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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 25/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3049 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, rimessa in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.05.2024 e vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Mandorlo e dall'Avv. Fabrizio Marini, che la rappresentano e difendono giusta procura speciale in atti;
- ricorrente -
E
nato a [...] il [...] e residente in [...], rappresentato CP_1
e difeso dall'Avv. Francesco Laurito e dall'Avv. Martina Scagnetti, che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale in atti;
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni
Con decreto emesso in data 14.1.2025 il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. con riduzione della metà.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 24.09.2021, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ha dedotto: Parte_1
- di avere contratto matrimonio con in Roma il 04.06.2014 CP_1 registrato agli atti dello Stato Civile del medesimo Comune all'anno 2014 atto n.
232, parte 2, serie A, ufficio 2;
- che dall'unione tra le parti erano nati i figli (29.06.2013) e Per_1 Per_2
(31.05.2019), minorenni;
- che il a tempo si era disinteressato della famiglia ed in particolare della CP_1 crescita e dell'educazione dei figli e aveva operato condotte persecutorie e controllanti ai danni della moglie;
- che a causa di tali comportamenti i rapporti coniugali si erano deteriorati e le parti avevano trascorso periodi di separazione di fatto;
- che nel mese di giugno 2020 il marito si era allontanato di casa accusando la moglie di una relazione extraconiugale e si era trasferito presso l'abitazione della madre;
- che dall'allontanamento, il padre aveva frequentato i figli in modo incostante, facendoli viaggiare da Ladispoli a Roma su automobili guidate da terze persone, anche sconosciute alla senza l'osservanza delle misure di sicurezza imposte Pt_1 dalla legge, dal momento che al resistente era stata ritirata la patente di guida nell'anno 2019;
- che nei fine settimana di sua spettanza, il faceva soggiornare i figli in CP_1 una abitazione priva di spazi idonei ad ospitarli, tanto che era costretto a Per_1 dormire nello stesso letto insieme alla nonna paterna e al cugino;
- che nei giorni in cui il figlio si trovava con il padre, venivano Per_1 sovvertiti tutti i principi educativi adottati dalla Pt_1
- che dopo alcuni tentativi di riavvicinamento, nell'agosto del 2021 il CP_1 abbandonava definitivamente la casa coniugale di Ladispoli e comunicava alla moglie di avere intrapreso una nuova relazione sentimentale, di cui aveva reso partecipe anche il figlio;
Per_1
- che il aveva successivamente comunicato alla ricorrente di avere CP_1 interrotto tale relazione e di averne intrapresa una nuova;
- che a seguito di tali comportamenti, la aveva sospeso il regime di Pt_1 visita durante i fine settimana in attesa di un provvedimento del Tribunale in ordine alle visite del padre, con richiesta di accertamenti psicologici sul CP_1 - che dopo la nascita dei figli, e d'accordo con il marito, aveva dovuto svolgere attività lavorativa saltuaria e part time che le consentisse di dedicarsi alla cura dei figli, ma che al momento era disoccupata;
- di versare il 100% della rata di mutuo per la casa familiare per la somma di euro 400,00 mensili con scadenza al 2050;
- che il svolgeva attività lavorativa nel campo dell'edilizia in qualità di CP_1 dipendente;
- che durante il primo allontanamento, durato dal mese di settembre 2020 sino al mese di aprile 2021, il aveva corrisposto per il mantenimento dei figli la CP_1 somma complessiva di euro 600,00 e la era stata costretta a rivolgersi ai Pt_1 propri genitori per far fronte alle spese ordinarie e straordinarie necessarie per i figli.
Tanto dedotto e rilevato la ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi chiedendo dichiararsi l'addebito a carico del resistente, l'affido condiviso dei figli con collocamento presso la ricorrente nella casa familiare di sua esclusiva proprietà, disciplinare il diritto di visita del padre ed un assegno di mantenimento per sè di euro 200,00 mensili e per i figli di euro 800,00 mensili oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% a carico delle parti.
