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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/11/2025, n. 2471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2471 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile in persona del giudice monocratico dott. Adele Ferraro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1019 del RGAC dell'anno 2023 avente ad oggetto:
Responsabilità professionale e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , elettivamente domiciliati in Catanzaro, Corso Mazzini n.74, presso CodiceFiscale_2 lo studio dell'Avv. Antonello ER (C.F. ) che li rappresenta e difende in C.F._3 giudizio giusta procura in calce all'atto di citazione;
(C.F. Parte_3
, in proprio ed in qualità di erede legittima di deceduto, C.F._4 Persona_1
(C.F. , in proprio ed in qualità di erede Parte_4 C.F._5 legittima di , (C.F. ), in proprio ed in Persona_1 Parte_5 C.F._6 qualità di erede legittima di , (C.F. ), Persona_1 Persona_1 C.F._7 elettivamente domiciliati in Catanzaro, Corso Mazzini n.74, presso lo studio degli Avv. ti Antonello
ER (C.F. ), e (C.F. ) che li C.F._3 Parte_6 C.F._8 rappresentano e difendono in giudizio giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORI
E
(P.I. Controparte_1
), in persona del elettivamente domiciliato in P.IVA_1 Controparte_2
Lamezia Terme, Piazza Mazzini n.12, presso lo studio dell'Avv. Roberto Cappelli (C.F.
, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di C.F._9 costituzione e di risposta;
CONVENUTO
NONCHE'
1 (C.F. ), (C.F. Controparte_3 C.F._10 Controparte_4
), in qualità di figli di , (C.F. C.F._11 Persona_2 CP_5
), ( ), in qualità di nipoti C.F._12 Controparte_6 CodiceFiscale_13 di , (C.F. ), in qualità di nuora di Persona_2 CP_7 C.F._14
, elettivamente domiciliati in Catanzaro, Via Bezzecca n.1, presso lo studio Persona_2 dell'Avv. Giuseppina Pino ( ) che li rappresenta e difende giusta procura CodiceFiscale_15 in calce alle comparse di intervento volontario principale depositate il 28 maggio 2023 e il 27 giugno 2023.
INTERVENUTI
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza dell'1.7.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 [...]
, in qualità di nipoti di , unitamente a e Per_1 Persona_2 Pt_3 Parte_4 Pt_5
, in qualità di figli di evocavano il Tribunale di Catanzaro per sentire
[...] Persona_2 accertare e dichiarare la responsabilità dell' Controparte_8 per il decesso di a titolo di colpa, negligenza e imperizia per aver ritardato nella Persona_2 diagnosi e per aver omesso di apprestare di conseguenza, tempestivamente, le cure di cui la stessa necessitava per evitare l'evento morte e, per l'effetto, condannare l'Azienda ospedaliera al risarcimento in loro favore, in proprio e in qualità di eredi di (marito di Persona_1 Per_2
e deceduto il 3.3.22), “di tutti i danni patrimoniali e non subìti iure proprio e/o iure
[...] heriditatis per la perdita della congiunta, ovvero danno biologico, danno morale, assistenziale e parentale iure proprio, nonché danno biologico e danno morale iure heriditatis, nonché al risarcimento di ogni ulteriore danno a qualsiasi titolo che sarà accertato in corso di causa, causalmente conseguente alla perdita parentale e al danno biologico subito, danni da quantificarsi secondo l'applicazione delle Tabelle milanesi e comunque nella misura non inferiore ad euro
300.000,00 per il coniuge, euro 250.000,00 per i figli ed euro 250.000,00 per i nipoti, tenuto conto dell'età della de cuius, della giovane età dei congiunti, del profondo legame affettivo, delle turbative d'animo patite, del rapporto di parentela, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa”, con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
A fondamento della propria domanda gli attori deducevano: che, in data 23.09.2016, Per_2
si recava presso l'Azienda ospedaliera ” di Catanzaro per seguire un
[...] Controparte_8
2 esame ecografico addominale in quanto ivi lamentava dolori acuti;
che, siccome l'esame non aveva evidenziato alterazioni, la paziente veniva rimessa al domicilio;
che, tuttavia, trascorsi sei giorni, il
