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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/06/2025, n. 6089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6089 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5409/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 17 giugno 2025 innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo
Luisa Provvedi, sono comparsi: per parte attrice, l'avv. DESSI' GIUSEPPE;
per parte convenuta, l'avv. GRANO DANIELE, per delega dell'avv. GRANO MICHELE.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori concludono riportandosi ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, s si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c..
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Rosamaria Ragosta, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5409/2021 promossa da:
, c.f. , elettivamente domiciliata in Napoli alla Parte_1 CodiceFiscale_1 via Guglielmo Sanfelice n. 38, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Dessì (c. f. C.F._2
che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione di
[...]
primo grado
Parte_2
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Napoli alla via G. Tropeano
[...]
n. 47 presso lo studio dell'avv. Michele Grano, che la rapp.ta e difende in virtù di procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione.
-APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in qualità di proprietaria dell'autovettura Parte_1
modello Opel Meriva tg. DS075TR, ha conveniva, innanzi al Giudice di Pace di Napoli, la in persona del legale rapp.te p.t., e premesso che, in data 28.02.2016, alle ore Parte_2
16.45 circa, mentre percorreva S.S.
7-IV Domiziana, in direzione Giugliano-LagoPatria , alla guida della propria autovettura, una Opel tg. DS075TR, giunta all'altezza del km 13, su CP_1 quest'ultima abbatteva un albero sradicatosi dal ciglio della strada cagionado danni al cofano anteriore, al telaio del parabrezza e alla fiancata destra nonché provocandole trauma cranico con cervicalgia con postumi da valutare in sede medico legale” come refertato dal pronto pagina 2 di 6 soccorso dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove veniva trasportata nell'imminenza del fatto, per cui concludeva chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti.
Si costituiva la in persona del l.r.p.t., che eccepiva di non essere la titolare Parte_2 passiva dell'obbligazione risarcitoria dedotta dall'attrice atteso che da una comunicazione a firma del Sorvegliante Anas Leone Mario il luogo del sinistro sarebbe la S.S. 162, una strada non di competenza dell' inoltre, imputata la caduta dell'albero alle avverse condizioni Pt_2 metereologiche verificatesi il giorno del sinistro e, quindi, invocata l'esimente del caso fortuito, concludeva chiedendo rigettarsi la domanda.
Il giudizio veniva istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti, ed, all'esito, il Giudice di Pace di Napoli, con la sentenza n°26837/20, rigettava la domanda non ritenendo che l'attrice avesse provato che il sinistro si fosse verificato su una strada di competenza dell Parte_2
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello censurando la sentenza Parte_1
impugnata sotto il profilo del malgoverno delle istanze istruttorie nella parte in cui, premesso di aver errato, nell'atto introduttivo, l'indicazione della kilometrica dove è avvenuto il sinistro, il
Giudice di Pace non ha tenuto conto della comunicazione in riscontro proveniente dal sezione di Polizia Stradale, allegata alla propria produzione di parte, ove Controparte_2
si legge che il sinistro si è verificato in data 28.02.2016, alle ore 16:45, sulla Strada Statale
Domitiana, progressiva Km/ca 51.600, nel territorio del Comune di Quarto (NA), di competenza dell' dal km 0.00 al km 54.500, per cui, riformulate le deduzioni Parte_2
svolte in primo grado e riformulata la domanda, ha concluso chiedendone l'accoglimento, in riforma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Costituitasi l in persona del legale rapp.te p.t, condivisa la sentenza impugnata, Parte_2
ha concluso chiedendo rigettarsi l'appello.
Venendo al merito l'impugnata sentenza presenta un dispositivo esatto in diritto ma ne va riformata la motivazione, stante l'infondatezza della domanda attorea per motivi diversi da quelli accertati in primo grado.
pagina 3 di 6 La domanda proposta dall'attrice va qualificata come azione di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2051 c.c. dato che quest'ultima ha fatto valere la responsabilità dell' in Parte_2
qualità di custode della strada dove è avvenuto il sinistro.
Infatti, la predetta norma ha tipizzato una forma di responsabilità oggettiva a carico del custode della cosa per i danni da questa prodotta che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere.
Per cui ove, anche, il custode deduca la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche ciò non esclude la sua responsabilità nel caso di derivazione del danno dalla cosa dato che la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. .