Si costituiva in giudizio in data 21.01.2022 il quale contestava la CP_1 ricostruzione dei fatti offerta dalla ricorrente e deduceva:
- che i rapporti coniugali si erano deteriorati a causa di incompatibilità caratteriali;
- che negli ultimi quattro anni, per assecondare le volontà della moglie, aveva dormito sul divano del salone e aveva sopportato ogni altra pretesa al fine di mantenere l'unità familiare;
- che la non aveva mai voluto lavorare, preferendo farsi sostenere Pt_1 economicamente dai genitori, persone agiate e da sempre presenti nella vita dei coniugi sia moralmente che economicamente;
- che più volte lo zio della ricorrente, proprietario di una catena di supermercati, aveva tentato di coinvolgerla in tale attività ma la stessa aveva sempre rifiutato preferendo lavori saltuari che le permettessero di viaggiare anche all'estero;
- di avere sempre lavorato, anche nel periodo del Covid-19, con occupazioni saltuarie;
- di avere ristrutturato gli immobili della suocera e della cognata facendosi carico di ogni costo e di avere ristrutturato la casa familiare per un importo di euro
35.000,00;
- di non avere mai abbandonato il tetto coniugale ma di essere stato cacciato dalla moglie nel giugno 2020 a seguito di un litigio e di non avervi potuto fare rientro se non per brevi periodi;
- di avere avuto un'unica relazione sentimentale dopo essersi allontanato dalla casa coniugale, senza mai pregiudicare la serenità dei figli;
- di essere venuto a conoscenza del fatto che la aveva intrattenuto Pt_1 durante il matrimonio alcune relazioni extraconiugali, ma di non avere mai fatto emergere tale circostanza per non turbare l'equilibrio familiare;
- di avere versato con difficoltà alla moglie la somma di euro 600,00 mensili in contanti per il mantenimento dei figli sin dal giugno 2020 e di essere stato costretto a rientrare in casa dei genitori a causa delle difficoltà economiche;
- che i minori venivano prelevati dalla casa della madre esclusivamente dalla sorella e dalla madre del e venivano portati presso l'abitazione della nonna, CP_1 pienamente idonea ad una serena permanenza degli stessi;
- di avere reperito una nuova attività lavorativa nelle Marche che lo avrebbe tenuto lontano da casa durante la settimana, a partire dal mese di febbraio 2022;
- che dal mese di agosto 2021 la ricorrente aveva deciso di sospendere le visite padre-figli, motivo per cui il aveva inviato una diffida alla moglie, rimasta CP_1 priva di riscontro e di effetti.
Tanto dedotto, il resistente aderiva alla domanda di separazione dei coniugi e richiedeva al Tribunale il rigetto della domanda di addebito della separazione,
l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale, disciplinare il diritto di visita del padre compatibilmente con i propri impegni ed orari di lavoro, un contributo economico per il mantenimento dei figli di euro 300,00 (euro 150,00 per ciascun figlio) nonché il pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% a carico delle parti.
All'udienza presidenziale del 25.01.2022 comparivano le parti personalmente ed il Presidente, con ordinanza emessa nella medesima data, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre nella casa coniugale, disciplinava il diritto di visita paterno e disponeva a carico del un assegno di CP_1 mantenimento per i figli di euro 600,00 mensili e rinviava per il prosieguo avanti al Giudice istruttore.
Le parti provvedevano al deposito di memoria integrativa ed insistevano nelle proprie difese.
In data 15.02.2022 veniva instaurato da parte resistente un procedimento cautelare in corso di causa RGNR 3049-1/2021, con il quale il resistente richiedeva di potere frequentare i figli in via esclusiva senza la presenza della madre nei giorni di sua spettanza.
Tale istanza veniva rigettata e il fascicolo 3049-1/2021 veniva archiviato.
Con decreto del 24.05.22 il Giudice rinviava l'udienza prevista al 14.10.22 e ne disponeva la trattazione in modalità cartolare.
All'udienza del 24.05.22, lette le note d'udienza con cui il ricorrente chiedeva la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
All'udienza del 5 aprile 2023, lette le note depositate telematicamente dalle parti e la richiesta di parte ricorrente per l'emissione di una sentenza parziale di separazione, il G.I. rimetteva al collegio la decisione in merito alla sentenza parziale di separazione senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La causa veniva istruita a mezzo di deposito di documento ed ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. della documentazione reddituale di entrambe le parti.
Esaurita l'istruttoria, veniva fissata dal Giudice udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, lette le note di udienza, il Giudice rimetteva la decisione al Collegio senza assegnazione del termine ex art. 190 c.p.c. Con decreto del 19.10.2024 il Giudice, rilevato che all'udienza del 10.05.2024 i difensori delle parti non avevano espressamente dichiarato di rinunciare ai termini ex art. 190 c.p.c., invitava i difensori a depositare note al fine di indicare la eventuale rinuncia o la richiesta di assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con decreto del 15.01.2025 il Giudice, rilevato che il difensore di parte resistente aveva espressamente rinunciato ai termini ex art. 190 c.p.c. in data 23.10.2024, mentre il difensore di parte ricorrente non aveva depositato le note nei termini assegnati, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Le parti provvedevano, quindi, al deposito delle comparse conclusionali con richiesta di accoglimento delle loro istanze.