29.9.2016 la paziente lamentava dolori più intensi e, pertanto, una volta richiesto l'intervento del servizio SUEM 118, veniva trasportata presso i locali del Pronto Soccorso del Pugliese Ciaccio per addome teso ma trattabile dolente alla palpazione superficiale e chiuso a feci e gas;
che alle ore
08:39 dello stesso giorno la paziente veniva ricoverata presso la struttura operativa complessa di
Chirurgia generale donne con diagnosi di addome acuto, ove vi rimaneva sino alle dimissioni, avvenute il 30.9.2016 alle ore 4:00 del mattino per decesso per pancreatite acuta severa biliare;
che aveva contratto matrimonio con da cui erano nati , Persona_2 Persona_1 Parte_3
e – oltre che e;
che era Parte_4 Parte_5 CP_3 CP_4 Persona_1 deceduto il 3.3.2022; che pertanto i figli di agivano in giudizio sia in qualità di eredi Persona_2 di quest'ultima che del loro padre defunto, ; che, invece, e Persona_1 Parte_1 [...] agivano in qualità di nipoti di in quanto figli di , così Parte_2 Persona_2 Parte_3 come il quale era il figlio di , altro figlio dei coniugi defunti, Persona_1 Persona_3 scomparso il 25.10.2001; che la perizia di parte versata in atti aveva asseverato la responsabilità dei sanitari che avevano avuto in cura la paziente in termini di negligenza, imperizia ed imprudenza per aver omesso il necessario approfondimento clinico e chirurgico considerato che dalle analisi cliniche non poteva non giungersi ad una diagnosi immediata di pancreatite acuta di fronte alla quale i sanitari avrebbero dovuto procedere con un trattamento farmacologico della patologia e/o ad un trattamento chirurgico per eliminare la causa meccanica di tale infiammazione con la conseguenza che l'exitus della paziente non sarebbe stato quello del decesso;
che sussisteva il nesso di causalità diretta tra la condotta omissiva tenuta dai sanitari ed il decesso della paziente, ritenendosi altamente probabile che una diagnosi tempestiva avrebbe aumentato le chance di sopravvivenza della paziente di almeno del 60% tenuto conto dell'età della stessa.
Sulla scorta di tali deduzioni gli attori concludevano come sopra riportato e trascritto.
Si costitutiva in giudizio l' , la quale, Controparte_1 impugnando tutte le pretese avversarie, eccepiva, in particolare, contestando in toto il contenuto della perizia di parte, l'inammissibilità della domanda attorea per mancanza di riscontro probatorio tenuto conto dell'assenza di qualsivoglia responsabilità della struttura, escludendo l'esistenza di un possibile danno iatrogeno, inteso come species del danno biologico costituita da un incremento differenziale del pregiudizio che è ontologicamente riconducibile alla colpa del sanitario, in quanto l' aveva perfettamente adempiuto a tutte le obbligazioni sorte a suo carico nel Controparte_1 pieno rispetto delle buone pratiche clinico-assistenziali dettate dalle linee guida previste ai sensi
3 dell'art. 5, comma 3, Legge 8.3.2017 n. 24 e che nessun intervento chirurgico avrebbe potuto incidere sulla perdita di chance di sopravvivenza della paziente in virtù del criterio probabilistico.
Sulla scorta di tali deduzioni la convenuta chiedeva la declaratoria di inammissibilità della domanda per indeterminatezza della stessa, difetto di allegazione e prova, ovvero il rigetto siccome totalmente infondata in fatto e in diritto, sia nell'an che nel quantum debeatur, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
All'udienza del 4.7.2023, con comparsa di intervento volontario principale, depositata il
28.5.2023 per l'udienza del 4.7.2023, si costituivano e , in qualità Controparte_3 Controparte_4 di figli della de cuius, sostenendo la responsabilità omissiva dei sanitari per imperizia, negligenza per aver omesso le cure necessitanti nonostante la sintomatologia rappresentata e per non avere proceduto ad una diagnosi tempestiva e ad un trattamento farmacologico per la pancreatite acuta e ad un trattamento chirurgico per rimuovere la causa dell'infiammazione provocando, in tal modo,
l'aggravamento delle condizioni cliniche della paziente fino al suo il decesso.
