Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/03/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N.2129/2022 R.G.A.C. Sent. n. __________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
GIUDICE UNICO dr. Francesco Abete ha pronunciato la seguente
SENTENZA in grado di APPELLO, nella causa iscritta al n. 2129/2022 del R.G.A.C.
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Carmine Cesarano, con il quale elettivamente domiciliata in Napoli, via dei Mille
n. 40, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Gargiulo, con Controparte_1 studio in Castellammare di Stabia, via Surripa n. 86, in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
OGGETTO: opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c..
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.3.2025, i difensori delle parti chiedevano decidersi la causa, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e alle conclusioni ivi rese, rinunciando ad ogni termine per il deposito di memoria conclusionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 8.4.2022, in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., proponeva appello avverso la sentenza n.
1065/2022, resa dal Giudice di Torre Annunziata, con la quale, in accoglimento della domanda proposta con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. avverso il sollecito di pagamento n. 2020 0002031740476445666 del 2.11.2020, e ritenuta sussistente la giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario, veniva dichiarata l'inefficacia del titolo esecutivo sotteso al
gravato sollecito, avendo accertato il primo Giudice l'intervenuta prescrizione del credito in esso consacrato, versandosi in ipotesi di omesso pagamento della tassa auto, anno d'imposta 2013. Quale primo motivo di impugnazione, l'appellante ribadiva il difetto di competenza (rectius, giurisdizione) dell'adito Giudice di Pace, in favore del Giudice
Tributario, afferendo la cartella esattoriale oggetto di impugnazione alla tassa auto.
Censurava, altresì, la sentenza, non avendo rilevato il primo Giudice l'intervenuta regolare notifica dell'avviso di accertamento, con conseguente insussistenza della eccepita prescrizione, essendo divenuta irretrattabile e definitiva la pretesa per omessa impugnazione dell'avviso stesso.
Si costituiva , contestando nel merito l'appello, del quale Controparte_1 chiedeva il rigetto, eccependone, preliminarmente, l'inammissibilità, in favore dek ricorso per cassazione, essendo stata pronunciata, a suo dire, la sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 617 c.p.c.. Eccepiva, altresì, la sua inammissibilità ai sensi dell'art. 339 c.p.c., insistendo per la sussistenza della giurisdizione in favore dell'adito Giudice Ordinario.
Prodotta documentazione, la causa, assegnata allo scrivente soltanto in data 27.11.2024, sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva riservata in decisione all'udienza del 25.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata – e disattesa – l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da , con la propria comparsa di costituzione e risposta, Controparte_1 per pretesa violazione dell'art. 339 comma 3 c.p.c., sul presupposto che l'appellante abbia impugnato una sentenza relativa ad un giudizio di valore inferiore ad € 1.100,00, resa, quindi, secondo equità. Conformemente al recente orientamento giurisprudenziale, si ritiene che “In seguito all'abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 23 della l. n. 689 del
1981, intervenuta con il d.lgs. n. 40 del 2006, la sentenza che definisce il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, compresa quella del giudice di pace, è soggetta all'appello e non al ricorso per cassazione. L'appello per le cause di valore non superiore
a euro 1.100,00, non è sottoposto alle limitazioni di cui all' art. 339, comma 3, c.p.c. poiché, per espressa disposizione dell'art. 23, comma 11, della legge citata, come modificato dall'art. 99 del d.lgs. n. 507 del 1999, non è applicabile l'art. 113, comma 2,
c.p.c. , sicché non è possibile una pronuncia secondo equità.” (Cass. civ. 22.10.2018 n.
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Sempre in via preliminare, va rilevata l'infondatezza dell'ulteriore sollevato profilo di inammissibilità dell'appello, in favore del ricorso per cassazione, essendo stata pronunciata la sentenza di primo grado, a detta dell'odierno resistente, ai sensi dell'art. 617 c.p.c.. Dalla semplice lettura della gravata pronuncia del Giudice di Pace di Torre
Annunziata, infatti, si evince la qualificazione in termini di opposizione ex art. 615 c.p.c. dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, con conseguente correttezza dell'individuato ed esperito mezzo impugnatorio. Ritiene, al riguardo, lo scrivente, conformemente al consolidato indirizzo esegetico della giurisprudenza di legittimità, che l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell'apparenza, vale a dire con riferimento esclusivo alla qualificazione giuridica dell'azione effettuata dal giudice “a quo”, cioè dal giudice che ha emesso il provvedimento, a prescindere dalla sua correttezza.
