Ordinanza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, ordinanza 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1306/2024
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Mariaserena Barcellona, nella causa iscritta al n. 1306 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente tra
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in VE, Parte_1 nella via Vittorio Emanuele n. 161, presso lo studio dell'avv. Giovanni Battista Gullo, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti ricorrente
e
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Palermo, Controparte_1 nella via Valdemone n. 57, presso lo studio dell'avv. Ciro Marcello Anania, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti resistente
e
, nata a [...] in data [...], elettivamente domiciliata in VE, CP_2 nella via Milazzo n. 18, presso lo studio dell'avv. Margherita Barraco, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti terza chiamata letti gli atti e i documenti di causa;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 24.03.2024, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1) I fatti controversi
1.1) Con ricorso depositato ex art. 703 c.p.c., ha adito l'intestato Tribunale chiedendo Parte_1 di:
“ordinare al sig. di consegnare al ricorrente la chiave del cancello posto a chiusura del varco di accesso Persona_1 al fondo ove si trova il pozzo utilizzato dal sig. per l'approviggionamento idrico;
Parte_1 ordinare al sig. di consegnare al ricorrente la chiave del lucchetto posto a chiusura del pozzo ove risulta Persona_1 collocata la pompa sommersa utilizzata per il prelievo dell'acqua;
A fondamento della spiegata domanda cautelare, il ricorrente ha dedotto:
− di essere proprietario nonché possessore di un bene immobile adibito a civile abitazione sito in
VE, contrada Marinella, identificato al catasto al foglio di mappa n. 166, particella n.
398;
− di utilizzare, da tempo immemorabile, per l'approvvigionamento idrico della propria abitazione una pompa sommersa collocata all'interno di un pozzo sito in un fondo limitrofo, identificato al catasto terreni del Comune di VE al foglio di mappa n. 166, particella n. 493, distante circa 50 metri dalla propria abitazione, di proprietà di;
Controparte_1
− di avere sempre utilizzato, al fine di raggiungere il detto pozzo, un accesso aperto e privo di cancello, chiarendo che anche il pozzo era accessibile e facilmente ispezionabile in caso di guasto della pompa ivi collocata;
− che il nel mese di aprile del 2024, ha proceduto alla recinzione del fondo, ponendo Per_1 un cancello, chiuso con catena e lucchetto, in corrispondenza del varco di ingresso che egli utilizzava per raggiungere il pozzo e, di conseguenza, la pompa sommersa, nonché provveduto a sigillare lo stesso pozzo mediante apposizione di un lucchetto;
− di non potere dunque più controllare il livello dell'acqua del pozzo né effettuare eventuali riparazioni in caso di guasto della pompa sommersa.
Allegando di essere stato spogliato e/o molestato nel proprio diritto di raggiungere il pozzo ove è collocata la pompa sommersa utilizzata per il soddisfacimento delle “esigenze di acqua per uso domestico”, il ricorrente ha chiesto ordinarsi al la consegna delle chiavi del cancello posto a Per_1 chiusura del varco di accesso al fondo ove si trova il pozzo nonché di quelle del lucchetto posto a chiusura del pozzo e l'adozione di ogni ulteriore provvedimento diretto a garantirgli l'accesso al detto fondo.
