Sentenza 18 marzo 2009
Massime • 1
Integra il reato di appropriazione indebita la condotta del datore di lavoro che omette di versare nel termine assegnato le somme di denaro trattenute a titolo di contributi previdenziali sui compensi spettanti al lavoratore.
Commentari • 4
- 1. La Cassazione su crisi di liquidità e omesso versamento delleFiorenza Oriana · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza in esame, la Cassazione torna a pronunciarsi sulla tormentata fattispecie delittuosa dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, prevista dall'art. 2, comma 1-bis del d.l. 463 del 1983, convertito in legge n. 683 del 1983, annullando la condanna emessa dal Tribunale di Piacenza e confermata dalla Corte d'Appello di Bologna nei confronti del legale rappresentante di una s.a.s., il quale, a causa di un'improvvisa crisi aziendale, non aveva versato le ritenute previdenziali ed assistenziali effettuate sulle retribuzioni dei dipendenti nell'anno 2013, per l'ammontare …
Leggi di più… - 2. Brevi cenni di diritto penale “condominiale”Ghigo Giuseppe Ciaccia · https://www.diritto.it/ · 23 dicembre 2013
Tratto dal libro “Come difendersi nel contenzioso condominiale dopo la riforma” scritto dall'Avvocato e Mediatore Ghigo Giuseppe Ciaccia Non poche sono le fattispecie di rilievo penale che si possono riscontrare in ambito condominiale. Preliminarmente va evidenziato che la mancata configurazione in sede civile dello specifico contratto di amministratore di condominio – e, quindi, i labili confini del rapporto non specificamente normato dal legislatore – ha di fatto impedito che vi siano dei reati “propri” dell'amministratore (ossia reati che per l'astratta configurazione necessitano di una specifica qualità professionale del soggetto agente). A fronte di ciò sembra esserci, in astratto, …
Leggi di più… - 3. Portierato ed omissione contributiva (Cass. pen. n. 40906/2012)Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 23 ottobre 2012
- 4. Cessione quota, retribuzione, omesso versamento, appropriazione indebitaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 dicembre 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/03/2009, n. 19911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19911 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 18/03/2009
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 1153
Dott. RENZO Michele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 042974/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN IE EL N. IL 20/10/1946;
avverso SENTENZA del 06/07/2005 CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ESPOSITO ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. CIAMPOLI, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza pronunciata in data 03.10.2002, il Giudice monocratico del Tribunale di Trani, Sezione distaccata di Barletta, dichiarava AN ER AN colpevole del reato continuato indicato in epigrafe perché, quale legale rappresentante della SIUCA s.r.l., si appropriava delle somme che avrebbero dovuto essere periodicamente versate all'INPS per il trattamento di fine rapporto del proprio dipendente CO ES (fatto commesso in Barletta fino al 05.02.1998) e, in concorso di circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, ravvisata la continuazione, lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 400,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa. Condannando altresì l'imputato al risarcimento del danno subito dalla parte civile, da liquidare in separata sede, ed alla rifusione delle spese processuali da questa sostenute, liquidate in euro 1.000,00.
La Corte di Appello di Bari, con sentenza del 6/7/2005, confermava la decisione di 1^ grado.
Propone ricorso per Cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi:
Si eccepisce la violazione, da parte della Corte di Appello di Bari, dell'art. 129 c.p.p., comma 1, ovverosia dell'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità. Nello specifico, la Corte, non ha rilevato che alla data del 6 luglio 2005 di celebrazione del giudizio di appello, il delitto contestato all'imputato, appropriazione indebita aggravata, si era abbondantemente prescritto per il decorso del termine di sette anni e sei mesi (quale previsto dall'art. 157 c.p., comma 1, n. 4 e dall'art. 160 c.p., u.c.). I Giudici del merito devono essersi fatti fuorviare, all'evidenza, dalla erronea formulazione del capo di imputazione, che voleva il fatto commesso in data 5 febbraio 1998.
