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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 19/12/2025, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona del GOP, dott.ssa Fatima F. Mallamaci, disposta la sostituzione dell'udienza del 18 dicembre 2025 con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la comparizione dell' mediante il deposito delle suddette note, ha pronunciato CP_1 la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 3426 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
ME SI e OR RO, giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Dario Cosimo Adornato
( ) e IM ER, in virtù di procura generale alle liti a rogito CodiceFiscale_2 del dott. Notaio in Fiumicino Persona_1
Resistente
Oggetto: pagamento somme
Conclusioni delle parti come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3 novembre 2025 il ricorrente in epigrafe esponeva di essere invalido civile con percentuale del 74%, giusto riconoscimento nell'ambito di procedura per
ATPO N.RG. 2279/2023, conclusasi con decreto di omologa adottato in data 24.04.2024.
1 Lamentava che, nonostante la regolare trasmissione all' della documentazione CP_1 necessaria, integrata dal certificato di espiata pena richiesto dall'Istituto e trasmesso con pec del 09.12.2024, l' non aveva ancora provveduto alla liquidazione della prestazione. CP_1
Adiva, pertanto l'intestato Tribunale in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, al fine di sentire accertare che il ricorrente ha diritto all'assegno di invalidità civile con decorrenza 15.02.2024 con conseguente condanna dell' al pagamento in favore del CP_1 ricorrente dei ratei di assegno di invalidità civile con decorrenza 15.02.2024 il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo;
L' , costituitosi in giudizio, comunicava che la prestazione sarebbe stata liquidata dall' CP_1 ufficio amministrativo competente al più presto, una volta risolti problemi tecnici di accesso alla procedura.
Concludeva per la cessazione della materia del contendere.
Acquisita la documentazione allegata dalle parti, la causa è decisa con sentenza depositata telematicamente.
Con le note in sostituzione d'udienza depositate in data 17 dicembre 2025 parte resistente rappresentava che gli uffici amministrativi competenti avevano dato esecuzione al decreto di omologa del Tribunale di Palmi N.R.G. 2279/23; allegava il prospetto di calcolo e precisava che erano stati liquidati anche gli interessi legali a decorrere dal 9 aprile 2025 (121° giorno dal perfezionamento della documentazione utile prodotta da il 9.12.24). Dalla Pt_1 comunicazione di liquidazione in atti (allegata alle note in sostituzione di udienza), risulta che l' ha liquidato in favore del ricorrente la somma complessiva, al netto delle ritenute, di CP_1
€ 8.597,58 con decorrenza febbraio 2024 e sino a gennaio 2025.
Dallo stesso documento si evince, altresì, che gli arretrati sono disponibili presso l'ufficio pagatore prescelto.
Parte ricorrente, con le note depositate il 17 dicembre u.s., dava atto dell'avvenuta liquidazione della prestazione assistenziale e chiedeva un rinvio in attesa del materiale CP_ pagamento dell'importo; in via subordinata chiedeva ordinarsi all' di liquidare materialmente l'assegno mensile d' invalidità riconosciuto al sig. con Decreto di Pt_1
Omologa a decorrere dal 15.02.2024, con condanna al pagamento delle spese processuali in virtù del principio di soccombenza virtuale.
Osserva il giudice: in ragione dell'avvenuta liquidazione della prestazione oggetto del decreto di omologa di cui al ricorso e della disponibilità delle somme presso l'ente pagatore indicato dal ricorrente, è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro
2 interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., Sez. lav., 6.5.1998, n.4583; Cass., 9.4.97,
n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. civ., Sez. un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126.)
Le spese di giudizio sono poste a carico del resistente per il principio della soccombenza virtuale, in considerazione della circostanza che la documentazione utile alla liquidazione si è perfezionata in data 9 aprile 2024, mentre la liquidazione è stata effettuata in data successiva al ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere;
• condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2.697,00, oltre CP_1 spese forfettarie al 15%, CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore degli avvocati anticipanti che ne hanno fatto richiesta.
Palmi, lì 19 dicembre 2025
Il GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
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