Sentenza 4 ottobre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/10/2002, n. 14258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14258 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2002 |
Testo completo
REPUBBLI A ITALI1 4:25 8 / 0 2 IN NOME DEL OPOLO TALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Procudero SEZIONE PRIMA CIVILE carl. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 5182/00 OLLA Presidente Dott. Giovanni Dott. Mario Consigliere ADAMO Cron. 33131 Dott. Walter Consigliere CELENTANO - Rep. 3757 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere - Ud. 22/05/2002 Rel. Consigliere Dott. Maria Rosaria CULTRERA - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE S ENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: As per diritu CA IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA | OIL 2002 IL CANCELLIERE GIACINTO CARINI 58, presso l'avvocato FERDINANDO TOTA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIORGIO CAGGIULA, giusta delega in calce al ricorso;
ricorrente
contro
RI IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CANCELLI MARZIALE 36, presso l'avvocato MARI CONCETTA TROVATO, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO VINCI, giusta procura a margine del controricorso;
2002 controricorrente 1197 avverso la sentenza n. 2941/99 del Tribunale di LECCE, 1 depositata il 09/12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/2002 dal Consigliere Dott. Maria Rosaria CULTRERA;
udito per il resistente l'Avvocato Tota che ha chiesto. l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IA UC esponeva che AR CA , proprieta- rio di un fondo confinante con il suo, aveva demolito sine titulo il muro di confine tra le due proprietà e chiedeva al Giudice di Pace di Gallipoli accertamento tecnico preventivo al fine di attestare lo stato dei luoghi. Indi, con atto 21.1.98, citava il CA in- nanzi al detto giudice per ottenerne la condanna al ri- sarcimento del danno in L.
4.387.600 per la ricostru- zione del muro demolito, oltre spese di c.t.u. e di consulenza di parte, ed interessi legali, entro i li- miti della competenza del giudice adito... Nel contraddittorio del convenuto, che deduceva in limine l'incompetenza per valore dell'organo adito per essere competente il Pretore, E nel merito l'infondatezza della domanda, il Giudice di Pace pro- 2 nunziava sentenza, in forma di ordinanza ,n. 40 del 9.3.98, con la quale dichiarava la propria competenza, che il CA appellava autonomamente innanzi al Tri- bunale di Lecce. La causa di merito, intanto, veniva istruita innan- zi al giudice di pace che, rigettata l'istanza di 50- spensione del processo in attesa della decisione defini- tiva sulla competenza, accoglieva la domanda con sen- tenza definitiva n. 86 del 28.4.98, condannando il Ca- roppo al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di L. 2.645.580, oltre interessi e rivalutazione. Avverso tale pronunzia il CA proponeva appello innanzi al Tribunale di Lecce chiedendo riunirsi preli- minarmente il giudizio con quello già pendente in ap- pello relativo alla pronunzia sulla competenza. Nel contraddittorio delle parti, il Tribunale con sentenza n. 2941/99 del 4.10/9.12.99, respingeva tale ultima richiesta e rigettava l'appello. AR CA ricorre per Cassazione con atto 7.3.2000, avverso tale pronunzia deducendo quattro mo- tivi di doglianza. Segnala l'opportunità di riunire il ricorso a quello relativo all'altro giudizio riguardan- te la questione di competenza. UC IA resiste con controricorso. I l ricorrente ha depositato memoria ex art 378 3 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE deve disporsi il rigettoPreliminarmente dell'istanza con cui il ricorrente ha chiesto la ri- unione del presente processo a quello n. 5183/00, pen- dente fra le stesse parti, ed avente ad oggetto la de- finizione della questione di competenza, non ravvisan- dosene l'opportunità.. Col 1° motivo il ricorrente denunzia violazione ○ fo falsa applicazione dell'art 274 c.p.c. ed osserva che, stante la concorde richiesta delle parti, e per motivi di opportunità, il Tribunale avrebbe dovuto disporre la riunione dei giudizi, quello introdotto riguardante il merito, e quello già pendente relativo alla competenza, tenuto conto del fatto che il giudizio di merito avreb- be dovuto essere sospeso in attesa della definizione di. quello sulla competenza. Il motivo è inammissibile. In linea di principio, occorre ribadire che il provvedimento assunto dal giudice del merito, in ordine alla riunione in unico procedimento di più processi da- vanti a sé, non è sindacabile in questa sede, essendo espressione del potere ordinatorio di disciplina del processo, attribuito al giudice, e non riguarda, per- tanto la fase formativa della decisione. La violazione eventualmente consumata della norma che prevede tale potere, contenuta nell'art. 274 c.p.c., non determina, perciò, nullità della sentenza e non può essere denun- ziata col ricorso per cassazione (cfr. per tutte Cass. 9638/99, 2461/01). Alcuna censura può, pertanto, muoversi con riguardo alla decisione del tribunale che ha pronunziato la sen- tenza in esame in relazione al profilo considerato. Col 2° motivo il ricorrente denunzia violazione di norme di diritto in relazione all'art. 83 c.p.c., la- mentando che il tribunale non ha tenuto conto della di- Б stinzione fra mandato in forma generica e quello in forma specifica, e, quindi, non ha rilevato che, nel caso di specie, l'attrice lo ha rilasciato in forma ge- nerica, su foglio in bianco recante data antecedente a quella della citazione e, dunque, in violazione dell'art. 83 c.p.c.. Nella decisione impugnata, il tribunale non ha operato alcun distinguo fra mandato generico e specifi- CO, ma si è limitato ad osservare che la procura, re- cante la data del 12.1.98, risulta apposta a margine della citazione, avente la data del 15.1.98, e che la non rileva. Cita all'uopo i differenza sottolineata arresti giurisprudenziali (Cass. 4389/97 e precedenti 8904/94 5150/98), secondo cui, per il valido conferi- 5 mento della procura, non è necessario che esso sia con- testuale o successivo alla redazione dell'atto, non es- sendo necessaria la prova della volontà della parte di far proprio il contenuto dell'atto. L'apposizione della procura prova l'esistenza del rapporto fiduciario di mandato e soddisfa la ratio di cui all'art. 83 c.p.C1 che è solo quella di far conoscere l'esistenza del po- tere rappresentativo del difensore. Ciò vale anche nel caso in cui, come nella specie, il conferimento della procura preceda la redazione del- la citazione. E' indubbio che al momento in cui redasse suddetto atto, e ciò non necessariamente si ricava in- dividuando tale data con quella apposta in calce all'atto stesso, il difensore dell'attrice era fornito dello "jus postulandi", ed era , perciò, abilitato, in forza tanto del rapporto interno con la parte che lo aveva officiato, che della procura ad litem, ad agire in suo nome e per suo conto, e, dunque, a predisporre in piena autonomia, fondandosi sulle sole sue cognizio- ni tecniche, l'atto introduttivo del giudizio, senza necessariamente sottoporlo all'approvazione del suo do- поглед minus, che la citata non prevede. Col 3° motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 193 c.p.c. deducendo che, non essendo docu- mentato nel verbale di conferimento dell'incarico il 6 giuramento del c.t.u, se ne dedurre che questi non ab- bia prestato la formula. Ciò ha determinato la nullità del suo accertamento e, di conseguenza, della sentenza che lo ha recepito. Il motivo è infondato. Il tribunale ha respinto tale eccezione osservando che risulta, dalla decisione gravata innanzi ad esso, che il c.t.u. ha prestato il giuramento, come si ricava dalla formula scritta nel verbale "il giudice invita il c.t.u. a prestare il giuramento di rito". Comunque, an- che ove vi fosse stata, tale omissione non avrebbe ri- levanza, perché le conclusioni del c.t.u. sono state fatte proprie dal giudice Tale percorso argomentativo non si presta a criti- che. Va aggiunto che la legge non commina la nullità della consulenza tecnica d'ufficio in caso di mancata prestazione del giuramento di rito, onde il giudice può correttamente utilizzarne i risultati ai fini del suo convincimento (cfr. Cass. 5737/86, 930/92). E. comunque, ogni vizio, riguardante la consulenza, ha carattere relativo, e resta, perciò, sanato se la parte interessata non la eccepisce nella prima udienza o difesa successiva al deposito (cfr. Cass. 15133/01). Il ricorrente non deduce, né lo si ricava dalla 7 sentenza impugnata, che la denunzia di nullità della consulenza fu tempestivamente sollevata, onde, anche sotto tale aspetto, la doglianza non può meritare acco- glimento. Con l'ultimo motivo, infine, il ricorrente denunzia violazione о falsa applicazione di norme di diritto, art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., osservando che il ricorso all'accertamento tecnico preventivo era inutile, non essendovi pericolo di dispersione delle prove. Il rela- tivo fascicolo, inoltre, poteva essere acquisito solo previa autorizzazione del giudice, che non risulta agli atti. Anche tale censura è infondata. Il tribunale sostiene che la richiesta venne tempestivamented'acquisizione del fascicolo avanzata dall'attrice in primo grado, ed il giudice avallò l'operato della cancelleria, non essendovi moti- vo per disporne lo stralcio. Ad ogni modo, non è ravvi- sabile inutilità dell'indagine preventiva, posto che con essa è stata correttamente documentata la situazio- ne preesistente. Anzitutto, Occorre rilevare che l'apprezzamento sulla utilità dell'accertamento tecnico preventivo ef- fettuato dai giudici di merito, esprime un giudizio sui fatti, che come tale non trova ingresso in questa sede 8 di legittimità. Quanto, poi, alla ritualità della sua acquisizione, va rilevato che l'art. 698 c.p.c. ultimo comma, il qua- le prevede l'acquisizione agli atti del giudizio di me- rito del processi verbali dei mezzi di prova preventi- vi, non prescrive l'adozione di un provvedimento forma- 0 1 - 4 le di ammissibilità e, dunque, tali prove devono rite- nersi ammesse per il fatto stesso che sono state esami- nate nel processo, discusse tra le parti, ed apprezzate dal giudice ai fini della formazione del suo convinci- mento (cfr. Cass. n. 9836/90 e, 5183/88, 4398/82). La decisione impugnata ha fatto corretta applica- zione di tale principio e, perciò, anche in ordine a tale profilo è incensurabile. 2 3 0 Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, il ricorso deve rigettarsi, con conseguente condanna del 1095 129,4 ricorrente al pagamento delle spese. 4567 3099
P.Q.M.
160,10 rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa- che liquidi in € 77, 47 gamento delle spese per spese e € 500.00 per onorario. Così deciso in Roma, il 22.5.2002 Il Presidente Il Consigliere estensore E R E I Giovanni Olla Maria Rosaria Cultrera L L инне E IL CANCELLIERE E T R Andre Bianchi O C p e D H