Art. 1.
Il decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1517 , e' ratificato senza modificazioni.
Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 732 , e' ratificato con le modificazioni seguenti:
Art. 6. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Nei primi due anni dalla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1517 , i periodi di anzianita' di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'8° dei ruoli di gruppo A e B ed al 10° dei ruoli di gruppo C di cui alle tabelle annesse al decreto medesimo, sono ridotti di un anno e mezzo".
Il decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1517 , e' ratificato senza modificazioni.
Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 732 , e' ratificato con le modificazioni seguenti:
Art. 6. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Nei primi due anni dalla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1517 , i periodi di anzianita' di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'8° dei ruoli di gruppo A e B ed al 10° dei ruoli di gruppo C di cui alle tabelle annesse al decreto medesimo, sono ridotti di un anno e mezzo".