1.2) Con memoria difensiva, depositata in data 08.10.2024, si è costituito in giudizio P_
, il quale ha, preliminarmente, eccepito la nullità per indeterminatezza della domanda cautelare
[...] spiegata nei suoi confronti e, nel merito, dedotto:
- di avere acquistato, con atto a rogito del Notaio el 23.02.2024, da la Persona_2 CP_2 piena proprietà del lotto di terreno sito nel Comune di VE, frazione Marinella di Selinunte, identificato al catasto terreni del predetto comune al foglio di mappa n. 166, particella n. 493;
- che la , nell'atto di compravendita, aveva dichiarato che “lo stesso immobile è libero da oneri reali, CP_2 vincoli o gravami, privilegi anche fiscali, iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli”; - di avere ricevuto nel mese di settembre del 2024 una raccomandata con la quale il rappresentava Pt_1 di avere il diritto di prelevare l'acqua da un pozzo sito nel fondo acquistato dal resistente nonché quello di accedere al fondo per raggiungere il pozzo e ciò al fine di controllare il livello dell'acqua o procedere a riparazioni;
- di avere contatto la venditrice la quale lo rassicurava affermando che si sarebbe attivata per risolvere la questione;
- che la domanda cautelare formulata dal è volta alla tutela di un diritto diverso e più ampio rispetto Pt_1
a quello che, a dire del medesimo ricorrente, sarebbe stato esercitato e, comunque, non riconosciuto dalla normativa codicistica e, nello specifico, dall'art. 843 c.c. e ciò in considerazione della circostanza che il ricorrente ha lamentato l'impossibilità di “verificare il livello dell'acqua all'interno del pozzo” e di
“effettuare eventuali riparazioni in caso di guasto della pompa sommersa”;
- che il motore dell'acqua non si è mai guastato e che, in ogni caso, ove il ricorrente avesse fatto accesso al fondo per riparare il motorino dell'acqua, “lo stesso avrebbe esercitato il diritto riconosciutogli dall' art. 843 c.c., senza per questo esercitare e maturare alcun diritto di passaggio sul fondo del SI.
; Per_1
- che qualunque passaggio sul proprio fondo, ove effettuato dal per visionare il motore dell'acqua Pt_1 guasto, sarebbe stato sporadico ed occasionale, atteso che il ricorrente risiede al nord e trascorre soltanto qualche giorno nell'abitazione di VE;
- che il in ogni caso, non preleva l'acqua dal pozzo e non ha mai fatto accesso al proprio fondo Pt_1 per verificare il livello dell'acqua e per riparare il motorino;
- che non vi sono opere visibili che dimostrino l'esistenza di un passaggio esercitato dal ricorrente sul proprio fondo;
- che il cancello di cui si discute è posto tra il confine del proprio fondo e quello di Parte_2
sicché il per raggiungere il pozzo, prima di accedere al fondo del resistente, dovrebbe
[...] Pt_1 accedere a quello della Per_1
- che il fondo oggetto di causa costituisce giardino di pertinenza della propria abitazione, così che il libero accesso del comporterebbe una limitazione del proprio diritto alla riservatezza;
Pt_1
- di avere diritto di essere manlevato dalla nel caso di condanna alle spese. CP_2
Il dopo avere chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa di ha dunque Per_1 CP_2 chiesto:
“- in via preliminare, dichiarare nullo il ricorso introduttivo del presente giudizio;
- in via subordinata dichiarare inammissibile la domanda proposta dalla parte ricorrente;
- in ogni caso, rigettare tutte le domande proposte dall'odierno ricorrente in quanto infondate ed errate in fatto ed in diritto oltre che prive di qualunque strumento probatorio. Con vittoria delle spese di giudizio.
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il presente giudizio dovesse avesse, in tutto o in parte, esito positivo per il
SI. il SI. chiede di essere manlevato dall'eventuale condanna al pagamento delle spese di lite Pt_1 Controparte_1 che pertanto dovranno essere poste a carico della SI.ra . Con vittoria delle spese di giudizio”. CP_2
1.3) Autorizzata, da parte del Giudice precedente assegnatario del fascicolo, la chiamata in causa di
[...]
