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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 01/05/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 765-1 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2018, vertente
tra
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, in forza di procura in atti, dall'Avv. C.F._2 Parte_3
(c.f. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Civitella Roveto C.F._3
(Aq), alla via Umberto I, n. 24
- RICORRENTI -
e
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._4 Controparte_2
, (C.F. ), C.F._5 Controparte_3 C.F._6 CP_4
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._7 Controparte_5 C.F._8
rappresentate e difese, in forza di procura in atti, dall'Avv. Stefano Ciccarelli (C.F. C.F._9
) ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Avezzano (Aq), alla via Emilia n.14
[...]
(C.F. ) e (C.F. CP_6 C.F._10 Controparte_7
rappresentati e difesi, in forza di procura in atti, dall'Avv. Enrico Orlandi C.F._11
(c.f. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Avezzano (Aq), alla C.F._12
via Diaz n. 63,
- RESISTENTI –
1 Conclusioni: per i ricorrenti, come da conclusioni precisate nel ricorso introduttivo del giudizio possessorio, come precisate con l'istanza di prosecuzione del giudizio nel merito depositata il
25.5.2022; per i resistenti , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
come da precisazioni delle conclusioni depositate in data 17.1.2025; per i resistenti CP_5
e come da precisazioni delle conclusioni depositate in data CP_6 Controparte_7
17.1.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 704 c.p.c., depositato in data 20.1.2021 nell'ambito del giudizio di accertamento dell'usucapione di una porzione di terreno in Celano distinta al N.C.T. al f. 13 p. 1200 promosso da
, , , Parte_4 CP_1 Controparte_2 Controparte_7 Controparte_3 CP_5
e nei confronti di e ,
[...] Controparte_4 Parte_2 Parte_1 CP_6
i convenuti e hanno chiesto la reintegra nel possesso di tale bene allegando Pt_1 Pt_2
l'intervenuto spoglio ad opera di e (quali autrici materiali) e delle restanti CP_1 CP_2
attrici (quali autrici morali), chiedendo altresì il risarcimento del danno subito.
In particolare i ricorrenti hanno dedotto: di avere da sempre esercitato il compossesso su tale bene senza limitazione alcuna, accedendovi anche con degli automezzi per il carico e lo scarico di oggetti pesanti;
che tale modalità di compossesso è stato preclusa a seguito del posizionamento, in data
30.9.2020, di due paletti di ferro collegati da una catena e di un cartello recante la scritta “proprietà privata-divieto di accesso” da parte di e;
che in particolare è risultata CP_1 Controparte_2
preclusa ai ricorrenti la possibilità di accedere al cortile ed alla cantina di loro proprietà anche con gli automezzi.
2. Si sono costituiti gli attori , (anche quale erede di ), CP_1 Controparte_2 Parte_4 [...]
chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo CP_3 Controparte_5 Controparte_4
in sintesi: il difetto di legittimazione passiva delle resistenti e Controparte_3 Controparte_4 perché del tutto estranee al presunto spossessamento;
l'infondatezza del ricorso Controparte_5
perché i ricorrenti avevano esercitato il compossesso solo su una porzione della particella sopra indicata e solo mediante il transito pedonale, pacificamente ancora possibile (oltre a doversi in ogni caso tenere conto del fatto che è stata apposta una catena senza lucchetto, come tale evidentemente inidonea ad integrare uno spoglio); l'infondatezza del ricorso anche in ragione della mancata prova dell'attualità del compossesso prospettato dai ricorrenti, atteso altresì che, in corrispondenza dell'attuale catena, insistevano in precedenza sui luoghi di causa delle botti di legno ed una rete metallica.
2 3. Si è altresì costituito eccependo preliminarmente la propria carenza di CP_6
legittimazione passiva e, in ogni caso, deducendo l'inammissibilità della domanda (per essere stata proposta oltre l'anno dal lamentato spoglio) e, comunque, la sua infondatezza nel merito.
4. Con ordinanza del 12.1.2022 è stata accolta la domanda proposta dai ricorrenti limitatamente alla reintegra, con conseguente ordine alle resistenti e di procedere alla CP_1 Controparte_2
rimozione della catena e dei paletti.
