CA
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA
R.G. 4543/2023
La Corte D'Appello di Napoli, SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA, in persona dei magistrati:
Antonio Di Marco Presidente relatore
Silvana Sica Consigliere
Ida D'Onofrio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta a ruolo il 20/10/2023 AVENTE AD
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili, avverso la sentenza del
Tribunale di NO n.1441/2023, pubblicata il 25 settembre 2023 e in pari data notificata ex art.285 cpc tra:
(C.F. ), N. a PRATA Parte_1 C.F._1
DI PRINCIPATO ULTRA (AV) IL 16/04/1962, assistita e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. COLELLA EUGENIO, con studio in VIA
TERMINIO, 10 83100 NO e pec
, ammessa al gratuito patrocinio, Email_1
appellante,
e:
(C.F. ), n. a NO il Parte_2 C.F._2
02/07/1954, residente a [...] ITALIA, assistito e difeso, giusto mandato in atti, dagli avv.ti ROTONDI
MYRIAM pec: e Saverio Pisano Email_2
pec: con studio alla via Carlo Del Email_3
Balzo n.17 NO . appellato ,
Con l'intervento ex lege
Del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale
Walter Brunetti,
CONCLUSIONI: per parte appellante:
riconoscere in favore di l'assegno divorzile a carico di Pt_1
in ragione di €.500/00 al mese con decorrenza da luglio 2020 Pt_2
(data della domanda) , riconoscere in favore di il pagamento Pt_1
da parte di del 40% del TFR per il periodo di lavoro coincidente Pt_2
con gli anni di matrimonio ( dal 1985, anno del matrimonio, fino alla pronuncia della sentenza di divorzio) in base alla disposizione dell'art.12 della legge divorzile n.890/70 , vinte e attribuite le spese processuali del primo grado e del presente appello con accessori;
per parte appellata: rigetto dell'appello con vittoria di spese di lite, con conferma della statuizione di primo grado e con condanna dell'appellante anche al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio nonché al risarcimento dei danni ex art.96, I e III comma, c.p.c. per aver agito in giudizio consapevole dell'infondatezza delle proprie pretese;
Il P.G. , in assenza di figli minori, non ha rassegnato conclusioni.
pag. 2/10 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.06.2020 chiedeva al Parte_1
Tribunale di Avellino di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 28.04.1985, di disporre Parte_2
l'affidamento congiunto della figlia minore con Persona_1
collocazione prevalente presso di lei, un assegno di mantenimento a carico del resistente della somma di € 400,00 mensili in favore della figlia con spese extra assegno a carico di entrambi i genitori per il 50%, un assegno divorzile in proprio favore della somma di € 500,00 mensili nonché il 40% del t.f.r. spettante al resistente dall'anno 1985 fino alla pronuncia della sentenza.
Con la sentenza n. 1441/2023 depositata il 25.9.2023 il Tribunale di
Avellino, accoglieva la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, per quel che in questa sede interessa, rigettava le richieste istruttorie della perché irrilevanti e generiche, rigettava la Pt_1
domanda di assegno divorzile e conseguentemente quella di liquidazione di quota parte del TFR.
Il Tribunale, pur rilevando l'esistenza di una situazione economicamente svantaggiata per la inoccupata, rispetto a quella del Pt_1 Pt_2
pensionato INPS, rigettava la domanda di assegno divorzile. Quanto alla funzione compensativa dell'assegno divorzile osservava che tenuto conto che la ricorrente ha allegato di aver svolto attività lavorativa dall'anno
2000 al 2016 quale collaboratrice presso l'associazione AUSER Avellino, assumendo inizialmente incarichi di responsabile, coordinatrice e referente amministrativo in diversi progetti e dal 2007 quale dipendente part-time.
Inoltre, dai documenti in atti, emerge che la ricorrente è stata nominata,
pag. 3/10 con deliberazione n.27 del 2019 (allegata alla memoria integrativa del
13.1.2021), consigliera del Comune di Avellino. In particolare, dalle determine n.192 e 193 del 2020 del dirigente del settore Affari Generali, prodotte in atti, si evince che la ricorrente ha percepito euro 357,83 per la partecipazione alle commissioni consiliari ed euro 325,30 per la partecipazione ai consigli comunali, da gennaio a settembre 2020 (allegati memoria del 13.1.2021), pertanto non sussisteva il diritto. Con riferimento, invece, alla funzione assistenziale dell'assegno divorzile rilevava che la ricorrente dispone di sufficienti risorse e di mezzi adeguati per vivere, anche in ragione dei ricavi ricevuti a seguito della vendita dell'immobile in comproprietà con le germane, e che, pertanto, nel caso di specie, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore.
Con atto di appello tempestivamente iscritto a ruolo nel termine breve di trenta giorni la in parziale riforma dell'impugnata sentenza Pt_3
chiedeva in via preliminare ammettersi i mezzi di prova richiesti in primo grado, nel merito accogliere la domanda dell'assegno divorzile sotto il profilo compensativo in quanto la sperequazione tra la situazione economica dei coniugi era dovuta a scelte condivise, assunte nel corso del matrimonio. Insisteva poi per la sussistenza anche del diritto sotto l'aspetto assistenziale non avendo ella, allo stato, anche in ragione dell'età, alcuna possibilità di svolgere un'attività lavorativa.
Si costituiva tempestivamente il chiedendo il rigetto dell'appello Pt_2
perché del tutto infondato in fatto ed in diritto.
Con ordinanza del 17.4.2024 la Corte, ritenuta necessaria e pertinente la prova orale al fine di valutare il primo motivo di appello, così provvedeva:
pag. 4/10 Sciogliendo la riserva assunta alla scadenza del termine per il deposito note del 27.3.2024 fissato in sostituzione dell'udienza di trattazione,
Rilevato che nelle note del 20.3.2024 parte appellata ha insistito, in via preliminare, per l'accoglimento delle istanze istruttorie già formulate in primo grado con la memoria ex art. 183 c.p.c. del 22.7.21, reiterate in tutte le successive note e memorie davanti al Tribunale di Avellino, e richieste nuovamente nell'atto di appello;
Ritenuto che le richieste di prova orale siano circostanziate e pertinenti al tema decidendum limitatamente ai seguenti punti -1-
[...]
, diplomatasi nel 1982 in Ragioneria e Perito Tecnico Parte_1
Commerciale ed iscrittasi alla facoltà di Giurisprudenza, nel 1985 abbandonò gli studi universitari in vista del matrimonio con
[...]
e di comune accordo con questi;
-2- d'accordo con Pt_2 [...]
e al fine di dedicarsi prevalentemente alla cura della famiglia, Pt_2
fino al 2000 non ha svolto attività lavorativa. Parte_1
All'udienza del 12.7.2024 le parti comparivano personalmente e non riusciva la conciliazione proposta di transigere la lite mediante il pagamento di una somma in un'unica soluzione.
Veniva disposto l' interrogatorio del Bagno che dichiarava:
“il matrimonio è durato 24 anni. La ha cominciato a lavorare Pt_1
dal 2000 ed ha percepito anche lei una buona uscita di 28.000,00 euro.
Preciso che nel 2003, quando la già lavorava, è nata la nostra Pt_1
prima figlia. Ci siamo sposati nel 1985. Mia moglie era iscritta alla facoltà di giurisprudenza ma non aveva dato nessun esame e, dopo il matrimonio, non ha proseguito gli studi. Dopo 3-4 mesi dal matrimonio è rimasta,
pag. 5/10 infatti, in stato interessante della nostra prima figlia ed abbiamo in totale tre figli, l'ultimo è nato nel 2003”.
Venivano poi escussi due testi di parte appellante. Persona_2
sorella dell'appellante, che dichiarava “è vero che mia sorella era iscritta alla facoltà di giurisprudenza, ha frequentato per circa un anno poi si era fidanzata e, in prospettiva di dover andare a vivere a Milano, ove viveva il
Bagno, ha rinunciato agli studi. Mentre era sposata non lavorava, dopo pochi mesi di matrimonio è rimasta incinta, è tornata ad Avellino e non ha più lavorato fino al 2000. Ricordo che i bambini erano grandi quando ha iniziato prima a fare volontariato e poi è stata assunta come segretaria dalla Cooperativa sociale.” “in quei tre anni prima del matrimonio, mia sorella collaborava nello studio del commercialista dove lavoravo anch'io.
Penso che il fatto di non lavorare sia stata una scelta presa di comune accordo.” amica dell'appellante, Testimone_1
dichiarava: “conosco la signora dal 1990, quindi non sono in grado di rispondere alla domanda di cui al punto 2). ADR: da quando l'ho conosciuta fino al 2000 la signora non ha mai lavorato e si occupava della cura dei figli e della famiglia. Andava a prendere i bambini a scuola. ADR: all'apparenza era una famiglia tradizionale in cui il marito si occupava del lavoro e la moglie dell'accudimento dei figli.”
Sulle conclusioni come precisate in epigrafe , la causa è stata riservata in decisione all'esito del termine per il deposito di note scritte. L'appello, all'esito della prova orale è fondato e va accolto.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte Il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio non può più costituire il parametro al quale fare riferimento per la determinazione dell'assegno divorzile, dovendosi piuttosto avere riguardo all'indipendenza economica
pag. 6/10 intesa come disponibilità di mezzi adeguati tali da consentire una vita dignitosa e autosufficiente secondo una valutazione di fatto riservata al giudice di merito. Rimane ferma la funzione compensativa o perequativa nel caso in cui risulti che il coniuge meno abbiente abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi completamente alla famiglia nell'ambito di una scelta condivisa dei due ex coniugi che così hanno inteso impostare la vita in comune e attribuirsi, concordemente, differenti ruoli e attività nella gestione della vita familiare. ( Cass. S.U. n.
18287 del 11.07.2018) per ultimo conf. da Cass., Sez. I Civ., Ord. 27 maggio 2024 n. 14691 L'indisponibilità di mezzi, frutto delle scelte condivise durante il matrimonio, giustifica l'assegno divorzile.
Orbene Le emerso incontrovertibilmente che la ha rinunciato, nel Pt_3
momento in cui ha contratto matrimonio, ad un diverso percorso professionale privilegiando, deve presumersi per condivisa scelta familiare, per circa 15 (dal 1985 al 2000) il ruolo di casalinga . Ha infatti abbandonato gli studi universitari di giurisprudenza ed ha lasciato il lavoro presso uno studio di commercialista per seguire prima il marito a Milano e poi per accudire i figli. La circostanza che poi dal 2000 al 2016 abbia lavorato e successivamente abbia svolto attività politica, che abbia ereditato dei beni in comunione con la sorella non vale ad elidere il diritto della appellante ad un ristorno per le aspettative professionali accantonate in favore dell'accudimento dei figli , subendo un danno economico che, stante l'età, si riverbera anche sulla sua futura posizione pensionistica. Attese le limitate possibilità economiche del pensionato, la circostanza che Pt_2
la gode dell'uso della casa coniugale di cui è comproprietaria, Pt_1
tale assegno deve essere fissato in euro 100,00 mensili a far data dalla pag. 7/10 pronuncia di primo grado, annualmente incrementato secondo gli indici
ISTAT.
Quanto alla quota parte del trattamento di fine rapporto va rilevato che ai sensi dell'art. 12 bis della L. n. 898 del 1970: "Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.
Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio."
Dall'esame della predetta normativa si ricava che il diritto di credito del coniuge divorziato sorge unicamente dopo la cessazione del rapporto di lavoro dell'altro coniuge, a condizione che sussistano le ulteriori condizioni indicate dalla norma, condizioni da accertare in concreto solo coevamente alla maturazione del diritto al trattamento di fine rapporto dell'ex coniuge.
Il sorgere del diritto alla corresponsione della quota trattamento di fine rapporto presuppone, dunque, che all'atto della cessazione del rapporto di lavoro dell'obbligato quest'ultimo sia ancora tenuto alla corresponsione dell'assegno di divorzio, e che il rapporto di lavoro sia coinciso temporalmente anche solo per un certo periodo con il rapporto di coniugio.
Il diritto del coniuge alla percezione della quota prevista dal citato art. 12 bis, sorge quando l'indennità sia matura al momento o dopo la proposizione della domanda di divorzio, con conseguente insussistenza del diritto unicamente se l'indennità matura anteriormente a tale momento cfr. Cass.
Civ. Sez. 1, Sentenza n. 12175 del 06/06/2011 (Rv. 618384 - 01)
pag. 8/10 In altre parole, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "ratio" della norma è quella di correlare il diritto alla quota di indennità, non ancora percepita dal coniuge cui essa spetti, all'assegno divorzile, con la conseguenza che al definitivo riconoscimento giudiziario della concreta spettanza dell'assegno è riconnessa l'attribuzione del diritto alla quota di
T.F.R. (cfr. Cass. Civ sopra menzionata). In altre parole, la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, ossia la titolarità dell'assegno divorzile e il mancato passaggio a nuove nozze, va verificata al momento in cui matura per l'altro ex coniuge il diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto stesso (cfr. Cass. Civ. sentenza n. 2466 del
10/02/2004), dato che il diritto ad ottenere la quota dell'indennità di fine rapporto spettante all'ex coniuge diviene attuale - ed è, quindi, azionabile in giudizio - nel momento in cui per l'ex coniuge sorge, con la cessazione del rapporto di lavoro, il diritto al relativo trattamento, sempre che il richiedente sia, allora, titolare di assegno di divorzio e non sia passato a nuove nozze cfr. Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 18367 del 23/08/2006 (Rv.
591539 - 01).
Nel caso concreto la ha diritto all'assegno divorzile, il diritto al Pt_1
trattamento di fine rapporto è maturato nel 2021, dopo la proposizione della domanda di divorzio avvenuta nel 2020, a nulla rileva sul punto che il abbia già speso gran parte dell'indennità ricevuta. La domanda di Pt_2
assegnazione di quota parte del trattamento di fine rapporto va quindi accolta nei termini formulati con il ricorso introduttivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
pag. 9/10 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1441/2023 così provvede:
Condanna al pagamento di un assegno divorzile in favore Parte_2
di di euro 100,00 mensili a far data dal deposito della Parte_1
sentenza di primo grado, incrementato ogni anno successivo al rimo del tasso di rivalutazione ISTAT,
Condanna al pagamento in favore di Parte_2 Parte_1
del 40% del TFR maturato dalla data del matrimonio a quella del divorzio.
Condanna la parte appellata al pagamento, in favore dell delle Pt_4
spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € 850,00 per onorari del primo grado ed euro 1.407,00 per onorari del grado di appello, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE FAMIGLIA E
PERSONA, in data 3/1/2025.
Il Presidente relatore/estensore
Antonio Di Marco
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA
R.G. 4543/2023
La Corte D'Appello di Napoli, SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA, in persona dei magistrati:
Antonio Di Marco Presidente relatore
Silvana Sica Consigliere
Ida D'Onofrio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta a ruolo il 20/10/2023 AVENTE AD
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili, avverso la sentenza del
Tribunale di NO n.1441/2023, pubblicata il 25 settembre 2023 e in pari data notificata ex art.285 cpc tra:
(C.F. ), N. a PRATA Parte_1 C.F._1
DI PRINCIPATO ULTRA (AV) IL 16/04/1962, assistita e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. COLELLA EUGENIO, con studio in VIA
TERMINIO, 10 83100 NO e pec
, ammessa al gratuito patrocinio, Email_1
appellante,
e:
(C.F. ), n. a NO il Parte_2 C.F._2
02/07/1954, residente a [...] ITALIA, assistito e difeso, giusto mandato in atti, dagli avv.ti ROTONDI
MYRIAM pec: e Saverio Pisano Email_2
pec: con studio alla via Carlo Del Email_3
Balzo n.17 NO . appellato ,
Con l'intervento ex lege
Del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale
Walter Brunetti,
CONCLUSIONI: per parte appellante:
riconoscere in favore di l'assegno divorzile a carico di Pt_1
in ragione di €.500/00 al mese con decorrenza da luglio 2020 Pt_2
(data della domanda) , riconoscere in favore di il pagamento Pt_1
da parte di del 40% del TFR per il periodo di lavoro coincidente Pt_2
con gli anni di matrimonio ( dal 1985, anno del matrimonio, fino alla pronuncia della sentenza di divorzio) in base alla disposizione dell'art.12 della legge divorzile n.890/70 , vinte e attribuite le spese processuali del primo grado e del presente appello con accessori;
per parte appellata: rigetto dell'appello con vittoria di spese di lite, con conferma della statuizione di primo grado e con condanna dell'appellante anche al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio nonché al risarcimento dei danni ex art.96, I e III comma, c.p.c. per aver agito in giudizio consapevole dell'infondatezza delle proprie pretese;
Il P.G. , in assenza di figli minori, non ha rassegnato conclusioni.
pag. 2/10 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.06.2020 chiedeva al Parte_1
Tribunale di Avellino di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 28.04.1985, di disporre Parte_2
l'affidamento congiunto della figlia minore con Persona_1
collocazione prevalente presso di lei, un assegno di mantenimento a carico del resistente della somma di € 400,00 mensili in favore della figlia con spese extra assegno a carico di entrambi i genitori per il 50%, un assegno divorzile in proprio favore della somma di € 500,00 mensili nonché il 40% del t.f.r. spettante al resistente dall'anno 1985 fino alla pronuncia della sentenza.
Con la sentenza n. 1441/2023 depositata il 25.9.2023 il Tribunale di
Avellino, accoglieva la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, per quel che in questa sede interessa, rigettava le richieste istruttorie della perché irrilevanti e generiche, rigettava la Pt_1
domanda di assegno divorzile e conseguentemente quella di liquidazione di quota parte del TFR.
Il Tribunale, pur rilevando l'esistenza di una situazione economicamente svantaggiata per la inoccupata, rispetto a quella del Pt_1 Pt_2
pensionato INPS, rigettava la domanda di assegno divorzile. Quanto alla funzione compensativa dell'assegno divorzile osservava che tenuto conto che la ricorrente ha allegato di aver svolto attività lavorativa dall'anno
2000 al 2016 quale collaboratrice presso l'associazione AUSER Avellino, assumendo inizialmente incarichi di responsabile, coordinatrice e referente amministrativo in diversi progetti e dal 2007 quale dipendente part-time.
Inoltre, dai documenti in atti, emerge che la ricorrente è stata nominata,
pag. 3/10 con deliberazione n.27 del 2019 (allegata alla memoria integrativa del
13.1.2021), consigliera del Comune di Avellino. In particolare, dalle determine n.192 e 193 del 2020 del dirigente del settore Affari Generali, prodotte in atti, si evince che la ricorrente ha percepito euro 357,83 per la partecipazione alle commissioni consiliari ed euro 325,30 per la partecipazione ai consigli comunali, da gennaio a settembre 2020 (allegati memoria del 13.1.2021), pertanto non sussisteva il diritto. Con riferimento, invece, alla funzione assistenziale dell'assegno divorzile rilevava che la ricorrente dispone di sufficienti risorse e di mezzi adeguati per vivere, anche in ragione dei ricavi ricevuti a seguito della vendita dell'immobile in comproprietà con le germane, e che, pertanto, nel caso di specie, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore.
Con atto di appello tempestivamente iscritto a ruolo nel termine breve di trenta giorni la in parziale riforma dell'impugnata sentenza Pt_3
chiedeva in via preliminare ammettersi i mezzi di prova richiesti in primo grado, nel merito accogliere la domanda dell'assegno divorzile sotto il profilo compensativo in quanto la sperequazione tra la situazione economica dei coniugi era dovuta a scelte condivise, assunte nel corso del matrimonio. Insisteva poi per la sussistenza anche del diritto sotto l'aspetto assistenziale non avendo ella, allo stato, anche in ragione dell'età, alcuna possibilità di svolgere un'attività lavorativa.
Si costituiva tempestivamente il chiedendo il rigetto dell'appello Pt_2
perché del tutto infondato in fatto ed in diritto.
Con ordinanza del 17.4.2024 la Corte, ritenuta necessaria e pertinente la prova orale al fine di valutare il primo motivo di appello, così provvedeva:
pag. 4/10 Sciogliendo la riserva assunta alla scadenza del termine per il deposito note del 27.3.2024 fissato in sostituzione dell'udienza di trattazione,
Rilevato che nelle note del 20.3.2024 parte appellata ha insistito, in via preliminare, per l'accoglimento delle istanze istruttorie già formulate in primo grado con la memoria ex art. 183 c.p.c. del 22.7.21, reiterate in tutte le successive note e memorie davanti al Tribunale di Avellino, e richieste nuovamente nell'atto di appello;
Ritenuto che le richieste di prova orale siano circostanziate e pertinenti al tema decidendum limitatamente ai seguenti punti -1-
[...]
, diplomatasi nel 1982 in Ragioneria e Perito Tecnico Parte_1
Commerciale ed iscrittasi alla facoltà di Giurisprudenza, nel 1985 abbandonò gli studi universitari in vista del matrimonio con
[...]
e di comune accordo con questi;
-2- d'accordo con Pt_2 [...]
e al fine di dedicarsi prevalentemente alla cura della famiglia, Pt_2
fino al 2000 non ha svolto attività lavorativa. Parte_1
All'udienza del 12.7.2024 le parti comparivano personalmente e non riusciva la conciliazione proposta di transigere la lite mediante il pagamento di una somma in un'unica soluzione.
Veniva disposto l' interrogatorio del Bagno che dichiarava:
“il matrimonio è durato 24 anni. La ha cominciato a lavorare Pt_1
dal 2000 ed ha percepito anche lei una buona uscita di 28.000,00 euro.
Preciso che nel 2003, quando la già lavorava, è nata la nostra Pt_1
prima figlia. Ci siamo sposati nel 1985. Mia moglie era iscritta alla facoltà di giurisprudenza ma non aveva dato nessun esame e, dopo il matrimonio, non ha proseguito gli studi. Dopo 3-4 mesi dal matrimonio è rimasta,
pag. 5/10 infatti, in stato interessante della nostra prima figlia ed abbiamo in totale tre figli, l'ultimo è nato nel 2003”.
Venivano poi escussi due testi di parte appellante. Persona_2
sorella dell'appellante, che dichiarava “è vero che mia sorella era iscritta alla facoltà di giurisprudenza, ha frequentato per circa un anno poi si era fidanzata e, in prospettiva di dover andare a vivere a Milano, ove viveva il
Bagno, ha rinunciato agli studi. Mentre era sposata non lavorava, dopo pochi mesi di matrimonio è rimasta incinta, è tornata ad Avellino e non ha più lavorato fino al 2000. Ricordo che i bambini erano grandi quando ha iniziato prima a fare volontariato e poi è stata assunta come segretaria dalla Cooperativa sociale.” “in quei tre anni prima del matrimonio, mia sorella collaborava nello studio del commercialista dove lavoravo anch'io.
Penso che il fatto di non lavorare sia stata una scelta presa di comune accordo.” amica dell'appellante, Testimone_1
dichiarava: “conosco la signora dal 1990, quindi non sono in grado di rispondere alla domanda di cui al punto 2). ADR: da quando l'ho conosciuta fino al 2000 la signora non ha mai lavorato e si occupava della cura dei figli e della famiglia. Andava a prendere i bambini a scuola. ADR: all'apparenza era una famiglia tradizionale in cui il marito si occupava del lavoro e la moglie dell'accudimento dei figli.”
Sulle conclusioni come precisate in epigrafe , la causa è stata riservata in decisione all'esito del termine per il deposito di note scritte. L'appello, all'esito della prova orale è fondato e va accolto.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte Il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio non può più costituire il parametro al quale fare riferimento per la determinazione dell'assegno divorzile, dovendosi piuttosto avere riguardo all'indipendenza economica
pag. 6/10 intesa come disponibilità di mezzi adeguati tali da consentire una vita dignitosa e autosufficiente secondo una valutazione di fatto riservata al giudice di merito. Rimane ferma la funzione compensativa o perequativa nel caso in cui risulti che il coniuge meno abbiente abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi completamente alla famiglia nell'ambito di una scelta condivisa dei due ex coniugi che così hanno inteso impostare la vita in comune e attribuirsi, concordemente, differenti ruoli e attività nella gestione della vita familiare. ( Cass. S.U. n.
18287 del 11.07.2018) per ultimo conf. da Cass., Sez. I Civ., Ord. 27 maggio 2024 n. 14691 L'indisponibilità di mezzi, frutto delle scelte condivise durante il matrimonio, giustifica l'assegno divorzile.
Orbene Le emerso incontrovertibilmente che la ha rinunciato, nel Pt_3
momento in cui ha contratto matrimonio, ad un diverso percorso professionale privilegiando, deve presumersi per condivisa scelta familiare, per circa 15 (dal 1985 al 2000) il ruolo di casalinga . Ha infatti abbandonato gli studi universitari di giurisprudenza ed ha lasciato il lavoro presso uno studio di commercialista per seguire prima il marito a Milano e poi per accudire i figli. La circostanza che poi dal 2000 al 2016 abbia lavorato e successivamente abbia svolto attività politica, che abbia ereditato dei beni in comunione con la sorella non vale ad elidere il diritto della appellante ad un ristorno per le aspettative professionali accantonate in favore dell'accudimento dei figli , subendo un danno economico che, stante l'età, si riverbera anche sulla sua futura posizione pensionistica. Attese le limitate possibilità economiche del pensionato, la circostanza che Pt_2
la gode dell'uso della casa coniugale di cui è comproprietaria, Pt_1
tale assegno deve essere fissato in euro 100,00 mensili a far data dalla pag. 7/10 pronuncia di primo grado, annualmente incrementato secondo gli indici
ISTAT.
Quanto alla quota parte del trattamento di fine rapporto va rilevato che ai sensi dell'art. 12 bis della L. n. 898 del 1970: "Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.
Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio."
Dall'esame della predetta normativa si ricava che il diritto di credito del coniuge divorziato sorge unicamente dopo la cessazione del rapporto di lavoro dell'altro coniuge, a condizione che sussistano le ulteriori condizioni indicate dalla norma, condizioni da accertare in concreto solo coevamente alla maturazione del diritto al trattamento di fine rapporto dell'ex coniuge.
Il sorgere del diritto alla corresponsione della quota trattamento di fine rapporto presuppone, dunque, che all'atto della cessazione del rapporto di lavoro dell'obbligato quest'ultimo sia ancora tenuto alla corresponsione dell'assegno di divorzio, e che il rapporto di lavoro sia coinciso temporalmente anche solo per un certo periodo con il rapporto di coniugio.
Il diritto del coniuge alla percezione della quota prevista dal citato art. 12 bis, sorge quando l'indennità sia matura al momento o dopo la proposizione della domanda di divorzio, con conseguente insussistenza del diritto unicamente se l'indennità matura anteriormente a tale momento cfr. Cass.
Civ. Sez. 1, Sentenza n. 12175 del 06/06/2011 (Rv. 618384 - 01)
pag. 8/10 In altre parole, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "ratio" della norma è quella di correlare il diritto alla quota di indennità, non ancora percepita dal coniuge cui essa spetti, all'assegno divorzile, con la conseguenza che al definitivo riconoscimento giudiziario della concreta spettanza dell'assegno è riconnessa l'attribuzione del diritto alla quota di
T.F.R. (cfr. Cass. Civ sopra menzionata). In altre parole, la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, ossia la titolarità dell'assegno divorzile e il mancato passaggio a nuove nozze, va verificata al momento in cui matura per l'altro ex coniuge il diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto stesso (cfr. Cass. Civ. sentenza n. 2466 del
10/02/2004), dato che il diritto ad ottenere la quota dell'indennità di fine rapporto spettante all'ex coniuge diviene attuale - ed è, quindi, azionabile in giudizio - nel momento in cui per l'ex coniuge sorge, con la cessazione del rapporto di lavoro, il diritto al relativo trattamento, sempre che il richiedente sia, allora, titolare di assegno di divorzio e non sia passato a nuove nozze cfr. Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 18367 del 23/08/2006 (Rv.
591539 - 01).
Nel caso concreto la ha diritto all'assegno divorzile, il diritto al Pt_1
trattamento di fine rapporto è maturato nel 2021, dopo la proposizione della domanda di divorzio avvenuta nel 2020, a nulla rileva sul punto che il abbia già speso gran parte dell'indennità ricevuta. La domanda di Pt_2
assegnazione di quota parte del trattamento di fine rapporto va quindi accolta nei termini formulati con il ricorso introduttivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
pag. 9/10 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1441/2023 così provvede:
Condanna al pagamento di un assegno divorzile in favore Parte_2
di di euro 100,00 mensili a far data dal deposito della Parte_1
sentenza di primo grado, incrementato ogni anno successivo al rimo del tasso di rivalutazione ISTAT,
Condanna al pagamento in favore di Parte_2 Parte_1
del 40% del TFR maturato dalla data del matrimonio a quella del divorzio.
Condanna la parte appellata al pagamento, in favore dell delle Pt_4
spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € 850,00 per onorari del primo grado ed euro 1.407,00 per onorari del grado di appello, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE FAMIGLIA E
PERSONA, in data 3/1/2025.
Il Presidente relatore/estensore
Antonio Di Marco
pag. 10/10