Si è così affermato in giurisprudenza, che “L'impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme previste dalla legge per la domanda così come è stata qualificata dal giudice (anche se tale qualificazione sia erronea), e non come le parti ritengano che debba essere qualificata.” (Cass. civ., 23.12.2008 n. 30201; conf.
Cass. civ. 14.12.2007 n. 26294; 17.5.2007 n. 11455; 24.4.2007 n. 9867) Nel caso de quo agitur, come detto, il Giudice di Pace ha correttamente qualificato la domanda introduttiva quale opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c., sicchè altrettanto corretta si manifesta l'individuazione del mezzo di gravame esperito da parte appellante.
Ancora in via preliminare, infine, va esaminata – ed accolta – l'eccezione di carenza di competenza (rectius, giurisdizione) dell'adito Giudice di Pace, sollevata già in primo grado da ed oggi riproposta quale preliminare censura della gravata Parte_1 sentenza di prime cure, ben tenendo presente l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento richiamato nell'atto impugnato, eseguita a mani di familiare convivente dell'appellato in data 31.10.2019, come già risultante dagli atti relativi al giudizio di primo grado. E' noto, al riguardo, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'attribuzione alle commissioni tributarie (oggi Corti di Giustizia Tributaria) della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della L.
28 dicembre 2001, n. 1060, si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria – nel caso di
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specie assenti - sicché in detta cognizione vi ricade anche l'eccezione di prescrizione dedotta tramite l'impugnazione di atti prodromici all'esecuzione (cfr. Cass. Sez. Un.,
3.5.2016 n. 106070; conf. Cass. 31.3.2008 n. 8279). E' altresì noto come la questione concernente l'individuazione del discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria, in caso d'impugnazione di atti di riscossione coattiva, sia stata risolta dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte, nel senso che alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione su fatti incidenti sulla pretesa tributaria (ivi compresi i fatti costitutivi, modificativi ed impeditivi in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale (come nel caso in esame) o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
mentre resta devoluta alla giurisdizione ordinaria la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo in quanto tale (a prescindere dall'esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici), nonché su fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria successivi alla valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o, in caso di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, su quelli successivi all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (cfr. Cass. Sez. Un. 14.4.2020 n. 7822). Nel caso de quo agitur,
è bene ribadirlo, si è in presenza dell'impugnazione di un atto prodromico all'esecuzione forzata, vale a dire il sollecito di pagamento n. 2020 0002031740476445666, con conseguente cognizione a decidere, anche sulla invocata prescrizione, unicamente del
Giudice Tributario. Pertanto, in forza dei principi interpretativi testé enunciati, condivisibili e condivisi dallo scrivente ed ulteriormente ribaditi anche successivamente dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. Un. 28.7.2021 n. 21642; 20.7.2021 n.
20693), non è revocabile in dubbio la spettanza alla giurisdizione tributaria della domanda proposta dall'odierno opponente. (cfr. Cass. Sez. Un. 18.10.2022 n. 30666; sez. un.
29.11.2022 n. 35116).
In accoglimento del proposto gravame, dunque, ed in riforma della impugnata sentenza, va dichiarato il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario, in favore della Corte di Giustizia Tributaria, rimanendo “assorbito” in tale preliminare decisione ogni altro motivo di impugnazione, pure fondato.
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L'evoluzione giurisprudenziale avutasi nella materia in esame, costituisce giusto motivo per compensare tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., le spese del doppio grado di giudizio, riformandosi, anche in parte qua, la gravata sentenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, terza sezione civile, in persona del Giudice dr. Francesco
Abete, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di , con atto di citazione in appello regolarmente Controparte_1 notificato in data 8.4.2022, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, dichiara il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice di Pace in favore della Corte di Giustizia Tributaria, assegnando il termine di giorni novanta per la riassunzione del giudizio;
b) compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, il 26.3.2025.
IL GIUDICE
dr. Francesco Abete
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