Motivi della decisione
In questa sede deve statuirsi solo in ordine alle ulteriori domande delle parti essendo già stata emessa sentenza parziale con la quale veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Con riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Domanda di addebito
La ha proposto domanda di addebito della separazione a carico del Pt_1
marito deducendo condotte contrarie ai doveri coniugali e segnatamente le condotte disinteressate del marito rispetto alla vita familiare e, in particolare, per la crescita e l'educazione dei figli minori, aggravate da una ingiustificata gelosia del nei confronti della moglie, manifestatasi per lungo tempo in condotte CP_1
persecutorie e controllanti ai danni della moglie ed infine abbandonando la casa coniugale nel mese di giugno 2020.
Il resistente ha negato ogni addebito, contestando alla moglie condotte durante il matrimonio consistenti nel fare dormire il coniuge sul divano e di avere intrattenuto diverse relazioni extraconiugali.
Il Collegio osserva che la deduzione di parte ricorrente, generica sin dalla sua prospettazione, nel corso del giudizio non è stata corroborata con la dimostrazione delle asserite condotte violative dei doveri coniugali da parte del marito - né lo avrebbe potuto essere sulla base delle richieste istruttorie rigettate in quanto relative a circostanze in parte formulate genericamente, in parte contenenti valutazioni non deferibili ai testi e comunque non riguardanti le circostanze con cui è stata motivata la richiesta di addebito della separazione -, non avendo la fornito la prova Pt_1
dell'asserito abbandono ingiustificato del tetto coniugale come causa esclusiva della separazione né dell'efficienza causale dei comportamenti tenuti dal resistente nella crisi matrimoniale.
Occorre ricordare che, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (ex plurimis Cass. n. 25843/2013 e n. 14840/2006).
Occorre dimostrare, in altri termini, che la condotta del coniuge si sia manifestata e concretizzata in specifici fatti, o episodi, che devono essere allegati e provati dalla parte che ne ha interesse, la quale deve anche dimostrare che siffatti comportamenti siano stati l'esclusiva causa della crisi coniugale e non il mero effetto di essa.
Le deduzioni e allegazioni delle parti inducono il Collegio a ritenere che nel tempo e durante la vita matrimoniale dei coniugi - è Pt_1 CP_1
progressivamente venuta meno l'affectio coniugalis tra i coniugi, sì da cagionare il progressivo allontanamento materiale e spirituale tra gli stessi.
La domanda di addebito deve quindi essere respinta.
Assegnazione della casa coniugale ed affidamento e collocamento dei figli
In merito all'assegnazione della casa coniugale di proprietà esclusiva della devono essere confermati i provvedimenti emessi dal Presidente f.f. con Pt_1
assegnazione a favore della ricorrente, in qualità di genitore collocatario dei figli minorenni e Per_1 Per_2
Quanto alle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori ritiene il Tribunale che debba essere disposto l'affidamento congiunto dei figli e Per_1
con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale, come Per_2 richiesto dalle parti, con disciplina del diritto di visita paterno come dettagliatamente previsto in parte dispositiva e tenuto conto degli impegni lavorativi del resistente.
Statuizioni patrimoniali
La ricorrente ha richiesto un assegno di mantenimento a suo favore di euro
200,00 mensili e per i figli di euro 800,00 a carico del resistente, mentre il CP_1 ha richiesto rigettarsi la richiesta di versamento del mantenimento alla moglie, dichiarare le parti economicamente indipendenti e disporsi un assegno di mantenimento a suo carico per i figli di euro 300,00 mensili (euro 150,00 per ciascun figlio).
Il resistente ha richiesto rigettarsi la richiesta di mantenimento a favore della in quanto ha dedotto che la stessa non abbia mai voluto svolgere attività Pt_1 lavorativa se non per brevi periodi, pur essendo in grado di lavorare.
Deve osservarsi che all'esito dell'udienza presidenziale la ricorrente ha dichiarato di essere disoccupata, mentre il resistente ha dichiarato di percepire euro 1.400/1.500,00 mensili circa per 13 mensilità quale muratore. Inoltre, la ricorrente ha dichiarato di avere sempre lavorato quale consulente e agente nel settore immobiliare.
Il giudice delegato, in sede di istruttoria, ha emesso ordine di esibizione nei confronti di entrambe le parti ai sensi dell'art. 210 c.p.c. con cui ha richiesto il deposito di dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata nonché degli estratti correnti con movimentazioni e delle buste paga percepite degli ultimi tre anni da depositare entro il 20 aprile 2024.