Senonché, a ben guardare, la data da ultimo riportata è quella in cui CO ES, p.o. del processo penale in oggetto, ratificò avanti la stazione dei Carabinieri di Barletta la querela nei confronti del legale rappresentante della ditta SIUCA s.r.l.. Ma non è certamente il momento consumativo del reato ritenuto a carico del ricorrente.
Era alla data del 31 marzo 1997, allorquando terminò il rapporto di lavoro del CO con la SIUCA s.r.l., che avrebbe dovuto essergli corrisposto il T.F.R. maturato.
Tanto non avvenne ne' alla scadenza summenzionata, ne' nei termini previsti dalla legge per la liquidazione (90 giorni dalla data del licenziamento).
Sicché al 30 giugno 1997 il CO si ebbe la certezza che l'azienda datrice di lavoro intendeva non rendergli e dunque far sue le somme accantonate nel corso degli anni per il T.F.R.. Sicché al dicembre 1997 la p.o. aveva ulteriore e definitiva conferma della irrevocabilità della intenzione della obbligata, e per essa del suo legale rappresentante pro tempore, di provvedere alla dazione in suo favore di quel danaro che, durante il rapporto di lavoro, era stato semplicemente "custodito" a futura memoria. I tempi indicati consentono pacificamente di argomentare di una estinzione del reato per intervenuta prescrizione molto prima del 6 luglio 2005.
L'errore in cui sono incorsi i Giudici del gravame va rimediato, con una corretta applicazione del disposto art. 129 c.p.p.. Con i motivi aggiunti rispetto a quelli già proposti con ricorso del 15.9.2005, si deduce, a mente dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), la erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 646 c.p.p.. Come hanno puntualizzato di recente le Sezioni Unite della Corte Suprema (Sentenza 19.1.2005 n. 1327), "non può dirsi cosa altrui il danaro trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione del dipendente (ed in quella fattispecie valutata dalle SS.UU. destinato alla cassa edile).
Tale danaro, infatti, non fuoriesce mai dal patrimonio del datore di lavoro per diventare di proprietà del lavoratore.
Il mancato accantonamento di tali somme (in una posta autonoma rispetto alla cassa del datore di lavoro: n.d.r.) non integra gli estremi del reato di appropriazione indebita".
Chiede, pertanto, il ricorrente l'annullamento, senza rinvio, della impugnata sentenza.
Osserva questa Corte di legittimità che la censura contenuta nei motivi aggiunti è infondata, giacché non è decisivo il richiamo alla sentenza delle SS.UU. n 1327/05 che riguarda l'accantonamento di trattenute, non aventi natura contributiva previdenziale e assistenziale, da versare alle Casse Edili;
deve, invece, farsi riferimento al diverso orientamento di questa Suprema Corte secondo cui - per quanto riguarda le trattenute che devono essere periodicamente versate agli istituti previdenziali per il trattamento di fine rapporto del dipendente - commette il reato di appropriazione indebita il datore di lavoro che scientemente lascia trascorrere il termine per il versamento, manifestando in tal modo la volontà di appropriarsi di una somma non sua e di cui solo provvisoriamente dispone.
Va accolta, invece, la censura contenuta nel ricorso di avvenuta prescrizione del reato, essendo oramai, e da tempo, trascorso il periodo massimo prescrizionale di 7 anni e mezzo, sia che lo si faccia decorrere dal 5 febbraio 1998, sia che lo si faccia decorrere, come ritiene la difesa, dal 31 marzo 1997 allorquando terminò il rapporto di lavoro, ovvero ancora alla data del 30 giugno 1997, data di scadenza dell'ultimo versamento.
Peraltro, il ricorso in questione, con la prospettazione di una controversa questione di diritto, non è inammissibile, ma solo infondato.
Va, pertanto, annullata la sentenza impugnata perché il reato è estinto per sopraggiunta prescrizione.
P.Q.M.
La Suprema Corte di Cassazione, sezione seconda penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché estinto il reato per prescrizione.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 18 marzo 2009. Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2009