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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/12/2025, n. 1578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1578 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1779 2022
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. , con l'avv. NASO
[...] C.F._1
DOMENICO; ricorrente contro
(c.f. ) con la dott.ssa Controparte_1 P.IVA_1
e con il dott. Controparte_2 Controparte_3
, ex art. 417 bis c.p.c.
[...]
resistente avente ad oggetto: Altre ipotesi
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 di 7 Con ricorso depositato in data 4.8.2022, , premesso di Parte_1
Contr essere stata impiegata dal in attività di docenza mediante la stipula di un contratto a tempo determinato dal 7.10.2020 al 30.06.2021, espone di avere diritto a percepire la c.d. retribuzione professionale docenti per un importo di € 174,50 lordi mensili prevista dall'articolo 7 del CCNL del
Contr 15.03.2001 e corrisposta dal soltanto ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno. Ha perciò invocato la condanna del a corrisponderle la complessiva somma di € 1.710,10, oltre CP_4
interessi e spese.
Contr Costituitosi in lite, il ha invocato il rigetto della domanda, siccome infondata, non essendo dovuto il reclamato emolumento per lo svolgimento di supplenze brevi.
***
Il ricorso è fondato e va conseguentemente accolto.
Va intanto premesso che la rivendicata retribuzione professionale docenti è
stata introdotta dall'art. 7 del C.C.N.L. del 15.03.2001 per il personale del comparto della scuola, a mente dei cui commi primo e terzo «con
l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la
realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti
didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un
riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il
Pagina 2 di 7 miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente
ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» e «la
retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il
compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le
modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 (...)»; dopo avere individuato la platea dei destinatari del trattamento accessorio nei soli docenti assunti a tempo indeterminato o con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, i commi successivi hanno quindi disciplinato le modalità di calcolo del compenso,
stabilendone la corresponsione «in ragione di tante mensilità per quanti
sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato
assimilate al servizio», con la precisazione che «per i periodi di servizio o
situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è
liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio
prestato o situazioni di stato assimilate al servizio».
Come quindi chiarito dalla Suprema Corte, “l'art. 7 del C.C.N.L. 15.3.2001
per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di
non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato
alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione
Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza
operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e
Pagina 3 di 7 fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo,
contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di
corresponsione del trattamento accessorio” (cfr. CASS. n. 20015/2018);
dall'insieme delle disposizioni richiamate, infatti, si inferisce la natura fissa e continuativa dell'emolumento, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo e perciò
rientrante nelle «condizioni di impiego» che a termini della clausola 4
dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE il datore di lavoro -
pubblico o privato - è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato,
i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori
a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o
rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni
oggettive».
La citata clausola 4 è stata del resto più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia U.E., la quale ha chiarito quanto segue: a) la clausola esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità
di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione
Pagina 4 di 7 del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del CE;
8.9.2011, causa C-177/10 Per_1
Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), « non può impedire
ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di
discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli
lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale
principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (Del
CE NS, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può
essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di
Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa
C393/11, Bertazzi).
Deve in conclusione ritenersi che le parti collettive, nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo» senza discrimine alcuno, abbiano voluto indistintamente ricomprendere nella previsione tutti
Pagina 5 di 7 i docenti, compresi quelli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del C.C.N.L. del
15.03.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999»
deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non anche esteso all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
Per quanto sopra, avendo la ricorrente documentato lo svolgimento della sopra richiamata attività di docenza e correttamente calcolato l'importo dovutole a titolo di R.P.D., il va condannato al pagamento in suo CP_4
favore del complessivo importo di € 1.710,10 (che il non ha CP_1
contestato), oltre la minor somma tra interessi e rivalutazione dall'insorgenza del diritto al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno conseguentemente poste a carico del , nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al CP_1
valore della lite, alla serialità del contenzioso e dell'attività difensiva svolta e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario della ricorrente, che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale
- In accoglimento del ricorso, condanna il Controparte_5
al pagamento, in favore della ricorrente, del complessivo
[...]
Pagina 6 di 7 importo di € 1.710,10, oltre la minor somma tra interessi e rivalutazione;
- Condanna il e del merito delle spese di lite, Controparte_5
che liquida in € 900 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'avv.
ME NA.
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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