La natura oggettiva della responsabilità del custode non esime il danneggiato dal suo onere probatorio che ha ad oggetto la relazione di fatto esistente tra la parte convenuta e la cosa, il danno ingiusto e, cioè, l'evento naturalistico che si concreti nella lesione di interessi meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico, il cd. danno evento, il nesso di causalità tra la cosa e l'evento, cd. causalità materiale, nonché le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, il cd. danno-conseguenza, ed il nesso di causalità tra il danno evento ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica.
In ordine alla causalità materiale occorre precisare che, nel caso in cui la cosa sia dotata di una particolare attitudine lesiva, l'onere probatorio è esaurito dalla dimostrazione della contestualità tra l'evento dannoso ed il contatto con la cosa, mentre, nel caso in cui la cosa sia normalmente inerte oppure innocua, è necessario che il danneggiato fornisca la prova di due presupposti:
l'insidiosità insorta nella cosa a causa di una sua alterazione e l'invisibilità di tale alterazione
(Cass. n. 11592/2010).
Tuttavia, l'art. 2051 c.c. consente al custode di liberarsi della responsabilità provando il caso fortuito che la giurisprudenza di legittimità ha qualificato come un fattore estraneo alla cosa che ne comporta un'alterazione imprevedibile cui consegue il danno lamentato.
Ne consegue che affinché sia integrato il caso fortuito è necessario non solo che il fattore estraneo alla cosa, alterandola, abbia causalmente cagionato l'evento di danno ma anche che l'alterazione non sia prevedibile e, quindi, sia del tutto eccezionale perché se l'alterazione ed il pagina 4 di 6 danno da essa conseguente fosse prevedibile allora quest'ultimo sarebbe una conseguenza del dinamismo causale della cosa e quindi di quest'ultima ed imputato al custode.
A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità, ha, infatti, precisato che in tema di responsabilità civile ex art. 2051 c.c., la custodia si concretizza non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi, volti a neutralizzare, in un tempo ragionevole, gli elementi pericolosi non prevedibili, che si siano comunque verificati, ma anche in un'attività preventiva, che, sulla base di un giudizio di prevedibilità "ex ante", predisponga quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita (cfr. Cass. civ., Sez.
VI - 3, Ord., 23/01/2019, n. 1725).;
Ne consegue che il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità può rinvenirsi in un fatto naturale, nella condotta del terzo o dello stesso danneggiato purché si traduca in un'alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa avente impulso causale autonomo (Cass. civ., Sez. III, Ord., 11/10/2021, n.
27527).
Nella specie, l'attrice, attuale appellante, ha dedotto che l'albero è caduto improvvisamente sulla carreggiata stradale che stava percorrendo, colpendo la sua autovettura.
Inoltre, dalla documentazione allegata agli atti di causa, afferente all'allerta meteo diramata dalla protezione civile il giorno prima del sinistro è possibile ricondurre la caduta dell'albero alle avverse condizioni metereologiche verificatesi il giorno del sinistro, segnatamente alla presenza di forti venti.
Tuttavia, l'evento occorso non era prevedibile e, quindi, non risultava evitabile da parte dell' dato che non rientra nella frequenza statistica normale che in caso di cattivo Parte_2
tempo gli alberi posti sul ciglio delle strade possano cadere e tanto meno è esigibile nei confronti di quest'ultima che provveda ad estirpare tutti gli alberi posti sulle carreggiate stradali di sua competenza in concomitanza di avverse condizioni metereologiche.
In ragione di tanto può concludersi che ricorre l'esimente del caso fortuito con conseguente esclusione della responsabilità dell' . Parte_2
In virtù del criterio della soccombenza, condanna al pagamento delle spese di Parte_1
lite del presente grado di giudizio, in favore di in persona del l.r.p.t., che si Parte_2
liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri medi previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i pagina 5 di 6 giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra i 1.101,00 euro e 5.200,00 euro, in ordine alla fase introduttiva, alla fase di studio, e decisionale (il cui importo va decurtato della metà per non essere stato disposto lo scambio delle comparse conclusionali e memorie di replica), con una riduzione del 30%, per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 – si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento, da parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di in persona del l.r.p.t., Parte_1 Parte_2
così provvede:
1.rigetta l'appello;
2.condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, in Parte_1
favore di in persona del l.r.p.t., che si liquidano in 893,20 euro per compensi, Parte_2
oltre spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR
30.5.2002, n. 115 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 17/06/2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 17 giugno 2025 innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo
Luisa Provvedi, sono comparsi: per parte attrice, l'avv. DESSI' GIUSEPPE;
per parte convenuta, l'avv. GRANO DANIELE, per delega dell'avv. GRANO MICHELE.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori concludono riportandosi ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, s si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c..
