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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 17/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 594/2024 alla udienza del 17/01/2025 , richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti, all'esito di discussione orale, ha pronunciato la seguente::
SENTENZA
Tra
, rapp. e dif. dall'Avv. N. Travaglini;
Parte_1
Ricorrente
E
CP_1
Resistente contumace
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.7.2024, il ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia e, comunque, l'annullabilità del licenziamento intimato da con CP_1 lettera datata 29.3.2024, pervenuta allo stesso in 3.4.2024;
conseguentemente, in via principale, ex art. 3, comma 1, D. Lgs. n.
23/15, chiedeva di condannare la a corrispondergli, a titolo di CP_1 indennità risarcitoria, una somma pari a 20 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R. (o quel diverso numero di mensilità che verrà ritenuto spettante), pari ad € 38.690,40, o al diverso importo di giustizia, da parametrarsi ad una mensilità di € 1.934,52 (o del diverso importo di giustizia) e comunque non inferiore a 6 mensilità;
in subordine, chiedeva di condannare la società resistente, ex art. 4 comma 1 del D. Lgs. n. 23/15, a corrispondergli, a titolo di indennità risarcitoria, una somma pari a n. 10 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R. (o al diverso numero di mensilità che verrà ritenuto spettante), pari ad € 19.345,20 o al diverso importo di giustizia, da parametrarsi ad una mensilità di € 1.934,52 (o a quel diverso importo mensile che verrà individuato) e comunque non inferiore a 2 mensilità;
in ulteriore subordine chiedeva di accertare e dichiarare la sussistenza di un giustificato motivo soggettivo di licenziamento in luogo della giusta causa addotta da e conseguentemente di CP_1 condannare la stessa a corrispondergli l'indennità sostitutiva di preavviso, pari alla somma di € 527,59 ovvero pari a diversa somma, oltre rivalutazione monetaria dalle singole decorrenze al saldo effettivo nonché interessi legali ordinari dalle singole decorrenze al deposito del presente atto ed interessi legali nella misura prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di
2 pagamento nelle transazioni commerciali ex art. 1284, comma 4, c.c., dal deposito del presente atto al saldo effettivo.
Il ricorrente osservava:
di aver prestato attività lavorativa, dal giorno 02.08.2019 al
03.04.2024, in forza di una serie di contratti di lavoro stipulati con le varie società appaltatrici, alle quali erano state assegnate le lavorazioni dalla committente White Solutions s.r.l. e nello specifico, sino al 31.03.2022 ad
Alpha Società Cooperativa;
dall'01.04.2022 a CP_1
di essere stato assunto dalla in data 1.4.2022, con qualifica CP_1 di operaio ed inserito nel 5° livello professionale dell'inquadramento unico previsto dal C.C.N.L. Logistica Trasporto Merci e Spedizione;
di aver ricevuto diverse lettere di contestazione disciplinare;
le prime due datate 7.11.2023, la terza datata 28.02.2024, la quarta datata
29.02.2024, la quinta e la sesta datate 18.03.2024;
che, nello specifico, la prima contestazione aveva ad oggetto quanto di seguito: “In particolare, nella data del 4/12/2023 nel suo ordinario turno di lavoro previsto con inizio turno alle 9,00, ovviando alle ordinarie prassi lavorative preparava le merci sui bancali e non sul roll. Tale inspiegabile ed arbitraria attività, comportava alla scrivente oggettivi ed evidenti danni economici correlati al processo di fatturazione (…)”;
che la seconda contestazione aveva ad oggetto quanto di seguito:
“In particolare, nella data del 5/12/2023 nel suo ordinario turno di lavoro previsto con inizio turno alle 9,00 e termine alle 17,00 con 30 minuti di pausa,
3 il terminale di attività a Lei fornito in dotazione forniva scollegamento, e pertanto attività improduttiva ingiustificata come a seguire: - Nella data del
5/12/2023: lista agganciata alle 14,24 e iniziata alle 14,32 abbiamo 8 minuti di scollegamento del terminale Nella stessa data del 5/12/2023: a fine turno si determina 1 ora di scollegamento”;