Nella dichiarazione sostituiva di atto notorio depositata da parte ricorrente la ha dichiarato di lavorare con contratto di stage presso la LEONORI Pt_1
Spa dal 04.12.2023 con la mansione di venditrice e scadenza al 04.06.2024 percependo euro 800,00 mensili circa, mentre il resistente ha dichiarato di avere perso il lavoro e di percepire euro 950,00 mensili di Naspi.
Dagli esami degli estratti conto depositati dalla sola ricorrente emergono numerosi bonifici effettuati regolarmente alla da parte dei propri Pt_1 genitori, mentre il resistente non ha depositato la documentazione reddituale richiesta con ordine di esibizione nei termini concessi dal giudice istruttore. La condotta tenuta dal resistente deve essere valutata ai sensi dell'art. 116 e
118 c.p.c. e pertanto deve ritenersi che lo stesso abbia inteso occultare entrate non dichiarate e comunque tenuto una condotta finalizzata a non consentire una adeguata ricostruzione della situazione economica.
Sulla base delle difese, delle dichiarazioni rese dalle parti, nonché delle rispettive e documentate situazioni economiche, la domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente deve essere rigettata in quanto la medesima è dotata di capacità lavorativa che ha anche di recente messo a frutto come evidenziato in precedenza e non sussistendo una rilevante sperequazione economica tra le parti.
In merito alla richiesta di un assegno di mantenimento in favore dei figli, il
Tribunale reputa equo porre a carico del resistente un contributo al mantenimento dei figli nella misura complessiva di euro 600,00 mensili – come già disposto con ordinanza presidenziale - in considerazione della ricostruita situazione reddituale delle parti e della circostanza per cui il padre si è reso disponibile a versare tale contributo in sede di udienza presidenziale e che la madre garantisce ai minori la sistemazione abitativa e se ne occupa in maniera assolutamente prevalente.
Le spese straordinarie relative ai minori, con le specificazioni di cui al
Protocollo vigente presso il Tribunale di Civitavecchia, devono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia ed alla soccombenza parziale reciproca, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3049/2021 R.G.A.C., vista la sentenza parziale di separazione del
27.04.2023, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) dispone che ciascuna parte provveda autonomamente al proprio mantenimento;
2) dispone l'affidamento condiviso dei figli e ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
le decisioni di maggior interesse per i minori ed inerenti all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno assunte da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, delle aspirazioni, delle esigenze e dell'inclinazione naturale di figli;
3) dispone, salvo diverso accordo tra le parti, che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli come segue: a fine settimana alternati il padre, terrà con sé i bambini dal venerdì dall'uscita di scuola al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola mentre durante il periodo estivo o durante i periodi di vacanza i minori saranno prelevati dall'abitazione materna entro le ore 16.00
e riaccompagnati a casa la domenica alle ore 19.00; durante la settimana il padre terrà con sé e due pomeriggi e settimana, in caso di Per_1 Per_2 mancato accordo, il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola (o dalle 16,00 in caso di chiusura della scuola) alle ore 20,30; durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli 30 giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare, da comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
durante il periodo delle festività natalizie, i minori trascorreranno con i genitori, alternativamente negli anni, il giorno del 24 e 25 dicembre, 31 dicembre e 1° gennaio, il 6 gennaio, rimanendo convenuto tra le parti che a decorrere dall'anno 2023, il giorno del 24 dicembre spetterà alla madre mentre il 31 dicembre al padre. Si seguirà il criterio dell'alternanza annuale anche per tutte le altre festività quali Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre e l'8 dicembre. Sempre ad anni alterni le eventuali settimane bianche o vacanze invernali, sempre da concordarsi con congruo anticipo di almeno 20 giorni. Il giorno del compleanno dei minori sarà trascorso insieme con entrambi i genitori e solo in caso di disaccordo od ove ciò non sia possibile, i genitori concorderanno di trascorrerlo ad anni alterni, così come per la Festa della Mamma e del Papà saranno trascorsi con i rispettivi genitori;
4) pone a carico di l'obbligo di contribuire, entro il CP_1 giorno 5 di ogni mese, al mantenimento dei figli attraverso la corresponsione alla madre della somma di euro 600,00, mensili da rivalutarsi Parte_1 annualmente sulla base degli indici Istat con base dal mese di ottobre 2021;
5) pone a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti ai minori con le seguenti specificazioni: a) spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante e cure dentistiche presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
c) spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiali di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
d) spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
e) spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tempo prolungato, dopo scuola, centro ricreativo estivo, attività sportive e relativi abbigliamento e attrezzatura, baby sitter, viaggi e vacanze senza i genitori;
6) rigetta le ulteriori domande delle parti per i motivi sopra esposti;
7) dispone l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, in Civitavecchia nella camera di consiglio del 16 giugno 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3049 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, rimessa in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.05.2024 e vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Mandorlo e dall'Avv. Fabrizio Marini, che la rappresentano e difendono giusta procura speciale in atti;
- ricorrente -
E
nato a [...] il [...] e residente in [...], rappresentato CP_1
e difeso dall'Avv. Francesco Laurito e dall'Avv. Martina Scagnetti, che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale in atti;
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni
Con decreto emesso in data 14.1.2025 il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. con riduzione della metà.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 24.09.2021, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ha dedotto: Parte_1
- di avere contratto matrimonio con in Roma il 04.06.2014 CP_1 registrato agli atti dello Stato Civile del medesimo Comune all'anno 2014 atto n.
