Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00318/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00777/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 777 del 2025, proposto da VA TO, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell e Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
l’Università degli Studi di Palermo (Commissione esaminatrice del concorso per la selezione di n. 2 collaboratori ed esperti linguistici a tempo pieno e indeterminato), in persona del Rettore pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Paola Di Gregoli e Maurizio Faraci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
nei confronti
di LA IU e SI IU, rappresentate e difese dagli avvocati TO Pensabene Lionti e Tommaso Pensabene Lionti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per l'annullamento:
- del provvedimento prot. N. 33338 del 27 febbraio 2025 (Rep. Decreti N. 2132/2025), con cui l’Università degli Studi di Palermo ha approvato gli atti relativi alla “ selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 Collaboratori ed esperti Linguistici – Lingua Italiana di madrelingua italiana da destinare alla Scuola di Lingua Italiana per stranieri del Dipartimento di Scienze Umanistiche - a tempo pieno e indeterminato ”, nella parte in cui non comprende il nominativo dell’odierno ricorrente;
- della graduatoria finale di merito della selezione de qua, approvata con prot. n. 33338 del 27 febbraio 2025, nella parte in cui non comprende il nominativo dell’odierno ricorrente;
- dei D.D.G. n. 6177 del 25.06.2024, n. 6946 del 16.07.2024 e n. 7445 del 26.07.2024, n. 8042 del 07.08.2024, n. 8211 del 28.08.2024 con i quali è stata nominata la Commissione esaminatrice della procedura de qua, nella parte in cui la composizione della Commissione risulta illegittima;
- della nota prot. n. 32511 del 26.02.2025, con cui sono stati trasmessi alla Commissione esaminatrice gli atti della procedura de qua, ove dovessero ritenersi lesivi degli interessi del ricorrente;
- dell’avviso del 10 febbraio u.s., con cui la p.a. ha comunicato all’odierno ricorrente l’esito della prova scritta del concorso, nella parte in cui viola l’art. 7 del bando di concorso, ai sensi del quale: “ La data, la sede e l’ora di svolgimento della prova orale saranno comunicate, almeno 20 giorni prima della data prevista, mediante avviso pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università e all’indirizzo riportato all’art. 13, che varrà come notifica ufficiale” ;
- dell’esito della prova orale del concorso de quo, nella parte in cui il ricorrente ha ottenuto un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;
- dell’avviso (di estremi non conosciuti all’odierno ricorrente) con cui la p.a. ha comunicato gli esiti della prova orale del concorso de quo, nella parte in cui è stato attribuito al ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;
- del provvedimento con cui è stato comunicato al ricorrente il mancato superamento della prova orale, con conseguente esclusione dal concorso;
- del punteggio pari a 15 punti ottenuto da parte ricorrente all’esito della prova orale del concorso;
- dei verbali redatti dalla Commissione esaminatrice del concorso, ottenuti a seguito di istanza di accesso agli atti in data 24.03.2025 e, in particolare: il verbale n. 1 del 06.08.2024 relativo alla predisposizione dei criteri di valutazione e delle modalità di svolgimento delle prove d’esame, nella parte in cui non vengono specificate le materie oggetto delle prove;
- del verbale n. 5 del 20 settembre 2024 relativo allo svolgimento della prova scritta del concorso;
- dei verbali n. 8 del 20 dicembre 2024 e n. 9 del 10 febbraio 2025, relativi alla correzione della prova scritta del concorso;
- del verbale n. 10 del 25 febbraio 2025, relativo allo svolgimento della prova orale del concorso, nella parte in cui non contempla l’adozione della griglia di valutazione della prova sostenuta e si dà atto del giudizio di inidoneità di parte ricorrente, pari a 15 punti per la prova orale;
- del verbale n. 11 del 26 febbraio 2025, nella parte in cui viene adottata la graduatoria finale del concorso, non contenente il nominativo dell’odierno ricorrente;
- dell’art. 7 del bando di concorso, ai sensi del quale “ la prova scritta, a contenuto teorico e/o pratico, verterà sulle attività di cui all’art. 1 del bando [...] La prova orale verterà sui medesimi argomenti della prova scritta ”, nella parte in cui non vengono specificate le materie oggetto della prova;
- dell’avviso Albo n. 3053 del 22/07/2024, con cui la p.a. ha comunicato la data e la sede di svolgimento della prova scritta del concorso, nella parte in cui non vengono specificate le materie oggetto della prova;
