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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/02/2025, n. 2220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2220 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA 3° SEZIONE LAVORO - V.le G. Cesare n. 54
Il giudice designato dott.ssa Tiziana Orru' all'udienza del 17/02/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21135/2024: tra con l'avv. NASO DOMENICO Parte_1
Parte ricorrente contro con l'avv. MOLFESE Controparte_1
ALESSANDRA
Parte convenuta ai sensi degli artt. 127 TER 429 e 430 c.p.c. ha pronunziato la presente SENTENZA
OGGETTO: Altre ipotesi CONCLUSIONI: come da scritti in atti
Fatto e diritto
Letto l'art. 111 Cost. nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale;
letto l'art. 132 n. 4 cpc;
letto l'art. 118 commi 1 e 2 disp att cpc.
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Con ricorso ex art. 414 c.p.c. la parte ricorrente conveniva in giudizio il merito esponendo di far parte del contingente di Controparte_1 personale ATA assunto a tempo indeterminato dal 01.09.2014 attualmente in servizio presso l'Istituto Olcese di Roma e di aver lavorato alle dipendenze del in forza di numerosi contratti a tempo determinato, coprendo posti CP_1 vacanti in organico di fatto e di diritto per ANNI 7 MESI 2 GIORNI 19 (doc.1). Cont Ciò premesso deduceva che il ha attribuito un'anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici inferiore a quella effettivamente maturata sulla base dei servizi svolti, attribuendole l'inquadramento nella fascia retributiva 0-
8 anni negandole l'inquadramento nello scaglione 3-8 anni di cui al CCNL del
Comparto Scuola 2006/2009.
Chiedeva il riconoscimento dell'anzianità maturata durante il servizio pre-ruolo in applicazione del principio di non discriminazione e rassegnava le seguenti conclusioni:
1. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizi in virtù di contratti di lavoro Cont a tempo determinato stipulati con il della progressione stipendiale prevista dal CCNL relativo al personale del Comparto Scuola e dei relativi aumenti stipendiali previsti
2. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere, una volta conseguita l'immissione in ruolo, la ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
3. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere la ricostruzione della propria carriera secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL del comparto scuola 2006/2009 ai sensi della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, commi 2-3 CCNL del Comparto Scuola 2011;
E PER L'EFFETTO
4. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera della ricorrente in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE e secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL Comparto Scuola 2006/2009, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti e del decreto di ricostruzione carriera già emanato;
5. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad inquadrare la ricorrente, a decorrere dal 01.09.2014, nella fascia stipendiale 3-8 anni con la qualifica di
“collaboratore scolastico” e con l'anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici di anni 6 Mesi 2 giorni 23, o comunque a collocarla nella posizione maturata;
6. CONDANNARE l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di EURO 4.907,45 oltre i ratei di 13^ mensilità, dovuta
a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento per il Cont periodo di precariato svolto alle dipendenze del della progressione stipendiale e dei relativi incrementi retributivi previsti dal CCNL del Comparto
Scuola, nonché in ragione della ricostruzione integrale di carriera all'atto di immissione in ruolo e del conseguente inquadramento nella posizione maturata, tenuto conto del C.C.N.L. Comparto Scuola e delle tabelle annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di
Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA, CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario.
Fissata l'udienza di discussione, si si costituiva in giudizio il CP_1 convenuto che chiedeva il rigetto del ricorso ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e la prescrizione quinquennale del credito vantato.
La causa è decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c previa acquisizione di note di trattazione scritta.
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Premesso che le allegazioni in punto di immissione in ruolo e relativa decorrenza, qualifica posseduta e servizi pre-ruolo svolti sono incontestate e comprovate dall'allegata documentazione, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito precisate.
2.1. Si ritiene di dover affermare la legittimazione passiva dell'amministrazione convenuta titolare del rapporto di lavoro della parte ricorrente.
Il thema decidendum è rappresentato dal diritto della parte ricorrente all'immediato riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di tutta l'anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato, come se il rapporto fosse stato costituito sin dall'inizio a tempo indeterminato, e quindi con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola, applicabile ratione temporis al personale ATA assunto a tempo indeterminato di pari qualifica. Occorre, in altri termini, come dedotto, verificare se nel caso in esame sia applicabile direttamente la clausola 4 dell'Accordo Quadro, allegato alla Direttiva 1999/70/CE, disapplicando di conseguenza la normativa interna di cui agli artt. 569-570 del D.Lgs. n. 297 del 1994.
È opportuno, prima di passare ad esaminare il thema decidendum, tratteggiare il peculiare quadro normativo e contrattuale di riferimento.
Pare sufficiente in questa sede ricordare che l'art. 569, D.Lgs. n. 297/1994, in particolare, così dispone: “
1. Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili”.
Il successivo art. 570 D.Lgs. cit. aggiunge che “Ai fini del riconoscimento di cui all'art. 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo”.
Infine, l'art. 676 con una disposizione di carattere generale prevede che "Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate.". Con la sentenza n° 22558/2016 la Corte di Cassazione – pronunciata su identica questione di quella sollevata nel presente giudizio che si richiama integralmente- ha enunciato il seguente principio di diritto: la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva
99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. L'art. 53 della legge n. 312 dell'11 luglio
1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, ex artt. 69, comma 1, e 71 d.lgs n. 165 del 2001, dal CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione.
La Corte di Giustizia 20.9.2018, ha statuito che“La clausola 4 Per_1 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”.
Infine, con la recente sentenza della Corte di Cassazione del 28.11.2019, n.