5. Con successiva ordinanza del 20.4.2022, resa a seguito dei reclami proposti da tutti i resistenti ed anche da il Collegio ha ritenuto insussistenti i presupposti per accordare la richiesta Controparte_7 tutela in difetto della prova dell'attualità del possesso sulla particella per cui è causa, per come allegato dagli originari ricorrenti
6. Proposta dagli originari ricorrenti istanza di fissazione di udienza per la prosecuzione della fase di merito del giudizio in data 25.5.2022 (annotata nello storico del fascicolo in data 6.6.2022), si sono costituiti tutti i resistenti, chiedendo in particolare: , (in proprio e quale CP_1 Controparte_2
erede di ), il rigetto delle Parte_4 Controparte_3 Controparte_5 Controparte_4 domande nel merito;
e dichiararsi l'improcedibilità del giudizio e, CP_6 Controparte_7
nel merito, il rigetto delle domande.
7. In assenza di espletamento di attività istruttoria, all'udienza del 4.7.2024 tutte le parti hanno chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e quindi la causa, con ordinanza del 31.3.2025, resa all'esito dell'udienza di rimessione in decisione fissata ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe indicato (con previa concessione, con ordinanza del 14.4.2024, dei termini per il deposito di precisazione delle conclusioni, conclusionali e repliche, applicandosi al procedimento in esame il disposto dell'art. 23 bis del D.L. n. 19/24 convertito con L. n. 56/24).
8. L'eccezione preliminare di rito formulata da e non può trovare accoglimento. CP_6 CP_7
Occorre al riguardo richiamare sinteticamente lo svolgimento del procedimento, da cui emerge che: con decreto del 31.8.2022, comunicato a cura della Cancelleria a tutte le parti già costituite per la precedente fase, è stata fissata l'udienza del 3.11.2022 per la comparizione delle parti a seguito della tempestiva presentazione da parte dei ricorrenti dell'istanza di prosecuzione della fase di merito, con concessione di un termine ai ricorrenti medesimi per provvedere alla notifica dell'istanza e del pedissequo decreto alle controparti;
a tale udienza, stante la mancata comparizione delle parti, il procedimento è stato rinviato ex artt. 181 e 309 c.p.c. al 26.1.2023; all'udienza del 26.1.2023 il
3 procuratore dei ricorrenti ha chiesto ulteriore termine per provvedere alla notifica ed il procedimento
è stato quindi rinviato al 18.5.2023 con termine sino a trenta giorni prima di tale udienza per provvedere alla notifica;
all'udienza del 18.5.2023 è stato chiesto un nuovo termine a fronte della prospettata impossibilità del procuratore di provvedere all'incombente per motivi di salute ed il procedimento è stato rinviato al 5.10.2023 con termine sino a trenta giorni prima di tale udienza per provvedere alla notifica;
all'udienza del 5.10.2023, per quanto qui rileva, il procuratore dei resistenti e ha insistito nell'eccezione ex art. 307 comma terzo c.p.c. formulata nella propria CP_6 CP_7
comparsa di costituzione ed il procuratore dei ricorrenti si è opposto chiedendo concedersi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., termini che sono stati concessi con rinvio del procedimento al
22.2.2024 senza ulteriori statuizioni in ordine alla eccezione preliminare di rito;
all'udienza del
22.2.2024, per quanto qui rileva, il procuratore dei resistenti e ha reiterato CP_6 CP_7
l'eccezione preliminare di rito già formulata oltre ad evidenziare il mancato deposito delle memorie istruttorie da parte dei ricorrenti, mentre il procuratore dei ricorrenti si è riportato al “preverbale” depositato ed il procedimento è stato rinviato al 4.7.2024 per i medesimi incombenti;
all'udienza del
4.7.2024 tutti i procuratori delle parti hanno chiesto fissarsi l'udienza di precisazione delle conclusioni ed il procedimento è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
14.11.2024, udienza rinviata all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 20.3.2025 all'esito della quale il procedimento è stato rimesso in decisione.