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Rosamaria Ragosta, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5409/2021 promossa da:
, c.f. , elettivamente domiciliata in Napoli alla Parte_1 CodiceFiscale_1 via Guglielmo Sanfelice n. 38, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Dessì (c. f. C.F._2
che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione di
[...]
primo grado
Parte_2
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Napoli alla via G. Tropeano
[...]
n. 47 presso lo studio dell'avv. Michele Grano, che la rapp.ta e difende in virtù di procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione.
-APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in qualità di proprietaria dell'autovettura Parte_1
modello Opel Meriva tg. DS075TR, ha conveniva, innanzi al Giudice di Pace di Napoli, la in persona del legale rapp.te p.t., e premesso che, in data 28.02.2016, alle ore Parte_2
16.45 circa, mentre percorreva S.S.
7-IV Domiziana, in direzione Giugliano-LagoPatria , alla guida della propria autovettura, una Opel tg. DS075TR, giunta all'altezza del km 13, su CP_1 quest'ultima abbatteva un albero sradicatosi dal ciglio della strada cagionado danni al cofano anteriore, al telaio del parabrezza e alla fiancata destra nonché provocandole trauma cranico con cervicalgia con postumi da valutare in sede medico legale” come refertato dal pronto pagina 2 di 6 soccorso dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove veniva trasportata nell'imminenza del fatto, per cui concludeva chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti.
Si costituiva la in persona del l.r.p.t., che eccepiva di non essere la titolare Parte_2 passiva dell'obbligazione risarcitoria dedotta dall'attrice atteso che da una comunicazione a firma del Sorvegliante Anas Leone Mario il luogo del sinistro sarebbe la S.S. 162, una strada non di competenza dell' inoltre, imputata la caduta dell'albero alle avverse condizioni Pt_2 metereologiche verificatesi il giorno del sinistro e, quindi, invocata l'esimente del caso fortuito, concludeva chiedendo rigettarsi la domanda.
Il giudizio veniva istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti, ed, all'esito, il Giudice di Pace di Napoli, con la sentenza n°26837/20, rigettava la domanda non ritenendo che l'attrice avesse provato che il sinistro si fosse verificato su una strada di competenza dell Parte_2
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello censurando la sentenza Parte_1
impugnata sotto il profilo del malgoverno delle istanze istruttorie nella parte in cui, premesso di aver errato, nell'atto introduttivo, l'indicazione della kilometrica dove è avvenuto il sinistro, il
Giudice di Pace non ha tenuto conto della comunicazione in riscontro proveniente dal sezione di Polizia Stradale, allegata alla propria produzione di parte, ove Controparte_2
si legge che il sinistro si è verificato in data 28.02.2016, alle ore 16:45, sulla Strada Statale
Domitiana, progressiva Km/ca 51.600, nel territorio del Comune di Quarto (NA), di competenza dell' dal km 0.00 al km 54.500, per cui, riformulate le deduzioni Parte_2
svolte in primo grado e riformulata la domanda, ha concluso chiedendone l'accoglimento, in riforma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Costituitasi l in persona del legale rapp.te p.t, condivisa la sentenza impugnata, Parte_2
ha concluso chiedendo rigettarsi l'appello.
Venendo al merito l'impugnata sentenza presenta un dispositivo esatto in diritto ma ne va riformata la motivazione, stante l'infondatezza della domanda attorea per motivi diversi da quelli accertati in primo grado.
pagina 3 di 6 La domanda proposta dall'attrice va qualificata come azione di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2051 c.c. dato che quest'ultima ha fatto valere la responsabilità dell' in Parte_2
qualità di custode della strada dove è avvenuto il sinistro.
Infatti, la predetta norma ha tipizzato una forma di responsabilità oggettiva a carico del custode della cosa per i danni da questa prodotta che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere.
Per cui ove, anche, il custode deduca la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche ciò non esclude la sua responsabilità nel caso di derivazione del danno dalla cosa dato che la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. .