I terzi intervenuti rassegnavano le seguenti conclusioni: “1) In via PRINCIPALE accertare e riconoscere il legittimo diritto degli istanti ad intervenire, in qualità di litisconsorti volontari, nel procedimento di cui è causa;
2) Nel Merito accertare e dichiarare l' esistenza dei presupposti atti
a riconoscere il diritto ad ottenere , in proprio e iure hereditate, il risarcimento dei danni tutti patiti
e patiendi a seguito della morte della signora;
3) Accertare e dichiarare, Persona_2 altresì, il diritto degli istanti ad ottenere quota parte del risarcimento dei danni riconoscendi in capo al defunto padre per il danno da quest'ultimo subito, in vita, a seguito della Persona_1 morte della IE .”, con vittoria di spese e competenze di giudizio. Persona_2
Con separato atto di intervento volontario principale, depositato il 27.6.2023 per l'udienza del 4.7.2023, si costituivano in giudizio e , in qualità di nipoti della CP_5 Controparte_6 defunta , in quanto figli di deceduto il 25.10.2001, e , Per_2 Persona_3 CP_7 in qualità di nuora della stessa, i quali lamentando la sussistenza di una responsabilità omissiva dei sanitari sulla scorta delle stesse motivazioni esposte dagli altri istanti, chiedevano:“1) In via principale accertare e riconoscere il legittimo diritto degli istanti ad intervenire, in qualità di litisconsorti volontari, nel procedimento di cui è causa;
2) Nel Merito accertare e dichiarare l' esistenza dei presupposti atti a riconoscere il diritto ad ottenere , in proprio e iure hereditatis, il risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi a seguito della morte della signora;
Persona_2
3) Accertare e dichiarare, altresì, il diritto degli istanti ad ottenere quota parte del risarcimento dei danni riconoscendi in capo al defunto nonno-suocero per il danno da Persona_1 quest'ultimo subito, in vita, a seguito della morte della IE .”, con vittoria di Persona_2
4 spese e competenze di giudizio.
La causa veniva istruita mediante la produzione dei documenti offerti dalle parti e tramite espletamento di c.t.u. medico-legale atta ad accertare la sussistenza di un'eventuale responsabilità dei sanitari e, dunque, della struttura sanitaria convenuta.
All'udienza del 1.7.2025 la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva trattenuta in decisione con la concessione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda spiegata dagli attori e dagli intervenuti in via principale è infondata e, dunque, deve essere rigetatta.
Preliminarmente, pare opportuno precisare, che la morte di si è verificata in Persona_2 data 30.09.2016, dunque, antecedentemente alla entrata in vigore della riforma introdotta con la c.d. legge “Gelli” e sotto la vigenza della 189/2012 di conversione del d.l. 158/2012, per cui sia la responsabilità del medico, sia quella della struttura sanitaria devono essere inquadrate nell'alveo della responsabilità contrattuale.
La L. 8 marzo 2017 n. 24 ha, invece, ricondotto, la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria dipendente o comunque stabilmente inserito in struttura sanitaria, nell'ambito della responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c., mantenendo in ogni caso nell'ambito della responsabilità di natura contrattuale quella della struttura sanitaria. In mancanza, tuttavia, di una norma transitoria che autorizzi l'applicazione dello ius superveniens di cui alla L. n. 24 del 2017,
c.d. legge Gelli-Bianco, ai fatti generatori di responsabilità pregressi rispetto alla sua entrata in vigore, deve ritenersi operante la regola generale di cui all'art. 11 disp. prel. cod. civ. (, per cui che deve considerarsi ininfluente, nel caso de quo la promulgazione della medesima normativa.
Tale conclusione, già sostenuta dalla prevalente giurisprudenza di merito, risulta avvalorata da Cass. n. 28994/2019, secondo cui le norme sostanziali contenute nella L. n. 24/17, tra cui l'art. 7 co. 3, non hanno portata retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore.
