Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 07/04/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
Sez. 9 bis
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 07/04/2025 davanti al Giudice Onorario dott.ssa Elisabetta Artino NA, assistito dal cancelliere e dal funzionario addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Giulia Milici, nel fascicolo iscritto al N. Rg. 435/2021, pendente tra
, nato a [...] il [...] e residente a [...], C/da Galice Parte_1
n° 10 (cod. fisc. ), n.q. di titolare della con sede a C.F._1 Controparte_1
Patti (ME), Contrada Case Nuove Russo Timeto, P.I. elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Barcellona Pozzo di Gotto alla via Torino n. 10, presso lo studio dell'avv. Filippo Barbera (PEC:
, che lo rappresenta e difende come da Email_1
procura in atti;
- attore –
CONTRO
con sede legale in Acireale (CT), via Vittorio Sardella, n. 23, c.f./p.i. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania, P.IVA_2 via Gabriele D'Annunzio, n. 41, presso lo studio dell'avv. Salvatore Neri (pec:
, che la rappresenta e difende come da procura in atti Email_2
- convenuto–
E' comparso l'avv. Mauro Aquino in sostituzione dell'avv. Filippo Barbera il quale si riporta alle note conclusive in atti e chiede che la causa venga decisa.
IL GIUDICE ONORARIO
Dato atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale all'esito della Camera di consiglio dà lettura della sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE 9 bis
In persona del gop Elisabetta Artino NA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Avente ad oggetto: vendita di cose mobili
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 50 c.p.c., ritualmente notificato, , n. q. Parte_1
di titolare della ditta MGN FURNARI, conveniva in giudizio la chiedendo la Controparte_2 condanna di quest'ultima al pagamento della somma di € 8.848,01, oltre interessi di mora ex d.lgs.
192/2012 per la fornitura di materiali di cui alle fatture n. 227 del 20 settembre 2017, n. 235 del 26 settembre 2017, n. 244 del 3 ottobre 2017 e n. 251 del 9 ottobre 2017.
Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale precisava che: lo stesso aveva richiesto alla ditta
[...] un preventivo per l'eventuale fornitura di pietra arenaria presso un cantiere di lavori CP_1
pubblici per la messa in sicurezza dei pavimenti musivi della Villa Romana di Patti (ME); l'attrice aveva fornito tale preventivo in data 18 settembre 2017, il quale era stato sottoscritto da CP_2
per accettazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali proposte, tuttavia al predetto
[...]
preventivo non seguiva l'effettivo ordine della merce, in quanto il convenuto preferiva rivolgersi ad altri fornitori. Tanto premesso, il convenuto eccepiva l'infondatezza del credito vantato dalla CP_1
per insussistenza delle presunte forniture e disconosceva, altresì, la firma apposta nei
[...]
documenti di trasporto e consegna della merce, concludendo per il rigetto delle domande attoree.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e prova orale e, dopo essere stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, all'odierna udienza, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., veniva decisa.
Tanto premesso in fatto, la domanda di parte attrice è fondata e va accolta per quanto di ragione.
È pacifico, poiché riconosciuto dalla stessa società convenuta, che quest'ultima abbia accettato espressamente il preventivo e le condizioni generali di vendita mediante la sottoscrizione dei predetti documenti;
tuttavia, la ha, altresì, addotto che il suddetto preventivo prevedeva la Controparte_2 necessità, per l'effettiva conclusione del contratto e l'esecuzione delle prestazioni di fornitura, che la medesima società provvedesse all'ordine della merce e, la prova di ciò, risiederebbe nell'indicazione dei termini di consegna come “da concordare”. Orbene, come è noto, il preventivo rappresenta a tutti gli effetti una proposta contrattuale attraverso cui ci si impegna ad eseguire una determinata prestazione contro un prezzo.
L'accettazione della proposta contrattuale, ai sensi dell'art. 1326 c.c., determina la conclusione del contratto non appena il proponente ha conoscenza della stessa;
conoscenza che, nel caso di specie, coincide con la consegna dei predetti documenti regolarmente firmati, avvenuta in data 18.9.2017.
Ciò posto, va altresì rilevato che il contratto de quo è qualificabile come vendita di cose mobili che, in base ai principi generali, si conclude con la mera prestazione del consenso.
A tal riguardo deve precisarsi la differenza tra contratti consensuali e contratti reali da un lato e contratti ad effetti obbligatori e ad effetti reali dall'altro. Mentre la prima distinzione attiene al momento di conclusione del contratto, che, come già detto, nei contratti consensuali coincide con lo scambio di consensi, la seconda attiene invece agli effetti che derivano dal contratto stesso, che possono essere reali, in virtù del generale principio del consenso traslativo, o meramente obbligatori.
È, dunque, possibile – come avviene, ad esempio, nel caso di vendita di cosa generica e di cosa futura– che vi siano contratti consensuali ad effetti obbligatori, in cui il contratto si conclude sempre in forza del mero consenso ma l'effettivo trasferimento del bene richiede un ulteriore atto, rappresentato, negli esempi fatti, dall'individuazione e dalla creazione delle res.
Alla luce dei superiori principi, nonché di quanto pattuito nel preventivo e nelle condizioni generali di vendita, nel caso di specie il contratto deve ritenersi concluso al momento della sottoscrizione dei predetti documenti. La necessità di concordare i termini di consegna non incide sul momento perfezionativo del rapporto giuridico ma attiene semplicemente alla concreta individuazione dei tempi di esecuzione delle prestazioni;
prestazioni cui le parti si erano già obbligate in forza dello scambio tra proposta e accettazione.
Ciò premesso, va inoltre rilevato che dalla prova testimoniale è emerso che parte attrice ha effettivamente proceduto alla consegna della merce direttamente nel luogo in cui la stessa doveva essere impiegata. (cfr. testimonianza di , confermata anche dalla testimonianza di TI
) Testimone_2
In merito al quantum chiesto dall'attore, di importo maggiore rispetto a quello indicato nel preventivo, deve rilevarsi che il ha provato di aver fornito un quantitativo di materiale superiore rispetto Pt_1
a quello originariamente pattuito, circostanza che ha giustificato il maggior credito richiesto.
La correttezza circa l'effettiva quantità di materiale fornito si ricava dalla prova orale (cfr. testimonianza : “ADR LET. B […] Vera la circostanza e ciò posso dire perché ho Testimone_2 assistito alla consegna della pietra sul cantiere di Villa Romana ed io ho fatto la posa in opera della stessa, ricordi di avere visto i documenti di cui all'allegato 5 al momento della consegna della merce”).
I testi escussi hanno confermato il quantitativo di materiale consegnato di cui ai documenti di trasporto allegati da parte attrice, la cui visione e consegna è stata confermata.
In conclusione, la domanda attorea merita accoglimento totale, con condanna del convenuto al pagamento dell'importo richiesto oltre interessi moratori ex d. lgs. 192/2012 decorsi gg 30 dalla data di ricevimento delle singole fatture e sino al soddisfo.
Le spese di lite, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i.,
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 435/2021 R.G, disattesa e assorbita ogni altra istanza eccezione e difesa, così provvede:
Accoglie la domanda dell'attore e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento della somma di
€ 8.848,01 oltre interessi di mora come da parte motiva;
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, che si liquidano Controparte_2 in € 5.341 (di cui € 264,00 per esborsi), oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Patti, il 07/04/2025
Il Giudice
Elisabetta Artino NA