TRIB
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/06/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2119/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Modena
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente e Relatore
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 2119/2025 promosso da:
(cf. ), rappresentato e difeso dall'avv.GARETTI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA e
(cf ) rappresentata e difesa dall'avv.ZANNI Controparte_1 C.F._2
ELENA
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
§
pagina 1 di 4 I ricorrenti sono genitori dei figli , , e , ad oggi quest'ultima unica Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
maggiorenne ancora non autosufficiente.
Le parti hanno inizialmente ottenuto dal Tribunale di Modena sentenza di divorzio n. 1935/2016,
pubblicata il 18/10/2016, pronunciata su conclusioni congiunte delle parti, in forza della quale, tra le varie cose, si era impegnato a contribuire al mantenimento dei quattro figli , Parte_1 Per_1
, e attraverso la corresponsione alla madre della somma mensile di Euro Per_2 Per_4 Per_3
-3.000,00= (tremila/00),oltre al 50% delle spese straordinarie.
Successivamente le parti ottenevano dal Tribunale di Modena decreto del 08.09.2021 nel procedimento di ricorso congiunto per la modifica delle condizioni del divorzio RG. N. 3815/2021 V.G. ,con cui è
stato revocato il contributo paterno per il mantenimento della figlia , divenuta economicamente Per_1
indipendente. Il contributo paterno per il mantenimento ordinario dei tre figli , e Per_2 Per_3
è stato, quindi, rideterminato in totali euro 2.500 mensili da settembre 2021. Per_4
Con ricorso del 28/05/2025 le parti hanno domandato congiuntamente modificarsi le statuizioni della suddetta sentenza, in particolare chiedendo il recepimento delle seguenti nuove condizioni, essendo e divenuti maggiorenni ed autosufficienti: Per_3 Per_2
“Disporre la revoca del contributo al mantenimento dei figli e (sia sotto il profilo Per_2 Per_3
delle spese ordinarie, sia sotto il profilo di quelle straordinarie), essendo alle condizioni attuali i
medesimi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, con effetto dal mese di giugno 2025;
- Disporre che, in revisione anche dell'ammontare del contributo di mantenimento dell'altra figlia a
carico del signor previsto in sede di divorzio, contribuisca dal mese di giugno Pt_1 Parte_1
2025 al mantenimento della figlia attraverso la corresponsione della complessiva somma Per_4
mensile di Euro =960,00= (novecentosessanta/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici
ISTAT e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese mediante accredito sul conto corrente bancario o
BancoPosta della signora ferma restando la condizione n. 5 del divorzio nel suo restante CP_1
contenuto (ivi compresa la ripartizione delle spese di carattere straordinario sostenute per la
pagina 2 di 4 figlia in misura della metà per ciascun genitore) e ferme tutte le altre condizioni del divorzio. Per_4
- Le spese e i compensi della presente procedura si intenderanno integralmente compensati tra le parti,
con rinuncia alla solidarietà ad opera di ciascuno dei legali, giusta quanto previsto dalla Legge
Professionale.
- Le parti si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e
riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della
sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dai medesimi
sin da ora rinunciata e rimossa.
- Fermo per il resto, ove non modificato o revocato dai suestesi patti, quanto statuito nella sentenza di
divorzio n. 1935/2016, emessa dal Tribunale di Modena in data 12.10.2016 e pubblicata il 18.10.2016,
a definizione del procedimento RG. N. 4008/2016, passata in giudicato a seguito di acquiescenza
prestata dalle parti in data 21.10.2016, così come già modificata dal decreto emesso da questo
Tribunale il 07/08.09.2021 nel procedimento RG. N. 3815/2021 V.G..”
Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
§
Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del Tribunale.