così come richiesta dal resistente, quest'ultima si è costituita in giudizio eccependo, CP_3 preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva;
ha poi dedotto:
- che il resistente, al momento della conclusione del contratto di compravendita, era a conoscenza dell'esistenza del “diritto” del ad utilizzare il pozzo sito nel fondo compravenduto per Pt_1
l'approvvigionamento dell'acqua per i soli usi domestici (diritto concesso, secondo la prospettazione della terza chiamata) per “potere verificare o meglio intervenire sulla pompa qualora questa presentasse anomalie e guasti percorrendo quel viale che è sempre esistito”;
- che la circostanza che il fosse a conoscenza dell'esistenza di tale diritto lo si desumeva dalla Per_1 copia di un testamento che gli era stato trasmesso – nel quale emergeva che al era stato trasferito Pt_1
“il diritto di approvvigionamento dal pozzo” –, dalla presenza di opere visibili sui luoghi – in particolare un tubo che parte dal pozzo e prosegue, interrato, sino alla abitazione del e una nicchia in muratura Pt_1 dove sono allocati un interruttore (per attivare e disattivare la pompa) e il “polmone dell'autoclave” –, come da ritrazioni fotografiche allegate, e dall'esistenza di un sentiero percorribile unicamente a piedi per raggiungere il pozzo.
Ha, dunque, concluso chiedendo:
“In via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione passiva della terza chiamata per le ragioni ut CP_2 supra esposte e manlevare la stessa dal presente procedimento;
- Nel merito: rigettare le richieste del in quanto infondate in fatto, in diritto, nonché non pertinenti ed attinenti Per_1 al presente procedimento;
CP_
- Condannare il alle spese di lite in favore della per aver artatamente, costretto la stessa a sostenere le spese Per_1 per la costituzione nel presente procedimento”.
1.4) La causa è stata istruita in via documentale e attraverso l'audizione degli informatori delle parti;
quindi, all'udienza del 24.03.2025 è stata assunta in riserva sulle conclusioni formulate dalle parti.
2) La domanda cautelare spiegata da Parte_1
2.1) Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza della domanda sollevata dall'odierna parte resistente, la quale, nel costituirsi in giudizio, ha lamentato che dall'esposizione fattuale e giuridica effettuata dal ricorrente non è dato comprendere se la domanda spiegata abbia ad oggetto l'azione di reintegrazione o la diversa azione di manutenzione, con conseguente lesione del proprio diritto di difesa. Invero, deve osservarsi le azioni di reintegrazione e di manutenzione non sono cumulabili tra loro, in quanto non è concepibile che lo stesso fatto costituisca contemporaneamente spoglio e turbativa;
tuttavia le stesse sono sempre proponibili simultaneamente, in via alternativa tra di loro, essendo poi compito del giudice individuare il rimedio giuridico più adeguato (cfr. Cassazione civ. n. 980/2000).
Si aggiunga che la domanda di reintegrazione contiene in sé anche gli elementi di quella più ristretta di manutenzione, essendo nel “petitum” della prima compreso anche il “petitum” della seconda. Pertanto, colui che chiede di essere reintegrato nel possesso chiede implicitamente di essere manutenuto nel possesso stesso, essendo le due azioni dirette, in definitiva, ad ottenere un provvedimento giurisdizionale con il quale vengono fatti cessare gli effetti lesivi del comportamento antigiuridico di privazione o anche di semplice turbativa del possesso.
2.2) Ciò posto, l'azione proposta dal ricorrente deve essere qualificata, a parere di chi scrive, in termini di azione di reintegrazione, poiché il dopo avere dedotto di utilizzare, da tempo immemorabile, Pt_1 per l'approvvigionamento della propria abitazione una pompa sommersa collocata all'interno di un pozzo sito nel fondo limitrofo di proprietà del resistente, ha lamentato che quest'ultimo, nell'aprile del 2024, ha posto un cancello, chiuso con catena e lucchetto, in corrispondenza del varco utilizzato dal ricorrente per raggiungere il pozzo nonché chiuso lo stesso pozzo, così impedendogli l'accesso al fondo per controllare il livello dell'acqua del pozzo ed eseguire gli interventi manutentivi eventualmente necessari e l'utilizzo del pozzo.
Pare opportuno, prima di procedere all'esame della domanda cautelare spiegata dal ricorrente, rammentare che il possesso si distingue dal corrispondente diritto soggettivo (reale).
Invero, mentre quest'ultimo spetta al titolare pure se non viene esercitato e prescinde dal suo effettivo esercizio;
il possesso, quale stato di fatto, sussiste e dura finché sussiste e dura lo stato di fatto.
Pertanto, chi possiede un bene ne ha il possesso se esercita e sin quando esercita il diritto reale ad esso corrispondente.
Ai fini della tutela possessoria rileva dunque soltanto l'avere (o l'avere avuto) una cosa nella propria disponibilità, consistendo il possesso in una relazione di fatto con la cosa corrispondente all'esercizio di un diritto reale – ragion per cui, agli effetti della tutela possessoria, la dimostrazione della sussistenza di tale relazione va sempre pretesa, non potendo, l'esistenza e l'estensione di questa essere desunta dal regime legale o convenzionale del diritto reale corrispondente, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., n. 1274/1999; Cass. civ., n. 6772/1991).
Le azioni possessorie, quindi, riguardano soltanto lo ius possessionis, essendo dirette a tutelare chi esercita effettivamente i poteri sul bene e non chi ha il diritto di acquisire il possesso sul bene (c.d. ius possidendi).
Tale è, del resto, l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui «l'acquirente di bene immobile che, anziché agire in via petitoria a tutela del diritto asseritamente violato, intende avvalersi della tutela possessoria è tenuto, in caso di contestazione da parte del convenuto, a fornire la prova del concreto esercizio del proprio possesso sul bene medesimo, risultando a tale fine inidonea la mera produzione in giudizio del titolo di acquisto, che vale soltanto a rafforzare “ad colorandam possessionem” la prova stessa»
(Cass. civ., n. 5760/2004); e ancora «in tema di azione di reintegrazione nel possesso, la produzione del titolo da cui il deducente trae lo “ius possidendi” può solo integrare la prova del possesso, al fine di meglio determinare e chiarire i connotati del suo esercizio, ma non può sostituire la prova richiesta nel relativo giudizio, avendo il ricorrente l'onere di provare di avere effettivamente esercitato, con carattere di attualità, la signoria di fatto sul bene che si assume sovvertita dall'altrui comportamento violento od occulto» (Cass. civ., n. 17567/2015).
Proseguendo in quest'ottica, si comprende perché nei giudizi possessori alle questioni afferenti ai titoli deve essere riservata una rilevanza marginale (ad colorandam possessionem, si usa ripetere), essendo funzionale, la tutela giuridica del possesso, all'esclusiva protezione delle cd. situazioni di fatto (sicché superflui appaiono, in questa sede, i richiami delle parti a vicende lato sensu petitorie).
Deve inoltre richiamarsi la distinzione tra servitù di approvvigionamento e servitù di presa d'acqua.
La servitù di attingere acqua consiste nella facoltà del proprietario del fondo dominante di attingere l'acqua da un pozzo o da una sorgente esistente sul fondo servente. Tale servitù si esercita con il prelevamento presso il pozzo o la fonte, senza bisogno di canalizzazioni e per questo differisce dalla servitù di presa d'acqua, che svolge invece la stessa funzione (estrarre acqua dalla sorgente situata nel fondo servente), ma attraverso delle opere stabili di derivazione dell'acqua, come canali o tubature (cfr.
Cass. nn. 14654/2007, 2949/2016, 17554/2019).
Nel caso di specie, appare necessario stabilire all'esercizio di quale delle due tipologie di servitù è astrattamente riconducibile la situazione di fatto, ante spoglio, descritta dal ricorrente, trattandosi di circostanza che assume rilievo dirimente sotto il profilo probatorio.
Invero, nel caso di mero prelievo di acqua dal pozzo, assimilabile all'esercizio di una servitù di attingimento, onere del ricorrente sarebbe quello di provare, oltre all'esistenza del pozzo sulla proprietà aliena, anche l'esercizio effettivo del prelievo d'acqua.