- dell’avviso Albo n. 384 del 30.01.2025, con cui la p.a. ha comunicato la data e la sede di svolgimento della prova orale del concorso, nella parte in cui non viene reso noto l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova e non vengono specificate le materie oggetto della prova;
-dell’elenco dei candidati che hanno superato la prova orale, nella parte in cui non comprende il nominativo del ricorrente;
- della proposta di chiamata delle candidate vincitrici della selezione e del contratto di lavoro eventualmente stipulato tra l’Università di Palermo e le predette candidate;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente;
nonché per l’accertamento
dell’interesse di parte ricorrente all’annullamento del concorso o, in subordine, la riedizione della prova orale del concorso, avvalendosi di una Commissione in diversa composizione, e/o l’adozione di ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua ;
e per la condanna ai sensi dell’art. 30 c.p.a. delle Amministrazioni intimate
al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga l’annullamento della selezione de qua o, in subordine, la riedizione della prova orale della procedura selettiva, avvalendosi di una Commissione in diversa composizione, e/o l’adozione di ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua ;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università e delle controinteressate intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 la dott.ssa EL AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’atto introduttivo, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente è insorto avverso il mancato superamento della procedura concorsuale promossa dall’Università di Palermo per la selezione di n. 2 collaboratori ed esperti linguistici a tempo pieno e indeterminato, in ragione dell'insufficiente votazione (15/30) conseguita nella prova orale.
Impugna tutti gli atti, a partire dal bando e dalla costituzione della Commissione ed aspira all’annullamento in toto della selezione o, in subordine, al rifacimento della prova orale con una nuova Commissione.
2. Parte ricorrente ha articolato le seguenti doglianze.
2.1. “ Sulla nomina della commissione esaminatrice: violazione dell’art. 5 della lex specialis – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 34 e 97 cost. – violazione e/o falsa applicazione del d.p.r. 487/1994 - violazione e/o falsa applicazione del d.lgs 165/2001 - violazione del regolamento d’ateneo n. 2468/2022 - eccesso di potere per arbitrarietà ed irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa ”. Si contestata la legittimità della nomina della commissione di concorso sotto diversi aspetti.
a) Parte ricorrente prospetta l’assenza tra i suoi componenti di tecnici esperti nelle materie oggetto di concorso (art. 9, d.P.R. n. 487/1994; art. 35, c. 3, lett. e, d.lgs. n. 165/2001) in relazione al profilo da selezionare (art. 12, comma 1, del “ Regolamento per la disciplina delle procedure selettive per l'assunzione del personale Tecnico ed Amministrativo e Bibliotecario ”, richiamato nelle premesse del bando di concorso).
In particolare:
- la presidente della Commissione, Prof.ssa D’Agostino, direttrice della Scuola di Lingua Italiana per Stranieri dell’Università di Palermo, è ordinario di linguistica italiana (LIFI-01/A) e non di didattica delle lingue moderne (L-LIN/02), e si è formata negli ambiti della sociolinguistica e della dialettologia. Inoltre, il suo interesse per la didattica dell’italiano ai cittadini stranieri investe quasi esclusivamente l’insegnamento dell’italiano a studenti a bassa o a bassissima scolarizzazione, laddove i destinatari dei corsi della Scuola d’italiano per stranieri dell’Ateneo sarebbero invece in gran parte studenti del progetto Erasmus e, dunque, ad altissima scolarizzazione;
- il membro della commissione Prof.ssa Arianna Di Bella è professore associato di Letteratura tedesca (GERM-01/B), settore ancor più distante da quello scientifico disciplinare della didattica delle lingue moderne (L-LIN/02).
b) La composizione della commissione è, altresì, illegittima sotto il profilo della stretta colleganza tra la Presidente della Commissione prof.ssa Maria D’Agostino e le candidate vincitrici IU LA e IU SI: queste ultime hanno partecipato il 9 maggio 2024 e il 10 marzo 2025 a due seminari in presenza della Presidente della Commissione e hanno anche pubblicato contributi in alcune opere curate dalla Presidente D’Agostino. Entrambe hanno poi svolto docenze per la scuola italiana per stranieri, di cui la suddetta Presidente della commissione è direttrice.
Secondo parte ricorrente, tale situazione di conflitto di interessi avrebbe avuto un significativo rilievo nell'apprezzamento della prova da questi sostenuta, valutata come insufficiente.