che la terza contestazione aveva ad oggetto quanto di seguito: “in data 27.2.2024 nel suo ordinario turno di lavoro con inizio turno ore 9,00, interrompeva la sua ordinaria attività di lavoro alle ore 11,52, anticipando la sua pausa effettivamente prevista alle ore 12,00, pertanto la stessa anticipata di sua spontanea iniziativa e non autorizzata nei termini e nelle tempistiche, con abbandono delle ordinarie attività e mansioni a Lei affidate, con l'aggravante che l'interruzione del turno di lavoro, per pause non autorizzate compromette l'adeguata programmazione produttiva prevista”;
che la quarta contestazione aveva ad oggetto quanto di seguito:
“In particolare, in data 28.2.2024 nel suo ordinario turno di lavoro con inizio ore 9,00, si scollegava dal terminale per 30 minuti, interrompendo la sua ordinaria attività di picking, violando le normative di sicurezza che non prevedono scollegamento da terminale, ed altresì risultante assente ingiustificato per 30 minuti, con abbandono delle ordinarie attività e mansioni a Lei affidate”;
che la quinta contestazione aveva ad oggetto quanto di seguito:
“in data 15.3.2024 nel suo ordinario turno di lavoro con inizio turno ore 9,00, interrompeva la sua ordinaria attività di lavoro alle ore 11,55, anticipando la sua pausa effettivamente prevista alle ore 12,00, pertanto la stessa anticipata di sua spontanea iniziativa e non autorizzata nei termini e nelle tempistiche, con abbandono delle ordinarie attività e mansioni a Lei
4 affidate, con l'aggravante che l'interruzione del turno di lavoro, per pause non autorizzate compromette l'adeguata programmazione produttiva prevista”;
che, infine, la sesta contestazione aveva ad oggetto quanto di seguito: “in data 18.3.2024 nel suo ordinario turno di lavoro con inizio turno ore 9,00, interrompeva la sua ordinaria attività di lavoro alle ore 11,55, anticipando la sua pausa effettivamente prevista alle ore 12,00, pertanto la stessa anticipata di sua spontanea iniziativa e non autorizzata nei termini e nelle tempistiche, con abbandono delle ordinarie attività e mansioni a
Lei affidate, con l'aggravante che l'interruzione del turno di lavoro, per pause non autorizzate compromette l'adeguata programmazione produttiva prevista”;
di esser stato licenziato in data 3.4.2024, con una comunicazione datata 29.3.2024; tale licenziamento richiamava soltanto due lettere di contestazione entrambe datate 7.11.2023, che tuttavia venivano redatte in data precedente rispetto ai fatti avvenuti nelle date 4 e 5 dicembre 2023
e che pertanto non possono essere poste a sostegno del medesimo;
che, più precisamente, in relazione alla lettera di contestazione del
7.11.2023 relativa ai fatti del 4.12.2023, si precisa che durante il suo ordinario turno di lavoro eseguiva con correttezza e buona fede le proprie mansioni, sulla base di quanto indicato nel foglio consegnatogli dalla responsabile del magazzino;
su tale foglio era indicato che il dipendente Parte_2 doveva caricare le merci sui bancali e non sui roll e, dunque, l'errore è da rinvenire su tale documento e non sull'attività effettivamente svolta dal medesimo, che si atteneva a quanto impartito dal proprio responsabile;
di aver dunque operato sempre con diligenza e buona fede nel rispetto dei
5 suoi obblighi contrattuali;
d'altro canto, la datrice non subiva alcun danno economico né danni produttivi;
che in relazione alla lettera di contestazione 7.11.2023 relativa ai fatti del 5.12.2023, si precisa che in data 05.12.2023, durante il suo ordinario turno di lavoro, eseguiva con correttezza e buona fede le proprie mansioni, senza alcuno scollegamento del terminale in dotazione del lavoratore;
qualora nel corso dell'attività lavorativa ad un lavoratore presente in magazzino dovesse scollegarsi il terminale in dotazione (anche in maniera involontaria), i responsabili di provvedono a richiamare CP_1 tempestivamente il lavoratore, chiedendo di provvedere al ricollegamento;
in data 05.12.2023, nessuno dei responsabili richiamava il dipendente, che continuava a prestare la propria attività lavorativa diligentemente, senza alcuna insubordinazione, né tanto meno arrecando alcun danno economico al datore;
che, pertanto, nessun comportamento negligente e nessuna insubordinazione venivano mai posti in essere dal ricorrente, così come nessun danno né alcuna criticità nei processi organizzativi;
che il licenziamento in oggetto è illegittimo per insussistenza del fatto, per genericità delle motivazioni poste a fondamento dello stesso;
in subordine perché sproporzionato rispetto alle condotte contestate ed infine per vizi formali.
non si costituiva in giudizio, dovendo, pertanto, essere CP_1 dichiarata contumace.
