Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 5181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5181 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
1
Proc. 3124 / 2024 R.G.
Tribunale di Napoli
Nona Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice Unico Felice Angelo Pizzi ha pronunciato all'esito della riserva della causa in decisione all'udienza del 26/3/2025 ai sensi del combinato disposto degli artt. 189
ultimo comma e 281 quinquies comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 3124/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: azione personale di restituzione di immobile detenuto senza titolo, risarcimento del danno e ripetizione di indebito, e vertente
TRA
con codice fiscale , elett.te dom.ta in Napoli Parte_1 C.F._1
alla via Vincenzo Tiberio n. 14 presso l'avv. Roberto Arcella, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
con codice fiscale , elett.te dom.ta in Napoli Controparte_1 C.F._2
alla via Stella n. 9 presso l'avv. Giuseppe Migliaccio, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta
CONVENUTA – ATTRICE IN VIA RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI :
parte attrice conclude come da note scritte depositate il 17/1/2025 ;
parte convenuta conclude come da note scritte depositate il 23/1/2025 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, notificato alla controparte il
6/2/2024, ha dedotto di essere proprietario di due immobili adibiti ad Parte_1
uso abitativo, siti in Napoli alla via Luigi Settembrini n. 68, e contraddistinti dai seguenti dati catastali: Sezione VIC, foglio 12, particella 514, sub. 18, di vani 3,5, e Sez.
VIC, foglio 12, particella 514, sub. 19, di vani 5,5, per averli ricevuti in donazione dalla propria madre, nella persona di Nello specifico, tali immobili erano Controparte_2
pervenuti in proprietà della in virtù di donazione obnuziale per OT CP_2 Per_1
del 1946 (all. 01) e in data 22/1/2015 la aveva donato gli appartamenti in CP_2
parola, con atto per OT (all. 02), al figlio che da allora ne Per_2 Parte_1
era divenuto pieno proprietario, ancorché la donante si fosse riservata di fatto i frutti dell'immobile sino alla data del suo decesso, avvenuto in Napoli il 22/4/2018 (all. 03 –
certificato di morte di ). Controparte_2
Secondo l'assunto attoreo, nel luglio 2010 aveva concesso in Controparte_2
locazione in favore di tali ed i due immobili di cui sopra Parte_2 Persona_3
pattuendo un canone di euro 200 mensili per il primo di essi ed euro 400 per il secondo,
e una volta deceduti i due, rispettivamente nel 2017 e nel 2018, l'immobile era risultato occupato dalla loro figlia (all. 06 – certificato di residenza). Controparte_1
Ora, l'Arcella ha asserito che gli accordi contrattuali conclusi tra la sua dante causa con i danti causa di non erano stati rinvenuti né come documento scritto e Controparte_1
men che meno erano stati sottoposti a registrazione presso il competente ufficio finanziario, di tal che ricorrerebbe, in riferimento agli stessi, la nullità ex art. 1, comma 3
346, della Legge 311/2004. Di qui la domanda di condanna della predetta alla restituzione degli immobili per occupazione senza titolo.
La domanda attorea sul punto va qualificata però non come azione di rilascio di immobile detenuto sine titulo, non esistendo nell'ordinamento processuale una azione di questo tipo, ma come azione personale di restituzione di un immobile previo accertamento della inesistenza di un valido contratto di locazione abitativa costituente un valido titolo di detenzione . Il Giudice ha infatti il potere/dovere di qualificare giuridicamente la domanda sulla scorta delle concrete allegazioni svolte dalle parti,
eventualmente anche prescindendo o disattendendo la qualificazione prescelta da queste, con il solo limite di non alterare il “petitum” o la “causa petendi” ( tra le più
recenti, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5153 del 21/2/2019 “Il giudice ha il potere-dovere di
qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di
individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità
rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di
ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa,
modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e
allegata in giudizio dalle parti” ( conforme anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13945 del
03/08/2012 (Rv. 623639 - 01).