Diversamente nel caso in cui la situazione dedotta fosse riconducibile all'esercizio di facoltà ascrivibili alla servitù di presa d'acqua: trattandosi, infatti, di una servitù continua, l'esercizio della stessa prescinde dall'intervento dell'uomo, manifestandosi con la semplice esistenza delle opere attraverso le quali si rende possibile il prelievo d'acqua.
Pertanto, in chiave di tutela reintegratoria, per la prova dell'esercizio del possesso non è necessario dimostrare, ante spoglio, il concreto attingimento dell'acqua, risultando, invece, sufficiente dimostrare l'esistenza di opere idonee al prelievo e al trasporto dell'acqua, oltre che l'esistenza del pozzo stesso.
Ora, nella fattispecie in esame, il ha dedotto di avere usufruito della facoltà di prelevare acqua da Pt_1 un pozzo ubicato nel fondo divenuto di proprietà del resistente nel febbraio del 2024 mediante una pompa sommersa collocata all'interno di detto pozzo. Pertanto, in merito alla relazione con la “res, deve ritenersi che è stata dedotta in giudizio una situazione possessoria riconducibile all'esercizio di fatto di una servitù di presa d'acqua tra il proprio fondo e quello del resistente.
Occorre, allora, verificare se effettivamente prima del dedotto spoglio fossero presenti opere idonee ad assicurare il trasporto d'acqua dal fondo del ricorrente a quello del resistente, restando ininfluente la circostanza se effettivamente quest'ultimi si servivano delle opere per approvvigionarsi dell'acqua stessa, in quanto come sopra evidenziato, ai fini del configurarsi del possesso in parola è sufficiente la semplice presenza delle opere “de quibus”.
Ebbene, l'esistenza di pozzo nel fondo di proprietà del resistente e la presenza di una pompa sommersa al suo interno costituiscono circostanze incontestate tra le parti, oltre che confermate dagli informatori di parte ricorrente (v. verbali di udienza del 19.12.2024 e del 17.02.2025).
Quanto alle modalità di trasporto dell'acqua dal fondo del a quello del dalla comparsa Per_1 Pt_1 della terza chiamata in causa si desume che l'acqua viene trasportata da un fondo all'altro mediante un tubo che parte dal pozzo e prosegue, interrato, sino alla abitazione del ricorrente.
Circostanza, questa, che il resistente non ha contestato neanche genericamente;
così come non ha contestato che esiste una nicchia in muratura sui luoghi di causa ove sono allocati interruttore per attivare e disattivare la pompa e polmone dell'autoclave.
Ed ancora, deve osservarsi che informatore di parte ricorrente, ha confermato non Persona_3 solo che il si avvaleva del pozzo sito nel fondo del per prelevare l'acqua da destinare Pt_1 Per_1 ad usi domestici ma anche la circostanza che lui stesso o il si recavano negli anni suoi luoghi di Pt_1 causa al fine di verificare il corretto funzionamento della pompa sommersa.
In particolare, l'informatore, sentito all'udienza del 27.12.2024, dopo avere confermato che il ricorrente per l'approvvigionamento della propria abitazione utilizzava una pompa sommersa collocata all'interno di un pozzo posto a circa 50 metri dalla detta abitazione e riconosciuto nelle ritrazioni fotografiche esibite i luoghi di causa, ha dichiarato: “...Riconosco il pozzo, io ci sono stato. L'ultima volta che sono stato nel pozzo coincide esattamente con quando il ha realizzato la recinzione che si vede nella stessa foto, un paio di mesi prima di Per_1 questa estate. Il mi ha lasciato le chiavi di casa sua per cui io vado ogni tanto per innaffiare e di tanto in tanto io Pt_1 vado per controllare la casa. Il abita a Milano...Io stesso ho detto al mentre faceva la recinzione “vedi Pt_1 Per_1 che il Titone ha la pompa del pozzo”. Io ho incontrato il sul posto mentre faceva questi lavori, il cancello era già Per_1 messo, e gli ho detto “Sappi che il sig. ha una pompa nel pozzo che gli serve per prendere acqua dalla sua Pt_1 abitazione...io al pozzo da solo ci sono stato fino all'estate 2023 o anche prima...fino all'estate 2023 sono stato io da solo
a recarmi al pozzo, circa due anni fa, perché c'era un problema con l'acqua, il pressostato si era rotto e io l'ho cambiato”
(v. verbale udienza del 27.12.2024). L'informatore, all'udienza del 17.02.2025, ha ribadito ancora che “il ha un approvvigionamento idrico nel Pt_1 pozzo. Loro prendono acqua da quel pozzo. Io sono amico del da tempo. Ho le chiavi della casa del che mi Pt_1 Pt_1 sono state consegnate per andare a controllare ogni tanto.
