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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/12/2025, n. 4087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4087 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze III sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott. Enrico D'Alfonso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2159 R.G.A.C. dell'anno 2025, avente ad oggetto: adempimento contrattuale, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Figline e Parte_1
Incisa VA presso lo studio dell'avv. M. Biraghi, che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa in riassunzione;
ATTORE IN RIASSUNZIONE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma presso lo CP_1 studio dell'avv. Luigi Cesaro;
CONVENUTO-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice: accertare che il credito della società ammonta ad € 132.698,30 o a Parte_1 quella somma maggiore o minore di giustizia e pedissequamente condannare al CP_1 pagamento dell'importo di € 132.698,30 oltre interessi e spese legali delle due fasi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto, dinanzi al Tribunale di Roma, CP_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5517/2024, emesso dal Tribunale medesimo in data 30.4.24 in favore di per l'importo di € 146.373,37, in relazione ad una serie di Parte_1 fatture commerciali rimaste non pagate (per esecuzione di “lavori di telefonia” commissionati da el cantiere “Telco Firenze”). CP_1
Eccepiva innanzitutto, in quella sese, il difetto di competenza territoriale del Tribunale adito in virtù della clausola contrattuale che definiva la competenza convenzionale del Tribunale di Firenze, e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, contestava la fondatezza della pretesa avversaria, genericamente indicata e non provata.
1 Nel costituirsi in giudizio per quanto rileva in questa sede, aderiva ai sensi dell'art. Parte_1
38 c.p.c. all'eccezione di incompetenza per territorio, ribadendo tuttavia nel merito la fondatezza della pretesa creditoria.
Il Tribunale di Roma quindi, con ordinanza del 24.1.25 (all. 4), dichiarava l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma in favore di quello di Firenze, assegnando termine di mesi 3 per la riassunzione della causa dinanzi al giudice indicato dalle parti come competente e dichiarando la nullità del decreto ingiuntivo opposto.
provvedeva dunque a riassumere il giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze Parte_1 ribadendo, in questa sede, le medesime domande già formulate dinanzi al Tribunale di Roma.
pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio a seguito della riassunzione, per CP_1 cui ne va dichiarata la contumacia.
Quindi, sulla scorta di una istruttoria documentale, all'udienza del 9.12.25 la parte attrice precisava le conclusioni come indicate in epigrafe e la causa a seguito della discussione orale è stata riservata in decisione, ai sensi del novellato art. 281 sexies u.c. c.p.c..
****
Tanto premesso la domanda è fondata, e va dunque accolta per quanto di ragione.
In data 12.3.25, infatti, le parti hanno raggiunto un accordo, denominato “atto di transazione” con cui riconosciuto il debito complessivo di € 146.373,37 da parte della società convenuta, come era stato richiesto in giudizio, e decurtato un controcredito minimo di per € 3.675,07, esse CP_1 hanno in sostanza previsto un piano di rientro rateale (14 rate mensili dell'importo di € 10.192,73 ciascuna) per il rimborso del restante importo di € 142.698,30.
Con l'ulteriore previsione di abbandono del presente giudizio in caso di puntuale pagamento di tutte le rate e, in caso di mancato pagamento delle rate, di decadenza dal beneficio del termine con possibilità in capo alla creditrice di pretendere il pagamento di tutto il residuo dovuto. E con l'indicazione finale “il presente accordo non ha natura novativa”.
Nel caso di specie non parrebbe trattarsi, in realtà, di una vera e propria transazione mancando il presupposto, essenziale a tal fine, delle reciproche concessioni. Si tratta, piuttosto, della mera previsione di un piano di rientro rateale dell'importo, riconosciuto come integralmente dovuto.
Pertanto, risultando effettuato dalla convenuta soltanto un pagamento di €10.000,00 e non avendo la convenuta, rimasta contumace, provato il pagamento dei restanti importi dovuti ma avendo essa, nel contempo, con il piano di rientro citato, riconosciuto espressamente il proprio debito (con conseguente inversione dell'onere della prova ex art. 1988 c.c.), va condannata al CP_1 pagamento in favore di dell'importo residuo di € 132.698,30, oltre interessi moratori Parte_1 ex d.lgs. 231/02 dalla domanda al saldo.
Quanto alle spese di lite, non vanno riconosciute in favore dell'attrice quelle relative alla fase monitoria, stante l'avvenuta proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi a giudice incompetente. Neppure vanno riconosciute le spese per la fase del giudizio svoltasi dinanzi al
2 Tribunale di Roma, per il medesimo motivo e dovendosi ritenere dunque, per quella fase, la odierna parte attrice in riassunzione soccombente.
Vanno invece riconosciute le spese successive alla riassunzione della causa innanzi a questo Tribunale, data la soccombenza della società in questa sede convenuta. Spese che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di una fase propriamente istruttoria e della snellezza della fase decisionale, priva di memorie finali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di CP_1
2. In accoglimento della corrispondente domanda condanna al pagamento in CP_1 favore di della somma di €132.698,30, oltre interessi moratori ex d.lgs. Parte_1
231/02 dalla domanda al saldo;
3. Condanna al pagamento in favore di delle spese di CP_1 Parte_1 giudizio conseguenti alla riassunzione della causa dinanzi a questo Tribunale, che liquida in € 7.000,00 (di cui € 70,00 per esborsi), oltre RSG, IVA e CPA come per legge;
dichiarando non ripetibili da parte della odierna parte attrice in riassunzione le restanti, precedenti, spese.