2.2. “ Sulla prova orale: violazione e falsa applicazione dell’art. 97 cost. – violazione dell’art. 12 del d.p.r. n. 487 del 1994 – violazione e/o falsa applicazione dell’art.1 e dell’art. 3, l. n. 241/1990, per difetto di motivazione – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della lex specialis - violazione del regolamento d’ateneo n. 2468/2022 - eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, illogicità e arbitrarietà amministrativa ”. Si contesta l'illegittimo svolgimento della prova orale, sotto diversi profili.
a) La prova è stata valutata con un punteggio numerico, del tutto disancorato ai criteri che la commissione stessa si era data nell'ambito del verbale n. 1 del 6.8.2024 (grado di conoscenza della tematica e completezza dell’esposizione; precisione, chiarezza espositiva e uso di terminologia adeguata; capacità di analizzare e contestualizzare la tematica).
b) L'amministrazione non ha previamente reso alcuna informazione relativa ai contenuti delle prove d’esame, né ha fornito riferimenti utili per i candidati ai fini della preparazione al concorso. Ciò è avvenuto in violazione dell'art. 3, lett. e, del citato “Regolamento per la disciplina delle procedure selettive per l'assunzione del personale Tecnico ed Amministrativo e Bibliotecario ”.
c) E’ stato insufficiente il lasso temporale dato ai candidati per prepararsi. Infatti, sebbene con l’avviso del 30 gennaio 2025, l’Ateneo avesse comunicato che la prova orale si sarebbe svolta in data 25 febbraio 2025, in tale occasione esso non ha reso noto l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la suddetta prova, che è stato comunicato solamente il 10 febbraio 2025 (dunque, 15 giorni prima della data di espletamento della prova orale). Ciò costituisce violazione dell'art. 7 del bando di concorso e del presupposto art. 6 del menzionato regolamento di Ateneo, che prevedono che data, sede e ora delle prove orali siano comunicate con un preavviso di 20 giorni.
3. L’Università intimata si è costituta in giudizio e con la memoria del 2.6.2025 ha chiesto nel merito il rigetto del ricorso.
4. Si sono, altresì, costitute in giudizio le due controinteressate risultate vincitrici della procedura concorsuale contestata. Esse si sono difese nel merito con le memorie del 3.6.2025, argomentando sull’infondatezza dei motivi di ricorso, e hanno rappresentato di aver stipulato il contratto di lavoro con l’Ateneo in data 10.3.2025.
5. All’udienza pubblica del 19.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
1.1. Il primo motivo (relativo alla composizione della commissione) è infondato sotto entrambi i profili prospettati.
a) Per quanto riguarda il profilo professionale dei componenti della commissione l'art. 12, c. 1, del regolamento di Ateneo richiede che nella Commissione esaminatrice ci siano esperti di comprovata esperienza " in relazione al profilo da selezionare ". Nel caso di specie il profilo richiesto dalla procedura selettiva è descritto all’art. 1 del bando di concorso come segue: “ la persona idonea a ricoprire il posto deve essere di madrelingua italiana e possedere idonea qualificazione e competenza nell’insegnamento della lingua italiana come seconda lingua, […] È richiesta altresì la capacità di applicare le diverse metodologie di insegnamento, la conoscenza dei metodi e dei principi della glottodidattica e delle tecniche della didattica in classe, nonché un’adeguata conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse ”, tra le attività richieste sono indicate la collaborazione all’insegnamento linguistico nel quadro della programmazione didattica della cattedra di riferimento, attività di studio e aggiornamento.
Dalla valutazione del curriculum della Presidente della Commissione emerge che la Prof.ssa D’Agostino è ordinaria di linguistica italiana (LIFI-01/A), materia del tutto prossima, se non coincidente, alla specifica area di competenza richiesta dal profilo. Inoltre dal 1998 si occupa di insegnamento della lingua italiana come seconda lingua a studenti e a insegnanti, potendo vantare un’elevata qualificazione in tale specializzazione, attese le molteplici attività didattiche in ambito universitario e le pubblicazioni in tema di metodologie di insegnamento, divulgazione della lingua italiana, anche con specifico riferimento agli stranieri e ai migranti. Dal 2011 al 2021 la Prof.ssa D’Agostino risulta essere stata anche direttrice del corso post laurea “ Teoria, progettazione, didattica dell’italiano lingua seconda e straniera Second Language Acquisition and Italian a. s. L2/LS ”, qualifica che attesta ulteriormente la specifica formazione della Presidente quale soggetto idoneo a valutare un profilo al quale è richiesto di conoscere proprio le metodologie per l’insegnamento della lingua italiana come seconda lingua. Non può, dunque, che affermarsi la comprovata e innegabile esperienza della Presidente della Commissione nello specifico ambito nel quale questa è stata chiamata a valutare i profili dei candidati. Non colgono nel segno le argomentazioni volte a sostenere che la competenza all’insegnamento della lingua italiana come seconda lingua della Professoressa sia stata in passato unicamente rivolta a studenti di bassa o bassissima scolarizzazione, dato che di per sé non ne esclude l’attinenza all’ambito di studio e, peraltro, è un dato smentito dalle docenze riportare nel curriculum.