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale:
- in parziale modifica delle statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Modena n. 1935/2016,
pubblicata il 18.10.2016, a definizione del procedimento RG. N. 4008/2016, così come già modificata pagina 3 di 4 dal decreto emesso da questo Tribunale il 08.09.2021 nel procedimento RG. N. 3815/2021 V.G,
provvede nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
- conferma nel resto per quanto di ragione;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data 19/06/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Modena
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente e Relatore
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 2119/2025 promosso da:
(cf. ), rappresentato e difeso dall'avv.GARETTI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA e
(cf ) rappresentata e difesa dall'avv.ZANNI Controparte_1 C.F._2
ELENA
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
§
pagina 1 di 4 I ricorrenti sono genitori dei figli , , e , ad oggi quest'ultima unica Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
maggiorenne ancora non autosufficiente.
Le parti hanno inizialmente ottenuto dal Tribunale di Modena sentenza di divorzio n. 1935/2016,
pubblicata il 18/10/2016, pronunciata su conclusioni congiunte delle parti, in forza della quale, tra le varie cose, si era impegnato a contribuire al mantenimento dei quattro figli , Parte_1 Per_1
, e attraverso la corresponsione alla madre della somma mensile di Euro Per_2 Per_4 Per_3
-3.000,00= (tremila/00),oltre al 50% delle spese straordinarie.
Successivamente le parti ottenevano dal Tribunale di Modena decreto del 08.09.2021 nel procedimento di ricorso congiunto per la modifica delle condizioni del divorzio RG. N. 3815/2021 V.G. ,con cui è
stato revocato il contributo paterno per il mantenimento della figlia , divenuta economicamente Per_1
indipendente. Il contributo paterno per il mantenimento ordinario dei tre figli , e Per_2 Per_3
è stato, quindi, rideterminato in totali euro 2.500 mensili da settembre 2021. Per_4
Con ricorso del 28/05/2025 le parti hanno domandato congiuntamente modificarsi le statuizioni della suddetta sentenza, in particolare chiedendo il recepimento delle seguenti nuove condizioni, essendo e divenuti maggiorenni ed autosufficienti: Per_3 Per_2
“Disporre la revoca del contributo al mantenimento dei figli e (sia sotto il profilo Per_2 Per_3
delle spese ordinarie, sia sotto il profilo di quelle straordinarie), essendo alle condizioni attuali i
medesimi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, con effetto dal mese di giugno 2025;
- Disporre che, in revisione anche dell'ammontare del contributo di mantenimento dell'altra figlia a
carico del signor previsto in sede di divorzio, contribuisca dal mese di giugno Pt_1 Parte_1
2025 al mantenimento della figlia attraverso la corresponsione della complessiva somma Per_4
mensile di Euro =960,00= (novecentosessanta/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici
ISTAT e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese mediante accredito sul conto corrente bancario o
BancoPosta della signora ferma restando la condizione n. 5 del divorzio nel suo restante CP_1
contenuto (ivi compresa la ripartizione delle spese di carattere straordinario sostenute per la
pagina 2 di 4 figlia in misura della metà per ciascun genitore) e ferme tutte le altre condizioni del divorzio. Per_4
- Le spese e i compensi della presente procedura si intenderanno integralmente compensati tra le parti,
con rinuncia alla solidarietà ad opera di ciascuno dei legali, giusta quanto previsto dalla Legge
Professionale.
- Le parti si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e
riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della
sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dai medesimi
sin da ora rinunciata e rimossa.
- Fermo per il resto, ove non modificato o revocato dai suestesi patti, quanto statuito nella sentenza di
divorzio n. 1935/2016, emessa dal Tribunale di Modena in data 12.10.2016 e pubblicata il 18.10.2016,
a definizione del procedimento RG. N. 4008/2016, passata in giudicato a seguito di acquiescenza
prestata dalle parti in data 21.10.2016, così come già modificata dal decreto emesso da questo
Tribunale il 07/08.09.2021 nel procedimento RG. N. 3815/2021 V.G..”
Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
§
Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del Tribunale.
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale:
- in parziale modifica delle statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Modena n. 1935/2016,
pubblicata il 18.10.2016, a definizione del procedimento RG. N. 4008/2016, così come già modificata pagina 3 di 4 dal decreto emesso da questo Tribunale il 08.09.2021 nel procedimento RG. N. 3815/2021 V.G,
provvede nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
- conferma nel resto per quanto di ragione;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data 19/06/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4