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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 12/07/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N.11 / 2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 e vertente
TRA
Il sig. , nato a [...], il [...] e residente in [...]di OG Parte_1
(PU), via Luigi Einaudi n. 26, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
Francesca Paradisi,
E
La sig.ra , nata a [...], il [...] e residente in [...]di Parte_2
OG (PU), via Luigi Einaudi n. 26, rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'Avv. Luigi Farachi.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso per separazione consensuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 09 gennaio 2025, i ricorrenti, esponevano: 1) Che in data 30.06.2001 i comparenti hanno contratto matrimonio concordatario in
Colbordolo (PU), trascritto nel Città di OG (PU) all'atto nr. 9 P.2 S. A anno 2001 e che il regime della famiglia è quello della separazione dei beni (doc.n.1);
2) Che entrambe le Parti svolgono attività lavorativa ed in particolare il sig. Parte_1
ha un contratto a tempo indeterminato con il Comune di OG (attualmente addetto presso il Teatro di OG) con un reddito complessivo annuo di € 26.502,74 relativo all'anno 2023 (doc.2-2.1-2.2 CUD anni 2023-2022- 2021) e la signora Parte_2
ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la Cooperativa Labirinto con il ruolo di insegnante di asilo nido, con un reddito di € 16.019,47 come da ultimo Cud
(doc.n.3-3.1-3.2 CUD anni 2023-2022-2021). Il sig. è proprietario della casa Parte_1
familiare, con diritto di usufrutto della madre con lui convivente signora , Persona_1
nata ad [...] il [...]. La signora è proprietaria di un Parte_2
appartamento sito in Pesaro, viale Zara n. 52, concesso in locazione a terzi dal quale percepisce ogni mese l'importo di € 400,00. Le Parti non hanno beni immobili, conti correnti e beni mobili registrati in comune. Il sig. è proprietario di Parte_1
un'autovettura tg. FM 933 LS che rimarrà in suo esclusivo godimento (doc.n.6); La signora proprietaria di un'autovettura tg. FG 755 HN che rimarrà in suo Parte_2
esclusivo godimento (doc. 6.1).
3) Che dalla loro unione sono nati: (c.f. n. ), nato a [...] C.F._1
Urbino (PU), il 21.07.2003 e (c.f.n. , nata in [...]_1 C.F._2
(PU), il 26.01.2002. è autonomo economicamente in quanto ha un contratto di Persona_2
lavoro come apprendista full time presso sede in Montelabbate di Pesaro;
CP_2
si è laureata il 6.12.2024 presso l'Università di Urbino “scienze CP_1
dell'educazione” e intende affacciarsi al mondo del lavoro e valutare a settembre 2025 di iscriversi nuovamente all'università per ultimare il percorso di studi (modulo di due anni).
4) Che allo stato attuale i coniugi non hanno più alcuna condivisione materiale e spirituale, risultando separati di fatto dal novembre 2023, epoca in cui la signora Parte_2
assieme ai due figli, si è trasferita temporaneamente presso un appartamento di proprietà di cognato di sito in Bottega di OG (PU), via Testimone_1 Parte_1
Nazionale n. 37.” Tanto premesso, previa dichiarazione di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione da sostituirsi con lo scambio di note scritte, domandavano all'adito
Tribunale, di omologare la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
“a) Ciascuno dei coniugi provvederà da sé al proprio mantenimento essendo entrambi autonomi economicamente;
b) La casa coniugale sita in Bottega di OG (PU), Via Luigi Einaudi n. 26, rimarrà in godimento esclusivo al sig. Parte_1
c) La signora assieme ai due figli, vivrà per il momento presso Parte_2
l'immobile in proprietà del sig. , sito in Bottega di OG (PU), via Testimone_1
Nazionale n. 37, ove trasferirà la propria residenza e quella dei figli entro 7 giorni dalla notifica della sentenza di separazione dei coniugi;
d) Il sig. corrisponderà il 27 di ogni mese la somma di € 250,00 direttamente Parte_1
alla figlia con bonifico bancario al seguente Iban [...] 00000 CP_1
3621869, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
e) Il sig. contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie che si Parte_1
dovessero rendere necessarie per entrambi i figli, corrispondendo la somma richiesta entro e non oltre 15 giorni dal giorno in cui gli verrà esibita la quietanza di spesa e viceversa qualora la somma dovesse essere anticipata dal padre. Qualora l'importo della singola spesa dovesse superare € 200,00 il ricorrente che andrà ad anticiparla dovrà preventivamente comunicare l'esigenza di affrontare la spesa all'altra parte.