Sulle contestazioni mosse al profilo della prof.ssa Di Bella, professoressa associata di Letteratura tedesca (GERM-01/B), devono spendersi analoghi argomenti in termini di idoneità della stessa a svolgere le funzioni di membro della commissione esaminatrice. La prof.ssa Di Bella è, infatti, coordinatrice del corso di studi “ Transnational German Studies ” nell’ambito del quale insegna anche a discenti di lingua straniera, svolgendo, dunque, a livello apicale le attività di didattica e di programmazione dell’insegnamento, anche nello specifico ambito di apprendimento della seconda lingua. La diversità dell’ambito specifico di competenza, la lingua tedesca in luogo a quella italiana, da sola non è un argomento valido per discostarsi dall’orientamento costante della giurisprudenza, al quale il Collegio intende richiamarsi, per il quale <<“ è sufficiente che i commissari siano esperti in discipline non estranee alle tematiche oggetto delle prove concorsuali e, comunque, l'esperienza della commissione va verificata nel suo complesso e con ragionevolezza, onde evitare che una interpretazione troppo rigorosa della qualifica di esperto comporti un intollerabile aggravamento del procedimento selettivo già nella fase della formazione dell'organo tecnico chiamato a operare le valutazioni sui titoli e le prove d'esame dei candidati ” ( C.d.S., sez. I., n. 933/2018 cit.; C.d.S., sez. IV, 12 novembre 2015, n. 5137)” (in detti termini, Consiglio di Stato, sezione seconda, 19 ottobre 2021, n. 7031, puntualmente richiamata anche dal primo giudice) >> (Cons. Stato, sez. V, sent. n. 3570/2025). Tale orientamento è stato affermato anche dal C.G.A.R.S., sez. giur., sentenza n. 894 del 12.11.2024, secondo la quale “ 11.4 Al riguardo, il Collegio ritiene peraltro opportuno precisare che, in linea di principio, appare condivisibile l’orientamento giurisprudenziale, richiamato dalla appellante, secondo cui, per esigenze pratiche di fattibilità e speditezza dell’azione amministrativa, la sussistenza del requisito dell’esperienza nelle materie di concorso va valutata con riferimento alla Commissione nel suo complesso, in modo da contenere l’insorgere di difficoltà già nella fase di formazione delle Commissioni di esame ”. Anche la prof.ssa Di Bella possiede, dunque, i titoli per essere valutata come membro esperto della commissione esaminatrice.
b) Per quanto riguarda l’asserita incompatibilità della Presidente della Commissione attesi i rapporti di colleganza con le due candidate, controinteressate, risultate vincitrici della procedura di selezione, il Collegio si richiama alla giurisprudenza in materia di conflitto di interesse la quale intende in modo restrittivo la definizione dei rapporti di collaborazione o colleganza che possono determinare l'obbligo di astensione. La situazione di incompatibilità non è stata dichiarata, come emerge dal verbale n. 2 del 6.9.2024 della Commissione esaminatrice, perché effettivamente nel caso di specie “ non sussistono situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 51 e 52 del Codice di Procedura Civile ”.
L’obbligo di astensione, infatti, non può essere ricavato sic et simpliciter dalla considerazione astratta dei rapporti professionali – qualunque essi siano – intercorrenti tra il commissario e il candidato, occorrendo la dimostrazione, sulla scorta di circostanze di fatto gravi, precise e concordanti, nella direzione del sospetto di un’attività valutativa esercitata in modo non equo e imparziale nei confronti di tutti i partecipanti alla procedura selettiva, che il ricorrente non ha fornito, se non in via meramente ipotetica e allusiva.
Giova richiamarsi, condividendola, alla giurisprudenza consolidata sul punto, secondo la quale “ Nelle procedure concorsuali i componenti delle commissioni esaminatrici hanno l'obbligo di astenersi solo se sussiste una delle condizioni tassativamente indicate dall'art. 51 c.p.c., senza che le cause di incompatibilità previste dalla stessa disposizione possano essere oggetto di estensione analogica. In particolare, l'appartenenza allo stesso ufficio del candidato e il legame di subordinazione o di collaborazione tra i componenti della Commissione e il candidato non rientrano nelle ipotesi di astensione di cui all'art. 51 c.p.c. (cfr. Cons. Stato Sez. III, 31.1.2020, n. 796) ” (TAR Puglia, Bari, sez. I, 14 giugno 2022, n. 868); “ […] il Collegio osserva che, per costante giurisprudenza, la incompatibilità di un componente della Commissione esaminatrice (nei concorsi pubblici statuita dall’art. 11 del d.P.R. n. 487/1994) può derivare solo da una posizione in grado di influenzare il giudizio della Commissione a favore di un candidato piuttosto che un altro (Consiglio di Stato, sezione VI, 12 novembre 2013, n. 5392; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 17/04/2014, n. 4187).” (TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 2 agosto 2019, n. 2031).
Nel caso di specie, non solo i rapporti di collaborazione accademica non provano da soli alcuna potenziale influenza sulla valutazione concorsuale, ma sono anche da considerarsi inevitabili nell’ambito del medesimo Ateneo e dipartimenti in relazione al ristretto ambito scientifico del quale ci si occupa nel caso di specie. Ulteriormente, a riprova di quanto affermato, è stato provato agli atti con la produzione del suo curriculum che lo stesso ricorrente ha avuto legami professionali con la prof.ssa D'Agostino e la scuola Itastra di cui quest'ultima è direttrice, dei quali non ha fatto menzione nel ricorso. Pertanto, il ricorrente non può spendere a proprio favore un argomento di asserito conflitto di interesse che, come prospettato, dovrebbe coinvolgerlo in prima persona. In realtà, nessuno dei rapporti professionali di collaborazione universitaria emersi agli atti può assumere dignità di conflitto di interesse idoneo a imporre l’obbligo di astenersi in seno alla commissione esaminatrice, in assenza di alcuna prova di specifica e seria influenza sul giudizio esercitato dai suoi membri nella valutazione dei candidati.
1.2. Il secondo motivo è infondato, altresì, sotto ogni aspetto per le seguenti ragioni.
a) In relazione alla motivazione del giudizio sulla prova orale espressa in termini di voto numerico e asseritamente senza riferirsi a criteri oggettivi stabiliti ex ante , l’argomento è privo di ogni fondamento.
Nel verbale n. 1 del 6.8.2024 la Commissione si è autovincolata a valutare la prova orale indicando dei criteri del tutto ragionevoli e coerenti con la natura della prova stessa. Tali criteri sono coerenti con la necessità di rispettare l’ambito di discrezionalità tecnica tipicamente riservato alla Commissione per la valutazione di prove concorsuali, fornendo, altresì, lo strumento per rendere intellegibili le ragioni dell’attribuzione della valutazione finale espressa sinteticamente con un voto numerico.
Il Collegio intende richiamarsi, sul tema della predeterminazione dei criteri di valutazione e della sufficienza del voto numerico che li richiama per relationem , all’orientamento efficacemente compendiato nella sentenza del T. A. R. Lazio – Roma, Sez. I, 5/11/2020, n. 11435 secondo cui : “La prova orale di un concorso non richiede la predeterminazione di criteri speciali che non siano quelli, consueti, della pertinenza, della correttezza linguistica e della padronanza dell'argomento e capacità di sintesi. Pertanto, possono ritenersi idonei i criteri di massima, sia pure sintetici, comunque sufficientemente indicativi delle modalità di graduazione del voto numerico anche tenuto conto che, trattandosi di prova orale, il discrimine tra i criteri di valutazione è senz'altro meno netto di quello predicabile per la valutazione di uno scritto, dovendosi ritenere sufficienti dei criteri di massima quali quelli prefissati nel caso di specie” (conforme: T. A. R. Lazio – Roma, Sez. II, 1/06/2021, n. 6507, secondo cui: “Il punteggio numerico assegnato nella valutazione delle prove orali dei candidati di un concorso deve ritenersi sufficientemente esplicativo e idoneo di per sé a sorreggere l'obbligo di motivazione richiesto dall'art. 3, l. n. 241 del 1990, nel momento in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, essendo in tal modo permesso di ricostruire ab externo la motivazione del giudizio. La motivazione numerica, infatti, risponde ad un chiaro principio di economicità della valutazione, in quanto il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione in relazione ad ogni singola prova e alla stregua dei parametri generali predeterminati del giudizio, contenendo così in sé la motivazione, senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni, ed assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato” ; conf. TAR Campania, Salerno, 23 giugno 2022, n. 1782) .