La natura oggettiva della responsabilità del custode non esime il danneggiato dal suo onere probatorio che ha ad oggetto la relazione di fatto esistente tra la parte convenuta e la cosa, il danno ingiusto e, cioè, l'evento naturalistico che si concreti nella lesione di interessi meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico, il cd. danno evento, il nesso di causalità tra la cosa e l'evento, cd. causalità materiale, nonché le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, il cd. danno-conseguenza, ed il nesso di causalità tra il danno evento ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica.
In ordine alla causalità materiale occorre precisare che, nel caso in cui la cosa sia dotata di una particolare attitudine lesiva, l'onere probatorio è esaurito dalla dimostrazione della contestualità tra l'evento dannoso ed il contatto con la cosa, mentre, nel caso in cui la cosa sia normalmente inerte oppure innocua, è necessario che il danneggiato fornisca la prova di due presupposti:
l'insidiosità insorta nella cosa a causa di una sua alterazione e l'invisibilità di tale alterazione
(Cass. n. 11592/2010).
Tuttavia, l'art. 2051 c.c. consente al custode di liberarsi della responsabilità provando il caso fortuito che la giurisprudenza di legittimità ha qualificato come un fattore estraneo alla cosa che ne comporta un'alterazione imprevedibile cui consegue il danno lamentato.
Ne consegue che affinché sia integrato il caso fortuito è necessario non solo che il fattore estraneo alla cosa, alterandola, abbia causalmente cagionato l'evento di danno ma anche che l'alterazione non sia prevedibile e, quindi, sia del tutto eccezionale perché se l'alterazione ed il pagina 4 di 6 danno da essa conseguente fosse prevedibile allora quest'ultimo sarebbe una conseguenza del dinamismo causale della cosa e quindi di quest'ultima ed imputato al custode.
A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità, ha, infatti, precisato che in tema di responsabilità civile ex art. 2051 c.c., la custodia si concretizza non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi, volti a neutralizzare, in un tempo ragionevole, gli elementi pericolosi non prevedibili, che si siano comunque verificati, ma anche in un'attività preventiva, che, sulla base di un giudizio di prevedibilità "ex ante", predisponga quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita (cfr. Cass. civ., Sez.
VI - 3, Ord., 23/01/2019, n. 1725).;
Ne consegue che il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità può rinvenirsi in un fatto naturale, nella condotta del terzo o dello stesso danneggiato purché si traduca in un'alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa avente impulso causale autonomo (Cass. civ., Sez. III, Ord., 11/10/2021, n.
27527).
Nella specie, l'attrice, attuale appellante, ha dedotto che l'albero è caduto improvvisamente sulla carreggiata stradale che stava percorrendo, colpendo la sua autovettura.
Inoltre, dalla documentazione allegata agli atti di causa, afferente all'allerta meteo diramata dalla protezione civile il giorno prima del sinistro è possibile ricondurre la caduta dell'albero alle avverse condizioni metereologiche verificatesi il giorno del sinistro, segnatamente alla presenza di forti venti.
Tuttavia, l'evento occorso non era prevedibile e, quindi, non risultava evitabile da parte dell' dato che non rientra nella frequenza statistica normale che in caso di cattivo Parte_2
tempo gli alberi posti sul ciglio delle strade possano cadere e tanto meno è esigibile nei confronti di quest'ultima che provveda ad estirpare tutti gli alberi posti sulle carreggiate stradali di sua competenza in concomitanza di avverse condizioni metereologiche.
In ragione di tanto può concludersi che ricorre l'esimente del caso fortuito con conseguente esclusione della responsabilità dell' . Parte_2
In virtù del criterio della soccombenza, condanna al pagamento delle spese di Parte_1
lite del presente grado di giudizio, in favore di in persona del l.r.p.t., che si Parte_2
liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri medi previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i pagina 5 di 6 giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra i 1.101,00 euro e 5.200,00 euro, in ordine alla fase introduttiva, alla fase di studio, e decisionale (il cui importo va decurtato della metà per non essere stato disposto lo scambio delle comparse conclusionali e memorie di replica), con una riduzione del 30%, per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 – si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento, da parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di in persona del l.r.p.t., Parte_1 Parte_2
così provvede:
1.rigetta l'appello;
2.condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, in Parte_1
favore di in persona del l.r.p.t., che si liquidano in 893,20 euro per compensi, Parte_2
oltre spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR
30.5.2002, n. 115 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 17/06/2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 6 di 6