Firenze, il 16.12.2025 Il giudice dr. Enrico D'Alfonso
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze III sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott. Enrico D'Alfonso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2159 R.G.A.C. dell'anno 2025, avente ad oggetto: adempimento contrattuale, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Figline e Parte_1
Incisa VA presso lo studio dell'avv. M. Biraghi, che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa in riassunzione;
ATTORE IN RIASSUNZIONE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma presso lo CP_1 studio dell'avv. Luigi Cesaro;
CONVENUTO-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice: accertare che il credito della società ammonta ad € 132.698,30 o a Parte_1 quella somma maggiore o minore di giustizia e pedissequamente condannare al CP_1 pagamento dell'importo di € 132.698,30 oltre interessi e spese legali delle due fasi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto, dinanzi al Tribunale di Roma, CP_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5517/2024, emesso dal Tribunale medesimo in data 30.4.24 in favore di per l'importo di € 146.373,37, in relazione ad una serie di Parte_1 fatture commerciali rimaste non pagate (per esecuzione di “lavori di telefonia” commissionati da el cantiere “Telco Firenze”). CP_1
Eccepiva innanzitutto, in quella sese, il difetto di competenza territoriale del Tribunale adito in virtù della clausola contrattuale che definiva la competenza convenzionale del Tribunale di Firenze, e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, contestava la fondatezza della pretesa avversaria, genericamente indicata e non provata.
1 Nel costituirsi in giudizio per quanto rileva in questa sede, aderiva ai sensi dell'art. Parte_1
38 c.p.c. all'eccezione di incompetenza per territorio, ribadendo tuttavia nel merito la fondatezza della pretesa creditoria.
Il Tribunale di Roma quindi, con ordinanza del 24.1.25 (all. 4), dichiarava l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma in favore di quello di Firenze, assegnando termine di mesi 3 per la riassunzione della causa dinanzi al giudice indicato dalle parti come competente e dichiarando la nullità del decreto ingiuntivo opposto.
provvedeva dunque a riassumere il giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze Parte_1 ribadendo, in questa sede, le medesime domande già formulate dinanzi al Tribunale di Roma.
pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio a seguito della riassunzione, per CP_1 cui ne va dichiarata la contumacia.
Quindi, sulla scorta di una istruttoria documentale, all'udienza del 9.12.25 la parte attrice precisava le conclusioni come indicate in epigrafe e la causa a seguito della discussione orale è stata riservata in decisione, ai sensi del novellato art. 281 sexies u.c. c.p.c..
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Tanto premesso la domanda è fondata, e va dunque accolta per quanto di ragione.
In data 12.3.25, infatti, le parti hanno raggiunto un accordo, denominato “atto di transazione” con cui riconosciuto il debito complessivo di € 146.373,37 da parte della società convenuta, come era stato richiesto in giudizio, e decurtato un controcredito minimo di per € 3.675,07, esse CP_1 hanno in sostanza previsto un piano di rientro rateale (14 rate mensili dell'importo di € 10.192,73 ciascuna) per il rimborso del restante importo di € 142.698,30.
Con l'ulteriore previsione di abbandono del presente giudizio in caso di puntuale pagamento di tutte le rate e, in caso di mancato pagamento delle rate, di decadenza dal beneficio del termine con possibilità in capo alla creditrice di pretendere il pagamento di tutto il residuo dovuto. E con l'indicazione finale “il presente accordo non ha natura novativa”.
Nel caso di specie non parrebbe trattarsi, in realtà, di una vera e propria transazione mancando il presupposto, essenziale a tal fine, delle reciproche concessioni. Si tratta, piuttosto, della mera previsione di un piano di rientro rateale dell'importo, riconosciuto come integralmente dovuto.
Pertanto, risultando effettuato dalla convenuta soltanto un pagamento di €10.000,00 e non avendo la convenuta, rimasta contumace, provato il pagamento dei restanti importi dovuti ma avendo essa, nel contempo, con il piano di rientro citato, riconosciuto espressamente il proprio debito (con conseguente inversione dell'onere della prova ex art. 1988 c.c.), va condannata al CP_1 pagamento in favore di dell'importo residuo di € 132.698,30, oltre interessi moratori Parte_1 ex d.lgs. 231/02 dalla domanda al saldo.
Quanto alle spese di lite, non vanno riconosciute in favore dell'attrice quelle relative alla fase monitoria, stante l'avvenuta proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi a giudice incompetente. Neppure vanno riconosciute le spese per la fase del giudizio svoltasi dinanzi al
2 Tribunale di Roma, per il medesimo motivo e dovendosi ritenere dunque, per quella fase, la odierna parte attrice in riassunzione soccombente.
Vanno invece riconosciute le spese successive alla riassunzione della causa innanzi a questo Tribunale, data la soccombenza della società in questa sede convenuta. Spese che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di una fase propriamente istruttoria e della snellezza della fase decisionale, priva di memorie finali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di CP_1
2. In accoglimento della corrispondente domanda condanna al pagamento in CP_1 favore di della somma di €132.698,30, oltre interessi moratori ex d.lgs. Parte_1
231/02 dalla domanda al saldo;
3. Condanna al pagamento in favore di delle spese di CP_1 Parte_1 giudizio conseguenti alla riassunzione della causa dinanzi a questo Tribunale, che liquida in € 7.000,00 (di cui € 70,00 per esborsi), oltre RSG, IVA e CPA come per legge;
dichiarando non ripetibili da parte della odierna parte attrice in riassunzione le restanti, precedenti, spese.
Firenze, il 16.12.2025 Il giudice dr. Enrico D'Alfonso
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