Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 22/07/2025, n. 14507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14507 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 14507/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01817/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1817 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Federica Maria Paolinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ES dei Servizi Energetici – Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Crisci, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del provvedimento del GSE del 04.12.2024 nr. -OMISSIS-notificato a mezzo pec in data 05.12.2024 a definizione del procedimento di verifica ai sensi dell'art. 42 D. Lgs 28/2011 e D.M. 31.01.2014 relativo all'impianto fotovoltaico n -OMISSIS-di potenza pari a 11,75 KWP sito nel Comune di Montemarciano (An) con il quale il GSE ha dichiarato la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti precedentemente riconosciuto comunicando, altresì, il recupero degli incentivi percepiti dalla medesima società;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 21.03.2025, per l’annullamento del provvedimento del GSE del 24.01.2025 nr. -OMISSIS- notificato a mezzo pec alla società in data 24.01.2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del ES dei Servizi Energetici – Gse S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2025 il dott. Mario Gallucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I.1. -OMISSIS--, odierna ricorrente, in data 17 novembre 2011 ha presentato domanda di ammissione agli incentivi previsti dal D.M. 5 maggio 2011 (c.d. “Quarto Conto Energia”) in relazione all’impianto fotovoltaico n. -OMISSIS-, di potenza pari a 11,75 kW, sito nel Comune di Montemarciano (AN).
Con provvedimento prot. -OMISSIS- del 3 gennaio 2012, il GSE ha riconosciuto la richiesta tariffa incentivante.
I.1.1. Con successiva nota prot. -OMISSIS- del 13 aprile 2018, il ES ha comunicato l’avvio di un procedimento di verifica e controllo poiché, nell’ambito di un’indagine penale condotta Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, era emersa la falsificazione della documentazione presentata all’atto della suddetta domanda di riconoscimento degli incentivi.
Il Soggetto Responsabile è stato perciò invitato a fornire le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
I.1.1.1. Questi vi ha provveduto evidenziando, sostanzialmente, che si era in presenza di meri indizi e comunque di una mera ipotesi accusatoria (peraltro, in quel momento, non ancora cristallizzata in imputazioni): in considerazione di ciò, ha invitato il GSE a soprassedere alle verifiche in attesa degli ulteriori sviluppi della vicenda penale.
I.1.1.2. Con nota prot. -OMISSIS- in data 8 luglio 2021, il GSE ha rilevato che “ relativamente all’ipotesi di apposizione di «timbro e firma apocrifi» sugli elaborati tecnici di progetto presentati a corredo della summenzionata richiesta di riconoscimento delle tariffe incentivanti (relazione tecnica, disegni planimetrici, elaborati grafici, schemi elettrici e scheda tecnica finale di impianto), la Società si è limitata a rappresentare che la stessa «allo stato costituisce una mera congettura dell’Accusa, supportata dalle sole dichiarazioni testimoniali dello stesso [...]» ”. Ha conseguentemente invitato -OMISSIS- a fornire ulteriori eventuali osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
I.1.1.3. L’odierna ricorrente ha inoltrato tali osservazioni il 6 agosto 2021, ritenendo che non vi fosse ancora alcuna certezza sulla falsità della documentazione e che, in ogni caso, questa (anche ove sussistente) avrebbe riguardato soltanto la sottoscrizione e il timbro di chi l’aveva redatta, ma contenutisticamente vi sarebbe stata piena conformità con quanto realizzato.