Da ciò consegue che la responsabilità della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, vada inquadrata nella responsabilità contrattuale da inadempimento ex art. 1218 c.c., senza che assuma alcun rilievo la circostanza che la struttura, per adempiere le sue prestazioni, si avvalga dell'opera di esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti, trovando applicazione l'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore, che
5 nell'adempimento si avvale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Al riguardo la Suprema Corte ha precisato che in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, ai fini del riparto dell'onere probatorio, il paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o più in generale del rapporto con la struttura), il danno ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, non è stato eziologicamente rilevante (Cass. Sez. Un. 11/1/2008 n. 577, poi Cass. Sez. 3 -
, Sentenza n. 24073 del 13/10/2017).
Costituisce, più in particolare, ius receptum il principio in virtù del quale il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura privata o ente ospedaliero ha fonte in un autonomo contratto a prestazioni corrispettive dal quale insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo “lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. (cfr. Cass., sez. III, 14.07.2004 n. 13066, Cass.,
Sez. Un., 11.1.2008 n. 577 secondo cui “in virtù del contratto, la struttura deve quindi fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di “assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori”).
La Corte Suprema ha inquadrato, infatti, la responsabilità della struttura sanitaria nella responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, comporta la conclusione di un contratto atipico (c.d. contratto di «spedalità» o di «assistenza sanitaria») che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti - con la semplice accettazione del malato presso la struttura- avente ad oggetto sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario sia prestazioni secondarie ed accessorie.
Ne consegue che la responsabilità contrattuale della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, inquanto, a norma dell'art. 1228
c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche “di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto. Per cui è pacifico che la
6 responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, vada ricondotta alla responsabilità da inadempimento, senza che rilevi a tal fine il fatto che la struttura (sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato) per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti. Quanto alla natura dell'obbligazione assunta dalla struttura sanitaria e/o dal professionista, costituisce una obbligazione di mezzi, di modo che il mancato raggiungimento del risultato non determina inadempimento;
l'inadempimento, ovvero l'inesatto adempimento, consiste nell'aver tenuto un comportamento non conforme alla diligenza richiesta.
In particolare, la diligenza dovuta nell'adempimento della prestazione deve essere valutata, a norma dell'art. 1176, secondo comma, c.c., con riguardo alla natura della specifica attività esercitata;
tale diligenza è quella del debitore qualificato ai sensi dell'art. 1176, secondo comma,
c.c., che comporta il rispetto degli accorgimenti e delle regole tecniche oggettivamente connesse all'esercizio della professione e ricomprende, pertanto, anche la perizia;
nello specifico si tratta della leges dell'ars medica di natura cautelare volte a perimetrare l'ambito di liceità dell'intervento
(cfr., civ. n. 23918/2006).
Ed ancora:” Tra gli obblighi di protezione che assume il medico nei confronti del paziente, per effetto del "contatto sociale" tra il primo ed il secondo, non rientra quello di garantire un determinato risultato della prestazione sanitaria, a meno che il paziente - sul quale incombe il relativo onere - non dimostri l'espressa assunzione della garanzia del risultato da parte del medico.
(Cass. n 16394 del 13/07/2010).
Ciò posto, il riparto dell'onere probatorio segue in primo luogo i generali criteri operanti in tema di prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento, in virtù dei quali “il creditore, che agisce per il risarcimento del danno, deve fornire la dimostrazione della fonte negoziale o legale del suo diritto e può limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dall'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero che quest'ultimo non è stato possibile per causa a lui non imputabile” (cfr. Cass., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass., Sez. Un., 11.01.2008 n.577).
In particolare poi “in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, secondo il
7 criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del “più probabile che non”, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinali da un evento imprevisto e imprevedibile” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 975 del 16 gennaio 2009); con la precisazione per cui “in tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente per danni derivanti dall'esercizio di attività di carattere sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato il suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno” (v.
Cass. 15993 del 21 luglio 2011 e Sez. 3, Sentenza n. 20904 del 12/09/2013).
Per quanto sopra, quindi, la domanda attorea e degli intervenuti va esaminata tenendo conto che era onere degli stessi dimostrare l'esistenza del contratto con la struttura sanitaria ed allegarne l'inadempimento o l'inesatto adempimento delle prestazioni mediche rese in suo favore;
ed era a carico dell'Azienda ospedaliera convenuta della fornire la prova che le medesime prestazioni erano state rese in modo diligente e che quindi i pregiudizi lamentati erano stati determinati da un evento imprevisto o imprevedibile ovvero erano evitabili.