Si tratta, nell'ermeneutica della Suprema Corte, di conferma di principio già espresso in precedenza secondo cui è compito esclusivo del Giudice, il quale ha il potere - dovere di definire il rapporto stesso sulla base dei fatti prospettatigli, prescindendo dalla denominazione, eventualmente erronea, che la parte abbia usato e con il solo limite di non alterare il “petitum” o la “causa petendi” ( cfr., in tal senso ed “ex multis”, Cass.
civ., sez. II, 17 luglio 2007, n. 15925; Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2007, n. 14751;
Cass. civ., sez. III, 6 aprile 2006, n. 8107 ) . 4
In altri termini, l'espressione utilizzata in citazione ( occupazione senza titolo ) non individua, nel sistema positivo processuale e sostanziale, alcuna azione tipica dotata di peculiari caratterizzazioni e autonome regole, processuali e sostanziali, specifiche. Al
contrario, dietro tale terminologia possono celarsi azioni che, seppur condividendo il medesimo petitum, consistente nella richiesta di restituzione di un bene immobile detenuto da altri asseritamente senza alcuna legittimazione, differiscono profondamente tra loro in relazione alla causa petendi, causa petendi dalla cui individuazione viene a dipendere, non solo la stessa qualificazione giuridica della domanda proposta, ma altresì, e soprattutto, il regime processuale e sostanziale applicabile alla fattispecie,
anche in punto di oggetto e riparto dell'onere della prova.
In particolare, in materia di occupazione senza titolo, da un lato, la domanda di restituzione potrebbe trovare fondamento sulla base del dedotto venir meno di un rapporto negoziale di natura obbligatoria intercorrente tra le parti, che legittimava l'altrui detenzione dell'immobile in questione — a causa di vizi genetici dell'accordo contrattuale o per difetti strutturali dello stesso, che ne comportino la nullità o l'annullabilità, ovvero a causa di sopravvenuti disfunzioni causali del medesimo accordo, che ne comportino la risoluzione per inadempimento o per impossibilità
sopravvenuta, ovvero, ancora, per la naturale cessazione dell'efficacia del rapporto stesso per il decorso del termine di durata o per recesso;
dall'altro lato, la stessa domanda potrebbe del tutto prescindere dalla deduzione, ab origine, di alcun rapporto di natura negoziale instauratosi tra le parti, per basarsi esclusivamente sulla dedotta altrui detenzione o possesso privo di alcun titolo giuridico giustificativo, inesistente ab
origine o successivamente caducato.
Nel primo caso l'azione di restituzione esercitata ha natura prettamente personale ed è
caratterizzata dalla relatività, nel secondo caso, invece, essa non può che essere 5
inquadrata nell'azione reale di rivendica, dato che «non è azione di restituzione ma di
rivendicazione quella con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima
l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente
condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa
derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico,
che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra
questa ed il medesimo convenuto» ( Cass. SS.UU. 28 marzo 2014 n. 7305 ).
Tanto emerge dai precedenti della giurisprudenza di legittimità sulla questione ( Cass.
17 gennaio 2011 n. 884; Cass. 23 dicembre 2010 n. 26003; Cass. 9 dicembre 2010 n.
24921; Cass. 27 gennaio 2009 n. 1929; nonché, da ultimo, Cass. SS.UU. 28 marzo 2014
n. 7305 ). Nel caso di specie l' ha sostenuto essere stati stipulati dei contratti di Pt_1
locazione nulli per difetto di forma scritta e di registrazione. Trattasi pertanto di azione personale di restituzione, che sfugge all'onere della probatio diabolica proprio dell'azione di rivendica.
In aggiunta, l'attore ha dedotto che la convenuta aveva provveduto, dal 2018 in poi, al mero pagamento di una indennità di occupazione autodeterminata, ed ha lamentato di aver ricevuto saltuari pagamenti di euro 400 mensili a tale titolo, avendoli accettati in acconto con salvezza dei conguagli a lui asseritamente dovuti, essendo il valore locativo dei due immobili superiore alla misura dell'indennità versata, peraltro in maniera discontinua, dalla In proposito l'Arcella nella prima memoria istruttoria, pur CP_1
ribadendo in tale sede che i pagamenti della erano stati effettuati in maniera del CP_1
tutto sporadica e discontinua, non ha specificato quale cifra esatta sarebbe stata complessivamente versata e in relazione a quale periodo, ma ha controdedotto che la occupante, da dicembre 2023, non aveva pagato neanche più l'indennità di occupazione autodeterminata di euro 400 mensili. Di qui la domanda di condanna della convenuta al 6
versamento della indennità di occupazione nell'ammontare complessivo da determinarsi in corso di causa e comunque contenuto, unitamente al valore delle domande di rilascio,
entro il limite di euro 25.000 . Trattasi di domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.p. conseguente ad un fatto illecito, consistente nella abusiva occupazione degli immobili per cui è causa.
