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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 13/02/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3292/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elisabetta Carta Presidente rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 3 maggio 2023
DA
(C.F. ) elettivamente domiciliata nella Via Parte_1 C.F._1
Kennedy 22 presso lo studio dell'Avv. Bastianina Cocco C. F. che la C.F._2
rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato
E
(C.F. ) elettivamente domiciliato nella Via Kennedy n 22 presso Parte_2 C.F._3
lo studio dell'Avv. Danilo Mattana (C.F. ) che lo rappresenta e difende come CodiceFiscale_4
da procura rilasciata su foglio separato unito materialmente al ricorso
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 17 ottobre 2024, contenente le condizioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
pagina 1 di 4 2)il minore figlio sarà affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori e manterrà quale residenza privilegiata l'abitazione della madre presso cui sarà collocato;
3)l'abitazione familiare sita in Alghero Via Biasi n 45, immobile già adibito a residenza familiare e condotto in locazione, è assegnato in uso esclusivo alla;
Pt_1
4) il minore potrà stare con il padre quando vorrà e per almeno due/tre pomeriggi a settimana e a fine settimana alternati dal sabato alla domenica;
salvo differenti accordi tra i genitori, di regola, il minore starà con il padre il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola sino a dopo cena nelle settimane in cui trascorrerà anche il finesettimana con lui, mentre nelle due settimane in cui il weekend starà con la madre starà con il padre nelle giornate del lunedì, mercoledì e venerdì, stessi orari. Per_1
-Il principio dell'alternanza disciplinerà anche le principali festività civili e religiose dell'anno e le vacanze estive in cui il minore potrà stare con il padre per due settimane, anche non consecutive, nei mesi di luglio e agosto e in ogni altro periodo dell'anno per i tempi concordati preventivamente tra i genitori, tenuto conto delle esigenze del minore;
5) i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni variazione di recapito, anche telefonico, nonché gli eventuali spostamenti in località diverse da quelle di residenza quando avranno con sé il minore nonché a consentire all'altro contatti telefonici giornalieri con lo stesso;
6) provvederà a corrispondere alla madre del minore entro il giorno quindici di ogni mese Parte_2
un contributo mensile pari ad euro 500,00 a titolo di mantenimento in favore del minore figlio, assegno da rivalutarsi secondo gli indici Istat;
7) entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio, con applicazione del Protocollo licenziato dal CNF cui il Tribunale di Sassari aderisce e che fa parte integrante dell'accordo di separazione.
-L'assegno unico universale sarà percepito nella misura integrale del 100% da
[...]
in quanto convivente con il minore figlio. Parte_1
8) Compensarsi integralmente tra le parti le spese del procedimento.
9) Con espressa rinuncia ai termini per l'impugnazione”.
All'udienza del 30 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile in Alghero in data 22 Parte_1 Parte_2
agosto 2015 (atto regolarmente trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Alghero n.39
pagina 2 di 4 parte 1, Uff. 1 A 2015) in regime di comunione dei beni, dalla cui unione è nato ad Alghero in [...]
10.05.2014 il figlio minore . Persona_2
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Il Tribunale valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio minore in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) nata in [...] –UFA il 20.12.1991 e (C.F. C.F._1 Parte_2
) nato a [...] il [...] entrambi residenti in [...]
Giuseppe Biasi n 45, che hanno contratto matrimonio civile in data 22 agosto 2015, atto regolarmente trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Alghero (n.39 parte 1 uff.1 2015), alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Alghero (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elisabetta Carta Presidente rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 3 maggio 2023
DA
(C.F. ) elettivamente domiciliata nella Via Parte_1 C.F._1
Kennedy 22 presso lo studio dell'Avv. Bastianina Cocco C. F. che la C.F._2
rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato
E
(C.F. ) elettivamente domiciliato nella Via Kennedy n 22 presso Parte_2 C.F._3
lo studio dell'Avv. Danilo Mattana (C.F. ) che lo rappresenta e difende come CodiceFiscale_4
da procura rilasciata su foglio separato unito materialmente al ricorso
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 17 ottobre 2024, contenente le condizioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
pagina 1 di 4 2)il minore figlio sarà affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori e manterrà quale residenza privilegiata l'abitazione della madre presso cui sarà collocato;
3)l'abitazione familiare sita in Alghero Via Biasi n 45, immobile già adibito a residenza familiare e condotto in locazione, è assegnato in uso esclusivo alla;
Pt_1
4) il minore potrà stare con il padre quando vorrà e per almeno due/tre pomeriggi a settimana e a fine settimana alternati dal sabato alla domenica;
salvo differenti accordi tra i genitori, di regola, il minore starà con il padre il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola sino a dopo cena nelle settimane in cui trascorrerà anche il finesettimana con lui, mentre nelle due settimane in cui il weekend starà con la madre starà con il padre nelle giornate del lunedì, mercoledì e venerdì, stessi orari. Per_1
-Il principio dell'alternanza disciplinerà anche le principali festività civili e religiose dell'anno e le vacanze estive in cui il minore potrà stare con il padre per due settimane, anche non consecutive, nei mesi di luglio e agosto e in ogni altro periodo dell'anno per i tempi concordati preventivamente tra i genitori, tenuto conto delle esigenze del minore;
5) i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni variazione di recapito, anche telefonico, nonché gli eventuali spostamenti in località diverse da quelle di residenza quando avranno con sé il minore nonché a consentire all'altro contatti telefonici giornalieri con lo stesso;
6) provvederà a corrispondere alla madre del minore entro il giorno quindici di ogni mese Parte_2
un contributo mensile pari ad euro 500,00 a titolo di mantenimento in favore del minore figlio, assegno da rivalutarsi secondo gli indici Istat;
7) entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio, con applicazione del Protocollo licenziato dal CNF cui il Tribunale di Sassari aderisce e che fa parte integrante dell'accordo di separazione.
-L'assegno unico universale sarà percepito nella misura integrale del 100% da
[...]
in quanto convivente con il minore figlio. Parte_1
8) Compensarsi integralmente tra le parti le spese del procedimento.
9) Con espressa rinuncia ai termini per l'impugnazione”.
All'udienza del 30 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
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I coniugi e hanno contratto matrimonio civile in Alghero in data 22 Parte_1 Parte_2
agosto 2015 (atto regolarmente trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Alghero n.39
pagina 2 di 4 parte 1, Uff. 1 A 2015) in regime di comunione dei beni, dalla cui unione è nato ad Alghero in [...]
10.05.2014 il figlio minore . Persona_2
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Il Tribunale valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio minore in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) nata in [...] –UFA il 20.12.1991 e (C.F. C.F._1 Parte_2
) nato a [...] il [...] entrambi residenti in [...]
Giuseppe Biasi n 45, che hanno contratto matrimonio civile in data 22 agosto 2015, atto regolarmente trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Alghero (n.39 parte 1 uff.1 2015), alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Alghero (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4