Così richiamato lo svolgimento del procedimento, non può ritenersi, contrariamente a quanto dedotto dai resistenti e , che nella fattispecie in esame trovi applicazione l'orientamento CP_6 CP_7
della giurisprudenza di legittimità, pur condiviso, secondo cui a seguito di un primo ordine di rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. si consuma il potere del giudice di assegnare alla parte un ulteriore termine e quindi, in caso di mancato adempimento all'ordine di rinnovazione, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo con estinzione del processo, salvo che la parte abbia tempestivamente espletato l'adempimento posto a suo carico e l'esito negativo della notifica sia dipeso da causa alla medesima non imputabile (cfr., Cass., ord. n. 9541/23, resa in relazione ad un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo).
Ciò in quanto, in accordo con la giurisprudenza di legittimità (Cass., ord. n. 32350/22), il procedimento possessorio, pur essendo diviso in due fasi, conserva una struttura unitaria: pertanto la fase di merito non è che la prosecuzione della fase sommaria e deve quindi escludersi che l'istanza di prosecuzione introduca un nuovo giudizio con conseguente necessità della notifica alle parti (costitute o non) per la fase interdittale.
4 In particolare, sempre a mente della pronunzia da ultimo citata, il giudice deve fissare l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito e tale provvedimento, che deve essere comunicato ex artt. 170
e 176 c.p.c. alle parti già costituite, è idoneo ad assicurare la materiale prosecuzione del giudizio.
Nel caso di specie non risultano quindi dirimenti i presupposti in ragione dei quali con le suindicate ordinanze sono stati onerati i ricorrenti della notifica dell'istanza di prosecuzione e sono stati concessi ulteriori termini allo scopo, risultando sufficiente evidenziare, ai fini qui in esame, che i ricorrenti hanno tempestivamente depositato l'istanza di prosecuzione entro il termine perentorio normativamente previsto e che il provvedimento di fissazione dell'udienza è stato ritualmente comunicato dalla Cancelleria a tutte le parti, che si erano già costituite nella precedente fase interdittale.
Da quanto precede consegue il rigetto dell'eccezione preliminare di rito in esame.
Risulta conseguentemente assorbita anche l'ulteriore doglianza, relativa alla irregolarità della notifica dell'istanza di prosecuzione, che è stata formulata dai resistenti e (peraltro CP_6 CP_7
costituitisi spiegando diffuse difese anche nel merito).
Risulta infine conseguentemente superfluo un approfondito esame in ordine alla possibilità di qualificare come istanza di rimessione in termini, implicitamente accolta, la richiesta di un ulteriore termine per la notifica formulata all'udienza del 18.5.2023 (avendo l'istante prospettato di non aver potuto adempiere per motivi di salute).
9. Nel merito la domanda di reintegra proposta non può trovare accoglimento in quanto, per come si dirà, i ricorrenti non hanno assolto all'onere probatorio su di loro gravante, con conseguente insussistenza dei presupposti anche per l'accoglimento della domanda risarcitoria originariamente formulata con il ricorso introduttivo.
Deve essere infatti ed in primo luogo esaminato, anche in ossequio al criterio della ragione più liquida della decisione, il profilo della prova dell'effettivo esercizio, con carattere di attualità, della signoria di fatto sul bene che i ricorrenti hanno dedotto essere stata sovvertita dall'altrui spoglio.
Sul punto l'ordinanza resa in sede di reclamo ha escluso l'assolvimento a tale onere probatorio da parte dei ricorrenti in quanto: la mera classificazione catastale come corte comune dell'area per cui è causa non comporta di per sé la prova né della comproprietà né soprattutto del compossesso;
non è emerso che i ricorrenti esercitassero, al momento del deposito del ricorso ex art. 704 c.p.c., un compossesso sull'intera particella con modalità concrete più ampie rispetto al mero passaggio pedonale necessario per accedere alle cantine;
in particolare non è stato confermato dai sommari
5 informatori che i ricorrenti siano ivi transitati con dei veicoli, avendo di contro i sommari informatori riferito solo di un proprio transito con dei veicoli, transito peraltro occasionale e, comunque, risalente nel tempo.
Nella presente fase di merito non sono emersi ulteriori elementi a sostegno della tesi prospettata dai ricorrenti.
Sul punto deve infatti evidenziarsi: che nell'istanza di prosecuzione del giudizio nel merito i ricorrenti si sono limitati a dichiarare di volersi avvalere di nuove prove testimoniali e documentali, oltre che delle prove acquisite nella fase sommaria (senza tuttavia ulteriormente precisare e specificare le nuove prove richieste, neanche con un esplicito richiamo alla richiesta di escutere come testi i sommari informatori sentiti nella fase interdittale); che nel fascicolo relativo al presente procedimento non risultano essere state depositate telematicamente da parte dei ricorrenti memorie ex art. 183 comma sesto c.p.c.; che infatti all'udienza del 22.4.2024, anche a seguito di puntuale eccezione sul punto da parte dei resistenti e , i ricorrenti si sono riservati di produrre la prova CP_6 CP_7 dell'avvenuto deposito delle memorie istruttorie;
che non consta nel fascicolo telematico la successiva produzione di tale prova né la formulazione di istanze di rimessioni in termini;
che in ogni caso alla successiva udienza 4.7.2024 tutte le parti hanno chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni;
che anche nella memoria di replica depositata dai ricorrenti viene a ben vedere offerta una diversa lettura degli elementi acquisiti, ma non viene sollecitato l'espletamento di ulteriore attività istruttoria già ritualmente richiesta nel presente procedimento.
Da quanto precede consegue che in questa sede è possibile valutare, oltre alla documentazione prodotta, gli ulteriori elementi già emersi nella fase interdittale (cfr., in ordine alla possibilità che le dichiarazioni rese dai sommari informatori forniscano nella fase di merito elementi indiziari su cui il giudice può formare il proprio convincimento, Cass., ord. n. 12089/19).
Di contro alcun rilievo potrebbero avere in questa sede istanze istruttorie, quali quelle contenute nell'istanza di prosecuzione, in assenza dell'indicazione dei nominativi dei testi in quanto la fase di merito, pure a fronte di una struttura sostanzialmente unitaria del giudizio possessorio, deve comunque svolgersi nel rispetto delle norme del processo ordinario di cognizione, tra cui l'art. 244
c.p.c. (cfr., Cass., ord. n. 23860/23).
Ciò posto, gli elementi in questa sede valutabili debbono essere evidentemente scrutinati nell'ottica della verifica della loro idoneità a dimostrare il compossesso per come allegato dai ricorrenti, ossia, in concreto, un compossesso estrinsecantesi anche mediante il transito o comunque l'accesso all'area
6 per cui è causa mediante veicoli, essendo sostanzialmente incontestato che sia sempre possibile il transito pedonale.
Ebbene, come già evidenziato con l'ordinanza resa all'esito del reclamo, non può ritenersi dimostrato che i ricorrenti, al momento del preteso spoglio, esercitassero un possesso sul bene estrinsecantesi, oltre che tramite il transito pedonale, anche tramite il transito e/o l'accesso all'area con dei veicoli
(cfr., in ordine alla diversità sostanziale tra transito pedonale e carrabile anche con riguardo al possesso, Cass., sent. n. 19483/18).
Sul punto giova premettere: che in materia possessoria è accordata tutela alla situazione di fatto quando la condotta posta in essere sia in contrasto con l'esercizio attuale del possesso e con le relative modalità di estrinsecazione (cfr., Cass., sent. n. 4909/98); onde accordare tutela al possesso, il preteso possessore deve quindi dimostrare di aver effettivamente esercitato il possesso in epoca prossima a quella dello spoglio, dal quale è possibile presumere anche l'esercizio del possesso al momento dello spoglio (cfr., Cass., sent. n. 24026/04, Cass., sent. n. 2367/12, Cass., ord. n. 2032/19).
Ebbene nella specie l'attualità della signoria di fatto sul bene (esercitata con le sopra descritte modalità) non è stata idoneamente provata dai ricorrenti.
Risulta al riguardo dirimente sottolineare che nessuno dei sommari informatori sentiti nella precedente fase ha puntualmente riferito di aver visto i ricorrenti transitare o comunque accedere o fare manovra con dei veicoli sull'area in questione.
Inoltre, anche quando i sommari informatori di parte ricorrente e hanno Tes_1 Tes_2 Tes_3 riferito del proprio transito sull'area con dei veicoli, non hanno puntualmente riferito che tale transito sia avvenuto su incarico o previa autorizzazione dei ricorrenti (o comunque nel loro interesse).
In ogni caso, anche a voler ipotizzare che un simile collegamento tra i ricorrenti ed il transito riferito dai suindicati sommari informatori, gli stessi hanno dato conto di un'utilizzazione del tutto episodica e, soprattutto, collocata in epoca assolutamente risalente nel tempo (LM RG ha riferito di un singolo specifico episodio e, segnatamente, del suo trasloco collocato alcuni anni prima dei fatti per cui è causa, oltre a precisare di non essere mai personalmente entrata nell'area in questione con l'auto perché non c'era spazio per fare manovra;
ha riferito di essere transitato nell'area Testimone_4
per cui è causa con la propria auto in epoca particolarmente risalente, ossia circa fino a dieci anni prima;
ha riferito di un transito per prelevare una macchina pigia – uva Testimone_5
custodita nella cantina addirittura mediante un'auto condotta dal proprio padre e quindi in epoca
7 significativamente risalente, oltre a riferire del transito di mezzi in due occasioni specifiche relative a lavori edili risalenti, l'una, a circa quarant'anni prima e, l'altra, a circa dieci anni prima).
Né peraltro avallo alla prospettazione di parte ricorrente può trarsi dalla circostanza, dedotta dai ricorrenti in sede di memoria di replica, del rigetto nel giudizio petitorio della domanda di accertamento dell'usucapione formulata nei loro confronti, non ravvisandosi alcun nesso di pregiudizialità – dipendenza tra i due giudizi i cui presupposti sono, come noto, del tutto distinti (cfr.,
Cass., ord. n. 14979/15, Cass., ord. n. 10925/24).
Da quanto precede consegue dunque il rigetto delle domande formulate in sede possessoria, con conseguente superfluità dell'esame degli ulteriori profili relativi alla concreta individuazione degli autori del preteso spoglio e della stessa configurabilità di uno spoglio a fronte dell'apposizione di una catena priva di lucchetto.
10. Da ultimo, quanto al governo delle spese di lite, si ritiene che possa essere confermata l'ordinanza del 20.4.2022 resa in sede di reclamo quanto alla regolamentazione delle spese della fase interdittale.
Le spese della presente fase di merito seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico dei ricorrenti nei confronti di tutti i resistenti, dovendosi peraltro evidenziare: quanto alla posizione del resistente che simile criterio trova applicazione anche ove ritenuto mero interventore adesivo CP_6
(cfr.,Cass., ord. n. 1589/22, Cass., ord. n. 20659/24); quanto alla posizione delle altre resistenti diverse dalle Baliva, che anche a voler ritenere rinunciata la domanda di reintegra originariamente proposta nei loro confronti (così interpretando le conclusioni formulate nell'istanza di prosecuzione), non consta un diverso accordo tra le parti in ordine alle spese che rimarrebbero dunque a carico del rinunciante;
tali spese sono infine liquidate d'ufficio come in dispositivo con applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 per il corrispondente scaglione indicato (€ 1.101,00/€
5.200,00) fatta eccezione per la fase istruttoria/trattazione (per cui possono riconoscersi i parametri minimi non essendo stata concretamente espletata attività istruttoria), nonché, quanto ai resistenti e , con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. CP_6 CP_7
P. Q. M.
definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 765 – 1 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2018 così provvede:
- RIGETTA le domande proposte da e nei confronti di Parte_2 Parte_1 CP_1
, , , e
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5 Controparte_4 CP_6
Controparte_7
8 - CONDANNA e al pagamento delle spese di lite della presente Parte_2 Parte_1 fase di merito che liquida: in € 2.127,00, oltre spese generali, I.V.A. e cassa in favore di CP_1
, , , in € 2.127,00,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5 Controparte_4
oltre spese generali, I.V.A. e cassa in favore di e con distrazione in CP_6 Controparte_7
favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- CONFERMA la regolamentazione delle spese di lite della fase interdittale di cui all'ordinanza del
20.4.2022.
Così deciso, in data 1.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Pepe
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