232, parte 2, serie A, ufficio 2;
- che dall'unione tra le parti erano nati i figli (29.06.2013) e Per_1 Per_2
(31.05.2019), minorenni;
- che il a tempo si era disinteressato della famiglia ed in particolare della CP_1 crescita e dell'educazione dei figli e aveva operato condotte persecutorie e controllanti ai danni della moglie;
- che a causa di tali comportamenti i rapporti coniugali si erano deteriorati e le parti avevano trascorso periodi di separazione di fatto;
- che nel mese di giugno 2020 il marito si era allontanato di casa accusando la moglie di una relazione extraconiugale e si era trasferito presso l'abitazione della madre;
- che dall'allontanamento, il padre aveva frequentato i figli in modo incostante, facendoli viaggiare da Ladispoli a Roma su automobili guidate da terze persone, anche sconosciute alla senza l'osservanza delle misure di sicurezza imposte Pt_1 dalla legge, dal momento che al resistente era stata ritirata la patente di guida nell'anno 2019;
- che nei fine settimana di sua spettanza, il faceva soggiornare i figli in CP_1 una abitazione priva di spazi idonei ad ospitarli, tanto che era costretto a Per_1 dormire nello stesso letto insieme alla nonna paterna e al cugino;
- che nei giorni in cui il figlio si trovava con il padre, venivano Per_1 sovvertiti tutti i principi educativi adottati dalla Pt_1
- che dopo alcuni tentativi di riavvicinamento, nell'agosto del 2021 il CP_1 abbandonava definitivamente la casa coniugale di Ladispoli e comunicava alla moglie di avere intrapreso una nuova relazione sentimentale, di cui aveva reso partecipe anche il figlio;
Per_1
- che il aveva successivamente comunicato alla ricorrente di avere CP_1 interrotto tale relazione e di averne intrapresa una nuova;
- che a seguito di tali comportamenti, la aveva sospeso il regime di Pt_1 visita durante i fine settimana in attesa di un provvedimento del Tribunale in ordine alle visite del padre, con richiesta di accertamenti psicologici sul CP_1 - che dopo la nascita dei figli, e d'accordo con il marito, aveva dovuto svolgere attività lavorativa saltuaria e part time che le consentisse di dedicarsi alla cura dei figli, ma che al momento era disoccupata;
- di versare il 100% della rata di mutuo per la casa familiare per la somma di euro 400,00 mensili con scadenza al 2050;
- che il svolgeva attività lavorativa nel campo dell'edilizia in qualità di CP_1 dipendente;
- che durante il primo allontanamento, durato dal mese di settembre 2020 sino al mese di aprile 2021, il aveva corrisposto per il mantenimento dei figli la CP_1 somma complessiva di euro 600,00 e la era stata costretta a rivolgersi ai Pt_1 propri genitori per far fronte alle spese ordinarie e straordinarie necessarie per i figli.
Tanto dedotto e rilevato la ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi chiedendo dichiararsi l'addebito a carico del resistente, l'affido condiviso dei figli con collocamento presso la ricorrente nella casa familiare di sua esclusiva proprietà, disciplinare il diritto di visita del padre ed un assegno di mantenimento per sè di euro 200,00 mensili e per i figli di euro 800,00 mensili oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% a carico delle parti.
