Versione
2 giugno 1984
2 giugno 1984
Art. 10.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.330 miliardi per l'anno 1984, in lire 1.977 miliardi per l'anno 1985 ed in lire 2.477 miliardi per l'anno 1986, da destinare con priorita' alle occorrenze di cui al precedente articolo 7, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Occupazione giovanile (rifinanziamento delle leggi n. 21 del 1981 e n. 526 del 1982 )".
Agli oneri successivi al 1986, si provvede annualmente con legge di bilancio.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.330 miliardi per l'anno 1984, in lire 1.977 miliardi per l'anno 1985 ed in lire 2.477 miliardi per l'anno 1986, da destinare con priorita' alle occorrenze di cui al precedente articolo 7, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Occupazione giovanile (rifinanziamento delle leggi n. 21 del 1981 e n. 526 del 1982 )".
Agli oneri successivi al 1986, si provvede annualmente con legge di bilancio.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/06/2008, n. 14904Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente - Dott. MONACI Stefano - rel. Consigliere - Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere - Dott. IANNIELLO NI - Consigliere - Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: TT NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato ZOFREA ROSELLA, rappresentato e difeso dall'Avvocato SCILLIA GIUSEPPE, giusta delega in atti; - ricorrente - contro COMUNITÀ MONTANA "FOSSA DEL LUPO" DI CHIARAVALLE CENTRALE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VICOLO DEI TABACCHI 4 INT. 1, presso lo studio …Leggi di più...
- posizione in sovrannumero rispetto alla pianta organica·
- esclusione·
- rideterminazione delle piante organiche ai sensi dell'art. 3, comma 6, legge n. 537 del 1993·
- configurabilità·
- fondamento·
- posti in sovrannumero·
- fattispecie·
- divieto di nuove assunzioni ex art. 5, comma dieci, legge n. 138 del 1984·
- limiti·
- criteri·
- impiegati regionali, provinciali, comunali·
- impiego pubblico