Io e il siamo pure andati insieme al pozzo. Questa estate siamo andati;
a quanto pare era finita l'acqua del pozzo. Pt_1
Prima di questa estate è capitato delle volte di andarci per problemi della pompa sommersa. Una volta io sono andato personalmente a controllare perché la pompa non andava. Mi sono accorto di questo problema perché è capitato che mancasse
l'acqua in casa e sono andato a controllare. Ho sistemato io la pompa...preciso che questa estate io e il non siamo Pt_1 andati al pozzo;
il mi ha soltanto detto che era finita l'acqua...il andava al pozzo per controllare la pompa Pt_1 Pt_1
e il suo funzionamento, penso. Se l'acqua non arriva, bisogna controllare. Io da solo o con il Titone, quando ci sono stati problemi di acqua o di funzionamento della pompa, sono andato o siamo andati a controllare” (v. verbale udienza del
17.02.2025).
Anche l'informatore ha riferito di essersi recato con il al pozzo oggetto di causa Testimone_1 Pt_1 per controllare il livello dell'acqua nel 2022 (v. verbale di udienza del 27.12.2024 e del 17.02.2025).
A nulla rileva la circostanza prospettata dal resistente secondo la quale l'accesso del al fondo per Pt_1 eventuali riparazioni, ove provato, era sporadico, atteso che ciò che viene affermato non è il possesso di di una servitù di attingimento (nel qual caso sarebbe stato, eventualmente, necessaria la prova di ripetuti atti di attingimento dalla fonte) ma di una servitù di presa d'acqua (per la cui esistenza è sufficiente la predisposizione di opere che dalla fonte raggiungono il fondo dominante, in questo caso del e la Pt_1 cui esistenza, nel caso di specie, risulta non contestata e dimostrata).
Appurata l'esistenza di una situazione possessoria riconducibile all'esercizio di fatto di una servitù di presa d'acqua tra il proprio fondo e quello del resistente, occorre ora interrogarsi in ordine alla sussistenza della lamentata condotta di spoglio.
In punto di diritto, giova rammentare che, sul piano oggettivo, presupposti dell'azione di reintegrazione di cui all'art. 1168 c.c. sono, da un lato, l'esistenza di un rapporto possessorio tutelabile e, dall'altro, il compimento di un'azione configurabile come spoglio violento e clandestino.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato in più occasioni che è sufficiente ad integrare un'ipotesi di spoglio qualsiasi comportamento che produca la privazione totale o parziale del possesso contro la volontà espressa od anche solo presunta del possessore (cfr. Cass. n. 1577/1987) e che, ai fini della configurabilità dello spoglio, non è necessario che tale privazione abbia carattere definitivo o permanente, essendo sufficiente che si manifesti con carattere duraturo, ossia che si presenti come destinata a permanere per una durata apprezzabile di tempo (cfr. Cass. n. 7579/2007; Cass. n. 7887/1994; Cass. n.
4628/1993).
Lo spoglio deve, poi, avere i caratteri della “violenza” e della “clandestinità”, con la precisazione che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, si ritiene “spoglio violento” anche la privazione del godimento della cosa contro la volontà del possessore, espressa o tacita, mediante alterazione dello stato di fatto in cui si trova il possessore, e che la clandestinità ricorre tutte le volte in cui lo spossessamento sia avvenuto mediante atti che non possano in alcun modo essere conosciuti da parte di colui che sia stato privato del possesso.