l) Per quanto attiene i diritti di visita paterni essendo entrambi i figli maggiorenni concorderanno liberamente con il padre le modalità e frequenza.
m) Le Parti comunicheranno tra loro preventivamente eventuali cambi di residenza o domicilio.
n) Spese e onorari legali della procedura compensate tra le Parti. I difensori rinunciano alla solidarietà ex art. 13 della legge professionale forense, con la sottoscrizione del presente atto.”.
All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza con le quali le parti insistevano per l'accoglimento delle istanze e le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, in data 10.05.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
**** La domanda di separazione personale proposta dai coniugi deve essere accolta posto che dalle dichiarazioni dei ricorrenti, confermate anche nelle note scritte depositate in data 03-
05.04.2025 risulta la volontà di separarsi consensualmente poiché la convivenza coniugale è divenuta intollerabile essendo venuta meno l'unione coniugale.
Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Entrambe le parti, inoltre, hanno congiuntamente concordato condizioni che, in relazione al mantenimento della figlia maggiorenne e non economicamente autosufficiente, CP_1
appaiono rispondenti all'interesse di quest'ultima.
La natura delle questioni trattate e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in data 30.06.2001 a Colbordolo (PU), Pt_2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di OG (PU) all'atto nr. 9
P.2 S. A anno 2001, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e riportate in parte motiva;
DISPONE che l'Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della presente Sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di OG (PU);
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella Camera di Consiglio del Tribunale, il giorno 8.07.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Vera Colella dott. Egidio de Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 e vertente
TRA
Il sig. , nato a [...], il [...] e residente in [...]di OG Parte_1
(PU), via Luigi Einaudi n. 26, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
Francesca Paradisi,
E
La sig.ra , nata a [...], il [...] e residente in [...]di Parte_2
OG (PU), via Luigi Einaudi n. 26, rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'Avv. Luigi Farachi.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso per separazione consensuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 09 gennaio 2025, i ricorrenti, esponevano: 1) Che in data 30.06.2001 i comparenti hanno contratto matrimonio concordatario in
Colbordolo (PU), trascritto nel Città di OG (PU) all'atto nr. 9 P.2 S. A anno 2001 e che il regime della famiglia è quello della separazione dei beni (doc.n.1);
2) Che entrambe le Parti svolgono attività lavorativa ed in particolare il sig. Parte_1
ha un contratto a tempo indeterminato con il Comune di OG (attualmente addetto presso il Teatro di OG) con un reddito complessivo annuo di € 26.502,74 relativo all'anno 2023 (doc.2-2.1-2.2 CUD anni 2023-2022- 2021) e la signora Parte_2
ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la Cooperativa Labirinto con il ruolo di insegnante di asilo nido, con un reddito di € 16.019,47 come da ultimo Cud
(doc.n.3-3.1-3.2 CUD anni 2023-2022-2021). Il sig. è proprietario della casa Parte_1
familiare, con diritto di usufrutto della madre con lui convivente signora , Persona_1
nata ad [...] il [...]. La signora è proprietaria di un Parte_2
appartamento sito in Pesaro, viale Zara n. 52, concesso in locazione a terzi dal quale percepisce ogni mese l'importo di € 400,00. Le Parti non hanno beni immobili, conti correnti e beni mobili registrati in comune. Il sig. è proprietario di Parte_1
un'autovettura tg. FM 933 LS che rimarrà in suo esclusivo godimento (doc.n.6); La signora proprietaria di un'autovettura tg. FG 755 HN che rimarrà in suo Parte_2
esclusivo godimento (doc. 6.1).
