Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00423/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00996/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 996 del 2021, proposto da
AN IN, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Piccinno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
per l’annullamento
del provvedimento prot.n.M_D E25720REG2021 0142972 14-06-2021, notificato al ricorrente in data 15.06.2021, emesso dal Centro Nazionale amministrativo Esercito -Ufficio Trattamento Economico di Attività , con il quale veniva negata la corresponsione dell’indennità di trasferimento prevista dalla Legge n.86/2001, nonché di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, in particolare del M_D GMIL REG2021 0275677 10-06-2021del 10.06.2021 del Ministero della Difesa con il quale si dispone il diniego alla corresponsione dell’indennità di trasferimento al ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 marzo 2026 il dott. ED BA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Considerato che:
- con il ricorso in esame, notificato il 22 giugno 2021 ed iscritto a ruolo il 2 luglio 2021, il ricorrente AN IN ha rappresentato: a) di aver partecipato al concorso indetto con decreto n.180/1D del 12 agosto 2015 del Ministero della Difesa, per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell’Esercito; b) di essere stato dichiarato vincitore, posizionandosi al 24º posto della graduatoria, al termine delle operazioni di concorso; c) di aver iniziato in data 6 giugno 2016 il corso di formazioni per ufficiali del Ruolo Speciale presso la Scuola Applicazione di Torino, rimanendo in servizio effettivo a Codroipo; d) di essere stato trasferito da autorità da Codroipo a Lecce presso la scuola di cavalleria con dispaccio del 21 ottobre 2016; e) di aver successivamente proposto istanza di attribuzione di indennità di trasferimento ai sensi degli articoli 1 e 13 l.n. 86/2001, più volte reiterata; f) che l’amministrazione ha riscontrato l’istanza a seguito della proposizione di ricorso avverso il silenzio, rigettandola;
- il provvedimento di diniego è motivato come segue: “ 2. Al riguardo, la prefata D.G.P.M., con il foglio in riferimento b., nel comunicare preliminarmente che "la partecipazione ai concorsi per il reclutamento di Ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali delle Armi Varie e Corpi dell'Esercito è consentita sia a personale militare in servizio o che ha prestato servizio, sia a personale esterno all'Amministrazione (idonei non vincitori di precedenti concorsi per la nomina a Tenente in servizio permanente dei ruoli normali corrispondenti a quelli speciali per cui sono indetti)", ha reso noto che l'Ufficiale in titolo ha partecipato al concorso pubblico, con quota riservata al personale militare, per il reclutamento di 57 Ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni dell'Esercito, indetto, tra gli altri, con Decreto Dirigenziale n. 180/1D del 12 agosto 2015, con il requisito di Sergente, collocandosi in posizione utile nella graduatoria di merito finale e non concorrendo pertanto per i posti riservati al personale militare, previsti, all'epoca, soltanto per il ruolo dei Marescialli dell'Esercito. 3. Per quanto precede, nell'evidenziare che la tipologia di concorso a cui l'interessato ha a suo tempo preso parte non rientra tra quelle individuate dalla disposizione in riferimento in c. come destinatarie del trattamento economico connesso al trasferimento d'autorità, si rappresenta che la competente Sezione TEA di questo Ufficio non provvederà alla corresponsione del citato trattamento economico in favore dell'Ufficiale di cui trattasi, per mancanza dei necessari requisiti giuridici richiesti dalle disposizioni vigenti in materia ”;
- l’amministrazione resistente, in sostanza, ha ritenuto non sussistente il requisito della “ sede di provenienza ” atteso che, avendo il ricorrente partecipato al concorso non nelle quote di riserva, il passaggio di grado avrebbe determinato una novazione del rapporto di lavoro, con la conseguenza che il dispaccio provvederebbe più propriamente a individuare la sede di prima assegnazione;
- il ricorrente chiede dunque l’annullamento di tale provvedimento di rigetto svolgendo due motivi in diritto;
- con il primo motivo, il ricorrente, deduce la violazione falsa applicazione degli articoli 1 e 13 l.n. 86/2001; 21 d.lgs. n. 82/2001; 23 l.n. 212/1983, 1365 c.c., nonché la violazione dei pareri del Consiglio di Stato n. 2432 del 2002 e 82 del 2013 e delle circolari emanate dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale, nonché ancora l’eccesso di potere rispetto a varie figure sintomatiche;
- in particolare, censura il provvedimento di diniego nella parte in cui si sostiene che il ricorrente ha partecipato al concorso con il requisito di Sergente “ collocandosi in posizione utile nella graduatoria di merito finale e non concorrendo pertanto per i posti riservati al personale militare, previsti, all'epoca, soltanto per il ruolo dei Marescialli dell'Esercito ”;
- il ricorrente richiama in senso contrario l’atto n. 51757 del 23 dicembre 2020 del Ministero della Difesa ove si legge che l’indennità di trasferimento deve essere riconosciuta nel caso di passaggio di grado anche per effetto di concorso parzialmente riservato a condizione, in quest’ultimo caso, che il vincitore fluisca della riserva (circostanza che esclude la novazione del rapporto di lavoro);
- sostiene inoltre il ricorrente che il concorso era interamente riservato, potendovi partecipare solo tre categorie di cittadini già appartenenti all’esercito; richiama in questo senso anche la circolare del Ministero della Difesa del 6 febbraio 2020 ove si legge che, rispetto alla necessità che il concorso sia riservato a personale militare, “ Le eventuali ulteriori riserve di posti costituite a favore di talune categorie di personale militare (a mero titolo esemplificativo: figli superstiti di personale militare deceduto in servizio e per causa di servizio; personale militare che partecipa al concorso per Ufficiale RS) non precludono la corresponsione dell’indennità di trasferimento che, pertanto, compete a tutti i militari vincitori di concorso, stante parimenti l’immutato rapporto di impiego ”;
- con il secondo motivo il ricorrente deduce l’eccesso di potere in particolare per violazione del principio di uguaglianza e della parità di trattamento, nella misura in cui l’amministrazione “ha repentinamente ed immotivatamente mutato la prassi da essa in precedenza applicata nel riconoscere la spettanza del beneficio, ed in passato, come in alcuni casi anche oggi, pacificamente accordata agli ex Sergenti in SPE vincitori di concorso con molteplici circolari del Ministero della Difesa ”;
- in data 6 luglio 2021 si è costituito un giudizio il Ministero della Difesa, a mezzo della Avvocatura dello Stato, con memoria di forma;
- l’Avvocatura dello Stato ha poi depositato documentazione il 12 giugno 2026 ed il rapporto informativo pervenuto dall’amministrazione il 16 giugno 2026;
- nel rapporto informativo in atti, il Ministero della Difesa ha controdedotto che la quota di riserva del concorso riguardava soltanto il personale militare nel ruolo di Maresciallo dell’Esercito, mentre invece il ricorrente vi avrebbe partecipato nel ruolo di Sergente, non concorrendo dunque all’interno della riserva;
- in data 9 febbraio 2026 il ricorrente ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a. nella quale ha preso posizione sul rapporto informativo depositato dalla Avvocatura ed ha richiamato alcune recenti pronunce del Consiglio di Stato rese in casi analoghi;
-all’udienza del 12 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Ritenuto che:
- è pacifica tra le parti la giurisprudenza per cui al fine di escludere la novazione del rapporto di lavoro, e dunque la corresponsione dell’indennità di trasferimento, è necessario che la promozione di grado sia stata ottenuta attraverso una procedura concorsuale completamente riservata al personale militare oppure parzialmente riservata;
- le posizioni delle parti invece divergono sull’esatto significato della parola “ riserva ” al fine di far sussistere una continuità del rapporto lavorativo, che può condurre al riconoscimento dell’indennità di trasferimento;
- secondo il ricorrente quando si parla di concorso riservato o parzialmente riservato, ci si riferisce ai soggetti che possono presentare domanda di partecipazione; il concorso sarà quindi completamente riservato se possono presentare domanda esclusivamente soggetti appartenenti al personale militare; sarà parzialmente riservato se il bando prevede che possono presentare domanda anche civili, e in questo caso sarà dirimente verificare se il richiedente abbia presentato domanda quale appartenente al personale militare o in qualità di civile;
- secondo l’interpretazione fornita dal ricorrente la questione si risolve dunque verificando le categorie di soggetti ammessi a presentare domanda ex art. 2 del bando e, laddove il concorso sia solo parzialmente riservato, se il richiedente appartenga al personale militare o meno;
- l’amministrazione resistente invece interpreta la parola “riserva” nel senso di riserva di posti messi a concorso per determinate categorie di soggetti, come regolata dall’art. 15 del bando di concorso secondo cui: “ Nel decreto di approvazione della graduatoria di ciascun concorso si terrà conto della riserva dei posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio di cui all’art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e della riserva dei posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli. Se un concorrente, inserito in graduatoria, rientra in entrambe le suddette categorie di riservatari, la riserva di cui all’art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 prevale su quella prevista a favore della categoria dei Marescialli. I posti eventualmente non ricoperti dagli appartenenti alle categorie di riservatari di cui sopra potranno essere devoluti a favore delle altre categorie di concorrenti idonei secondo l’ordine della graduatoria generale di merito ”;
- fra le due opzioni interpretative è corretta quella propugnata dalla parte ricorrente;
- infatti la ratio decidendi della giurisprudenza a partire dalla quale si pone la questione, è identificare se si sia in presenza di una sede di prima assegnazione oppure di un trasferimento: evidentemente si deve parlare di sede di prima assegnazione se il ricorrente, tramite il concorso, è entrato a far parte del personale militare; si deve parlare di trasferimento se il ricorrente faceva già parte del personale militare e tramite il concorso ha ottenuto un passaggio di carriera senza soluzione di continuità;
- alla luce di ciò identificare se il concorso sia riservato in tutto o in parte al personale militare, ai fini della risoluzione della fattispecie, significa far riferimento ai requisiti per accedere al concorso, non invece alla “ riserva nella riserva ” (cfr. Consiglio di Stato, n. 3968 del 9 maggio 2025) che costituisce solamente un titolo di preferenza ai fini della redazione della graduatoria di merito e della assegnazione dei posti a concorso;
- sulla specifica questione si richiama T.A.R. Lazio - Roma, I bis, n. 21415 del 27 novembre 2025 in cui si è così motivato: “ Il Collegio è chiamato a chiarire la portata dell’interpretazione del Consiglio di Stato e dell’amministrazione nel caso in cui in un concorso riservato esclusivamente al personale militare nondimeno sia comunque prevista una riserva a favore di talune categorie di militari (come nel caso di specie parenti di deceduti in servizio o per causa di servizio ovvero appartenenti al ruolo marescialli).