b) In relazione al profilo della ritenuta mancanza dell'avviso e della previa e puntuale indicazione degli argomenti oggetto dell’esame, si sottolinea che il verbale n. 1 della Commissione, coerentemente con le previsioni dell'art. 7 del bando, ha chiarito che la prova orale avrebbe riguardato i medesimi argomenti della prova scritta, con ulteriore accertamento della lingua inglese e delle applicazioni informatiche più conosciute. Fin dalla pubblicazione del bando, pertanto, erano noti ai partecipanti gli argomenti sui quali sarebbero stati valutati, anche considerando la dettagliata descrizione del profilo ricercato indicata nell’art. 1 dello stesso, al quale, infatti, il verbale n. 1 della Commissione espressamente rimanda. Non può affermarsi che ci potessero essere equivoci o scarsa chiarezza nell’individuazione degli argomenti di studio da parte dei concorrenti, anche considerando l’assoluta concordanza tra gli argomenti e le materie indicate dal bando e dal verbale n. 1 citati e le tracce sottoposte ad estrazione da parte dei candidati durante la prova orale.
c) Infine, non coglie nel segno nemmeno la censura sul mancato rispetto di venti giorni di preavviso per la convocazione alle prove orali, atteso che dall'avviso di selezione ben si sarebbero potuti comprendere gli argomenti in questione, come visto pocanzi, e che l'avviso della prova orale è stato reso nel rispetto del richiamato regolamento d'ateneo n. 2468/2022.
L’art. 7 del “ Regolamento per la disciplina delle procedure selettive per l'assunzione del personale Tecnico ed Amministrativo e Bibliotecario ”, infatti, non prevede una comunicazione nominativa dell’avviso della prova orale con un preavviso di 20 giorni, come prospettato dal ricorrente, ma prevede che tale preavviso riguardi il “ calendario delle prove ” che va reso pubblico a tutti i candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale.
Il bando, nelle premesse, fa riferimento al T.U. n. 3/1957 e, all'art. 14, rinvia alle disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del bando, con il duplice limite di " per quanto non espressamente previsto " e " in quanto applicabili ".
L'art. 6 del d.P.R. n. 3/1957 prevede che per le prove orali l'avviso vada dato " ai singoli candidati " almeno 20 giorni prima ed è successivo alla previa comunicazione di superamento della prova scritta. Tale disposizione, tuttavia, non è applicabile alla procedura sub iudice in quanto per questa il regolamento descrive compiutamente la tempistica e le modalità delle comunicazioni ai concorrenti, dando indicazioni diverse da quelle del d.P.R. n. 3/1957. Va, peraltro, chiarito in ogni caso che la giurisprudenza identifica la ratio dell’art. 6 del d.P.R. n. 3/1957 non nella funzione di fornire al candidato un maggior tempo di preparazione (cfr. C.g.a.r.s., sez. giurisd., 14 ottobre 2019, n. 894 e TAR Sicilia, sez. st. Catania, sez. II, 10 giugno 2021, n. 1890) ma nella necessità di consentire la materiale partecipazione del candidato alla prova di concorso.
Peraltro, nel caso di specie non sarebbe stato nemmeno possibile fornire alcuna indicazione nominativa ai candidati al momento in cui è stato reso l'avviso, posto che quest'ultimo risale al 30 gennaio 2025, data in cui la commissione stava ancora correggendo gli scritti (cfr. verbale n. 9 del 10.2.2025), rendendo le disposizioni dell’art. 6 del d.P.R. n. 3/1957 financo non applicabili.
2. Pertanto, per le superiori ragioni il ricorso va rigettato e le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore di ciascuna delle parti costituite (l’Università e le due controinteressate) in complessivi euro 2.000,00 (euro duemila/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CA IN, Presidente
Antonino Scianna, Primo Referendario
EL AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL AR | CA IN |
IL SEGRETARIO