Al requisito di carattere oggettivo deve aggiungersi quello soggettivo, costituito dall'animus spoliandi, che nella consapevolezza di agire contro la volontà (espressa o presunta) del possessore (per tutti, cfr. Cass.
n. 8059/1995; Cass. n. 6583/1988; Cass. n. 3356/1987; Cass. n. 1577/1987; Cass. n. 6589/1986) e ciò a prescindere che lo spoliator abbia la convinzione di esercitare un proprio diritto.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “In tema di giudizio possessorio, l'elemento soggettivo che completa i presupposti dell'azione di spoglio risiede nella coscienza e volontà dell'autore di compiere l'atto materiale nel quale si sostanzia lo spoglio, indipendentemente dalla convinzione dell'agente di operare secondo diritto” (cfr. Cass. n. 2316/2011); cfr. altresì Cass. n. 2957/2005: “In tema di giudizio possessorio, può legittimamente presumersi la sussistenza nell'agente dell'animus spoliandi -requisito, la cui esistenza deve provare lo spogliato - in conseguenza del solo fatto di avere privato del godimento della cosa il possessore contro la sua volontà anche tacita, indipendentemente dalla convinzione del medesimo di operare secondo diritto. Ne consegue che la ricorrenza dell'elemento soggettivo può essere esclusa soltanto quando risulti provato - ma il relativo onere grava sul convenuto e non sullo spogliato - il ragionevole convincimento dell'autore dello spoglio dell'esistenza di un consenso del possessore alla modifica o alla privazione del suo possesso”; e, infine, v. Cass. n.
1933/1984: “in materia di azione di reintegrazione l'animus spoliandi deve ritenersi insito nella volontarietà stessa di operare un'immutazione di fatto contrastata dal possessore (o dal detentore), senza che sia necessaria l'intenzione specifica di recare pregiudizio a costui e senza che giovi allo spoliator la convinzione di esercitare un proprio diritto”.
Ebbene, provata deve ritenersi la condotta di spoglio riferita al consistente nell'aver interdetto Per_1 al ricorrente l'accesso al fondo e al pozzo che ivi si trova mediante l'apposizione di un cancello, chiuso con catena e lucchetto, in corrispondenza del varco che utilizzava il ricorrente per raggiungere il pozzo ove è collocata la pompa sommersa, nonché di un lucchetto al pozzo: tali circostanze, oltre non a non essere state contestate dal resistente, hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dagli informatori di parte ricorrente.
Invero, , nel riconoscere nelle ritrazioni fotografiche al medesimo esibite i luoghi di causa, Testimone_1 ha dichiarato che “Confermo che questo nelle foto era il varco che il utilizzava per accedere al pozzo. Il cancello Pt_1
l'ho visto per la prima volta questa estate, ma non ricordo del lucchetto. Certo, questa estate era chiuso, il si lamentava Pt_1 che non poteva usufruire del pozzo perché il cancello era chiuso... Io anche prima del 2023 sono stato sui luoghi e io stesso ho potuto accedere al pozzo senza ostacoli, non mi ricordo di ostacoli...Da quando io frequento questa casa – non ricordo se da 18, 20 o 25 anni - io non mi ricordo fino a questa estato di avere visto limitazione di qualsiasi natura per accedere al pozzo” (v. verbale di udienza del 27.12.2024).
Dichiarazioni queste che hanno trovato riscontro in quelle dell'informatore il quale Persona_3 ha affermato che “...l'ultima volta che sono stato nel pozzo coincide esattamente con quando il ha realizzato Per_1 la recinzione che si vede nella stessa foto, un paio di mesi prima di questa estate... Io stesso ho detto al mentre Per_1 faceva la recinzione “vedi che il Titone ha la pompa del pozzo”. Io ho incontrato il sul posto mentre faceva questi Per_1 lavori, il cancello era già messo, e gli ho detto “Sappi che il sig. ha una pompa nel pozzo che gli serve per prendere Pt_3 acqua dalla sua abitazione”, confermando che il varco di accesso era libero sino a quel momento (v. verbale di udienza del 27.12.2024).