I.1.1.4. A seguito della pronuncia della sentenza penale di primo grado da parte del Tribunale di Ancona (n. -OMISSIS- del 10 aprile 2024, con deposito delle motivazioni il successivo 9 luglio), con provvedimento prot. -OMISSIS- del 4 dicembre 2024 il GSE ha ritenuto confermate le surrichiamate criticità, poiché:
«- […] il Giudice, nel confermare le risultanze delle indagini condotte dalla polizia giudiziaria:
- ha accertato che le società riconducibili all’imputato -OMISSIS- hanno percepito incentivi, a far data dal 2012, che non sarebbero spettati in quanto ottenuti mediante dati o documenti non veritieri o rendendo dichiarazioni false o mendaci;
- ha riconosciuto la responsabilità penale dei soggetti accusati disponendo in particolare: (i) la condanna all’imputato -OMISSIS- con riferimento al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; (ii) le sanzioni pecuniaria e interdittive nei confronti della società -OMISSIS-per non aver adottato il modello di organizzazione idoneo a prevenire reati della specie di quelli occorsi;
- ha disposto la confisca del profitto del reato per un valore corrispondente allo stesso, già determinato e oggetto di sequestro;
- ha accolto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale subito dalla scrivente Società specificando, al riguardo, le azioni dei soggetti coinvolti hanno causato un danno economico significativo alla scrivente Società, derivante dall’erogazione di incentivi non dovuti i quali “in difetto delle falsificazioni non sarebbero stati concessi o sarebbero stati concessi in misura inferiore”;
- relativamente all’impianto in oggetto, dalla richiamata Sentenza emerge in particolare che il Giudice ha accertato la contraffazione della documentazione recante timbro e firma dell’ing. -OMISSIS-presentata al GSE all’atto della richiesta di riconoscimento degli incentivi, rappresentando a tal riguardo che “l’esame dei documenti acquisiti presso i comuni ove sono ubicati gli impianti e di quelli inviati al GSE ha permesso ai finanzieri di verificare la falsificazione del timbro e della firma dell'ing. -OMISSIS--OMISSIS-apposti sugli elaborati grafici, sugli schemi elettrici e sulle relazioni tecniche professionista che, sentito a s.i.t. il 23.1.2017, aveva dichiarato di non aver compilato né firmato alcun elaborato tecnico riguardante impianti fotovoltaici, dichiarazioni confermate in dibattimento” e che “la difesa, […] non ha apportato o addotto elementi volti a sconfessare il quadro accusatorio;
- alla luce di quanto illustrato al precedente alinea, le osservazioni presentate dalla Società con la nota del 6 agosto 2021 (prot. -OMISSIS-) non forniscono elementi per nuove e diverse valutazioni in ordine alle criticità riscontrate dal GSE nel corso dell’attività di controllo. Infatti, dalle risultanze emerse dalle indagini condotte dalla polizia giudiziaria, ritenute fondate dal Giudice di prime cure, gli elaborati progettuali presentati dalla medesima Società al GSE a corredo della richiesta di riconoscimento delle tariffe incentivanti del 6 dicembre 2011 (prot. -OMISSIS-), vale a dire la relazione tecnica, i disegni planimetrici, gli elaborati grafici, gli schemi elettrici e la scheda tecnica finale di impianto, risultano contraffatti e, in ogni caso, non corrispondenti ai documenti agli atti del Comune di Montemarciano»;
Ritenuta perciò sussistente la violazione rilevante di cui all’Allegato 1, lett. a), del D.M. 31 gennaio 2014 («presentazione al GSE di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi, ovvero mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica della ammissibilità agli incentivi» ), il ES ha disposto la decadenza dagli incentivi a suo tempo riconosciuti.
I.1.2. Con ricorso notificato il 30 gennaio 2025 e depositato il 5 febbraio 2025, -OMISSIS- ha impugnato in questa sede il richiamato provvedimento, affidandosi ai seguenti motivi di censura:
(i) Violazione e falsa applicazione dell’art. 21-nonies della Legge 241/1990 e art. 42 D.Lgs. 28/2011 modificato dalla Legge 120/2020 per superamento del termine ragionevole e comunque non superiore a 18/12 mesi per l’annullamento d’ufficio . Parte ricorrente denunzia lo scorretto esercizio, da parte del GSE, del potere di autotutela, sia per il mancato rispetto del termine normativamente imposto sia per l’insussistenza dell’interesse pubblico al recupero degli incentivi a suo tempo riconosciuti ed erogati;
(ii) Violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 42 D.Lgs 28/2011 comma in relazione alla totale assenza di attività di verifica da parte del GSE – eccesso di potere e travisamento dei fatti . Parte ricorrente sottolinea che all’esito del processo penale è stato dichiarato prescritto il reato di falso e, inoltre, afferma che a sostegno delle proprie contestazioni il GSE non avrebbe addotto nuovi elementi né svolto attività istruttoria e, in particolare, il sopralluogo presso l’impianto, limitandosi altresì a richiamare la pronuncia del giudice penale e i provvedimenti in precedenza adottati. La falsificazione della documentazione non sarebbe stata accertata (in quanti i rilevati reati sono stati dichiarati estinti per prescrizione) e sarebbe in ogni caso insussistente o comunque non rilevante ai fini del riconoscimento degli incentivi, perché riguardante soltanto la sottoscrizione e non anche il contenuto.