Inoltre, il creditore deve allegare non solo l'altrui inadempimento, ma deve anche dedurre e provare l'esistenza di una lesione al bene della vita per cui chiede il ristoro, nonché la riconducibilità della lesione al fatto del debitore.
Applicando correttamente i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi di malpractice sanitaria, il paziente, infatti, ha anche l'onere di provare il nesso di causalità tra la condotta posta in essere e l'evento dannoso di cui chiede il risarcimento, per cui occorre verificare, la sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta, commissiva o omissiva del sanitario e il danno cagionato al paziente (c.d. nesso di causa) cioè occorre la dimostrazione che la violazione delle leges artis, si ponga quale fattore causale rispetto al danno patito.
In altri termini, il paziente danneggiato ha l'onere di provare non solo un'inadempienza del sanitario rispetto alla prestazione professionale dedotta, ma il collegamento materiale causa-effetto da cui sia derivato un danno. Sul punto, l'unanime orientamento della Cassazione (v. sen. n.
29315/2017), che, in materia di responsabilità medica, richiama l'onere del paziente di dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo la regola del
"più probabile che non", causa dell'evento dannoso.
Tale criterio non si esaurisce in una verifica condotta alla stregua della probabilità statistica
8 quindi al mero rilievo della probabilità quantitativa della frequenza di un determinato evento, ma richiede che il giudice ne accerti la validità nel caso concreto, secondo il criterio della probabilità logica, che tiene conto delle circostanze di fatto e delle evidenze probatorie del caso, considerando la eventuale esclusione di altre possibili cause alternative.
Ciò posto, la domanda proposta dagli attori e dagli intervenuti, come già anticipato, risulta infondata.
Venendo più propriamente all'esame del merito della controversia, gli attori avevano l'onere di spendersi in una compiuta attività assertiva, accompagnata da adeguata attività probatoria, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria, spiegata in conseguenza della perdita subita.
Quanto alle deduzioni formulate nell'ambito del presente giudizio, connotato da precisi oneri assertivi e probatori, le parti attrici e le parti intervenute, le quali hanno agito in proprio ed in qualità di eredi e stretti congiunti di , con riferimento all'an debeatur, hanno allegato Persona_2
e fornito prova solo dell'esistenza del “contratto” intercorso tra la paziente la struttura convenuta mediante il ricovero della stessa presso i locali dell'azienda ospedaliera ivi convenuta, come risulta dalla documentazione versata in atti, ma non hanno offerto ulteriori riscontri al fine di dimostrare la ricorrenza, nel caso di specie, degli altri elementi fondanti la responsabilità contrattuale, della medesima convenuta, al fine di ottenere l'invocata sentenza di condanna nei suoi confronti.
Di contro, le scarne allegazioni su presunte condotte omissive, generatrici di danni, non sono state supportate da adeguati riscontri in termini probatori, non potendosi a tal fine ritenere sufficiente il deposito della certificazione sanitaria e di una consulenza tecnica di parte, stante il suo limitato valore, inquanto trattasi di mera allegazione difensiva.
Tali deduzioni, infatti, oltre che indimostrate, risultano smentite dalle conclusioni cui è pervenuto il collegio peritale nominato nel corso del giudizio che sono pienamente condivise dal
Tribunale.
Circa l'accertamento peritale va certamente rigettata l'eccezione di nullità della ctu avanzata dagli attori nelle note di trattazione scritte all'udienza del 13.12.24 per aver il collegio peritale nominato, prima inviato la bozza, e successivamente proceduto al suo deposito prima della scadenza dei termini concessi dal G.I con provvedimento del 5.4.24.
A tal proposito si rileva che i termini per il deposito della perizia sono da considerarsi generalmente ordinatori e non perentori con la conseguenza che il loro mancato rispetto non comporta automaticamente la nullità, sanzione che spetterebbe, invece, nel caso di violazione del principio del contraddittorio (v. Cass., 13 luglio 2018, n. 18522; Cass., 9 ottobre 2017, n. 23493).