Orbene ritiene il Collegio che l’ipotesi de qua debba essere ricondotta alla ipotesi del concorso riservato e che il concetto di riserva esplicitato poc’anzi debba essere inteso esclusivamente come riserva al personale militare non rilevando le eventuali ulteriori riserve in favore di talune categorie speciali di personale militare contenute in un concorso cui può comunque partecipare esclusivamente il personale militare.
Invero, nel caso che occupa il Collegio, non si è verificata nessuna novazione del rapporto di impiego del ricorrente atteso che il concorso de quo era a tutti gli effetti un concorso interno a nulla rilevando a tali fini la presenza della riserva.
Pertanto il riferimento alla riserva, che pure appare condivisibile, deve essere limitato al solo caso di concorso pubblico cui può partecipare anche personale non militare.
Estendere il concetto di riserva a tutte le ipotesi in cui questa può essere presente anche nei concorsi comunque riservati al personale militare finirebbe per tradire la ratio della norma, come interpretata dal Consiglio di Stato, ed ingenerare disparità di trattamento del tutto fortuite, in assenza di logica giustificazione» (T.A.R. Liguria, Sez. II, 6 giugno 2017, n. 501).
II.2.1. In senso conforme si è pronunziato anche il Consiglio di Stato:
- «La procedura concorsuale in esame prevedeva la partecipazione esclusiva di appartenenti alle Forze armate, con la conseguenza che la stessa deve intendersi come una procedura riservata, senza soluzione di continuità rispetto al rapporto di lavoro, con la conseguente necessità di corrispondere l’indennità di trasferimento per l’assegnazione della successiva sede. All’interno di un concorso riservato non può difatti operarsi, ai fini della controversia in esame, tra posti assegnati in base a una riserva e gli altri posti, trattandosi di procedura dedicata ai soli soggetti che hanno già in essere un rapporto di lavoro con l’Amministrazione, e nel caso di specie si tratta di un Sergente proveniente dal servizio permanente, che quindi prosegue il medesimo rapporto, ancorché con un grado più elevato» (Cons. Stato, Sez. II, 4 agosto 2022, n. 6838) ”;
- il Collegio condivide i richiamati precedenti e fa perciò proprie le relative rationes decidendi , anche in virtù di quanto previsto e consentito dall’art. 88, comma 2, lett. d), del codice del processo amministrativo;
- il motivo è dunque fondato e l’indennità richiesta è dovuta, con assorbimento delle restanti censure;
- ne deriva che il Ministero resistente va condannato a corrispondere al ricorrente le somme indicate nell’art. 1 della legge n. 86/2001, il quale prevede che l'indennità deve corrispondersi per ventiquattro mesi in misura pari a « a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del trenta per cento per i secondi dodici mesi », oltre interessi a decorrere dalla data della presa di servizio nella sede assegnata e fino all’effettiva corresponsione dell’indennizzo; non è invece dovuta la rivalutazione, trattandosi di debito di valuta e non di valore;
- non può essere accolta invece la domanda di risarcimento del danno da ritardo: infatti, poiché si verte su un rapporto di lavoro in regime di diritto pubblico, la domanda di risarcimento del danno da ritardo non segue quanto previsto dall’art. 2 bis, comma 1, l.n. 241/1990, ma deve essere formulata ex art. 2043 c.c., con rigorosa prova del danno evento, cioè delle concrete poste di danno, che in questo caso è completamente mancata;
- laddove poi il danno da ritardo fosse genericamente riferibile alla mancata possibilità di usufruire del denaro, quale bene fruttifero, fino all’effettivo pagamento da parte dell’amministrazione, ebbene la riparazione di tale pregiudizio è già assolta dal riconoscimento degli interessi sulla somma dovuta;
- alla luce dell’accoglimento solo parziale del ricorso è possibile compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) annulla i provvedimenti impugnati; b) condanna il Ministero resistente a corrispondere al ricorrente le somme di cui all’art. 1 della legge n. 86/2001, oltre interessi a decorrere dalla data della presa di servizio nella sede assegnata fino alla data dell’effettivo pagamento; c) respinge la domanda di risarcimento del danno siccome infondata; d) compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN SC, Presidente
Silvio Giancaspro, Consigliere
ED BA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ED BA | AN SC |
IL SEGRETARIO