(iii) Violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 42 D.Lgs 28/2011 comma 3 e art. 21-nonies Legge 241/1990 in relazione alla rilevanza della violazione, alla decadenza dalla tariffazione incentivante in luogo della decurtazione, alla natura del potere di verifica del GSE e normativa applicabile .
Il GSE non avrebbe valutato la decurtazione in alternativa alla decadenza integrale dagli incentivi.
(iv) Violazione di legge ex art. 3 Legge 241/1990 per difetto di motivazione ed eccesso di potere . Parte ricorrente, da ultimo, lamenta la carenza di motivazione del provvedimento in ordine all’accertamento della violazione rilevante.
L’impugnativa si conclude con la richiesta di tutela cautelare.
I.2. Il GSE si è costituito in giudizio al fine di resistere al ricorso, depositando la pertinente documentazione e una memoria a confutazione del proposto gravame.
I.3. Alla camera di consiglio del 26 febbraio 2025, fissata per la trattazione della domanda di tutela cautelare, la causa è stata rinviata al merito.
I.4. -OMISSIS- ha poi impugnato tramite motivi aggiunti il provvedimento prot. -OMISSIS- del 24 gennaio 2025, con cui il ES ha chiesto la restituzione degli incentivi indebitamente erogati.
Parte ricorrente ne ha dedotto l’illegittimità derivata in virtù delle medesime censure di cui al ricorso introduttivo, nonché - tramite le seguenti doglianze:
(i) Violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 42 D.Lgs 28/2011, comma 3 e art. 21-nonies Legge 241/1990 in relazione alla rilevanza della violazione, alla decadenza dalla tariffazione incentivante in luogo della decurtazione, alla natura del potere di verifica del GSE e normativa applicabile.
Viene denunciata la mancata valutazione della decurtazione in alternativa alla decadenza in relazione alla rilevanza e gravità della violazione.
(ii) “ Illegittimità del provvedimento impugnato per duplicazione dell’azione svolta dal GSE innanzi a giurisdizioni differenti ”.
Vi sarebbe un’illegittima moltiplicazione delle iniziative recuperatorie avviate dal GSE, poiché in relazione agli stessi fatti è stato instaurato un processo contabile, nel quale il GSE è intervenuto, oltre al processo penale in cui pure il ES si è costituito parte civile e, inoltre, è stato disposto il sequestro preventivo delle medesime somme richieste.
I.5. In vista dell’udienza di discussione, le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi per ribadire le proprie prospettazioni.
I.6. All’udienza pubblica del 15 luglio 2025, il ricorso è stato discusso e spedito in decisione.
DIRITTO
II.1. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono infondati.
II.2. Il primo, il secondo e il quarto motivo del ricorso introduttivo vanno scrutinati prioritariamente, presentando il terzo motivo natura logicamente subordinata.
II.2.1. Per quanto concerne il primo motivo, inerente al denunziato scorretto esercizio del potere di autotutela, va premesso che la novella apportata all’art. 42 d.lgs. 28/2011 dall’art. 56 D.L. 76/2020, conv. modif. L. 120/2020 non ha natura di norma di interpretazione autentica, né efficacia retroattiva (cfr., tra le ultime, T.A.R. Lazio, Sez. V stralcio, 3 febbraio 2025, n. 2526; T.A.R. Lazio, Sez. V-ter, 10 febbraio 2025, n. 2961).
Tuttavia, ai sensi del comma 8 dell’art. 56 cit., « le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai progetti di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi di annullamento d'ufficio in corso » (e in sede giurisprudenziale si è chiarito che dall’utilizzo del termine « anche » non può desumersi che l’ambito di applicazione della norma sia limitato ai soli progetti efficienza energetica, bensì esteso - appunto - anche a tali progetti, in aggiunta a quelli inerenti alla produzione di energia da fonti rinnovabili: cfr. T.A.R. Lazio, Sez. III-ter, 9 novembre 2023, n. 16643): a differenza delle ipotesi in cui il provvedimento ex art. 42 d.lgs. 28/2011 fosse stato già adottato e si trovasse ancora sub judice alla data di entrata in vigore del D.L. 76/2020, conv. modif. L. 120/2020 (ipotesi nelle quali l’applicazione della novella è subordinata a un’apposita istanza del soggetto responsabile), nelle diverse ipotesi (come quella in esame) in cui il provvedimento non fosse stato ancora adottato, la norma è direttamente – e doverosamente da parte del GSE - applicabile per forza propria.
