Art. 10.
Il Ministro per gli affari esteri e' autorizzato a bandire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un concorso per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera commerciale per un numero di posti pari a quelli vacanti alla data del bando e comunque non superiore a sei.
Tale concorso sara' riservato agli impiegati sia del ruolo organico che dei ruoli aggiunti della carriera degli assistenti commerciali che siano in possesso dei requisiti di cui al prime o al secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1341 , e abbiano almeno sei anni di servizio nella carriera cui appartengono.
Il Ministro per gli affari esteri e' autorizzato a bandire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un concorso per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera commerciale per un numero di posti pari a quelli vacanti alla data del bando e comunque non superiore a sei.
Tale concorso sara' riservato agli impiegati sia del ruolo organico che dei ruoli aggiunti della carriera degli assistenti commerciali che siano in possesso dei requisiti di cui al prime o al secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1341 , e abbiano almeno sei anni di servizio nella carriera cui appartengono.