Si costituiva in giudizio in data 21.01.2022 il quale contestava la CP_1 ricostruzione dei fatti offerta dalla ricorrente e deduceva:
- che i rapporti coniugali si erano deteriorati a causa di incompatibilità caratteriali;
- che negli ultimi quattro anni, per assecondare le volontà della moglie, aveva dormito sul divano del salone e aveva sopportato ogni altra pretesa al fine di mantenere l'unità familiare;
- che la non aveva mai voluto lavorare, preferendo farsi sostenere Pt_1 economicamente dai genitori, persone agiate e da sempre presenti nella vita dei coniugi sia moralmente che economicamente;
- che più volte lo zio della ricorrente, proprietario di una catena di supermercati, aveva tentato di coinvolgerla in tale attività ma la stessa aveva sempre rifiutato preferendo lavori saltuari che le permettessero di viaggiare anche all'estero;
- di avere sempre lavorato, anche nel periodo del Covid-19, con occupazioni saltuarie;
- di avere ristrutturato gli immobili della suocera e della cognata facendosi carico di ogni costo e di avere ristrutturato la casa familiare per un importo di euro
35.000,00;
- di non avere mai abbandonato il tetto coniugale ma di essere stato cacciato dalla moglie nel giugno 2020 a seguito di un litigio e di non avervi potuto fare rientro se non per brevi periodi;
- di avere avuto un'unica relazione sentimentale dopo essersi allontanato dalla casa coniugale, senza mai pregiudicare la serenità dei figli;
- di essere venuto a conoscenza del fatto che la aveva intrattenuto Pt_1 durante il matrimonio alcune relazioni extraconiugali, ma di non avere mai fatto emergere tale circostanza per non turbare l'equilibrio familiare;
- di avere versato con difficoltà alla moglie la somma di euro 600,00 mensili in contanti per il mantenimento dei figli sin dal giugno 2020 e di essere stato costretto a rientrare in casa dei genitori a causa delle difficoltà economiche;
- che i minori venivano prelevati dalla casa della madre esclusivamente dalla sorella e dalla madre del e venivano portati presso l'abitazione della nonna, CP_1 pienamente idonea ad una serena permanenza degli stessi;
- di avere reperito una nuova attività lavorativa nelle Marche che lo avrebbe tenuto lontano da casa durante la settimana, a partire dal mese di febbraio 2022;
- che dal mese di agosto 2021 la ricorrente aveva deciso di sospendere le visite padre-figli, motivo per cui il aveva inviato una diffida alla moglie, rimasta CP_1 priva di riscontro e di effetti.
Tanto dedotto, il resistente aderiva alla domanda di separazione dei coniugi e richiedeva al Tribunale il rigetto della domanda di addebito della separazione,
l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale, disciplinare il diritto di visita del padre compatibilmente con i propri impegni ed orari di lavoro, un contributo economico per il mantenimento dei figli di euro 300,00 (euro 150,00 per ciascun figlio) nonché il pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% a carico delle parti.
All'udienza presidenziale del 25.01.2022 comparivano le parti personalmente ed il Presidente, con ordinanza emessa nella medesima data, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre nella casa coniugale, disciplinava il diritto di visita paterno e disponeva a carico del un assegno di CP_1 mantenimento per i figli di euro 600,00 mensili e rinviava per il prosieguo avanti al Giudice istruttore.
Le parti provvedevano al deposito di memoria integrativa ed insistevano nelle proprie difese.
In data 15.02.2022 veniva instaurato da parte resistente un procedimento cautelare in corso di causa RGNR 3049-1/2021, con il quale il resistente richiedeva di potere frequentare i figli in via esclusiva senza la presenza della madre nei giorni di sua spettanza.
Tale istanza veniva rigettata e il fascicolo 3049-1/2021 veniva archiviato.
Con decreto del 24.05.22 il Giudice rinviava l'udienza prevista al 14.10.22 e ne disponeva la trattazione in modalità cartolare.
All'udienza del 24.05.22, lette le note d'udienza con cui il ricorrente chiedeva la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
All'udienza del 5 aprile 2023, lette le note depositate telematicamente dalle parti e la richiesta di parte ricorrente per l'emissione di una sentenza parziale di separazione, il G.I. rimetteva al collegio la decisione in merito alla sentenza parziale di separazione senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La causa veniva istruita a mezzo di deposito di documento ed ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. della documentazione reddituale di entrambe le parti.
Esaurita l'istruttoria, veniva fissata dal Giudice udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, lette le note di udienza, il Giudice rimetteva la decisione al Collegio senza assegnazione del termine ex art. 190 c.p.c. Con decreto del 19.10.2024 il Giudice, rilevato che all'udienza del 10.05.2024 i difensori delle parti non avevano espressamente dichiarato di rinunciare ai termini ex art. 190 c.p.c., invitava i difensori a depositare note al fine di indicare la eventuale rinuncia o la richiesta di assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con decreto del 15.01.2025 il Giudice, rilevato che il difensore di parte resistente aveva espressamente rinunciato ai termini ex art. 190 c.p.c. in data 23.10.2024, mentre il difensore di parte ricorrente non aveva depositato le note nei termini assegnati, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Le parti provvedevano, quindi, al deposito delle comparse conclusionali con richiesta di accoglimento delle loro istanze.
