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Sentenza 2 febbraio 2025
Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 02/02/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°5519 /2023 R.G. promossa con ricorso depositato il 14/08/2023
da
( ), con l'avv. Parte_1 C.F._1
ROSSINI MATTEO
ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CASCADAN CP_1 C.F._2
PATRIZIA
convenuto e con l'intervento del P.M.
oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Conclusioni congiunte delle parti
“-Fermo l'affidamento del minore in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_1
confermarsi l'ordinanza resa in data 12.02.2024 e confermarsi pertanto il
collocamento prevalente del minore presso l'abitazione paterna e con i Per_1
seguenti tempi e modalità di permanenza con la madre, due giorni durante la
settimana (lunedì e mercoledì ); a fine settimana alternati (dalle ore 18.30 del
venerdì alle ore 21.30 della domenica); quando presso la madre vi sarà la sorella 2
fatta salva ogni diversa variazione concordata tra i coniugi;
durante le Per_2
vacanze scolastiche pasquali, di carnevale ed altre festività, con alternanza di anno
in anno tra i genitori, anche per le vacanze natalizie, dei periodi dal 24.12 al 30.12
e dal 31.12 al 06.01; durante le vacanze estive per un periodo di due settimane
(anche non consecutive) da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni
anno;
Revocarsi l'obbligo del sig. Chieregato di corrispondere alla sig. il CP_1
contributo al mantenimento del figlio minore , confermandosi quanto al Per_1
rimborso delle spese straordinarie per il minore, come da protocollo in uso presso
l'Intestato Tribunale, nella misura già determinata del 60% a carico del sig.
e del restante 40% a carico della sig. ; Parte_1 CP_1
Spese e competenze di lite interamente compensate tra le parti.“
Conclusioni del pubblico ministero
“ Nulla si oppone"
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'istruttoria e dell'ascolto del figlio , le parti hanno Per_1
precisato le conclusioni congiuntamente nel senso sopra riportato.
L'accordo riportato in ricorso è privo di profili d'illegittimità e conforme all'interesse del figlio , nato nel 2008, che, ascoltato dalla Presidente Per_1
delegata, ha confermato di desiderare di vivere prevalentemente con il padre (si vedano verbale dell'udienza del 25.1.2024 e ordinanza riservata di modifica delle condizioni del 12.2.2024).
In ragione dell'esito della controversia e delle concordi conclusioni anche sul punto, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) A modifica delle condizioni di divorzio, provvede in conformità alle conclusioni congiunte delle parti;
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2) Spese di lite compensate.
Verona, 28/01/2025
La Presidente est. Antonella Guerra
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