La legittimità del provvedimento impugnato va perciò scrutinata sulla base dell’art. 42 d.lgs. 28/2011 così come novellato nel 2020: la tesi della parte ricorrente non risulta comunque suscettibile di condivisione sotto alcuno dei profili in cui si articola.
II.2.1.1. Sotto il profilo temporale, come questa Sezione ha osservato in più occasioni (T.A.R. Lazio, Sez. III-ter, 9 dicembre 2024, n. 22190; T.A.R. Lazio, Sez. III-ter, 16 gennaio 2025, n. 772; T.A.R. Lazio, Sez. III-ter, 24 febbraio 2025, nn. 3999 e 4005; T.A.R. Lazio, Sez. III-ter, 18 marzo 2025, n. 5527; T.A.R. Lazio, Sez. III-ter, 15 maggio 2025, n. 9274; T.A.R. Lazio, Sez. III-ter, 23 maggio 2025, n. 9940; T.A.R. Lazio, Sez. III-ter, 5 giugno 2025, n. 10992), « la giurisprudenza del Consiglio di Stato è chiara nell’affermare che la disciplina ex art. 21 nonies l. n. 241 del 1990 che stabilisce un termine di 18 mesi per l’annullamento d’ufficio del provvedimento amministrativo trovi applicazione rispetto ai soli provvedimenti di primo grado adottati successivamente all’ingresso in vigore della legge n. 124 del 2015, che ha introdotto tale disposizione; per i provvedimenti anteriori il suddetto termine trova invece applicazione con decorso a far data dall’ingresso in vigore della norma (Cons. Stato, n. 3787 del 2020; id. n. 1987 del 2020; id. 3462 del 2017, n. 250) » (Cons. Stato, Sez. V, 26 febbraio 2024, n. 1854).
Il limite temporale all’esercizio del potere del GSE di cui all’art. 42 d.lgs. 28/2011 è stato introdotto dall’art. 56 D.L. 76/2020, conv. modif. L. 120/2020, in vigore dal 17 luglio 2020 (mentre, antecedentemente, tale limite non sussisteva e il ES poteva prescinderne: cfr. Cons. Stato, Sez. II, 23 aprile 2025, n. 3499): dunque, in applicazione del richiamato principio giurisprudenziale, è da tale data che decorre il termine relativamente ai provvedimenti adottati prima della medesima data (come nel caso di specie, risalendo al 2012 il provvedimento di ammissione agli incentivi). D’altra parte, « il termine di diciotto mesi ivi può iniziare a decorrere solo dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 76/2020 (17 luglio 2020) non potendo applicarsi retroattivamente “nel senso di computare anche il tempo decorso anteriormente all’entrata in vigore della legge (…), atteso che tale esegesi, oltre a porsi in contrasto con il generale principio di irretroattività della legge (art. 11 preleggi), finirebbe per limitare in maniera eccessiva ed irragionevole l’esercizio del potere di autotutela amministrativa. Si arriverebbe infatti all’irragionevole conseguenza per cui, con riguardo ai provvedimenti adottati diciotto mesi prima dell’entrata in vigore della nuova norma, l’annullamento d’ufficio sarebbe, per ciò solo, precluso” (così Cons. Stato, VI, 13 luglio 2017, n. 3462; in termini, tra le altre, Cons. Stato, sez. V, 19 gennaio 2017, n. 250) » (T.A.R. Lazio, Sez. III-ter, 20 novembre 2024, nn. 20820 e 20821).
Il termine di cui all’art. 21-novies L. 241/1990 è stato, poi, ridotto a dodici mesi dall’art. 63, D.L. 77/2021, conv. modif. L. 108/2021, in vigore dal 1 giugno 2021: sempre in applicazione del medesimo principio giurisprudenziale, il “nuovo” termine di dodici mesi trova applicazione in caso di provvedimenti di primo grado adottati successivamente all’entrata in vigore della novella (dovendosene escludere un’applicazione retroattiva), mentre per quelli emessi in data anteriore continua a trovare applicazione, ratione temporis , il “vecchio” termine di diciotto mesi.
