Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 1063
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata ammissibilità del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo

    La Corte ritiene che le attività svolte dalla ricorrente non siano qualificabili come 'attività di ricerca e sviluppo' ai sensi della normativa di riferimento, in quanto non presentano elementi di novità e creatività, né comportano il superamento di incertezze scientifiche o tecnologiche. Le attività sono state considerate più un miglioramento organizzativo o di processo che una vera innovazione. Inoltre, la Corte ha ritenuto che la normativa preveda la possibilità e non la necessità di richiedere un parere al MISE, e che l'Agenzia delle Entrate abbia agito correttamente non ritenendolo necessario nel caso specifico. Infine, si è ritenuto che la prova fornita dall'amministrazione sia sufficiente.

  • Rigettato
    Mancata ammissibilità del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo

    La Corte ritiene che le attività svolte dalla ricorrente non siano qualificabili come 'attività di ricerca e sviluppo' ai sensi della normativa di riferimento, in quanto non presentano elementi di novità e creatività, né comportano il superamento di incertezze scientifiche o tecnologiche. Le attività sono state considerate più un miglioramento organizzativo o di processo che una vera innovazione. Inoltre, la Corte ha ritenuto che la normativa preveda la possibilità e non la necessità di richiedere un parere al MISE, e che l'Agenzia delle Entrate abbia agito correttamente non ritenendolo necessario nel caso specifico. Infine, si è ritenuto che la prova fornita dall'amministrazione sia sufficiente.

  • Rigettato
    Mancata ammissibilità del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo

    La Corte ritiene che le attività svolte dalla ricorrente non siano qualificabili come 'attività di ricerca e sviluppo' ai sensi della normativa di riferimento, in quanto non presentano elementi di novità e creatività, né comportano il superamento di incertezze scientifiche o tecnologiche. Le attività sono state considerate più un miglioramento organizzativo o di processo che una vera innovazione. Inoltre, la Corte ha ritenuto che la normativa preveda la possibilità e non la necessità di richiedere un parere al MISE, e che l'Agenzia delle Entrate abbia agito correttamente non ritenendolo necessario nel caso specifico. Infine, si è ritenuto che la prova fornita dall'amministrazione sia sufficiente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 1063
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1063
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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