Si è costituita in giudizio con il deposito di una comparsa di risposta la resistente ed ha eccepito che esistevano dei contratti di locazione, regolarmente sottoscritti dalle parti,
mai registrati per mera volontà del locatore, e li ha prodotti in copia (All. 1, all. 2).
La ha asserito di aver dato seguito a tali contratti sottoscritti dai suoi genitori e di CP_1
aver continuato a versare mensilmente la quota di euro 400 all'avv. Controparte_3
referente della famiglia , ottenendone il rilascio di una ricevuta sottoscritta per Pt_1
accettazione (all. 5). In aggiunta, ella ha dedotto la sussistenza di vizi degli immobili ed ha affermato che la controparte aveva incassato la quota di € 400 mensili a titolo di indennità di locazione, dissimulando l'incasso di un regolare canone, e quindi aveva percepito canoni in nero da febbraio 2018 a dicembre 2023 . Quindi ha proposto in via riconvenzionale domanda di restituzione degli importi versati, per un totale di euro
18.300, sul presupposto della nullità del contratto di locazione non registrato e configurando la prestazione pecuniaria compiuta in esecuzione di un contratto nullo un indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Nella sua prima memoria istruttoria l'attore a sua volta ha dichiarato di non conoscere la sottoscrizione della propria dante causa apposta in calce ai due contratti di locazione prodotti dalla con la comparsa di risposta, pur confermando il contenuto di tali CP_1
documenti la deduzione contenuta nell'atto di citazione circa la pattuizione di un canone di euro 200 mensili per un immobile e di euro 400 mensili per l'altro. Tanto è
sufficiente per costituire il disconoscimento di sottoscrizione ai sensi e agli effetti 7
dell'art. 214 comma 2 c.p.c., da considerarsi tempestivo ex art. 215 comma 1 n. 2 c.p.c.
per essere stato formulato nella prima risposta successiva alla produzione.
La resistente, nella sua seconda memoria istruttoria, non ha replicato al disconoscimento di cui sopra nel senso che non ha proposto espressa istanza di verificazione ex art. 216
comma 1 c.p.c., come sarebbe stato suo onere. La conseguenza è che la non si CP_1
può avvalere dei documenti da lei allegati alla comparsa di risposta, che attesterebbero la sussistenza della forma scritta dei contratti di locazione abitativa.
Ciò premesso, la domanda personale di rilascio è fondata. Invero la nullità dei due contratti in parola risulta, prima che dalla loro mancata registrazione e a prescindere da quale delle parti abbia deciso o imposto all'altra di evitare l'esecuzione di tale adempimento tributario , dal difetto di forma scritta, che è l'effetto del disconoscimento della sottoscrizione dei relativi documenti effettuato tempestivamente dall'attore e dalla mancata presentazione di una istanza di verificazione da parte della convenuta, posto che l'art. 1 comma 4 L. 431/1998 impone la forma scritta ad substantiam "per la stipula
di validi contratti di locazione", riferendosi solo a quella abitativa, e che tale nullità è
assoluta, vale a dire rilevabile da entrambe le parti e d'ufficio ad opera del Giudice,
attesa la "ratio" pubblicistica del contrasto all'evasione fiscale ( v. Cass. civ. sez. un.,
17/9/2015, n. 18214 ) . Non esiste, in altri termini, un valido titolo di detenzione in favore della opponibile all'Arcella, il che significa che non possono essere fatti CP_1
valere quale eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. neppure i pretesi vizi degli immobili prospettati dalla nella sua comparsa di risposta . Pertanto va accolta la CP_1
domanda attorea di restituzione degli immobili per cui è causa, con effetto immediato,
non trovando applicazione l'art. 56 comma 1 L. 392/1978 in mancanza di un valido rapporto di locazione. 8
Anche la domanda risarcitoria è fondata, avendo l'attore subìto un danno ingiusto di tipo patrimoniale in virtù dell'occupazione senza titolo dei suoi beni, ma solo parzialmente. In proposito, in materia di occupazione senza titolo di bene immobile,
anche a non voler ritenere che si sia in presenza di un danno in re ipsa , tale locuzione va sostituita con quella di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato ( v. Cass. civ. sez. un., 15/11/2022, n. 33645 ).