Dunque, riepilogativamente, si devono distinguere tre diverse situazioni:
a) provvedimenti di primo grado adottati fino al 17 luglio 2020: si applica il termine di diciotto mesi, decorrenti da tale data;
b) provvedimenti di primo grado adottati fra il 18 luglio 2020 e il 31 maggio 2021: si applica il termine di diciotto mesi, decorrenti dall’adozione del provvedimento;
c) provvedimenti di primo grado adottati a partire dal 1 giugno 2021: si applica il termine di dodici mesi, decorrenti anche in questo caso dall’adozione del provvedimento.
La fattispecie in esame, come si è detto, rientra nell’ipotesi sub a), sicché il provvedimento decadenziale avrebbe astrattamente dovuto essere adottato entro il 17 gennaio 2022.
II.2.1.1.1. Il richiamo dell’art. 21-nonies L. 241/1990 ad opera del novellato art. 42 d.lgs. 28/2011 deve, tuttavia, essere inteso nella sua integralità e, dunque, anche al comma 2-bis del predetto art. 21-nonies, a mente del quale « I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine […] di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ».
Al riguardo, la Corte Costituzionale ha recentemente riepilogato quanto segue: “ nel nostro ordinamento, come in quello europeo (sin da CGCE, sentenza 22 marzo 1961, nelle cause riunite 42 e 49/59, Societé nouvelle des usines de Pontiene – Aciéres du Temple, SNUPAT) è riconosciuta tutela all’affidamento solo se legittimo, vale a dire se incolpevole o fondato sulla buona fede. E ciò vale, nei rapporti tanto tra privati, quanto tra privati e amministrazione, e per questi ultimi con riferimento sia all’attività amministrativa provvedimentale, sia all’attività amministrativa di diritto privato (art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990 e art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”) ”.
Per questo − nel solco dell’orientamento già consolidato della giurisprudenza amministrativa con riguardo all’autotutela nel suo complesso −, in seconda battuta, il legislatore ha accompagnato il termine decadenziale fisso a una fattispecie di esclusione di sua applicabilità per immeritevole considerazione della posizione del destinatario del provvedimento invalido: all’art. 21-nonies è stato così aggiunto il comma 2-bis, a mente del quale l’amministrazione è legittimata all’annullamento del provvedimento invalido “ anche dopo la scadenza del [predetto] termine ”, allora fissato in “ diciotto mesi ”, in caso “ di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato ”.
Tale eccezione, è il caso di ricordare, è interpretata dal giudice amministrativo − sulla base del dato testuale costituito dalla disgiunzione “o” e di un argomento teleologico − nel senso che il termine finale non opera tutte le volte in cui si riscontri che il contrasto tra la fattispecie rappresentata e la fattispecie reale sia rimproverabile all’interessato, tanto se determinato da dichiarazioni false o mendaci la cui difformità, se frutto di una condotta di falsificazione penalmente rilevante, dovrà scontare l’accertamento definitivo in sede penale, quanto se determinato da una falsa rappresentazione della realtà di fatto, accertata inequivocabilmente dall’amministrazione con i propri mezzi (da ultimo, Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenze 7 maggio 2025, n. 3876 e 14 agosto 2024, n. 7134; sezione sesta, sentenza 27 febbraio 2024, n. 1926). Anche in tale caso, infatti, l’erroneità dei presupposti per il rilascio del provvedimento amministrativo non è imputabile (neanche a titolo di colpa concorrente) all’amministrazione, ma esclusivamente alla parte che ha fornito una falsa descrizione della realtà fattuale, oggettivamente verificabile e non opinabile.