Motivi della decisione
In questa sede deve statuirsi solo in ordine alle ulteriori domande delle parti essendo già stata emessa sentenza parziale con la quale veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Con riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Domanda di addebito
La ha proposto domanda di addebito della separazione a carico del Pt_1
marito deducendo condotte contrarie ai doveri coniugali e segnatamente le condotte disinteressate del marito rispetto alla vita familiare e, in particolare, per la crescita e l'educazione dei figli minori, aggravate da una ingiustificata gelosia del nei confronti della moglie, manifestatasi per lungo tempo in condotte CP_1
persecutorie e controllanti ai danni della moglie ed infine abbandonando la casa coniugale nel mese di giugno 2020.
Il resistente ha negato ogni addebito, contestando alla moglie condotte durante il matrimonio consistenti nel fare dormire il coniuge sul divano e di avere intrattenuto diverse relazioni extraconiugali.
Il Collegio osserva che la deduzione di parte ricorrente, generica sin dalla sua prospettazione, nel corso del giudizio non è stata corroborata con la dimostrazione delle asserite condotte violative dei doveri coniugali da parte del marito - né lo avrebbe potuto essere sulla base delle richieste istruttorie rigettate in quanto relative a circostanze in parte formulate genericamente, in parte contenenti valutazioni non deferibili ai testi e comunque non riguardanti le circostanze con cui è stata motivata la richiesta di addebito della separazione -, non avendo la fornito la prova Pt_1
dell'asserito abbandono ingiustificato del tetto coniugale come causa esclusiva della separazione né dell'efficienza causale dei comportamenti tenuti dal resistente nella crisi matrimoniale.
Occorre ricordare che, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (ex plurimis Cass. n. 25843/2013 e n. 14840/2006).
Occorre dimostrare, in altri termini, che la condotta del coniuge si sia manifestata e concretizzata in specifici fatti, o episodi, che devono essere allegati e provati dalla parte che ne ha interesse, la quale deve anche dimostrare che siffatti comportamenti siano stati l'esclusiva causa della crisi coniugale e non il mero effetto di essa.
Le deduzioni e allegazioni delle parti inducono il Collegio a ritenere che nel tempo e durante la vita matrimoniale dei coniugi - è Pt_1 CP_1
progressivamente venuta meno l'affectio coniugalis tra i coniugi, sì da cagionare il progressivo allontanamento materiale e spirituale tra gli stessi.
La domanda di addebito deve quindi essere respinta.
Assegnazione della casa coniugale ed affidamento e collocamento dei figli
In merito all'assegnazione della casa coniugale di proprietà esclusiva della devono essere confermati i provvedimenti emessi dal Presidente f.f. con Pt_1
assegnazione a favore della ricorrente, in qualità di genitore collocatario dei figli minorenni e Per_1 Per_2
Quanto alle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori ritiene il Tribunale che debba essere disposto l'affidamento congiunto dei figli e Per_1
con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale, come Per_2 richiesto dalle parti, con disciplina del diritto di visita paterno come dettagliatamente previsto in parte dispositiva e tenuto conto degli impegni lavorativi del resistente.
Statuizioni patrimoniali
La ricorrente ha richiesto un assegno di mantenimento a suo favore di euro
200,00 mensili e per i figli di euro 800,00 a carico del resistente, mentre il CP_1 ha richiesto rigettarsi la richiesta di versamento del mantenimento alla moglie, dichiarare le parti economicamente indipendenti e disporsi un assegno di mantenimento a suo carico per i figli di euro 300,00 mensili (euro 150,00 per ciascun figlio).
Il resistente ha richiesto rigettarsi la richiesta di mantenimento a favore della in quanto ha dedotto che la stessa non abbia mai voluto svolgere attività Pt_1 lavorativa se non per brevi periodi, pur essendo in grado di lavorare.
Deve osservarsi che all'esito dell'udienza presidenziale la ricorrente ha dichiarato di essere disoccupata, mentre il resistente ha dichiarato di percepire euro 1.400/1.500,00 mensili circa per 13 mensilità quale muratore. Inoltre, la ricorrente ha dichiarato di avere sempre lavorato quale consulente e agente nel settore immobiliare.
Il giudice delegato, in sede di istruttoria, ha emesso ordine di esibizione nei confronti di entrambe le parti ai sensi dell'art. 210 c.p.c. con cui ha richiesto il deposito di dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata nonché degli estratti correnti con movimentazioni e delle buste paga percepite degli ultimi tre anni da depositare entro il 20 aprile 2024.
