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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 18/12/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NE
Sezione Volontaria Giurisdizione
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Marcello BUSCEMA Presidente
dott. Simona DI NICOLA Giudice relatore dott. Roberta BISOGNO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 3998/2025 r.g.v.g. avente come oggetto: “CESSAZIONE DEGLI
EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO”, introdotto su ricorso a firma congiunta da
[...]
e , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.to Mariangela De Santis Pt_1 Parte_2 ed elettivamente domiciliati come in atti.
°°°°°°
Con ricorso a firma congiunta depositato il 05/08/2025 e con richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in NE (FR) il 02/09/1995, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di FR (atto n. 48 p. 2 serie A anno 1995);
visto il ricorso come sopra proposto congiuntamente dai coniugi e rilevato che nello stesso risultano compiutamente regolamentati i rapporti personali ed economici tra le parti e verso la prole maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e per la specificazione dei quali allo stesso espressamente si rimanda;
dato atto della dichiarazione delle parti di rinunciare alla comparizione personale e della dichiarazione dei coniugi di non intendere riconciliarsi;
ritenuto che
gli accordi raggiunti non siano contrari all'ordine pubblico, al buon costume o alla legge o all'interesse della prole minore che deve essere officiosamente tutelato;
dato atto dell'intervento del P.M. come da proprio visto del 06.08.2025;
considerato il decorso del termine previsto dall'art. 3 lett. b), n. 2 L. 898/70 dalla data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di FR (27/09/2017) e dal decreto cron n. 11388/2017 emesso il 06/10/2017 con il quale le condizioni di separazione sono state omologate;
visti gli artt. 2, 3, 4 (comma 1) e 13 della legge 1.12.1970, n. 898 e s.m.i.;
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda congiunta presentata dai coniugi e Parte_1 [...]
per la “cessazione degli effetti civili del matrimonio” alle condizioni di cui al ricorso a Parte_2 firma congiunta depositato il 05/08/2025, e in accoglimento della stessa
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NE (FR) il 02/09/1995, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di FR (atto n. 48 p. 2 serie A anno 1995) da
[...]
nato a [...] il [...] e da nata a Pt_1 Parte_2
NE (FR) il 30/09/1971, alle condizioni di cui al ricorso a firma congiunta in atti;
ORDINA
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NE (FR) di procedere all'annotazione della presente sentenza a norma dell'art. 5 legge 1.12.1970, n. 898, nei registri esistenti nel suddetto Ufficio (atto n. 48 p. 2 serie A anno 1995).
Alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in FR il 09/12/2025
Il Presidente Il Giudice relatore dott. Marcello BUSCEMA dott.ssa Simona DI NICOLA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NE
Sezione Volontaria Giurisdizione
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Marcello BUSCEMA Presidente
dott. Simona DI NICOLA Giudice relatore dott. Roberta BISOGNO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 3998/2025 r.g.v.g. avente come oggetto: “CESSAZIONE DEGLI
EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO”, introdotto su ricorso a firma congiunta da
[...]
e , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.to Mariangela De Santis Pt_1 Parte_2 ed elettivamente domiciliati come in atti.
°°°°°°
Con ricorso a firma congiunta depositato il 05/08/2025 e con richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in NE (FR) il 02/09/1995, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di FR (atto n. 48 p. 2 serie A anno 1995);
visto il ricorso come sopra proposto congiuntamente dai coniugi e rilevato che nello stesso risultano compiutamente regolamentati i rapporti personali ed economici tra le parti e verso la prole maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e per la specificazione dei quali allo stesso espressamente si rimanda;
dato atto della dichiarazione delle parti di rinunciare alla comparizione personale e della dichiarazione dei coniugi di non intendere riconciliarsi;
ritenuto che
gli accordi raggiunti non siano contrari all'ordine pubblico, al buon costume o alla legge o all'interesse della prole minore che deve essere officiosamente tutelato;
dato atto dell'intervento del P.M. come da proprio visto del 06.08.2025;
considerato il decorso del termine previsto dall'art. 3 lett. b), n. 2 L. 898/70 dalla data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di FR (27/09/2017) e dal decreto cron n. 11388/2017 emesso il 06/10/2017 con il quale le condizioni di separazione sono state omologate;
visti gli artt. 2, 3, 4 (comma 1) e 13 della legge 1.12.1970, n. 898 e s.m.i.;
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda congiunta presentata dai coniugi e Parte_1 [...]
per la “cessazione degli effetti civili del matrimonio” alle condizioni di cui al ricorso a Parte_2 firma congiunta depositato il 05/08/2025, e in accoglimento della stessa
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NE (FR) il 02/09/1995, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di FR (atto n. 48 p. 2 serie A anno 1995) da
[...]
nato a [...] il [...] e da nata a Pt_1 Parte_2
NE (FR) il 30/09/1971, alle condizioni di cui al ricorso a firma congiunta in atti;
ORDINA
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NE (FR) di procedere all'annotazione della presente sentenza a norma dell'art. 5 legge 1.12.1970, n. 898, nei registri esistenti nel suddetto Ufficio (atto n. 48 p. 2 serie A anno 1995).
Alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in FR il 09/12/2025
Il Presidente Il Giudice relatore dott. Marcello BUSCEMA dott.ssa Simona DI NICOLA