L’operare del termine rigido e la previsione della sua inapplicabilità, con il riespandersi del solo limite del “ termine ragionevole ”, secondo la logica della protezione dell’affidamento solo se meritevole, trova riscontro anche nella loro differente decorrenza: a) la scadenza a mesi si computa − secondo la chiara formula legislativa – “ dal momento dell’adozione ” del provvedimento di primo grado; b) diversamente, il termine ragionevole − secondo la giurisprudenza amministrativa − ha il suo avvio dal momento della scoperta dell’illegittimità da parte della PA. Infatti, in questo secondo caso, l’amministrazione è nell’impossibilità, in un momento anteriore, di conoscere fatti e circostanze rilevanti a causa del comportamento imputabile al soggetto che ha beneficiato del provvedimento. In senso opposto, nel primo caso, l’esclusione della ‘decorrenza mobile’ si spiega con la ragione che non può la negligenza dell’amministrazione procedente tradursi nel suo vantaggio di differire continuamente il dies a quo per l’esercizio della potestà di annullamento (tra le altre, Consiglio di Stato, sentenze n. 7134 e n. 1926 del 2024)» (Corte cost., 26 giugno 2025, n. 88, § 3.2. del “Considerato in diritto”).
II.2.1.1.2. Nella fattispecie in esame, dunque, non opera il termine “fisso” ed occorre valutare esclusivamente la “ragionevolezza” del termine.
Detta ragionevolezza risulta sussistente nella misura in cui il GSE ha inteso attendere le risultanze del giudizio penale di primo grado, per poi valutare quanto emerso dalla relativa pronunzia.
II.2.1.2. Per quanto concerne, poi, la denunziata insussistenza dell’interesse pubblico, va di contro evidenziato che quest’ultimo « deve ritenersi […] sempre sussistente nelle ipotesi di indebita erogazione di sovvenzioni pubbliche (cfr. anche Cons. Stato, sez. II, n. 226/2025). […] Del resto, non può trascurarsi che, come pure osservato dalla Sezione, “ nel caso di specie vengono in rilievo delle erogazioni pubbliche, che non sono somme private del GSE liberamente disponibili, bensì importi posti a carico dell’intera collettività e che incidono sui prezzi dell’energia. Dette risorse devono essere gestite con oculatezza e affidate unicamente a quegli operatori privati rispettosi della disciplina di settore: entrano in gioco, nella comparazione dei contrapposti interessi, indefettibili requisiti soggettivi (caratteristiche dell’operatore, possesso dei titoli autorizzativi, ecc.) e requisiti oggettivi (potenza degli impianti, struttura, ecc.)” (Cons. Stato, sez. II, n. 2087/2025 […]) » (Cons. Stato, Sez. II, 5 maggio 2025, n. 3287).
II.2.2. Il secondo e il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione.
Detti motivi non sono fondati.
II.2.2.1. Non è suscettibile di condivisione, innanzitutto, la prospettata illegittimità del provvedimento per avere il GSE omesso di compiere un autonomo accertamento (che concretizzerebbe anche una lacuna motivazionale).
Come già osservato da questa Sezione (T.A.R. Lazio, Sez. III-ter, 28 giugno 2025, n. 12820), i poteri di accertamento del GSE comprendono facoltà istruttorie come lo svolgimento di sopralluoghi e l’interlocuzione con altre amministrazioni.
Nel caso di specie, il carattere particolarmente articolato della vicenda penale, sotto il profilo del suo svolgimento temporale, della tipologia e del numero di fatti contestati e accertati, implica che non può ritenersi insufficiente l’impostazione istruttoria seguita, basata sullo studio e sulla valutazione delle risultanze penali, in quanto esplicative dei fatti e della loro rilevanza ai fini dell’ottenimento degli incentivi.
In questo senso il GSE può modulare l’attività ispettiva sul campo e nelle interlocuzioni con altri enti nel modo più adeguato e pertinente rispetto alla situazione, non risultando ineludibile – e non risultando necessario nel caso di specie, a fronte dell’accertamento di documenti falsi, mendaci o contraffatti – l’impiego di mezzi istruttori ulteriori rispetto a quelli propri dell’autorità giudiziaria penale. Inoltre, si osserva che < i procedimenti di verifica hanno ad oggetto l’impianto in un momento cronologico successivo alla data di ammissione agli incentivi, per cui effettuata la verifica documentale ed acquisiti tutti gli elementi necessari a concludere l’attività di controllo diventa superfluo espletare anche il sopralluogo, che si tradurrebbe in una duplicazione - rectius in un aggravio – procedimentale > (TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 21474/2024).