Nella fattispecie esaminanda non è dato riscontrare alcuna violazione e lesione dei diritti di
9 difesa degli attori considerato che, nonostante la trasmissione anticipata della bozza da parte del collegio peritale alle parti, il ctp degli attori è stato posto nella condizione di effettuare tutte le osservazioni critiche alla medesima, così come ha fatto, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio regolante l'equo e corretto svolgimento del processo.
Superata nei termini appena illustrati l'eccezione di nullità della perizia, si rileva che gli attori e i terzi intervenuti hanno lamentato, in particolare, una condotta omissiva da parte dei sanitari, integrata nella seconda fase clinica – iniziata nella stessa giornata del 29.09.2016 alle ore
08.39 – sulla considerazione che dal momento del ricovero nel reparto di chirurgia generale, non sarebbero stati posti in essere accertamenti diagnostici, eccetto un esame emato-chimico ed un esame obiettivo, che rilevava quadro di addome acuto per pancreatite acuta.
Dunque, secondo le prospettazioni difensive degli attori e dei terzi intervenuti, le condizioni cliniche della paziente avrebbero richiesto un intervento immediato, laddove, invece, Per_2
fu lasciata in uno stato di attesa, senza alcun approfondimento diagnostico e anamnestico
[...] del dolore senza che la stessa fosse stata trattata farmacologicamente per ridurre il dolore intenso riferito, subendo così gravi lesioni alla propria integrità psico-fisica e al bene salute.
Gli attori e gli intervenienti asseriscono, altresì, che dalle analisi cliniche non poteva non giungersi ad una diagnosi immediata di pancreatite acuta considerato l'elevato valore delle amilasi pancreatiche, oltre 200, rispetto al range di riferimento, i forti dolori manifestati dalla paziente e che, dunque, se i medici avessero proceduto ad un trattamento farmacologico della patologia e/o ad un trattamento chirurgico per eliminare la causa meccanica dell'infiammazione, l'exitus della paziente non sarebbe stato quello del decesso.
Ebbene, le suddette doglianze, corroborate dalle conclusioni contenute nell'elaborato peritale di parte, predisposto dalla Dott.ssa sono state completamente confutate dalle Per_4 conclusioni cui sono pervenuti i c.c.t.t.u.u. nel presente giudizio.
Difatti, il predetto collegio peritale ha escluso la sussistenza di una responsabilità dei sanitari e, dunque, della struttura sanitaria per aver gli esercenti medici eseguito la loro attività diagnostica e farmacologica in modo adeguato e tempestivo e secondo il protocollo terapeutico conforme a quanto previsto dalle linee guida SIED E NICE.
In prima battuta, con riferimento al quadro clinico della paziente al momento delle cure è stato accertato che sulla base dei riscontri clinici riportati in cartella clinica, la paziente era affetta da pancreatite acuta severa con annesse alterazioni di laboratorio relative ai valori della creatine mia, dell'azotemia e della glicemia, pertanto il suddetto quadro clinico della era grave Per_2 nonostante le cure erogate durante il ricovero.
10 Con riferimento, poi, al trattamento diagnostico praticato dai sanitari si rileva che il collegio peritale ha accertato che tale attività medica è stata svolta, nel caso di specie, in modo corretto e tempestivo e secondo le linee guida con completezza di tutti gli esami strumentali necessitanti nel caso concreto.
Difatti, nell'elaborato peritale al quesito n. 4, il collegio osserva che “La diagnosi di pancreatite acuta severa fu formulata in modo corretto e non tardivo, nonché subordinata all'obiettività clinica osservata ed alle risultanze di laboratorio rilevate”, non essendo all'uopo necessario procedere ad alcun TC con mezzo di contrasto, spiegando che “Normalmente la TC con mezzo di contrasto non è necessaria, come peraltro, suggerito dalle stesse linee guida in materia.