6 Il ricorso è fondato e pertanto, non può che essere accolto per quanto di seguito.
È documentato che il ricorrente riceveva contestazione di addebito datata 7.11.2023 (doc.n.6 ricorso, contestazioni di addebito), avente ad oggetto quanto di seguito:
in quella relativa ai fatti del 4.12.2023, “ In particolare, nella data del
4/12/2023 nel suo ordinario turno di lavoro previsto con inizio turno alle 9,00, ovviando alle ordinarie prassi lavorative preparava le merci sui bancali e non sul roll. Tale inspiegabile ed arbitraria attività, comportava alla scrivente oggettivi ed evidenti danni economici correlati al processo di fatturazione (….)”;
in quella relativa ai fatti del 5.12.2023, “In particolare, nella data del
5/12/2023 nel suo ordinario turno di lavoro previsto con inizio turno alle 9,00
e termine alle 17,00 con 30 minuti di pausa, il terminale di attività a Lei fornito in dotazione forniva scollegamento, e pertanto attività improduttiva ingiustificata come a seguire: - Nella data del 5/12/2023: lista agganciata alle 14,24 e iniziata alle 14,32 abbiamo 8 minuti di scollegamento del terminale Nella stessa data del 5/12/2023: a fine turno si determina 1 ora di scollegamento (…)”.
Veniva, poi, comminato il licenziamento in oggetto con comunicazione datata 29.3.2024 (doc.n.15 ricorso, lettera di licenziamento).
Preliminarmente deve osservarsi che il licenziamento del ricorrente è stato intimato dalla società contumace per asserita giusta causa.
7 Orbene, è necessario sottolineare, in ordine al licenziamento per giusta causa, che l'art. 5 Legge n. 604 del 1966, in maniera del tutto chiara, pone in capo al datore di lavoro la dimostrazione circa la giusta causa o il giustificato motivo soggettivo posti alla base del licenziamento.
La giurisprudenza, a tal proposito, afferma che “Per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario e la cui prova incombe sul datore di lavoro, occorre valutare da un lato la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale, dall'altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare;
la valutazione della gravità dell'infrazione e della sua idoneità ad integrare giusta causa di licenziamento si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato”
(Cassazione n. 35 del 2011).
Deve escludersi, in tal caso, l'utilizzo del criterio empirico di vicinanza della prova, circa il quale la giurisprudenza ammette che “è pur vero che se ne può ammettere l'uso (su ciò v., di recente, Cass. n. 486/16), ove la ripartizione dell'onere probatorio in ragione della distinzione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto dia un risultato non soddisfacente dal punto di vista della tutela del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., nel senso di renderlo impossibile o troppo difficile. Ma il criterio empirico di vicinanza alla fonte di prova deve ritenersi comunque
8 interdetto quando - come nel caso dell'art. 5 cit. - il legislatore stabilisca esplicitamente a priori l'onere probatorio” (Cassazione n. 17108 del 2016).
Come correttamente osservato dalle sentenze appena richiamate, qualsiasi diversa esegesi importerebbe una vera e propria sostituzione della valutazione operata dal legislatore con quella dell'interprete e un sostanziale abbandono di ogni regola certa, la cui importanza è invece particolare proprio sul terreno processuale.
Questo per quanto riguarda la ripartizione dell'onere probatorio nel caso di licenziamento comminato per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.
Nel caso che qui interessa, il licenziamento veniva comminato in ragione di varie contestazioni di addebito che dovrebbero esser state ricevute dal ricorrente nelle date del 19.3.2024, 7.12.2023 e 28.2.2024.
Tuttavia, come sopra ricordato, il relativo onere della prova grava sul datore di lavoro.
Quest'ultimo, nella fattispecie in questione, non ha compiutamente dimostrato la giusta causa posta alla base del licenziamento in oggetto, caratterizzata da grave negazione degli elementi essenziali del rapporto fiduciario datore-lavoratore.
Deve ritenersi difatti che la società non costituendosi in CP_1 giudizio, non ha fornito la prova della sussistenza dei fatti a fondamento del licenziamento. Conseguentemente, in considerazione del difetto di prova in ordine alla sussistenza dei fatti di cui alla lettera di licenziamento, quest'ultimo deve ritenersi ingiustificato.
9 Alla stregua di quanto sopra, trova quindi applicazione l'art. 3 del d.lgs. n.23/15 primo comma, che così prevede: “Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità.
Il rapporto di lavoro va dunque dichiarato estinto alla data del licenziamento e il rapporto di lavoro alla data del licenziamento il datore di lavoro deve essere condannata al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a sei mensilità non assoggettate a contribuzione previdenziale, commisurate all'ultima retribuzione di riferimento con gli interessi dal dovuto al soddisfo.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara estinto alla data del licenziamento il rapporto di lavoro e condanna il datore di lavoro al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria pari a sei mensilità non assoggettate a contribuzione previdenziale, commisurate
10 all'ultima retribuzione di riferimento con gli interessi dal dovuto al soddisfo;
2. Pone a carico del datore di lavoro le spese di giudizio, che liquida nella somma di € 1.600,00 per competenze, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso spese generali.
Così deciso in Ascoli Piceno il 17.1.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Giovanni Iannielli)
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