La convergenza delle dichiarazioni rese dagli informatori di parte ricorrente – sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare in assenza di elementi di segno contrario – induce dunque a ritenere provata la sussistenza nel caso in esame del requisito oggetto dell'azione di cui all'art. 1168 c.c.
Per quanto riguarda infine l'elemento soggettivo richiesto ai fini della configurazione della condotta spoliativa, si deve evidenziare come il resistente non ha contestato di avere apposto un cancello in corrispondenza del varco di accesso al pozzo nonché un lucchetto al pozzo stesso né tantomeno che le opere volte al trasporto dell'acqua fossero visibili, manifestando in tal modo la propria consapevolezza e volontà di escludere il ricorrente da qualsiasi relazione con il bene.
Sulla scorta delle pregresse considerazioni deve, quindi, ordinarsi al resistente di consegnate al ricorrente una copia delle chiavi del cancello posto a chiusura del pozzo nonché del lucchetto apposto al pozzo stesso, poiché la possibilità di accedere al fondo servente ove è ubicato il pozzo costituisce facoltà accessoria alla servitù che risulta sia esercitata dal e ciò al fine di permettergli di verificarne lo stato Pt_1
e per eseguire le eventuali opere di manutenzione necessarie ad assicurare il perdurante possesso della servitù.
Sul punto si richiama il costante orientamento della Suprema Corte, pure richiamato dalla ordinanza reclamata, secondo cui “Poiché la servitù di presa d'acqua comprende la facoltà di accedere al fondo servente al fine di esercitare il diritto di attingimento, pur conservando il proprietario del fondo servente la facoltà di chiudere o recintare il proprio fondo, tale recinzione deve essere effettuata in modo che il diritto del proprietario del fondo dominante, come quello del possessore, non ne risulti impedito o limitato, derivandone diversamente spoglio o turbativa del possesso, contro i quali è data la tutela prevista dagli artt. 1168 e 1170 cod. civ.” (cfr. Cass. n. 14178/2011; Cass. n. 1497/1994).
2.3) In ordine ai rapporti tra il resistente e la terza chiamata, deve rilevarsi, da un lato, che non si configura un vero e proprio difetto di legittimazione passiva della atteso che ella è stata chiamata in giudizio CP_2 non dal ricorrente quale autrice o co-autrice dell'azione di spoglio bensì dal medesimo resistente ai fini dell'art. 1485 c.c. e, dall'altro, che nel presente procedimento non possono essere esaminare domande distinte da quelle di reintegra o di manutenzione.
Ne consegue che i rapporti tra l'odierno resistente e la terza chiamata in causa dovranno essere regolati nell'ambito di apposito giudizio di merito.
3) Le spese di lite
Le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e parte resistente seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura del procedimento e dell'attività svolta. Le spese di lite nei rapporti tra il resistente e la terza chiamata devono porsi a carico del resistente e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura del procedimento e dell'attività svolta.
P.Q.M.
1) in accoglimento del proposto ricorso, ordina al resistente di consegnare a copia delle Parte_1 chiavi del cancello posto a chiusura del varco che consente l'accesso al fondo nella parte in cui si trova il pozzo utilizzato dal ricorrente per il prelievo dell'acqua nonché copia delle chiavi del lucchetto posto a chiusura del pozzo al fine di permettergli di verificarne lo stato e per eseguire le eventuali opere di manutenzione necessarie ad assicurare il perdurante possesso della servitù;
2) condanna il resistente alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite che quantifica in complessivi € 2.608,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
3) condanna il resistente alla rifusione, in favore della terza chiamata, delle spese di lite che quantifica in complessivi € 2.608,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Marsala, 16.04.2025
Il Giudice
Mariaserena Barcellona