Ricorre, in altri termini, una presunzione iuris tantum circa l'esistenza di un danno connesso alla perdita di disponibilità del bene ed all'impossibilità di conseguirne la relativa utilità ( cfr., tra le altre, Cass. civ. sez. I, 20/11/2018, n. 29990 ).
Lo specifico pregiudizio subìto, quale allegato dall'Arcella, consiste nel fatto che, in mancanza dell'occupazione abusivo del bene da parte della egli avrebbe potuto CP_1
concedere l'immobile per cui è causa in godimento a terzi a titolo oneroso. La
liquidazione del danno da occupazione illegittima , inoltre, può essere operata dal
Giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cd. danno figurativo,
quale il valore locativo del bene, o meglio ancora, con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato ( cfr. Cass. civ. 33645/2022
cit. ).
Ciò premesso, il valore locativo va determinato in concreto, e sul punto entrambe le parti hanno concordato nel senso che un corrispettivo di massima era stato comunque pattuito nella misura di euro 600 mensili. In concreto, l'attore ha ammesso che la CP_1
aveva versato, seppure con discontinuità ( ma senza null'altro precisare in proposito ),
euro 400 mensili, almeno fino al novembre 2023, che è una cifra inferiore a quella anche a quella stabilita dalle parti, seppure sulla base di un titolo invalido . Non è stato 9
invece specificata la data iniziale del versamento in misura ridotta, per cui deve presumersi che questa coincida con la data del decesso dell'ultimo dei danti causa della resistente, vale a dire di , morto il 10/11/2018. Da tanto deve presumersi Parte_2
pure che da novembre 2018 fino a novembre 2023 sia stata versata una somma complessiva di euro 14.800 ( euro 400 x 37 mesi ), a fronte di un credito risarcitorio maturato da novembre 2018 sino al 6/2/2024, giorno che ha segnato la pendenza del presente giudizio, corrispondente ad euro 24.000 ( euro 600 x 40 mesi ). Di qui la condanna della al pagamento a titolo risarcitorio della differenza, pari ad euro CP_1
9.800.
Non può invece essere accolta la domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito proposta dalla resistente, atteso che, come eccepito dall'attore, qualora un contratto di locazione sia dichiarato nullo, pur conseguendo in linea di principio a detta dichiarazione il diritto per ciascuna delle parti di ripetere la prestazione effettuata,
tuttavia la parte che abbia usufruito del godimento dell'immobile non può pretendere la restituzione di quanto versato a titolo di corrispettivo per tale godimento, in quanto ciò
importerebbe un inammissibile arricchimento senza causa in danno del locatore ( cfr.
Cass. civ. sez. III, 12/2/2019, n. 3971 ; Cass. civ. sez. III, 3/5/1991, n. 4849 ) . Pertanto
la riconvenzionale va respinta.
Le spese, ivi compresa quella relativa al contributo unificato, seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 ss. del D.M. 10/3/2014 n.
55
, come modificato dal D.M. 13/8/2022, n. 147 , da applicare ex art. 6 di tale ultimo regolamento alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in 10
vigore, e 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che dovrebbe coincidere con la somma in concreto attribuita alla parte vincitrice ( v. sul punto Cass. civ. sez. III, 22/3/2022, n. 9237 ; Cass. civ. sez. III, 27/2/2014, n. 4696 ),
che è di euro 9.800, dovendo il Giudice considerare il contenuto effettivo della sua decisione ( cd. criterio del decisum ), e non il "petitum", come stabilito dall'art. 5,
comma 1, terzo periodo, del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 . Quest'ultima norma,
infatti, stabilisce che nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soccombente si ha riguardo di regola alla somma attribuita alla parte vincitrice anziché a quella domandata .