Nella dichiarazione sostituiva di atto notorio depositata da parte ricorrente la ha dichiarato di lavorare con contratto di stage presso la LEONORI Pt_1
Spa dal 04.12.2023 con la mansione di venditrice e scadenza al 04.06.2024 percependo euro 800,00 mensili circa, mentre il resistente ha dichiarato di avere perso il lavoro e di percepire euro 950,00 mensili di Naspi.
Dagli esami degli estratti conto depositati dalla sola ricorrente emergono numerosi bonifici effettuati regolarmente alla da parte dei propri Pt_1 genitori, mentre il resistente non ha depositato la documentazione reddituale richiesta con ordine di esibizione nei termini concessi dal giudice istruttore. La condotta tenuta dal resistente deve essere valutata ai sensi dell'art. 116 e
118 c.p.c. e pertanto deve ritenersi che lo stesso abbia inteso occultare entrate non dichiarate e comunque tenuto una condotta finalizzata a non consentire una adeguata ricostruzione della situazione economica.
Sulla base delle difese, delle dichiarazioni rese dalle parti, nonché delle rispettive e documentate situazioni economiche, la domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente deve essere rigettata in quanto la medesima è dotata di capacità lavorativa che ha anche di recente messo a frutto come evidenziato in precedenza e non sussistendo una rilevante sperequazione economica tra le parti.
In merito alla richiesta di un assegno di mantenimento in favore dei figli, il
Tribunale reputa equo porre a carico del resistente un contributo al mantenimento dei figli nella misura complessiva di euro 600,00 mensili – come già disposto con ordinanza presidenziale - in considerazione della ricostruita situazione reddituale delle parti e della circostanza per cui il padre si è reso disponibile a versare tale contributo in sede di udienza presidenziale e che la madre garantisce ai minori la sistemazione abitativa e se ne occupa in maniera assolutamente prevalente.
Le spese straordinarie relative ai minori, con le specificazioni di cui al
Protocollo vigente presso il Tribunale di Civitavecchia, devono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia ed alla soccombenza parziale reciproca, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3049/2021 R.G.A.C., vista la sentenza parziale di separazione del
27.04.2023, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) dispone che ciascuna parte provveda autonomamente al proprio mantenimento;
2) dispone l'affidamento condiviso dei figli e ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
le decisioni di maggior interesse per i minori ed inerenti all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno assunte da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, delle aspirazioni, delle esigenze e dell'inclinazione naturale di figli;
3) dispone, salvo diverso accordo tra le parti, che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli come segue: a fine settimana alternati il padre, terrà con sé i bambini dal venerdì dall'uscita di scuola al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola mentre durante il periodo estivo o durante i periodi di vacanza i minori saranno prelevati dall'abitazione materna entro le ore 16.00
e riaccompagnati a casa la domenica alle ore 19.00; durante la settimana il padre terrà con sé e due pomeriggi e settimana, in caso di Per_1 Per_2 mancato accordo, il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola (o dalle 16,00 in caso di chiusura della scuola) alle ore 20,30; durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli 30 giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare, da comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
durante il periodo delle festività natalizie, i minori trascorreranno con i genitori, alternativamente negli anni, il giorno del 24 e 25 dicembre, 31 dicembre e 1° gennaio, il 6 gennaio, rimanendo convenuto tra le parti che a decorrere dall'anno 2023, il giorno del 24 dicembre spetterà alla madre mentre il 31 dicembre al padre. Si seguirà il criterio dell'alternanza annuale anche per tutte le altre festività quali Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre e l'8 dicembre. Sempre ad anni alterni le eventuali settimane bianche o vacanze invernali, sempre da concordarsi con congruo anticipo di almeno 20 giorni. Il giorno del compleanno dei minori sarà trascorso insieme con entrambi i genitori e solo in caso di disaccordo od ove ciò non sia possibile, i genitori concorderanno di trascorrerlo ad anni alterni, così come per la Festa della Mamma e del Papà saranno trascorsi con i rispettivi genitori;
4) pone a carico di l'obbligo di contribuire, entro il CP_1 giorno 5 di ogni mese, al mantenimento dei figli attraverso la corresponsione alla madre della somma di euro 600,00, mensili da rivalutarsi Parte_1 annualmente sulla base degli indici Istat con base dal mese di ottobre 2021;
5) pone a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti ai minori con le seguenti specificazioni: a) spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante e cure dentistiche presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
c) spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiali di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
d) spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
e) spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tempo prolungato, dopo scuola, centro ricreativo estivo, attività sportive e relativi abbigliamento e attrezzatura, baby sitter, viaggi e vacanze senza i genitori;
6) rigetta le ulteriori domande delle parti per i motivi sopra esposti;
7) dispone l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, in Civitavecchia nella camera di consiglio del 16 giugno 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso