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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 24/10/2025, n. 2076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2076 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
r.g. 5789/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice EL BA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5789/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PICA Parte_1 C.F._1 MASSIMILIANO
ATTRICE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 SCHILIRO' PAOLO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.06.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attrice ha proposto opposizione avverso la cartella esattoriale n. 09720020126279763 avente ad oggetto la richiesta di pagamento di tributi (contributo nazionale sanitario, Controparte_2 e Irpef) relativi all'anno 1996 per Euro 124.906,00, eccependo l'intervenuta prescrizione
[...] della pretesa creditoria per decorso ultraventennale. L , costituitasi, ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di Controparte_1 giurisdizione e, nel merito, l'infondatezza dell'opposizione attesa la plurima notifica di atti interruttivi. La causa è stata istruita mediante acquisizione documentale. In forza del principio della ragione più liquida, che consente al giudice di esaminare un motivo di merito suscettibile di assicurare la definizione del giudizio anche in presenza di una questione pregiudiziale (cfr. Cass. SS.UU. n. 9936 dell'8.05.2014), l'opposizione va respinta. E' provato in via documentale che il credito origini dalla cartella di pagamento n. 09720020126279763000 notificata alla ricorrente il 25.09.2002 (cfr. doc. all. 3 comparsa costituzione
). Segue la notifica di plurimi atti interruttivi e, in particolare: la notifica Controparte_1 dell'intimazione di pagamento n. 09720079037155441000 perfezionatasi il 28.05.2007 (cfr. doc. all. 4); la notifica dall'intimazione di pagamento n. 0972016901368055700 perfezionatasi il 7.06.2016 (cfr. doc. all. 5 convenuta); la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720229013002254000 perfezionatasi il 31.08.2022 (cfr. doc. all. 6 convenuta). Tali documenti, idonei a provare l' interruzione del termine decennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., non sono stati specificamente contestati nella prima difesa utile (cfr. verbale prima udienza, nonché memorie ex art. 183 co. VI c.p.c.). Ne consegue la manifesta infondatezza dell'opposizione che conduce al relativo rigetto. Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri minimi previsti in considerazione del valore della causa, per le fasi di studio, introduttiva e trattazione valutati il basso grado di complessità della controversia, la natura documentale della causa e l'esigua attività processuale svolta.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta l'opposizione.
- Condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta che liquida in Euro 4.925,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Velletri, lì 24/10/2025
Il Giudice
EL BA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice EL BA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5789/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PICA Parte_1 C.F._1 MASSIMILIANO
ATTRICE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 SCHILIRO' PAOLO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.06.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attrice ha proposto opposizione avverso la cartella esattoriale n. 09720020126279763 avente ad oggetto la richiesta di pagamento di tributi (contributo nazionale sanitario, Controparte_2 e Irpef) relativi all'anno 1996 per Euro 124.906,00, eccependo l'intervenuta prescrizione
[...] della pretesa creditoria per decorso ultraventennale. L , costituitasi, ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di Controparte_1 giurisdizione e, nel merito, l'infondatezza dell'opposizione attesa la plurima notifica di atti interruttivi. La causa è stata istruita mediante acquisizione documentale. In forza del principio della ragione più liquida, che consente al giudice di esaminare un motivo di merito suscettibile di assicurare la definizione del giudizio anche in presenza di una questione pregiudiziale (cfr. Cass. SS.UU. n. 9936 dell'8.05.2014), l'opposizione va respinta. E' provato in via documentale che il credito origini dalla cartella di pagamento n. 09720020126279763000 notificata alla ricorrente il 25.09.2002 (cfr. doc. all. 3 comparsa costituzione
). Segue la notifica di plurimi atti interruttivi e, in particolare: la notifica Controparte_1 dell'intimazione di pagamento n. 09720079037155441000 perfezionatasi il 28.05.2007 (cfr. doc. all. 4); la notifica dall'intimazione di pagamento n. 0972016901368055700 perfezionatasi il 7.06.2016 (cfr. doc. all. 5 convenuta); la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720229013002254000 perfezionatasi il 31.08.2022 (cfr. doc. all. 6 convenuta). Tali documenti, idonei a provare l' interruzione del termine decennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., non sono stati specificamente contestati nella prima difesa utile (cfr. verbale prima udienza, nonché memorie ex art. 183 co. VI c.p.c.). Ne consegue la manifesta infondatezza dell'opposizione che conduce al relativo rigetto. Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri minimi previsti in considerazione del valore della causa, per le fasi di studio, introduttiva e trattazione valutati il basso grado di complessità della controversia, la natura documentale della causa e l'esigua attività processuale svolta.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta l'opposizione.
- Condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta che liquida in Euro 4.925,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Velletri, lì 24/10/2025
Il Giudice
EL BA