II.2.2.2. Per quanto concerne la falsità della documentazione presentata, innanzitutto non incide negativamente sull’accertamento - come invece pretenderebbe parte ricorrente - il fatto che i relativi reati siano stati dichiarati estinti per prescrizione in sede penale: una tale statuizione è, difatti, priva di efficacia extrapenale, non rientrando nell’ambito di applicazione dell’art. 652 cod. proc. pen. (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. III-ter, 22 aprile 2024, n. 8061).
A fronte di tale statuizione, il GSE ben poteva (e doveva) valutare quanto oggettivamente emerso e adottare le determinazioni di sua esclusiva competenza.
II.2.2.2.1. Quanto al contenuto della falsità, è dirimente rammentare che « [l]a non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di domanda caduca […] la complessiva domanda di ammissione ai benefici: ciò in quanto, conformemente alla giurisprudenza di questa Sezione, nelle procedure volte al riconoscimento delle tariffe incentivanti assume rilievo il principio di autoresponsabilità nella produzione di dichiarazioni, al di là dell’elemento soggettivo sottostante, insieme a quello della non configurabilità del c.d. falso innocuo, con conseguente emersione, per ciò solo, di un’ipotesi di violazione rilevante ostativa all’erogazione degli incentivi » (Cons. Stato, Sez. II, 6 febbraio 2025, n. 945, che richiama sul punto Cons. Stato, Sez. II, 9 gennaio 2023, n. 258).
II.2.3. Il terzo motivo del ricorso introduttivo e il primo motivo aggiunto sono esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi. Essi sono infondati, in quanto « la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di evidenziare che l’accertamento della falsità delle dichiarazioni rese al GSE in sede di accesso agli incentivi è idoneo a giustificare la decadenza dagli incentivi (v. per tutti Consiglio di Stato, II 29 dicembre 2022, n. 11552 e 18 gennaio 2023, n. 640) e che “la rimodulazione dell’incentivo presuppone che non si tratti di violazioni rilevanti ai fini dell’ottenimento” degli stessi, ovverosia di violazioni rilevanti connotate anche dal carattere di gravità come quelle oggetto del presente giudizio (v. ancora Consiglio di Stato, II, 29 dicembre 2022, n. 11552 e 18 gennaio 2023, n. 640, nonché, IV, 24 gennaio 2022, n. 462) ». Una violazione rilevante, se è anche grave, preclude il riconoscimento della decurtazione (Cons. Stato, sez. II, n. 698/2024; TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 2958/2025).
II.3. L’illegittimità derivata dell’atto di restituzione degli incentivi dedotta con i motivi aggiunti è insussistente alla luce dell’esito dello scrutinio dei motivi del ricorso introduttivo e del primo motivo aggiunto, mentre il secondo motivo aggiunto è infondato.
Le questioni dedotte con tale doglianza sono state diffusamente affrontate dai precedenti, resi fra le stesse parti, di cui alle sentenze di questo Tribunale n. -OMISSIS- pubblicata l’11 marzo 2025 e del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- pubblicata il 25 giugno 2025 (che ha confermato la prima) e pertanto - in virtù di quanto previsto e consentito dall’art. 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm. - può ad essi farsi integralmente rinvio.
Le rationes decidendi di tali precedenti (relative agli effetti del sequestro preventivo, dell’intervento del GSE nel processo contabile e della sua costituzione di parte civile nel processo penale), peraltro, si riferiscono alla possibilità per il GSE di richiedere ed ottenere un decreto ingiuntivo: esse valgono a fortiori per la possibilità di richiedere stragiudizialmente, tramite un provvedimento non esecutorio (art. 21-ter L. 241/1990), la restituzione degli incentivi.
L’eventuale estinzione (in tutto o in parte) della pretesa del GSE inficerebbe la possibilità per quest’ultimo di ottenerne coattivamente la riscossione, ma non riverbera in alcun caso sulla legittimità del provvedimento gravato.
II.4. Conclusivamente, la domanda veicolata con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti va integralmente respinta alla luce dell’infondatezza delle censure che sono state proposte.
II.5. La regolamentazione delle spese di lite avviene in applicazione del criterio della soccombenza, con liquidazione nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna la parte ricorrente alla refusione in favore del GSE delle spese di lite, che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti coinvolti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Tuccillo, Presidente FF
Mario Gallucci, Referendario, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mario Gallucci | Raffaele Tuccillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.