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n.
[...]
- 2 - 01120221000095090000 del 20.10.2022 per euro 898,56 emessa nei suoi confronti da in conseguenza del mancato pagamento del verbale n. F-6044937 Controparte_2 dell'11/12/2017, emesso dal Comando di Polizia Locale di a seguito della CP_1 violazione di norme del codice della strada.
, in particolare, deduceva che aveva proposto, in data 10.02.2018, ricorso Parte_1 in via amministrativa alla Prefettura di avverso il predetto verbale di conte- CP_1 stazione e che, con riferimento al predetto ricorso amministrativo, non le era mai stata notificata alcuna ordinanza di rigetto;
chiedeva quindi l'annullamento del ver- bale prodromico all'ingiunzione opposta per essersi formato il silenzio assenso sull'opposizione opposta e il conseguente annullamento dell'ingiunzione opposta.
In data 02.02.2023 si costituiva il , il quale rilevava di non avere Controparte_1 mai avuto alcuna notizia della proposizione, da parte di , del ricorso ex Parte_1 art. 203 c.d.s. né di avere mai ricevuto alcuna comunicazione, da parte del Prefetto di circa l'esito del predetto ricorso. CP_1
La causa veniva istruita in via meramente documentale e trattenuta in decisione in prima udienza.
Con sentenza n. 140/2023 del 20.06.2023, il Giudice di Pace di accoglieva CP_1 interamente la domanda proposta da , compensando integralmente le Parte_1 spese di lite tra le parti.
Con atto di citazione in appello notificato in data 03.08.2023, proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 140/2023, convenendo in giudizio il Controparte_3
[..
e al fine di ottenere la riforma della sentenza nella parte in cui veniva di- CP_2 sposta la compensazione integrale delle spese di lite, in quanto erronea per viola- zione dei principi regolatori della materia e delle norme sul procedimento (artt. 91 e
92 c.p.c.).
Con memoria di costituzione e risposta deposita in data 08.11.2023 si costituivano in giudizio il e chiedendo il rigetto, in quanto infondato, Controparte_1 CP_2 dell'appello proposto da con conferma della sentenza n. 140/2023 del Parte_1
Giudice di Pace di CP_1
All'udienza del 29.02.2024 il Giudice rinviava la causa per la discussione e precisa- zione delle conclusioni all'udienza del 5 dicembre 2024 ore 11.30, assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusive.
Il Giudice all'udienza del 13 febbraio 2025 dava lettura del dispositivo di sentenza.
L'appello è infondato e va rigettato.
- 3 - La sentenza è censurata dall'appellante in quanto, contrariamente a quanto affer- mato dal Giudice di Pace di il fatto che “la parte convenuta ha fatto presen- CP_1 te di non aver ricevuto alcuna comunicazione da parte del Prefetto di circa il CP_1 suindicato ricorso ex art. 203 del c.d.s. a suo tempo proposto da Parte_1
e tale affermazione non è stata contestata da parte attrice. Conse-
[...] guentemente, va ritenuta la correttezza della condotta del , che Controparte_1 ha ignorato senza alcun profilo di responsabilità colposa a suo carico l'intervenuto annullamento per silenzio-assenso del verbale di contestazione prodromico” non giustificherebbe, a fronte dell'integrale accoglimento della domanda di , Parte_1 una compensazione delle spese di lite, non sussistendo, nel caso di specie, “assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle que- stioni dirimenti” (cfr. artt. 91 e 92 c.p.c.).
Quanto affermato dall'appellante non può essere condiviso.
In via generale, va osservato che l'art. 92 c.p.c. stabilisce, per il riparto definitivo delle spese, una serie di regole divergenti rispetto al criterio oggettivo della soc- combenza dettato dall'art. 91 c.p.c., concedendo al giudice un ampio potere discre- zionale nel verificare la ricorrenza di una delle deroghe al predetto principio della soccombenza.
A tale proposito, va evidenziato che la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. sent. Corte Costituzionale n. 77/2018), restando in ogni caso sotteso l'obbligo di motivazione della decisione di compensa- re le spese di lite, secondo la generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma,
Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati.
Inoltre, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 92, comma 2, c.p.c.
“consente al giudice di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite tra le parti in caso di reciproca soccombenza, sicchè …, il limite di fronte al quale si arresta la di- screzionalità del giudice riguardo alla distribuzione dell'onere delle spese di lite – al- trimenti non soggetta a sindacato di questa Corte – è rappresentato dall'impossibilità di addossarne, in tutto o in parte, il carico alla parte interamente vittoriosa, poichè ciò si tradurrebbe in un'indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito. Si è infatti ritenuto che in tema di condan- na alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che sol-
- 4 - tanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse” (cfr., tra le altre, Cass. 7454/2020).
In sintesi, dunque, la discrezionalità del giudice riguardo alla distribuzione dell'onere delle spese di lite incontra principalmente due limiti: quello della motivazione e quello secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa.
Nel caso di specie, il Giudice di Pace ha correttamente ritenuto di compensare le spese di lite in ragione di quelle che possono essere considerate “gravi ed eccezio- nali ragioni”, individuabili nella buona fede e nella correttezza della condotta del
, che “ha ignorato senza alcun profilo di responsabilità colposa a Controparte_1 suo carico l'intervenuto annullamento per silenzio-assenso del verbale di contesta- zione prodromico” (cfr. sentenza di I grado).
Essendo mancata una comunicazione tra due amministrazioni (Prefetto e
[...]
), non è infatti possibile muovere un rimprovero all'ente che tale comuni- CP_1 cazione avrebbe dovuto ricevere, quale mero destinatario della stessa. Tale omis- sione, semmai, dovrebbe essere ascritta al Prefetto, che tuttavia non è parte in cau- sa.
Il Giudice di I grado ha dunque adeguatamente e correttamente motivato la propria decisione di compensare le spese di lite, nel rispetto dei summenzionati limiti indi- viduati dalla giurisprudenza in punto di discrezionalità del giudice riguardo alla di- stribuzione dell'onere delle spese di lite.
In definitiva, dunque, alla luce di quanto esposto, l'appello deve ritenersi infondato.
Spese liquidate come in dispositivo.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 30.05.2002 n. 115.
P.Q.M.
il Tribunale di Padova, in funzione di Giudice d'appello, definitivamente pronun- ciando così provvede:
rigetta l'appello;
dichiara integralmente compensate le spese del presente giudizio.
- 5 - Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 30.05.2002 n. 115.
Padova, 25 febbraio 2025
il Giudice
dott.ssa Elisa Rubbis
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