Tutt'al più per una più precisa diagnosi di pancreatite necrotica (5-10%) la TC potrà essere effettuata, (a meno di indicazione precise, quali ad es. un sospetto di perforazione intestinale o un infarto intestinale) non prima di 72 ore e, meglio, dopo 5-7 giorni dall'esordio dei sintomi. Le ragioni per non eseguire la TC precocemente sono almeno tre: all'inizio la presenza e l'estensione della necrosi non sono ben valutabili, l'estensione della necrosi non è direttamente correlata alla severità dell'insufficienza d'organo e la presenza nella prima settimana alla TC di raccolte fluide peri-pancreatiche o necrosi peripancreatica non richiedono in genere trattamenti specifici” (v. risposta alle OSSERVAZIONI alla perizia).
Anche nell'integrazione alla perizia il collegio ha asseverato che “Nel sospetto di pancreatite acuta, è raccomandata l'esecuzione dell'ecografia addominale. L'ecografia è utile nella diagnosi della pancreatite acuta evidenziando l'aumento volumetrico del pancreas ed alterazioni infiammatorie peripancreatiche. L'ecografia può contribuire all'identificazione della causa biliare di malattia (calcoli, dilatazione delle vie biliari) e la TC con mezzo di contrasto del pancreas non è sempre necessaria per la diagnosi e dovrebbero essere riservati ai pazienti in cui la diagnosi non è chiara. Il momento ottimale per la prima valutazione TC è 72–96 h dopo l'esordio dei sintomi……..la TC non è raccomandata in tutti i pazienti con pancreatite acuta e non dovrebbe essere utilizzata sistematicamente per valutare la gravità. L'esame TC, nel caso da noi osservato venne effettuato al momento del ricovero del 29/09/2016.”
Ne deriva che la diagnosi effettuata fu assolutamente tempestiva, come riferita dai
CCTTUU.
L'algoritmo diagnostico, costituito da RX diretta addome, Eco addome e TAC, eseguiti presso il PS dell' , in riferimento alle linee guida, fu del tutto Controparte_9 corretto considerato che, contrariamente a quanto postulato nei rilievi, non vi erano segni di colecistite acuta nè di colangite né di colestasi e pertanto, gli esami strumentali ritenuti necessari dal
11 CTP non trovavano alcuna loro indicazione diagnostica.
Anche in ordine ai trattamenti chirurgici e farmacologici posti in essere dai sanitari non è stato riscontrato alcun inadempimento o omissione da parte degli stessi, essendo stata ritenuta la loro attività svolta adeguata e tempestiva tenuto conto delle condizioni cliniche in cui versava la paziente. Né sarebbe stato possibile un intervento chirurgico, non essendo praticabile nel caso di specie.
Difatti, nel rispondere al quesito n.7 il collegio dei periti ha accertato che non era praticabile al caso di specie alcun intervento chirurgico, e che l'apporto terapeutico somministrato risultava corretto e mirato a fronteggiare sia la pancreatite acuta sia le patologie correlate (diabete, cardiopatia ipertensiva).
Ciò è stato ribadito dai periti anche nell'integrazione alla perizia: “Ribadiamo, che dai pochi elementi descrittivi riportati in cartella clinica, il trattamento medico attuato nell'arco del breve ricovero fu adeguato (terapia idradante- digiuno).” e che “Il trattamento medico prevede il mantenimento di un'adeguata microcircolazione attraverso la somministrazione di liquidi. La soluzione Ringer-lattato sembra avere un effetto antinfiammatorio, ma gli studi randomizzati pubblicati non sono conclusivi nel dimostrare la superiorità del Ringer-lattato rispetto alla soluzione salina standard sulla "mortalità" per pancreatite acuta grave. La terapia prescritta alla paziente fu rispettosa delle linee guida”.
Pertanto, in virtù del corretto trattamento diagnostico e farmacologico effettuato dai sanitari il collegio peritale ha ritenuto, invece, che la causa del decesso è da ricollegarsi eziologicamente
“alle ben note complicanze sistemiche correlate alle gravi forme di pancreatite connesse principalmente al danno renale acuto ed alla risposta infiammatoria sistemica (SIRS) persistente” e che all'uopo, sulla scorta del giudizio controfattuale, non erano applicabili condotte terapeutiche diverse rispetto a quelle effettivamente erogate, idonee a modificare in termini di probabilità o di mera possibilità, il giudizio prognostico della paziente.