Anche le spese della procedura di mediazione ante causam di cui si è onerata parte attrice seguono il criterio della soccombenza. In proposito vanno rimborsati non solo i costi vivi, ma pure i compensi, liquidati secondo i parametri di cui alla tabella 25 bis
allegata al D.M. 10/3/2014 n. 55 e in vigore dal 23/10/2022, sempre con l'applicazione dei parametri medi, in ragione del valore della controversia quale già precisato, ma per la sola fase che si è svolta ( fase di attivazione ), non essendo riuscito il tentativo di conciliazione.
Si deve però tener conto, nella determinazione del valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari difensivi, anche del valore della domanda riconvenzionale avanzata dalla resistente nella misura di euro 18.300 , la cui proposizione, ove sia diretta all'attribuzione di beni diversi da quelli richiesti dalla controparte, determina un ampliamento della lite e, di conseguenza, dell'attività difensiva ( v. Cass. civ. sez. II,
3/7/1991, n. 7275 ; Cass. civ. sez. III, 29/11/2018, n. 30840; Cass. civ. sez. VI,
6/2/2020, n. 2769 ). Beninteso, per la determinazione del valore della controversia, la domanda riconvenzionale, non essendo proposta contro il medesimo soggetto convenuto, non si cumula con la domanda principale dell'attore, ma, se di valore 11
eccedente a quest'ultima, può comportare l'applicazione dello scaglione superiore perchè amplia il "thema decidendum" ed impone all'avvocato una maggiore attività
difensiva, sì da giustificare l'utilizzazione del parametro correttivo del valore effettivo della controversia sulla base dei diversi interessi perseguiti dalle parti, ovvero del criterio suppletivo previsto per le cause di valore indeterminabile ( cfr. Cass. civ. sez.
III, 27/01/2003, n. 1202 ; Cass. civ. sez. II, 14/7/2015, n. 14691 ; Cass. civ. sez. II,
1/8/2023, n. 23406 ). In altri termini, non deve procedersi al cumulo delle domande ma deve tenersi conto solo del maggiore tra i valori delle due contrapposte domande ( v.
Cass. civ. sez. II, 24/4/2008, n. 10758 ; Cass. civ. sez. II, 20/10/2023, n. 29182 ).
Nel caso di specie, per l'appunto, è maggiore il valore della domanda riconvenzionale ,
per cui il valore della controversia su cui parametrare la liquidazione del compenso è di euro 18.300 .
La liquidazione va effettuata per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione per i compensi dei livelli medi
previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria, in ottemperanza alla regola stabilita dall'art. 4 comma 1, che fa sì che tali livelli siano adeguati per definizione ( nel senso che il Giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, con apposita e specifica motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo, v. Cass. civ. sez. VI,
13/5/2022, n. 15392 ; Cass. civ. sez. VI, 25/5/2020, n. 9542 e Cass. civ. sez. III, 7/1/2021,
n. 89 ) .
Sul punto va pure evidenziato che, in tema di spese processuali, solo la compensazione,
totale o parziale, deve essere sorretta da motivazione, non già l'applicazione della regola 12
della soccombenza cui il Giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta ( v. sul punto Cass. civ. sez. VI,
28/4/2014, n. 9368 ) .
A tale importo vanno comunque aggiunte l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali ( cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307 ) nonchè il
15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n.
55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. ( v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153 ).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede :
a ) accoglie la domanda attorea di restituzione e per l'effetto condanna Controparte_1
al rilascio immediato in favore di dei due immobili ad uso abitativo, siti Parte_1
in Napoli alla via Luigi Settembrini n. 68, contraddistinti dai seguenti dati catastali:
Sezione VIC, foglio 12, particella 514, sub. 18, di vani 3,5, e Sez. VIC, foglio 12,
particella 514, sub. 19, di vani 5,5 ;
b ) accoglie parzialmente la domanda risarcitoria attorea e per l'effetto condanna
[...]
al pagamento in favore di della somma di euro 9.800 ; CP_1 Parte_1
c ) rigetta la domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito formulata da
[...]
CP_1
d ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna al rimborso in favore di Controparte_1
delle spese di giudizio nonché di quelle di mediazione , che si liquidano Parte_1
in complessivi euro 5.600 , di cui euro 5.300 per compensi ed euro 300 per esborsi, oltre 13
IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15%
sui compensi .
Napoli, 26/5/2025
Il G.U.
Felice Angelo Pizzi