31150 è stato definitivamente ritenuto il diritto del personale ATA alla ricostruzione della carriera nei termini stabiliti dall'art. 569 del d.lgs. 297/94 e con le limitazioni di cui al successivo articolo 570 del medesimo testo normativo.
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Nel caso in esame la parte ricorrente ha documentato di avere lavorato con contratti a termine complessivamente per anni 6 Mesi 2 giorni 23. Cont Il ha attribuito alla ricorrente un'anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici inferiore a quella effettivamente maturata sulla base dei servizi svolti, negandole l'inquadramento nello scaglione 3-8 anni e senza, perciò, riconoscimento delle differenze stipendiali maturate.
Pertanto, all'atto dell'immissione in ruolo aveva diritto ad essere inserita nella fascia stipendiale 3-8 anni con l'anzianità utile ai fini giuridici ed economici, con conseguente attribuzione dello stipendio relativo a tale fascia di anzianità sulla base della progressione stipendiale secondo quanto previsto dal CCNL del
Comparto Scuola e dalle tabelle stipendiali annesse.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità – Cass. civ. sez. lav. 07/02/2020 n.
2924 - ha riconosciuto anche al personale immesso in ruolo dopo il
01.09.2010, ma che, come la ricorrente, ha prestato servizio a tempo determinato per almeno un anno negli anni precedenti al 1° settembre 2011, il diritto all'applicazione della “clausola di salvaguardia” che riconosce il mantenimento economico del gradone stipendiale “3-8 anni” molto più favorevole.
Spettano, pertanto, alla parte ricorrente le differenze retributive derivanti dall'anzianità di servizio e dalla conseguente progressione stipendiale accertata.
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Con riferimento, infine, al quantum dovuto, calcolato da parte attorea, va rilevato che nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma
1, e 416, comma 3 c.p.c. e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato, per cui la mancata o generica contestazione rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 18.2.2011 n. 4051).
Ne discende la correttezza dei conteggi attorei posti a base della domanda che, non specificamente contestati, appaiono congrui e ben impostati. In definitiva, gli scatti stipendiali ai quali ha diritto la parte ricorrente per effetto dell'integrale riconoscimento dell'anzianità determinano, quindi, la maturazione delle differenze retributive sulla base dei conteggi elaborati nel ricorso il cui calcolo appare conforme ai principi qui affermati e alle previsioni della contrattazione di categoria allegata al fascicolo e sul cui risultato, come detto,
l'Amministrazione resistente non ha formulato alcuna specifica contestazione neppure con riferimento alla richiesta di pagamento della somma a titolo di incremento stipendiale.
3.1.Con riferimento alla eccepita prescrizione quinquennale si osserva che, mentre sono soggetti a prescrizione i crediti retributivi derivanti dal riconoscimento della corretta anzianità di servizio, viceversa non lo è tale ultimo fatto: di per sé l'anzianità di servizio del lavoratore subordinato configura, infatti, un mero fatto giuridico, insuscettibile di autonoma prescrizione e, pertanto, può sempre costituire oggetto di accertamento giudiziale, purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire, da valutare in riferimento all'azionabilità dei diritti dei quali essa costituisce presupposto, che, quindi, può essere esclusa soltanto dalla eventuale prescrizione di siffatti diritti
(Cass., Sez. Lav. 12.5.2004, n. 9060).
L'effettiva anzianità di servizio può allora essere accertata ai fini del computo di tutta una serie di istituti retributivi, quali l'indennità di fine rapporto, la maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di scatti di anzianità, con l'unica riserva che il quantum della somma dovuta al lavoratore
è sottoposto al limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto (Cass., Sez. Lav., 16.10.2007, n. 21609; Cass., Sez. Lav., 12.6.2007, n.
13718).
Va anche ricordato il recentissimo insegnamento della Suprema Corte nella sua composizione più qualificata – Cass. SS.UU. n. 36197 del 28 dicembre 2023- a mente del quale: La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto
a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus. Nell'ipotesi di rapporto
a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela.
In assenza di atti interruttivi ritiene il Tribunale che l'entità del credito dettagliatamente quantificato nel ricorso introduttivo – euro- debba, dunque, essere emendato per effetto della dedotta prescrizione quinquennale, eccepita dall'Amministrazione, sottraendo la somma richiesta per il quinquennio precedente alla notifica.
3.2.Deve, in conclusione, disporsi la condanna del soggetto titolare CP_1 del rapporto lavorativo, al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 1.015,13 per i titoli di cui al ricorso, oltre soli interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c. dalla spettanza di ogni singolo credito sino all'effettivo soddisfo, operando in materia di differenze retributive nel pubblico impiego il divieto del cumulo di interessi e rivalutazione ai sensi degli artt. 16, legge n. 412/1991 e 22, comma 36, legge n. 724/1994.
Spese di lite secondo soccombenza come da liquidazione in dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire gli incrementi stipendiali di cui al CCNL applicato riconosciuti al personale a tempo indeterminato per tutto il periodo di servizio prestato prima dell'immissione in ruolo;
condanna l'Amministrazione resistente ad inquadrare la ricorrente, a decorrere a decorrere dal 01.09.2014, nella fascia stipendiale 3-8 anni con la qualifica di
“collaboratore scolastico” e con l'anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici di anni 6 Mesi 2 giorni 23; condanna l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive maturate pari a 1.015,13 per i titoli di cui al ricorso oltre al pagamento degli interessi legali.
Condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite liquidate in base al decisum in € 321,00 oltre 15% per spese forfettarie da distrarsi, oltre al rimborso del cu versato.
Roma, 20/02/2025
Il Giudice
Tiziana Orru'