I sanitari, dunque, hanno operato correttamente: hanno eseguito tutti gli esami strumentali richiesti dalle condizioni cliniche presentati dalla paziente;
hanno somministrato il trattamento farmacologico corretto ed in modo tempestivo;
il decesso della non è eziologicamente Per_2 collegato all'attività dei medici derivando, invece da altri fattori;
non erano praticabili condotte terapeutiche diverse rispetto a quelle effettivamente erogate, idonee a modificare in termini di probabilità o di mera possibilità, il giudizio prognostico della paziente.
Tali risultanze peritali, come già detto, sono pienamente condivisibili da questo Giudicante tenuto conto che l'elaborato in atti risulta chiaro, lineare, preciso e puntuale, esente da vizi logici,
12 non sussistendo, pertanto, alcun motivo per discostarsi dal medesimo, anche alla luce delle precise risposte fornite alle osservazioni rivolte dai consulenti di parte nominati.
Vanno superate anche le controdeduzioni del ctp Dott. formulate Persona_5 nell'interesse degli attori, depositate con le note di trattazione scritte dell'udienza del 9.5.25 già confutate dai riscontri scientifici cui sono pervenuti i c.c.t.t.u.u. nominati già illustrati nella perizia e nell'integrazione della stessa, non apportando in giudizio alcun elemento probatorio nuovo idoneo a contrastare le conclusioni della ctu espletata.
Del resto, è noto il principio secondo cui “ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto a esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, in quanto l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 11 giugno 2018, n. 15147).
Infatti, può ritenersi che il giudice del merito, aderendo alle conclusioni del consulente tecnico che abbia a sua volta replicato ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione “con l'indicazione delle fonti del suo convincimento” (Sull'ormai pressoché pacifica possibilità di motivare per relationem attraverso il semplice richiamo alle conclusioni peritali, Cass.
Civ., Sez. I, 24 dicembre 2013, n. 28647).
Inoltre, deve rilevarsi che la CTU non è affetta da alcuna nullità, in relazione al deposito dell'elaborato da parte di uno solo dei membri del collegio peritale.
L'elaborato indica chiaramente che esso venne stilato congiuntamente come rilevati nel corso del documento sia in intestazione sia laddove sono indicate i nomi die redattori.
La circostanza che esso sia stato, poi, depositato da uno solo dei membri del collegio non inficia la validità della CTU espletata né è possibile revocare in dubbio la riferibilità all'intero collegio.
Deriva da tutto quanto appena detto che gli odierni istanti (attori e intervenuti) non hanno assolto al proprio onere probatorio non essendo riusciti, in particolare, a dimostrare la sussistenza del nesso eziologico intercorrente tra omissioni lamentate e danni subiti da essendo Persona_2 stato accertato che non erano praticabili condotte diverse da quelle messe in atto idonee a scongiurare l'evento morte la cui causa è da rinvenirsi nelle “ ben note complicanze sistemiche correlate alle gravi forme di pancreatite connesse principalmente al danno renale acuto ed alla risposta infiammatoria sistemica (SIRS) persistente; per converso, l' convenuta Controparte_1 ha dimostrato la correttezza dell'operato degli esercenti la professione sanitari in ogni fase del loro intervento, i quali non sono incorsi in alcun inadempimento o omissione avendo, al contrario, agito
13 in modo tempestivo e adeguato alle condizioni cliniche del caso concreto e secondo le linee guida richieste.
In conclusione, per le suesposte ragioni la domanda risarcitoria spiegata dagli attori e dai terzi intervenuti deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza degli attori e dei terzi intervenienti e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 s.m.i., tenuto conto dello scaglione di riferimento (individuato in quello per le cause di valore indeterminabile e di bassa complessità).
Anche le spese di CTU, come liquidate, si pongono definitivamente, in solido, a carico delle parti attrici e di tutte le parti intervenute soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte;
- rigetta tutte le domande avanzate dagli attori e dai terzi intervenuti nei confronti dell' ; Controparte_1
- condanna gli attori e gli intervenuti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese di lite, che liquida in € 7.616,00 per compensi oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico degli attori e dei terzi intervenuti, in solido tra loro, le spese della CTU espletata in corso di causa, come liquidate durante il corso del giudizio.
Catanzaro, 27 novembre 2025 Il Giudice
dott.ssa Adele Ferraro
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