3) Che dalla loro unione sono nati: (c.f. n. ), nato a [...] C.F._1
Urbino (PU), il 21.07.2003 e (c.f.n. , nata in [...]_1 C.F._2
(PU), il 26.01.2002. è autonomo economicamente in quanto ha un contratto di Persona_2
lavoro come apprendista full time presso sede in Montelabbate di Pesaro;
CP_2
si è laureata il 6.12.2024 presso l'Università di Urbino “scienze CP_1
dell'educazione” e intende affacciarsi al mondo del lavoro e valutare a settembre 2025 di iscriversi nuovamente all'università per ultimare il percorso di studi (modulo di due anni).
4) Che allo stato attuale i coniugi non hanno più alcuna condivisione materiale e spirituale, risultando separati di fatto dal novembre 2023, epoca in cui la signora Parte_2
assieme ai due figli, si è trasferita temporaneamente presso un appartamento di proprietà di cognato di sito in Bottega di OG (PU), via Testimone_1 Parte_1
Nazionale n. 37.” Tanto premesso, previa dichiarazione di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione da sostituirsi con lo scambio di note scritte, domandavano all'adito
Tribunale, di omologare la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
“a) Ciascuno dei coniugi provvederà da sé al proprio mantenimento essendo entrambi autonomi economicamente;
b) La casa coniugale sita in Bottega di OG (PU), Via Luigi Einaudi n. 26, rimarrà in godimento esclusivo al sig. Parte_1
c) La signora assieme ai due figli, vivrà per il momento presso Parte_2
l'immobile in proprietà del sig. , sito in Bottega di OG (PU), via Testimone_1
Nazionale n. 37, ove trasferirà la propria residenza e quella dei figli entro 7 giorni dalla notifica della sentenza di separazione dei coniugi;
d) Il sig. corrisponderà il 27 di ogni mese la somma di € 250,00 direttamente Parte_1
alla figlia con bonifico bancario al seguente Iban [...] 00000 CP_1
3621869, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
e) Il sig. contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie che si Parte_1
dovessero rendere necessarie per entrambi i figli, corrispondendo la somma richiesta entro e non oltre 15 giorni dal giorno in cui gli verrà esibita la quietanza di spesa e viceversa qualora la somma dovesse essere anticipata dal padre. Qualora l'importo della singola spesa dovesse superare € 200,00 il ricorrente che andrà ad anticiparla dovrà preventivamente comunicare l'esigenza di affrontare la spesa all'altra parte.
l) Per quanto attiene i diritti di visita paterni essendo entrambi i figli maggiorenni concorderanno liberamente con il padre le modalità e frequenza.
m) Le Parti comunicheranno tra loro preventivamente eventuali cambi di residenza o domicilio.
n) Spese e onorari legali della procedura compensate tra le Parti. I difensori rinunciano alla solidarietà ex art. 13 della legge professionale forense, con la sottoscrizione del presente atto.”.
All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza con le quali le parti insistevano per l'accoglimento delle istanze e le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, in data 10.05.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
**** La domanda di separazione personale proposta dai coniugi deve essere accolta posto che dalle dichiarazioni dei ricorrenti, confermate anche nelle note scritte depositate in data 03-
05.04.2025 risulta la volontà di separarsi consensualmente poiché la convivenza coniugale è divenuta intollerabile essendo venuta meno l'unione coniugale.
Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Entrambe le parti, inoltre, hanno congiuntamente concordato condizioni che, in relazione al mantenimento della figlia maggiorenne e non economicamente autosufficiente, CP_1
appaiono rispondenti all'interesse di quest'ultima.
La natura delle questioni trattate e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in data 30.06.2001 a Colbordolo (PU), Pt_2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di OG (PU) all'atto nr. 9
P.2 S. A anno 2001, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e riportate in parte motiva;
DISPONE che l'Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della presente Sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di OG (PU);
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella Camera di Consiglio del Tribunale, il giorno 8.07.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Vera Colella dott. Egidio de Leone