TRIB
Sentenza 10 maggio 2024
Sentenza 10 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/05/2024, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Tribunale di Cagliari, nella persona della Dott.ssa Annalisa Costanzo in funzione di Giudice
Onorario di Tribunale, sezione lavoro, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del 10 maggio 2024 la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 164/2020 r.a.c.l., promossa da:
, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cagliari, da sé Parte_1
medesimo rappresentato e difeso
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede legale in Roma, già , elettivamente domiciliata in Cagliari presso CP_2
lo studio dell'avv. Giovanni Ledda che la rappresenta e difende in forza di procura agli atti
Resistente
E CONTRO
, in persona del suo Controparte_3
legale rappresentante pro- tempore, con sede in Roma, ed elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Anna Guttuso che la rappresenta e difende in virtù di procura agli atti
Resistente chiamata in causa
Conclusioni per parte ricorrente: come in ricorso
Conclusioni per parte convenuta: come nelle memorie di costituzione
Con ricorso depositato in data 22 gennaio 2020 c.f. Parte_1
, ha proposto opposizione avverso l'iscrizione del fermo amministrativo, C.F._1
nonché degli atti sottesi, ovvero per quanto di competenza, della cartella di pagamento n.
02520170025272983000, a mezzo della quale veniva intimato il pagamento della somma di euro
4.383,72 dovuta a titolo di omissioni contributive previdenziali accertate dalla
[...]
. Controparte_3
Parte ricorrente sostiene non dovute le somme richieste eccependo l'illegittimità e/o nullità del provvedimento di fermo amministrativo per inesistenza e/o nullità della notifica della cartella n. 02520170025272983000, l'intervenuta prescrizione del diritto di credito avanzato, il difetto di motivazione, l'illegittimità del provvedimento di fermo amministrativo perché disposto su bene strumentale all'attività professionale, l'illegittimità del provvedimento di fermo amministrativo perché disposto in assenza di norme attuative.
L si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare il Controparte_1
proprio difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità dell'impugnazione poiché tardivamente proposta e nel merito il rigetto della domanda avanzata nei confronti dell
[...]
. Controparte_1
La costituitasi, a seguito di integrazione Controparte_3
del contraddittorio, ha eccepito in via preliminare l'improponibilità e/o l'inammissibilità della domanda proposta non essendo stata la cartella esattoriale relativa al ruolo in questione impugnata entro il termine di decadenza previsto dall'art. 24, comma 5, del D.lgs n. 46/99 e il proprio difetto di legittimazione passiva essendo la procedura esattiva di esclusiva competenza del
Concessionario della Riscossione, , mentre la si Controparte_1 CP_3
limita a compilare i ruoli e nel merito il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita per documenti.
Dagli atti prodotti in causa risulta che il ricorrente ha presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (rottamazione quater) in data 29.06.2023.
All'odierna udienza parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al presente procedimento con compensazione delle spese del giudizio, l e la Controparte_1 [...]
hanno accettato la rinuncia e si sono rimesse alla valutazione Controparte_3
del Giudice in ordine alla regolazione delle spese, tutte le parti hanno concluso per la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Stante la rinuncia all'azione da parte del ricorrente, considerato che il debito oggetto di impugnazione è stato oggetto di definizione agevolata e che le parti hanno congiuntamente chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere, deve ritenersi venuto meno l'interesse delle parti ad una pronuncia giurisdizionale e deve dichiararsi cessata tra le parti la materia del contendere.
Le spese devono essere integralmente compensate tra le parti in ragione del fatto che all'istituto di definizione agevolata è sottesa “… una logica di composizione stragiudiziale delle controversie volta a recuperare con maggiore celerità risorse finanziarie per il soddisfacimento di esigenze indifferibili dello Stato, è validamente apprezzabile come ragione di compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ.” (Cass. civ., Sez. L, 11 maggio 2017, n. 11571).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e
2 deduzione,
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio
Così deciso in Cagliari, 10 maggio 2024
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Annalisa Costanzo
3